Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2000, n. 10562
CASS
Sentenza 17 aprile 2000

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Massime1

In caso di procedimento per violazione dell'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata.

Commentario1

  • 1Quando una pergotenda diventa un abuso edilizio? (Cass. Pen. n.4422/2024 )
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2000, n. 10562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10562
Data del deposito : 17 aprile 2000

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