Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
Va disposto il rinvio al giudice di primo grado in caso d'accoglimento di ricorso immediato per cassazione avverso sentenza affetta da vizio (nella specie, omessa pronuncia su una delle imputazioni) che ne avrebbe comportato, in sede d'appello, l'annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 24687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24687 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 918
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010293/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) NE EN, N. IL 01/01/1983;
avverso SENTENZA del 27/09/2007 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
Il 26/9/07 il cittadino nigeriano TO KE è stato tratto in arresto in Gavardo per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 14, comma 5 ter, inserito dalla L. 30 luglio 2002, n. 189,
per non avere ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato che gli era stato impartito il 30/8/07.
Con sentenza in data 27/9/07, emessa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale monocratico di Brescia ha assolto l'imputato da tale addebito per insussistenza del fatto, sul rilievo che non era stato destinatario di un ordine di allontanamento emesso dal Questore ai sensi del citato art. 14, comma 5 bis, come richiesto dalla norma incriminatrice, bensì di una intimazione del Prefetto di Trapani ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5. Il locale Procuratore generale della Repubblica ha proposto ricorso immediato per Cassazione con il quale lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sull'addebito di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, per non avere al momento del controllo esibito a richiesta degli agenti operanti un documento di identità, di cui pure il TO doveva rispondere essendogli anche tale reato stato contestato, in fatto e con l'indicazione del relativo articolo di legge, nel capo di imputazione.
La censura è fondata.
L'assoluzione "dalla imputazione...ascritta" che figura nel dispositivo non può invero che intendersi riferita, stante l'uso del singolare e la mancanza nella motivazione di ogni riferimento all'addebito di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, sul quale non vi è parola, al solo e del tutto diverso addebito di cui al citato art. 14, comma 5 ter.
La sentenza impugnata deve pertanto essere, limitatamente a tale aspetto, annullata con rinvio e gli atti devono ritornare al Tribunale di Brescia, ai sensi della prima parte dell'art. 569 c.p.p., comma 4, poiché si tratta di totale assenza di decisione su un'imputazione e in tale ipotesi, per l'obbligo del rispetto dei gradi di giurisdizione, nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado (cfr. al riguardo la sentenza della 6^ Sezione di questa Corte 19/1/96, Pace e altri, rv. 204.648).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla omessa pronuncia sull'imputazione di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, e rinvia per il giudizio al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008