Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 agosto 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 maggio 2023 |
Commentari • 28
- 1. Art. 348 - Abusivo esercizio di una professionehttps://www.filodiritto.com/ · 1
Rassegna di giurisprudenza Profili generali L'art. 348, che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni: l'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 (Sez. 6, 6129/2019). Integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 177
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35981Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9845-2023 proposto da: VA ES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO AMBROSOLI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 35981 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 27/12/2023 Ric. 2023 n. 09845 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 46/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
- esclusione·
- incompatibilità ex art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012·
- mera iscrizione in albo professionale·
- configurabilità·
- svolgimento di altra attività continuativamente o professionalmente·
- fattispecie·
- necessità·
- avvocato e procuratore
Versioni del testo
- Chp i : <br> e' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di stato
- Art. 1.
E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato ((...)) - Art. 2.
Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione ((e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso))