Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2002, n. 39352
CASS
Sentenza 31 ottobre 2002

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le dichiarazioni spontanee rese all'autorità giudiziaria equivalgono "ad ogni effetto" all'interrogatorio - dunque anche ai fini dell'interruzione della prescrizione - ex art. 374, comma 2 cod. proc. pen. solo quando vi sia stata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente non fossero state equiparate all'interrogatorio, ai fini dell'interruzione della prescrizione, le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie rese dall'imputato divenuto collaboratore di giustizia in assenza di qualsiasi contestazione in forma chiara di un fatto specifico da parte dell'A.G., non potendosi ritenere valida una "contestazione di massima" comprensiva di ogni possibile reato riconducibile a legami con la criminalità organizzata di Napoli).

Commentari2

  • 1Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione
    https://www.filodiritto.com/

    [Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …

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  • 2Dichiarzioni spontanee equivalgono ad interrogatorio solo se .. (Cass. 45272/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2022

    Se la persona sottoposta ad indagini si presenta spontaneamente al pubblico ministero al fine di rilasciare dichiarazioni, l'atto può valere come interrogatorio ed è utilizzabile in sede procedimentale e nella fase cautelare solo se: a) il fatto di reato attribuito è contestato in modo chiaro e preciso, con l'enunciazione degli elementi di prova a carico e l'indicazione delle fonti, se non può derivarne pregiudizio per le indagini; b) le dichiarazioni spontanee si limitino ad esporre elementi a discarico o quant'altro utile per la difesa del dichiarante stesso; c) le dichiarazioni in parola siano precedute dagli avvisi difensivi e dalla contestuale nomina ed assistenza di un difensore di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2002, n. 39352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39352
Data del deposito : 31 ottobre 2002

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