Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 agosto 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 maggio 2023 |
Commentari • 28
- 1. L’esercizio abusivo della professione di OdontoiatraAvv. Erica Sgrò · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Il reato di abusivo esercizio della professione è previsto dall'art. 348 del Codice Penale, il quale punisce “chiunque eserciti una professione per l'esercizio della quale è prevista l'ammissione ed iscrizione a speciali albi o elenchi, senza esserne stato abilitato a norma di legge”. Le varie ipotesi. Commette dunque tale reato: 1) chi esercita la professione senza essere stato abilitato; 2) chi è in possesso di abilitazione, ma non è iscritto all'Albo; 3) chi, seppur iscritto all'Albo, sia stato sospeso o radiato dallo stesso; 4) chi è laureato e/o abilitato in altro Paese, ma il titolo non sia stato riconosciuto dallo Stato italiano; 5) chi, regolarmente abilitato all'esercizio di una …
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Giurisprudenza • 174
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35981Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9845-2023 proposto da: VA ES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO AMBROSOLI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 35981 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 27/12/2023 Ric. 2023 n. 09845 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 46/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
- esclusione·
- incompatibilità ex art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012·
- mera iscrizione in albo professionale·
- configurabilità·
- svolgimento di altra attività continuativamente o professionalmente·
- fattispecie·
- necessità·
- avvocato e procuratore
Versioni del testo
- Chp i : <br> e' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di stato
- Art. 1.
E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato ((...)) - Art. 2.
Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione ((e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso))