Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità' che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si deduceva l'asserita erroneità del riconoscimento della continuazione).
Commentario • 1
- 1. In tema di applicazione della pena concordata, spetta al giudice la verifica non solo formale, ma anche sostanziale, della qualificazione giuridica del fatto.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2010, n. 10692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10692 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/03/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 433
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 39429/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA, nei confronti di:
1) EZ PE JO N. IL 15/05/1972;
avverso la sentenza n. 384/2009 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del 17/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 17/7/2009, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il GIP del Tribunale di La Spezia applicava a ND PE OS la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 500 di multa in relazione ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per la cessione di hashish e cocaina a più acquirenti, tra cui FR Christian) ed art. 629 c.p. (per estorsione in danno del FR onde ottenere il pagamento di Euro 210 per la fornitura di partite di droga). Il giudice di merito, aderendo all'accordo tra le parti, riconosceva tra i fatti la continuazione, ".....sussistendo medesimo disegno criminoso ed unicità temporale tra i fatti oggetto del presente giudizio".
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Genova, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al riconosciuto vincolo della continuazione, mancando la prova che nel momento in cui vi era stata la cessione di droga, peraltro anche in favore di soggetti diversi dal FR, l'imputato avesse già deliberato di esercitare le minacce per ottenere il pagamento.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che questa Corte di legittimità ha statuito che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) (Cass. S.U., 5/2000, Neri). Inoltre si è anche precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione del fatto, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Cass. 6, 45688/08, Bastea). Nel caso si specie il riconoscimento della continuazione non costituisce una manifesta erronea qualificazione del fatto, ne' la motivazione sul punto è stata omessa.
Invero il negozio giuridico di vendita di stupefacenti, in quanto illecito, è nullo. Ne consegue che lo spacciatore che deve percepire il prezzo della fornitura erogata, in caso di inadempimento, non potendo ricorrere al giudice, già prevede l'uso di mezzi illeciti per realizzare il suo guadagno.
Pertanto correttamente il giudice di merito ha ritenuto che l'uso di minacce, in danno dell'acquirente di droga inadempiente, fosse già stato deliberato dallo spacciatore al momento della cessione della droga, sebbene nella forma condizionata al mancato pagamento. Non può quindi dirsi che tra P.M. ed imputato sia intercorso un accordo sul reato e non sulla pena e che il giudice abbia in modo manifesto errato nella qualificazione del fatto.
Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso siccome infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010