Sentenza 17 aprile 2000
Massime • 1
In caso di procedimento per violazione dell'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata.
Commentario • 1
- 1. Quando una pergotenda diventa un abuso edilizio? (Cass. Pen. n.4422/2024 )https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2000, n. 10562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10562 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 17/04/2000
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 1559
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 38781/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- TO TR, nata il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 6 maggio 1999 n. 2170, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Agrigento 27 giugno 1997 n. 1108, da lui appellata, è stata dichiarata colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 20 lett. b) L. 1985 n. 47; b) del reato p. e p. dagli artt. 18 e 20 L. 1974 n. 64, accertati in Porto Empedocle il 14 febbraio 1996, e condannata, con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di giorni sei di arresto e L. 7 milioni di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Bruno RANIERI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena;
il rigetto nel resto;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Enrico FALCOLINI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per tutti i reati;
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 6 maggio 1999 n. 2170, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Agrigento 27 giugno 1997 n. 1108, da lui appellata, è stata dichiarata colpevole dei reati ascrittile ai capi a) e b) dell'epigrafe, per aver abusivamente chiuso con un muro un porticato della superficie di mq. 30 circa, TR RE propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione di legge extrapenale;
difetto di motivazione (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) perché la ricorrente ha posto in essere un intervento edilizio non comportante modifica della sagoma, ne' della superficie utile o della volumetria, ne' della destinazione d'uso dell'edificio preesistente;
intervento riconducibile alla categoria delle opere interne, secondo la definizione dell'art. 9 L. Regione Siciliana 1985 n. 37, e pertanto non soggetto a regime concessorio;
2. la percezione difforme dal reale sia della situazione di fatto che della regola di diritto, in questo caso di natura extrapenale, si traduce in errore sul fatto costitutivo dell'illecito e sulla sua natura di illecito penale;
3. difetto di prova della data di realizzazione dell'intervento edilizio in questione, che al sopralluogo dei VV.UU. risultava ultimato, ed estinzione per prescrizione dei reati contestati, commessi da oltre cinque anni.
L'impugnazione è infondata.
La trasformazione di un porticato, mediante chiusura con pareti dei lati aperti, in un vano comporta il mutamento della destinazione d'uso, a nulla rilevando che l'immobile resti di fatto adibito alla sua utilizzazione originaria, in ipotesi, di parcheggio. Infatti, la destinazione d'uso si configura come una caratteristica insita nell'unita immobiliare, in relazione diretta con la capacità di essere adibita a forme d'uso determinate connesse con la sua conformazione, a prescindere dall'utilizzazione occasionale che ne viene fatta.
In questo senso rappresenta un elemento costitutivo dell'immobile, in quanto inserito in un rapporto funzionale risultante dai parametri fisici e strutturali (superficie, volume, sagoma) e dalla collocazione spaziale di esso in un contesto urbanistico complessivo. Pertanto nella specie, pur restando inalterati gli altri parametri dell'opera originaria, è mutata in seguito alle trasformazioni apportate la destinazione d'uso, in quanto un vano ha potenzialità di utilizzazione assai diverse e maggiormente complesse dei un semplice porticato.
Di conseguenza il primo motivo di ricorso è infondato e lo stesso deve dirsi per il secondo, in quanto non vi sono elementi per ritenere la sussistenza di un errore sul fatto o sulla situazione di diritto, che si risolve in un errore sulla norma penale, irrilevante perché privo di giustificazione a fronte di una precisa formulazione e dell'esistenza di prassi interpretative chiarificanti. Infine, l'eccezione di prescrizione proposta col terzo motivo è fondata solo in ordine al reato contestato al capo b)
dell'imputazione, rispetto al quale è trascorso dalla data di accertamento del 14 febbraio 1996 il periodo prescrittivo, biennale trattandosi di contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda, di due anni, aumentati a tre per le interruzioni ai sensi dell'art.160 c.p.. Non così per il reato di cui al capo a), perché il principio in dubio pro reo nell'applicazione della prescrizione opera allorché sussista effettiva e assoluta incertezza per mancanza di prova sicura della data di commissione del reato e sul momento iniziale di decorrenza del termine della causa estintiva (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 1998 n. 10721, ric. Restano;
Id., 9 luglio 1993 n. 6866, ric. Bambini).
Secondo la dizione della norma e per la natura dell'istituto tale incertezza dev'essere obiettiva, deve cioè dipendere dalle circostanze del fatto, e non essere eliminabile, neppure attraverso deduzioni logiche (Cass., Sez. II, 16 marzo 1992 n. 2865, ric. Giura e altri).
Ciò comporta che - sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data d'inizio della decorrenza del termine prescrittivo - non basta la mera affermazione dell'imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza della data d'inizio della decorrenza del relativo termine. In base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a poter concretamente disporre, per determinare la data d'inizio del decorso del termine di prescrizione: trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell'opera incriminata. Nella specie, l'imputato si è limitato ad affermare che le modifiche dell'opera erano state apportate cinque anni prima, senza tuttavia fornire alcun dato idoneo a dimostrare in che tempo aveva proceduto all'esecuzione. La sua mera affermazione non vale evidentemente come prova della verificazione della prescrizione e neppure a suscitare il dubbio sulla verificazione di essa.
D'altronde, trattandosi di un'opera minima eseguita sul portico di una casa popolare, ossia in un centro abitato intensamente popolato, vi è ragione di ritenere che l'intervento dei Vigili Urbani si sia verificato con immediatezza, pur se le pareti di chiusura del portico erano già ultimate, e che, pertanto, la data dell'accertamento coincida sostanzialmente con quella dell'esecuzione. Se ne trae la conclusione che per il reato urbanistico la prescrizione non si è ancora verificata.
P.Q.M.
La Corte Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di L. 200.000 di ammenda. Conferma nel resto. Ordina che copia della sentenza si trasmetta all'Ufficio Tecnico della Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2000