Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
Una volta che l'imputato abbia chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., egli non può più dolersi dell'irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, trattandosi di una nullità relativa dell'accordo che non può essere dedotta dalla parte che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, senza subirne alcun concreto ed attuale pregiudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2011, n. 17384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17384 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 06/04/2011
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 840
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 3678/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COMAN IULIAN N. IL 21/09/1977;
avverso la sentenza n. 4641/2010 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 29/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Latina, con sentenza in data 29 10.010, applicava, ex art. 444 c.p., a Coman Iulian, imputato di estorsione aggravata, lesioni e sequestro di persona, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, con la riduzione per il rito, la pena di anni due, mesi otto di reclusione e Euro 800 di multa.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge per omessa valutazione dell'istanza di legittimo impedimento per malattia del difensore all'udienza camerale del 29/10/2010;
b) abnormità dell'ordinanza implicita di revoca dell'ammissione al rito abbreviato e di trasformazione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti;
c) violazione di legge con riferimento all'erronea qualificazione giuridica del reato di tentata estorsione, dovendo correttamente qualificarsi quale tentata violenza privata;
d) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi integranti i reati contestati nei tre capi di imputazione.
Con memoria difensiva il difensore dell'imputato contestava le argomentazioni della requisitoria scritta del P.G. ritenendole inconferenti con riferimento ai motivi del ricorso che ribadiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la "pronta comunicazione" del legittimo impedimento del difensore è condizione necessaria perché la richiesta di differimento dell'udienza possa essere accolta. Il G.I.P., all'udienza del 29.10.2010 non ha potuto esaminare l'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata via fax che è risultato depositato in cancelleria alle 13.30 nel medesimo giorno udienza, sia pure con la notazione a margine "trovato sulla scrivania dopo l'udienza".
Deve ritenersi tardivamente proposta l'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento o del difensore, comunicata via fax, la stessa mattina dell'udienza, dopo le 9.00, alla cancelleria del giudice, in prossimità dell'orario di inizio dell'udienza, indipendentemente dall' essersi asseritamente verificato l'impedimento il difensore la medesima mattina, essendo onere dello stesso, in tal caso, accertarsi, anche a mezzo di incaricato o sostituti che la comunicazione sia stata portata a conoscenza del giudice. Con riferimento agli ulteriori motivi va rilevato che il ricorrente, che aveva chiesto e ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., lamentava l'inammissibilità del "patteggiamento" a seguito della inammissibile trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento. Trattandosi di una nullità relativa, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., non può essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa, ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, avendo lo stesso imputato richiesto il patteggiamento durante il giudizio abbreviato. L'imputato che ha proposto il patteggiamento, sia pure in violazione di norme di legge, non ha, quindi, interesse a far valere la nullità dell'accordo a cui ha dato causa, dovendo ritenersi sussistente tale interesse solo e in quanto la parte abbia subito un danno illegittimo, essendole direttamente derivato dall'atto nullo ma specifico, concreto ed attuale pregiudizio. Nella specie il ricorrente, ha conseguito il beneficio della riduzione della pena nella misura concordata, beneficio che difficilmente potrebbe conseguire a seguito dell'annullamento, tenuto conto della situazione processuale e dei motivi d'appello, ai quali lo stesso ha ritenuto conveniente rinunciare.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011