Sentenza 31 ottobre 2002
Massime • 1
Le dichiarazioni spontanee rese all'autorità giudiziaria equivalgono "ad ogni effetto" all'interrogatorio - dunque anche ai fini dell'interruzione della prescrizione - ex art. 374, comma 2 cod. proc. pen. solo quando vi sia stata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente non fossero state equiparate all'interrogatorio, ai fini dell'interruzione della prescrizione, le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie rese dall'imputato divenuto collaboratore di giustizia in assenza di qualsiasi contestazione in forma chiara di un fatto specifico da parte dell'A.G., non potendosi ritenere valida una "contestazione di massima" comprensiva di ogni possibile reato riconducibile a legami con la criminalità organizzata di Napoli).
Commentari • 2
- 1. Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizionehttps://www.filodiritto.com/
[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …
Leggi di più… - 2. Dichiarzioni spontanee equivalgono ad interrogatorio solo se .. (Cass. 45272/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2022
Se la persona sottoposta ad indagini si presenta spontaneamente al pubblico ministero al fine di rilasciare dichiarazioni, l'atto può valere come interrogatorio ed è utilizzabile in sede procedimentale e nella fase cautelare solo se: a) il fatto di reato attribuito è contestato in modo chiaro e preciso, con l'enunciazione degli elementi di prova a carico e l'indicazione delle fonti, se non può derivarne pregiudizio per le indagini; b) le dichiarazioni spontanee si limitino ad esporre elementi a discarico o quant'altro utile per la difesa del dichiarante stesso; c) le dichiarazioni in parola siano precedute dagli avvisi difensivi e dalla contestuale nomina ed assistenza di un difensore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2002, n. 39352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39352 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI R. - Presidente - del 31/10/2002
1. Dott. CHIEFFI S. - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI P. - Consigliere - N. 3273
3. Dott. GIRONI E. - rel. est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO L. - Consigliere - N. 018933/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) SARNO COSTANTINO N. IL 07/12/1953;
avverso ORDINANZA del 11/04/2 002 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cosentino per il rigetto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha annullato, in sede di riesame, l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. Trib. Napoli in data 19.3.2002 nei confronti di Sarno Costantino per tentato omicidio in danno di VA IA e LD RO, avvenuto in data 1.12.1984, ritenendo il termine di prescrizione del reato maturato in data 1.12.1999 e negando efficacia interruttiva della prescrizione alle spontanee dichiarazioni rese dal Sarno al P.M. nel luglio del 1997, non essendo queste assimilabili all'interrogatorio per mancanza del requisito della contestazione dell'addebito.
Ricorre il P.M. per asserita violazione degli artt. 160 c.p. e 374 c.p.p., sull'assunto dell'equiparabilità all'interrogatorio, ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione, della confessione spontaneamente resa dal soggetto alla presenza del proprio difensore, che avrebbe reso superflua una formale contestazione dell'addebito. Il ricorso è infondato, alla luce del chiaro disposto dell'art. 374, co. 2, c.p.p., che subordina alla formale contestazione dell'addebito l'equivalenza "per ogni effetto" (e, dunque, anche al fine di interrompere il corso della prescrizione) delle spontanee dichiarazioni all'interrogatorio che, per sua natura e funzione(v. art. 65 c.p.p.), implica la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato, con la notificazione degli elementi di prova a carico e, di regola, delle relative fonti. Questa Corte (sez. 5^, 22.4.1997, Greco, Riv. pen., 1997, 926) ha, del resto, già statuito che, dovendo l'atto esprimere la volontà dello Stato di esercitare la pretesa punitiva in relazione ad un fatto-reato precisamente individuato, la contestazione costituisce elemento indefettibile dell'interrogatorio.
Nel caso di specie risulta pacificamente dallo stesso tenore del ricorso in esame che il Sarno, divenuto collaboratore di giustizia, assunse spontaneamente l'iniziativa di rendere dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie in ordine a numerosi episodi di omicidio, tra cui quello in danno del VA e del LD, in difetto di qualsiasi contestazione da parte dell'A.G., ne' può ritenersi (come sostiene il ricorrente) che il propalante fosse esaminato sulla base di una "contestazione di massima", comprensiva di ogni possibile reato riconducibile ai suoi rapporti con la criminalità organizzata di Napoli, essendosi già puntualizzato che la contestazione deve riguardare, in forma chiara e precisa, uno specifico fatto ben individuato e non potendosi neppure escludere che una dichiarazione confessoria sottenda un'autocalunnia o risulti priva di qualsiasi riscontro o verosimiglianza, sì da indurre l'A.G. a non esercitare la pretesa punitiva nei confronti del confitente, donde l'imprescindibilità di un formale atto di contestazione anche a seguito di una spontanea ammissione di responsabilità penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2002