Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2010, n. 3977
CASS
Sentenza 14 gennaio 2010

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Massime1

Le cause di sospensione o interruzione del corso della prescrizione hanno effetto, a prescindere dalla contestuale valutazione procedimentale delle relative posizioni, per tutti coloro che hanno commesso il reato e dunque anche per coloro che vengano imputati del reato in un momento successivo.

Commentario1

  • 1Diversità fatto da oggetto imputazione: effetti atti precedenti
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2023

    2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato. In particolare, gli Ermellini osservavano che il provvedimento di restituzione degli atti all'ufficio del P.M. (con il conseguente nuovo esercizio dell'azione penale) segna il confine oltre il quale gli eventi realizzatisi anteriormente, e che avrebbero influito sul corso della prescrizione (interruzioni e sospensioni), non possono spiegare alcun effetto, e ciò per la duplice ragione della diversità del fatto, oggetto dei distinti procedimenti, e della corrispondenza che deve sussistere tra il fatto di reato e il procedimento con il quale viene accertata la responsabilità per quello …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2010, n. 3977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3977
Data del deposito : 14 gennaio 2010

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