Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2010, n. 10692
CASS
Sentenza 11 marzo 2010

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Massime1

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità' che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si deduceva l'asserita erroneità del riconoscimento della continuazione).

Commentario1

  • 1In tema di applicazione della pena concordata, spetta al giudice la verifica non solo formale, ma anche sostanziale, della qualificazione giuridica del fatto.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2010, n. 10692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10692
Data del deposito : 11 marzo 2010

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