Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/1999, n. 4132
CASS
Sentenza 20 settembre 1999

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In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, se le stesse, nel loro accordo hanno inserito la applicazione dell'indulto, il giudice non è vincolato dalla inscindibilità del "petitum", così come viceversa accade nel caso in cui esso preveda la concessione della sospensione condizionale della pena; infatti la applicazione dell'indulto, a differenza della sospensione condizionale è sottratta alla disponibilità delle parti, estrinsecatasi nell'ambito del patteggiamento, con la conseguenza che la pattuizione avente ad oggetto la applicazione di tale beneficio, se è inserita nell'accordo, è da considerare "tamquam non esset", nel senso che "vitiatur sed non vitiat".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/1999, n. 4132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4132
    Data del deposito : 20 settembre 1999

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