Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
La confisca per equivalente va disposta anche quando il procedimento è definito ex art. 444 cod. proc. pen. ed il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificamente individuare le somme di denaro ed i beni da sottoporre a vincolo. (Fattispecie in tema di violazioni tributarie).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2013, n. 31742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31742 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 28/03/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 918
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 36314/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
SENZACQUA NAZARIO N. IL 09/10/1946;
avverso la sentenza n. 123/2011 TRIBUNALE di FERMO, del 19/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Tindari Baglione, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 19 aprile 2012, pronunciata ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Fermo ha applicato all'imputato la pena da questo richiesta, per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 81, comma 2, artt. 10 bis e 10 ter, perché, quale legale rappresentante di una società, ometteva di versare nei termini di legge le ritenute alla fonte relative agli emolumenti percepiti dai dipendenti e l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni annuali, nei periodi e negli ammontari specificati nell'imputazione. 2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, lamentando l'erronea applicazione delle norme incriminatrici e dell'art. 322 ter c.p., secondo il quale è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 322 ter c.p., u.c. - applicabile al caso di specie, in forza del richiamo operato dalla L. n. 244 del 2007, art.1, comma 143, in relazione ai reati tributari qui contestati - il giudice deve individuare le somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. Tale disposizione, pur facendo espressamente riferimento alla sola sentenza di condanna, trova applicazione anche nel caso di sentenza di patteggiamento, perché l'individuazione specifica dell'oggetto della confisca è il presupposto strutturale di ogni provvedimento ablativo (sez. 6, 11 marzo 2010, n. 12508, rv. 246731). Trattandosi di confisca obbligatoria, ne consegue, quanto al caso in esame, che il giudice avrebbe dovuto provvedere a tale individuazione, fornendo adeguata motivazione, indipendentemente dalla mancanza di uno specifico accordo delle parti sul punto. 4. - La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata, limitatamente all'omessa confisca dei beni costituenti il profitto del reato, con rinvio al Tribunale di Fermo, il quale provvederà sulla confisca del profitto del reato fornendo adeguata motivazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dei beni costituenti profitto del reato e rinvia al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013