Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'applicazione dell'indulto è sottratta alla disponibilità delle stesse, con la conseguenza che la pattuizione avente ad oggetto l'applicazione di tale beneficio, se inserita nell'accordo, è da considerare come mai apposta.
Commentario • 1
- 1. MAE: Senza accordo dello stato emittente niente indulto (Cass. 27359/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2008, n. 41875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41875 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 989
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 8483/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO LL, nato il [...];
Avverso Sentenza Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve emessa il 03/12/2007;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Letta la requisitoria scritta, in data 20/04/08, del P.G. della Cassazione nella persona della Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per inammissiblità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza emessa il 03/12/07, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di PO LL - imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, (capi a) e b) della rubrica) - la pena di mesi uno e gg. 18
di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda;
pena detentiva convertita nella corrispondente pena di Euro 5824,00 di ammenda;
ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato; riservava l'applicazione dell'indulto al passaggio in giudicato della sentenza.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che l'ordine di rimessione in pristino, disposto nella sentenza impugnata era illegittimo, poiché non previsto quale sanzione amministrativa accessoria ne' dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) ne' dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51;
2. che andava applicato l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, come richiesto esplicitamente nella istanza di patteggiamento. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di rimessione in pristino, con applicazione del condono. Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta in data 20/04/08, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione. Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza emessa il 03/12/07, ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei confronti di PO LL - imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1) - la pena concordata tra le parti;
riservava l'applicazione dell'indulto, ex L. n. 241 del 2006, al passaggio in giudicato della sentenza;
disponeva l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame va affermato che la censura relativa alla mancata concessione dell'indulto è infondata. Il Tribunale, invero, legittimamente ha rinviato l'applicazione dell'indulto in sede di esecuzione, il tutto in conformità alla disciplina normativa di cui all'art. 672 c.p.p.. Al riguardo va, comunque, ribadito che, in tema di patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p., se le parti nel loro accordo hanno inserito l'applicazione dell'indulto, il giudice non è vincolato dalla inscindibilità del petitum. Infatti l'applicazione dell'indulto, a differenza della sospensione condizionale della pena, è sottratta alla disponibilità delle parti estrinsecatasi nell'ambito del patteggiamento, con la conseguenza che la pattuizione avente per oggetto l'applicazione di tale beneficio, se inserita nell'accordo, è da considerarsi "tamquam non esset", nel senso che "vitiatur sed non vitiat" (conforme: Cass. Sez. 5, Sent. n. 4132 del 29/09/99, rv 214483; Cass. Sez. 3, Sent. n. 3778 del 23/12/96 rv 206731; Cass. Sez. 4, Sent. n. 3756 del 16/04/93, rv 193688). Va accolta, invece, la doglianza attinente all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Detto ordine non è previsto (come pena accessoria o sanzione amministrativa applicata dal giudice) ne' dalla norma di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), ne' da quelle di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1).
Consegue che è preclusa al giudice, in sede di applicazione pena ex art. 444 c.p., disporre di ufficio la rimessione in pristino, trattandosi di statuizione illegittima.
Va annullata, pertanto, la sentenza de qua limitatamente all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Detta statuizione, tuttavia, va sostituita con l'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, (già L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.).
Trattasi non di pena accessoria o di misura di sicurezza, bensì di sanzione amministrativa che trova applicazione anche nel caso di patteggiamento, a nulla rilevando che non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, invero, costituisce atto dovuto, non suscettibile di valutazione discrezionale, sottratto alla disponibilità delle parti (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. 3, Sent. n. 3107 del 25/10/07, rv 202794; Cass. Sez. 3, Sent. n. 2896 del 13/10/07; Cass. Sez. 3, Sent. n. 64 del 18/02/08; Cass. Sez. 3, Sent. n. 3123 del 16/11/95; Cass. Sez. 6, Sent. n. 7506 del 02/07/94).
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che sostituisce con l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2008