Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso dell'imputato che, in relazione ad una sentenza di applicazione della pena, deduca presunti errori di calcolo nella sanzione applicata o il mancato aumento della stessa in ragione della continuazione, qualora il medesimo non indichi l'esistenza di una concreta utilità alla rimozione del provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2013, n. 7405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7405 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/02/2013
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 303
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 43402/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL GO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 09/10/2012 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso domandando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone disponeva, su richiesta delle parti, l'applicazione nei confronti di GO LL la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa (partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa, con riduzione per il rito speciale) in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il LL, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Mario Nigro, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 444 c.p.p., comma 1 bis, per avere il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Crotone disposto l'applicazione patteggiata di una pena detentiva superiore a due anni di reclusione, benché all'imputato fosse stata contestata una recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99 c.p.p., comma 4. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 444 c.p.p., comma 1, per avere quel Giudice operato, in ragione del rito speciale prescelto, una riduzione asimmetrica delle due pene irrogate, essendo stata effettuata per quella detentiva una riduzione nella misura massima di un terzo e per quella pecuniaria una riduzione minore.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 81 c.p., comma 2, per avere quel Giudice omesso di effettuare l'aumento per continuazione in ragione del secondo reato che pure era stato contestato al LL.
3. Con requisitoria scritta del 12/11/2012 il Sostituto Procuratore generale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
5. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (così, di recente, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). Dunque, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535).
Ed allora, non vi è chi non veda come l'odierno ricorrente non abbia un concreto ed attuale interesse all'accoglimento dei motivi della sua impugnazione, in quanto concernenti presunti errori nel calcolo della pena da applicare, peraltro oggetto di una richiesta formulata dallo stesso prevenuto, ovvero nell'omessa considerazione di uno dei due reati contestati, mancanza della quale l'imputato ha finito per beneficiare: errori rispetto ai quali il LL non ha indicato l'esistenza di alcuna concreta utilità alla rimozione del provvedimento impugnato (in questo senso v. anche Sez. 3, n. 38401 del 09/07/2008, Pashaj, Rv. 241285).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013