Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
Le cause di sospensione o interruzione del corso della prescrizione hanno effetto, a prescindere dalla contestuale valutazione procedimentale delle relative posizioni, per tutti coloro che hanno commesso il reato e dunque anche per coloro che vengano imputati del reato in un momento successivo.
Commentario • 1
- 1. Diversità fatto da oggetto imputazione: effetti atti precedentiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2023
2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato. In particolare, gli Ermellini osservavano che il provvedimento di restituzione degli atti all'ufficio del P.M. (con il conseguente nuovo esercizio dell'azione penale) segna il confine oltre il quale gli eventi realizzatisi anteriormente, e che avrebbero influito sul corso della prescrizione (interruzioni e sospensioni), non possono spiegare alcun effetto, e ciò per la duplice ragione della diversità del fatto, oggetto dei distinti procedimenti, e della corrispondenza che deve sussistere tra il fatto di reato e il procedimento con il quale viene accertata la responsabilità per quello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2010, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/01/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 82
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 29389/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR ON N. IL 02/11/1959;
2) AR LV N. IL 18/10/1957;
3) GO UR N. IL 19/12/1960;
4) RO ES N. IL 09/09/1961;
5) PU ON N. IL 25/02/1964;
6) IM ES N. IL 27/10/1960;
avverso la sentenza n. 11/2008 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 14/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
l'avv. Gigliotti in sost. dell'avv. Foresta per AR TO per l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14.1-9.4.2009 la Corte d'assise d'appello di Catania definiva un procedimento a carico di otto imputati, cui erano ascritti - in concorso a composizione variabile, tra loro o con altre persone processate separatamente - vari delitti in materia di armi, omicidio, lesioni, sequestro di persona, distruzione di cadavere, per fatti dal 1986 al 1990.
Riformando parzialmente la sentenza 25.5.2007 della locale Corte d'assise, dichiarava l'improcedibilità per intervenuta prescrizione per i reati di lesione ascritto al capo N a AR ON, AR LV e GO UR, e per il reato di cui all'art. 411 c.p. ascritto a quest'ultimo al capo AF. Rideterminava le pene inflitte ai tre per gli altri reati (AR ON capo AE, omicidio di Di RC IA;
AR LV capo AH, omicidio di ZA EL;
GO capo C, omicidio di GA Santo), per GO ritenendo anche la continuazione tra il delitto di omicidio qui ascrittogli al capo C e quello associativo giudicato con la sentenza del Tribunale di Catania 29.7.1993, esecutiva.
Confermava la prima sentenza quanto a PI ZI, LO TR IO IN, RO ES (capo R, tentato omicidio di GO EL), PU ON (capi AB ed AC, omicidio di Furnari Alfio) e IM ES (capi Q e Q1, omicidio di Buda EL;
capo Z, omicidio di D'IN TO;
capi AB ed AC, omicidio di Furnari Alfio), condannando il AR LV alla rifusione delle spese di difesa sostenute per il grado dalle parti civili ZA ND, IS AN e ZA EL Samantha.
2. Hanno ricorso per cassazione AR ON, AR LV, GO, RO, PU e IM.
2.1 Con unico motivo ON AR denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Premessa la cumulabilità tra le attenuanti generiche e la già riconosciuta attenuante della collaborazione, di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, il ricorrente deduce che la Corte distrettuale avrebbe ignorato i parametri devolutile con i motivi di appello (la dimostrata resipiscenza e la volontà di evitare recidive future), richiamando il contesto mafioso dei fatti (invece per sè da non ritenersi ostativo) ed attribuendogli un ruolo centrale nell'omicidio Di RC argomentando però su una sua neppure contestata partecipazione alla successiva distruzione del cadavere.
2.2 LV AR con unico motivo denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione della disciplina della prescrizione quanto al capo AH (omicidio ZA), perché erroneamente la Corte distrettuale avrebbe considerato la sentenza 1.10.1998, emessa nei confronti dei coimputati per lo stesso fatto, come atto interruttivo efficace anche nei suoi confronti, con interpretazione estensiva in malam partem, contrastante con il principio di tassatività delle cause interruttive.
2.3 GO denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione:
- della diminuente L. n. 203 del 1991, ex art. 8 che, secondo il ricorrente (a quanto pare di comprendere stante il tenore letterale del testo), non sarebbe stata tenuta in adeguato conto nella determinazione della pena base e dell'aumento per la continuazione;
delle attenuanti generiche, negategli nonostante l'operoso ravvedimento e l'irreversibile allontanamento dal gruppo criminoso.
2.4 Con ricorso del proprio difensore avv. D'Anna, RO propone i seguenti motivi:
- Erronea interpretazione dell'art. 238 c.p.p.: la Corte distrettuale avrebbe esaminato i motivi d'appello superficialmente, sotto l'influenza del giudicato intervenuto per coimputati processati separatamente per gli stessi fatti, senza esaminare le peculiarità probatorie di questo processo;
Illogicità del criterio valutativo di giudizio dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori;
il Giudice dell'appello avrebbe:
privilegiato la parte accusatoria delle dichiarazioni, senza argomentare sulle loro divergenze, "per tutti episodio D'IN";
omesso l'esame preventivo dell'attendibilità soggettiva dei chiamanti ("Pelleriti e gli altri dichiaranti")secondo i criteri consolidati della giurisprudenza e non distinto tra chiamate in correità e chiamate in reità per i vari episodi, così non indicando efficacemente i riscontri esterni;
- Vizi motivazionali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla posizione IM quanto all'omicidio AT (cosi a pag. 9 del ricorso).
2.5 Il ricorso proposto sempre dall'avv. D'Anna in favore dello IM ha contenuto integralmente sovrapponibile al precedente.
2.6 Il ricorso presentato dall'avv. Giammona nell'interesse di ON PU pone i seguenti motivi:
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati:
i Giudici del merito avrebbero ritenuto determinante la chiamata in correità del AR ON, giudicando provata una circostanza essenziale - la presenza di PU in casa della vittima anche al momento del ritorno del AR, dopo che costui aveva lasciato gli altri a casa del AR (certamente in quel momento presente PU che con gli altri si era lì recato con l'intento di uccidere gli appartenenti alla cosca avversaria che si riteneva essere ospitati dal AR) per andare dal AZ GI (interessato all'omicidio di AR) per chiedergli se voleva partecipare all'uccisione, essendo certo che il ricorrente non aveva partecipato alla materiale esecuzione dell'omicidio avvenuta fuori dell'abitazione - invece insussistente;
in particolare, pacifico che del PU ON il AR non aveva parlato nel primo interrogatorio del 24.2.1994 (e, sul punto, secondo il ricorrente la spiegazione dei Giudici del merito volta ad evidenziare il carattere sommario di quel primo contatto sarebbe stata "riduttiva e semplicistica"), dall'esame dibattimentale in altro processo (il cui verbale, ud. 14.2.2007, era stato acquisito) e da quello del primo grado di questo processo (ud. 27.2.2006) si evinceva invece che AR aveva sempre escluso di sapere chi avesse in concreto preso la decisione di uccidere AR, proprio perché si era temporaneamente allontanato:
secondo il ricorrente l'allontanamento si era quindi certamente verificato proprio mentre secondo la ricostruzione della sentenza anche ON PU aveva rafforzato l'altrui proposito omicidiario, e AR non avrebbe saputo quando PU si sarebbe allontanato anch'egli dall'abitazione di AR, quindi non potendosi basare sulla sua narrazione il concorso del PU ON nella determinazione all'omicidio;
- PU, pertanto, si sarebbe allontanato dopo il mutamento del programma, per l'assenza dei componenti della cosca avversa, mancando la prova della sua partecipazione alla decisione omicidiaria specifica, già deliberata da almeno tre altri soggetti in posizione di comando nel clan (PU GI, AZ, AR DO).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Tutti i ricorsi sono inammissibili, e ciascuno dei ricorrenti va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma - equa in relazione ai casi - di Euro mille,00 a favore della Cassa delle ammende.
3.1 Il ricorso di ON AR è manifestamente infondato.
La Corte distrettuale ha motivato specificamente le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, con richiamo a più concorrenti aspetti, tra cui i precedenti plurimi ed anche per reato associativo, la gravità della gambizzazione di cui al pur dichiarato prescritto delitto sub N, l'efferatezza ed il ruolo esecutivo di assoluta centralità nell'omicidio Di RC per la predisposizione degli strumenti d'offesa e il diretto strangolamento: si tratta di ragioni che mantengono autonoma e pertinente rilevanza a prescindere dalla partecipazione anche alla successiva distruzione del cadavere del Di RC. Il Giudice dell'appello ha poi espressamente argomentato che gli aspetti dedotti dall'appellante (e riproposti ora nel ricorso per assumere l'omessa motivazione) erano già stati considerati nell'irrogare il minimo edittale per l'omicidio.
Si tratta all'evidenza di motivazione ne' apparente ne' manifestamente illogica o contraddittoria, che da conto di un apprezzamento di stretto merito che non può essere rivisitato in questa sede di legittimità.
3.2 IL ricorso di LV AR è manifestamente infondato.
La Corte distrettuale ha correttamente applicato la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale le cause e gli atti che determinano la sospensione o l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, senza che alcuna rilevanza abbia il dato del tutto eventuale della contestuale valutazione procedimentale, e quindi anche nei confronti di coloro che vengano imputati del medesimo reato in un momento successivo (Sez. 5^, sent. 31695 del 7.6-24.8.2001 in proc. Rizzo;
Sez. 4^, sent. 20052 del 18.3 - 2.5.2003 in proc. Pangia).
Si tratta - come del resto riconosce lo stesso ricorrente - di interpretazione conforme alla lettera dell'art. 161 c.p., comma 1 (che non avrebbe senso sistematico alcuno ove si accogliesse la proposta interpretativa della difesa), non irragionevole perché la pretesa punitiva dello Stato si realizza in relazione al fatto-reato e non alla singola persona (in coerenza, oltretutto, al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale). Del resto, delle sentenze richiamate dal ricorrente ( 38078/2005, 1736/00) la prima attiene ad una situazione procedimentale diversa (quella dei reati connessi, disciplinata dal previgente capoverso dell'art. 161 c.p.), la seconda non argomenta un'interpretazione dell'art. 161 c.p., comma 1 consapevolmente opposta rispetto a quella sul punto costante di questa Corte di legittimità (Sez. 3, sent. 4719/1984, Torchio;
Sez. 5^, sent. 10521/1983,Palella; Sez. 4^, sent. 8316/1982;
Sez. 3^, sent. 5551/1982, Franchino;
Sez. 6^, sent. 1190/1968, Pacifico).
Il ricorso va pertanto considerato manifestamente infondato perché, pur formalmente proponendo una questione di diritto, in realtà nessuna nuova argomentazione introduce rispetto a quelle già disattese dalla richiamata consolidata giurisprudenza di legittimità.
3.3 Anche il ricorso di GO è manifestamente infondato. In ordine all'attenuante speciale, il Giudice d'appello ha già evidenziato che la pena base è stata determinata nel minimo consentito - proprio a seguito dell'applicazione di tale attenuante - in relazione al titolo di reato, mentre l'aumento per la continuazione (di un solo anno di reclusione) è stato contestualmente quantificato - quindi anche in relazione alla riconosciuta ed appena commentata attenuante speciale - avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 133 c.p.. Quanto alle attenuanti generiche, a pag. 88 della sua sentenza la Corte distrettuale ha con motivazione ne' apparente ne viziata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) indicato le ragioni del proprio apprezzamento di stretto merito sul punto, non rivisitabili in questa sede di legittimità.
3.4 e 3.5 I ricorsi proposti dal comune difensore avv. D'Anna nell'interesse di RO e IM sono inammissibili per la manifesta genericità ed infondatezza.
Come già osservato, il contenuto dei due ricorsi è integralmente sovrapponibile.
In tali atti nessun confronto specifico vi è con l'articolata motivazione del Giudice d'appello, le censure proposte sono del tutto apodittiche e, in definitiva, attestano un confezionamento dei ricorsi privo di alcuna pertinenza alle specifiche imputazione e decisione.
Se si considera che i due imputati sono stati condannati per reati diversi, e che nella sentenza impugnata sono svolte - ovviamente - pertinenti motivazioni differenti, è infatti palese il carattere del tutto generico delle censure svolte, afferente questioni di natura procedimentale trattate in modo sostanzialmente astratto. Non sorprende, allora, che nel testo del ricorso RO il palese errore del richiamo allo IM e che, nel testo di entrambi i ricorsi, gli unici riferimenti specifici siano alla credibilità di tal IT e il richiamo all'omicidio AT, ignoti l'uno e l'altro a questo processo, secondo le sentenze e le imputazioni specifiche in atti.
3.6 Anche il ricorso del PU è manifestamente infondato. Deduce il difensore che PU si sarebbe allontanato dall'abitazione del AR dopo che AR ON era andato dal AZ e prima del suo ritorno, sicché solo con un travisamento della prova si potrebbe attribuire alla narrazione di questo collaboratore la fonte della ritenuta affermazione del concorso del ricorrente nella concreta determinazione dell'omicidio di AR, pur dopo accertata l'assenza dei componenti della cosca avversa cui era accusato di aver dato rifugio. Tale, inveritiera, circostanza sarebbe stata determinante per la condanna. Indica poi alcune frasi dell'esame di AR a sostegno dell'assunto. Il vizio dedotto al tempo stesso non sussiste e non è provato:
non sussiste, perché la Corte distrettuale ha innanzitutto precisato che la partecipazione del PU all'omicidio del AR (anche se non alla sua materiale esecuzione) trovava conferma nelle dichiarazioni di GI PU, IO AR e RA, ai quali era stato lo stesso odierno ricorrente a parlare dell'omicidio dopo la sua consumazione;
ha quindi riferito che nella narrazione di ON AR quale riportata nella sentenza di primo grado era esplicitato il punto dell'allontanamento di NI PU (ed UC PI) solo dopo il suo ritorno - pag. 117 -; ha ritenuto che la certa presenza armata del ricorrente fin dall'inizio della spedizione, nella piena consapevolezza che si andava ad uccidere chi si fosse trovato, e la sua presenza nell'abitazione del AR fino al ritorno di AR - con la intervenuta conferma della decisione di uccidere AR (detto "ultima chance" perché sempre accampava scuse per non pagare droga ricevuta, circostanza che, insieme con l'ospitalità data agli invisi al gruppo PU, aveva determinato la sua condanna a morte) - comprovassero la sua piena partecipazione ed adesione alla deliberazione dell'omicidio (riscontrata pure dalle narrazioni, autonome tra loro, ai tre soggetti prima indicati). Si tratta di tre punti di un complessivo apprezzamento di stretto merito, immune da alcun rilevante vizio di ordine logico e certamente costituente motivazione non solo apparente, che non viene messo in radicale discussione dal fatto - dedotto dal ricorrente - che AR riferisca di non sapere come si siano svolte le cose durante la sua assenza;
non è provato, perché non solo nessuna delle isolate frasi attribuite a AR ON e riportate dal ricorrente esclude la presenza del PU dopo il suo ritorno nell'abitazione (il punto oggetto di tali frasi essendo quello, diverso in fatto ed irrilevante sul piano logico per quanto appena detto, che AR non sa cosa sia avvenuto in sua assenza e prima che AR DO gli ordini di procedere all'uccisione del AR) e, ancora, manca alcuna deduzione in ordine all'erroneità del contrario specifico dato probatorio prima pure richiamato e riportato a pag. 117 della sentenza di appello (conforme quindi, sul punto, a quella di primo grado); ma specialmente perché, ed è considerazione finale convergente ancorché per sè sola assorbente, il ricorrente riportando solo poche frasi estratte dal pur riferito ampio esame non ha assolto l'onere di allegazione proprio del carattere "autosufficiente" che deve qualificare ogni ricorso. Come è ormai consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, infatti, il ricorrente che intenda dedurre in questa sede il travisamento di una prova orale ha appunto l'onere di suffragare la veridicità del suo assunto con la produzione, o allegazione, del completo testo della prova orale cui ci si riferisce (Sez. 4^, sent. 37982 del 26.6 - 3.10.2008 in proc. Buzi;
Sez. 1^, sent. 6112 del 22.1 - 12.2.2009 in proc. Bpuyahia), affinché la corte di cassazione possa valutare la pertinenza della deduzione difensiva al senso complessivo del testo, con una valutazione incidentale ed astratta che lascia poi, ovviamente, del tutto impregiudicato l'apprezzamento di stretto merito, specifico e complessivo, riservato al giudice del merito.
4. In relazione alle singolari modalità del confezionamento dei ricorsi RO e IM appare opportuno informare il competente Consiglio professionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Dispone che la Cancelleria trasmetta copia dei ricorsi proposti nell'interesse di RO ES e IM ES, nonché copia della motivazione della sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010