Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
In tema d'applicazione di pena su richiesta delle parti, se le stesse nel loro accordo hanno inserito l'applicazione dell'indulto, il giudice non è vincolato alla sua concessione, come viceversa accade nel caso in cui l'accordo preveda la sospensione condizionale della pena, perchè l'applicazione dell'indulto, a differenza della sospensione condizionale, è sottratta alla disponibilità delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2008, n. 25923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25923 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/06/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 905/2008
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 040875/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE VI TO, N. IL 28/04/1979;
avverso SENTENZA del 19/10/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di AVEZZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 ottobre 2007, il GUP del Tribunale di Avezzano, sull'accordo delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., applicava la pena di un anno dieci mesi di reclusione e Euro 400,00, di multa nei confronti di DI VI AN in ordine ai reati di lesioni personali aggravate di tentata estorsione in danno, di AL RA, fatti commessi in Avezzano il 27.11.2004, riservando l'applicazione dell'indulto al passaggio in giudicato. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per erronea applicazione della L. 31 luglio 2006, n. 241, artt. 1 e 2, e art. 174 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), e mancanza di motivazione sul diniego di concessione dell'indulto a norma dell'art.606 c.p.p., lett. e), perché il giudice della cognizione non poteva sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va invero confermato la regola ermeneutica secondo là quale in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, se le stesse, nel loro accordo hanno inserito la applicazione dell'indulto, il giudice non è vincolato dalla inscindibilità del "petitum", così come viceversa accade nel caso in cui esso preveda la concessione della sospensione condizionale della pena;
infatti la applicazione dell'indulto, a differenza della sospensione condizionale è sottratta alla disponibilità delle parti, estrinsecatasi nell'ambito del patteggiamento, con la conseguenza che la pattuizione avente ad oggetto la applicazione di tale beneficio, se è inserita nell'accordo, è da considerare "tamquam non esset", nel senso che "vitiatur sed non vitiat". (Cass. Sez. 5^, 20 - 29.9.1999 n. 4132;
Cass. Sez. 3^, n. 3778/1996). La giurisprudenza, assolutamente prevalente, si è sempre pronunciata nel senso che l'indulto, che presuppone una sentenza irrevocabile di condanna, di norma viene applicato in sede esecutiva e solo per ragioni di economia funzionale o di opportunità si procede all'applicazione preventiva del beneficio, in previsione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, da parte del giudice di cognizione. L'omessa pronuncia nel giudizio di merito circa l'applicazione del beneficio non costituisce, pertanto di per se stessa causa di nullità della sentenza e, allorché il giudice di cognizione abbia preso in esame la questione di applicabilità o meno del beneficio, risolvendola in senso negativo. In tale caso la statuizione di rifiuto di applicazione del beneficio e suscettiva dei mezzi di impugnazione consentiti (compreso il ricorso per cassazione) per evitare che sulla questione erroneamente decisa abbia a formarsi il giudicato.
(Cass. Sez. 2^, 28/12/1979 - 3/5/1960 n. 557 Cass. Sez. 5^ 30/09 - 17/10/80 n. 10529). È pacifico quindi che l'omessa applicazione, da parte del giudice di merito del decreto di indulto non può costituire motivo di ricorso, per carenza di interesse, essendo il beneficio applicabile con i medesimi effetti, in sede di esecutivit?". Cass. Sez. 2^, 2/4 - 31/07/81, n. 7751; Cass. Se, 2^, 4/2 - 8/11/83 n. 9201; Cass. Sez. 5^, 13/12 83 - 23/01/84 n. 4554; Cass. Sez. 2^, 27/09/83 - 01/03/84 n. 1814; Cass. Sez. 6^, 16/11/84 - 06/02/85 n. 1216 ; Cass. Sez. 6^, 12/02 - 30/04/88 n. 5207; Cass. Sez. 1^, 17/02 - 06/07/88 n. 7890;
Cass. Sez. 3^, 01/07/88 - 23/06/89 n. 8821; Cass. Sez. 4^, 19/03 - 11/09/90 n. 12308; Cass. Sez. 4^, 19/03 - 11/09/90 n. 12308; Cass. Sez. 5^, 13/01 - 24/02/1994 n. 2332). Il ricorrente ha citato le uniche, isolate e risalenti, sentenze di segno conrtrario (Cass. Sez. 1^, 29/06 - 26/10/84 n. 9221; Cass. Sez. 1^, 01/04 - 12/07/85 n. 6958), che non incidono sulla valutazione di inammissibilità del ricorso.
Consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di sanzione in favore della Cassa delle ammende che, ragione del motivo di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro mille/00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2008