Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
In tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. (Fattispecie in tema di edilizia).
Commentario • 1
- 1. Onere del ricorrente che eccepisce la prescrizione in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2025
Quale onere è tenuto ad assolvere il ricorrente che invochi nel giudizio di Cassazione la intervenuta prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 158 e 640 cod. pen. La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, a sua volta, aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2009, n. 19082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19082 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 24/03/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 686
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 39001/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di SA EL, nato a [...] il 29 aprile del 1950;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 18 settembre del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. BELLOCCI Francesco, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d'appello di Salerno, con sentenza del 18 settembre del 2008, confermava quella resa dal tribunale di Vallo della Lucania il 17 gennaio del 2008, con cui TI EL era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia quale responsabile dei reati di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 169 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71 (capo D); artt. 65 e 72 del citato decreto (capo c)
nonché del reato di cui alla L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30. Fatti ritenuti commessi fino al 24 marzo del 2004. Con la medesima sentenza il tribunale dichiarava estinto, per intervenuta sanatoria, il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (testo unico sull'edilizia) ed estinti per prescrizione quelli di cui ai capi C) ed F).
Al TI si era addebitato di avere, quale proprietario dell'azienda agrituristica denominata "Il Forno antico", eseguito opere edili costituite dalla realizzazione di una costruzione in cemento armato ad un piano adiacente all'area ove era ubicata una piscina senza il permesso di costruire e senza l'osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia.
La corte, dopo avere richiamato per relationem la sentenza di primo grado, osservava che dalle foto emergeva che la costruzione era recente e d'altra parte l'imputato non aveva documentato una data anteriore a quella indicata nel capo d'imputazione; che la responsabilità del prevenuto si desumeva dalla vicinanza della struttura alla piscina dell'agriturismo di proprietà della società "Il Forno Antico s.r.l.", di cui il prevenuto era il legale rappresentante, dal rilascio in favore della società del permesso di costruire in sanatoria. Precisava che l'uso del cemento armato era evidenziato dalle foto in atti;
che del tutto sfornita di prove era la circostanza che il manufatto costituiva l'ampliamento di un preesistente rudere ed in ogni caso anche l'ampliamento doveva essere autorizzato.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del difensore deducendo:
1) la nullità del giudizio di secondo grado per l'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio: assume che anche in caso di domicilio eletto è necessario il secondo accesso e solo dopo tale secondo accesso si può ricorrere al deposito presso la casa comunale;
nell'eventualità che il numero civico del domicilio eletto non avesse consentito l'individuazione del domicilio stesso, trattandosi di inidoneità dell'elezione, l'atto avrebbe dovuto essere notificato al difensore a norma dell'art. 161 c.p.p.;
2) la violazione dell'art. 157 c.p.p. per l'omessa citazione di uno dei due difensori;
3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla reiezione dell'eccezione di prescrizione anche perché i periodi di sospensione della prescrizione non andavano computati per intero ma per 60 giorni ciascuno;
4) la violazione dei criteri di valutazione degli indizi e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto per avere la corte affermato la responsabilità del prevenuto in base ad indizi vaghi;
5) mancanza di motivazione in ordine alla dedotta inoffensività della condotta per avere il prevenuto ottenuto il permesso in sanatoria;
6) omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo si osserva che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti assolutamente inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione. In tali casi ricorre una nullità generale di tipo intermedio che si sana se non ha impedito al prevenuto la conoscenza della data del procedimento e comunque, se intervenuta nella fase degli atti preliminari del giudizio d'appello, non è più deducibile in cassazione dopo la conclusione di quel giudizio (Cass. Sez. un. n. 119 del 2005, Cass. n. 6675 del 2006;
9602 del 2008).
Del pari infondato è il secondo motivo poiché l'omessa citazione dell'avviso d'udienza ad uno dei due difensori si è sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore di fiducia il quale nulla ha eccepito (Cass. n. 21736 del 2008, n. 33540 del 2001 n. 2405 del 2006). Con riferimento al terzo motivo si osserva che i reati non si erano e non si sono prescritti, in quanto i giudici del merito in base a fotografie ed a qualificate testimonianze hanno stabilito che al momento del sopralluogo (26 marzo del 2004) i lavori erano in atto, giacché le strutture in cemento armato erano ancora munite delle armature e le opere erano state sospese proprio in quei giorni nell'attesa che quelle in cemento armato conseguissero la necessaria solidità per rimuovere le armature. Pertanto la data della sospensione dei lavori era stata fissata al 24 marzo del 2006. Siffatta motivazione non può essere censurata in base alla mera affermazione che i lavori erano stati sospesi da tempo. In proposito va anzitutto ribadito che, in caso di procedimento per violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, sempre restando a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrizionale, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (Cass. 10652 del 2000; n. 11221 del 1997). Ai fini del computo del termine prescrizionale si applica la disposizione previgente, perché più favorevole in quanto per le contravvenzioni prevedeva termini più brevi. Di conseguenza una volta individuata la disciplina applicabile, questa opera per intero e quindi si deve tenero conto ai fini della sospensione del termine prescrizionale dell'intero periodo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore ossia dal 20 luglio del 2006 all'8 novembre dello stesso anno e dal 22 marzo del 2007 al 16 gennaio del 2008, per complessivi anni uno, mesi uno e gg. 14. Secondo l'orientamento di questa corte in tema di prescrizione dei reati contravvenzionali, non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della legge citata (Cass. n. 27777 del 2008, conf. N. 2126 del 2008). In ogni caso nella fattispecie i reati contravvenzionali non si sono prescritti ne' in base alla disciplina previgente ne' in base a quella attuale, una volta stabilito che il termine decorre dal 24 marzo del 2004.
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza è il quarto motivo in quanto l'affermazione di responsabilità non si fonda su indizi vaghi, come affermato nel ricorso. Invero, premesso che la qualità di committente dei lavori può essere assunta o dal proprietario o comunque da cui che ha un diritto reale sulla cosa, si rileva che nella fattispecie la prova, oltre che dalla qualità di proprietario, è stata desunta dal fatto che la domanda per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è stata presentata proprio dal TI, quale legale rappresentante della società "Il Forno Antico", proprietaria della costruzione. Inoltre proprio l'imputato aveva impugnato i provvedimenti sanzionatori della Sopraintendenza, come puntualizzato dai giudici del merito.
Ugualmente inammissibile per la sua manifesta infondatezza è anche il quinto motivo, in quanto il rilascio del permesso in sanatoria per la conformità urbanistica dell'immobile non rende inoffensiva l'aggressione al bene ambientale, trattandosi di condotte difformi e differenziate aventi oggettività giuridica diversa ed essendo sottoposte a differenti discipline, tanto è vero che il permesso rilasciato a seguito di accertamento di conformità ex art. 36 del testo unico sull'edilizia estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche ma non quelli paesaggistici previsti dal D.Lgs. n. 42 del 2004 o dalla L. n. 394 del 1991. Inammissibile è anche l'ultimo motivo poiché la corte non era tenuta a prendere in esame generiche richieste di riduzione della pena, tanto più che questa è stata contenuta in misura prossima al minimo edittale ed al prevenuto erano state già concesse le circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo del 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009