Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 1
In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, se le stesse, nel loro accordo hanno inserito la applicazione dell'indulto, il giudice non è vincolato dalla inscindibilità del "petitum", così come viceversa accade nel caso in cui esso preveda la concessione della sospensione condizionale della pena; infatti la applicazione dell'indulto, a differenza della sospensione condizionale è sottratta alla disponibilità delle parti, estrinsecatasi nell'ambito del patteggiamento, con la conseguenza che la pattuizione avente ad oggetto la applicazione di tale beneficio, se è inserita nell'accordo, è da considerare "tamquam non esset", nel senso che "vitiatur sed non vitiat".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/1999, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 20/9/1999
Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
Dott. Pasquale PERRONE Consigliere N. 4132
Dott. Giuseppe SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello NAPPI Consigliere N. 45566/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BE UR, n. a Modena il 17 dicembre 1962
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna depositata il 25 settembre 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'indulto Motivi della decisione
Il ricorrente impugna per cassazione una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e lamenta che gli sia stato negato l'indulto, richiesto e consentito dal P.M. Il ricorso è infondato.
Quanto al diniego dell'indulto, lo stesso ricorrente riconosce di avere riportato una condanna a pena superiore a due anni per delitto non colposo commesso il 4 luglio 1991. Sicché egli non può beneficiare dell'indulto in relazione al delitto oggetto di patteggiamento, commesso il 22 marzo 1989. Secondo un'indiscussa giurisprudenza, infatti, "l'art. 4 del D.P.R. 22 dicembre 1990 n.394, al pari delle analoghe norme contenute negli altri decreti di clemenza degli ultimi decenni, attribuisce rilevanza, ai fini della revoca dell'indulto, a qualsiasi delitto non colposo (per il quale sia concretamente inflitta una pena detentiva non inferiore ad una certa misura) commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando che la sentenza, colla quale sia definitivamente applicato il beneficio, intervenga successivamente alla data di commissione del secondo reato" (Cass., Sez. I, 23 gennaio 1995, Barreca, m. 201091); sicché ne "consegue la giuridica ed, ancor prima, logica impossibilità di dichiarare giudizialmente l'applicazione di un condono in relazione al quale siasi già verificata una causa di revoca del beneficio" (Cass., sez. I, 27 aprile 1994, Vecchi, m. 198184). D'altro canto, egualmente indiscusso è in giurisprudenza che "in tema di patteggiamento, qualora l'accordo raggiunto tra le parti preveda l'indulto, il giudice non è vincolato dell'inscindibilità del 'petitum' così come nel caso in cui esso preveda la sospensione condizionale della pena ex art. 444 comma terzo c.p.p., in quanto l'indulto, a differenza della sospensione condizionale, è materia sottratta alla disponibilità delle parti prevista dall'art. 444 precitato, con la conseguenza che la 'clausola', avente ad oggetto l'applicazione di tale beneficio, se inserita nell'accordo, è da considerare 'tanquam non esset' nel senso che 'vitiatur sed non vitiat'" (Cass., Sez. IV, 12 marzo 1993, Seriva, m. 193688, Cass., sez. III, 8 novembre 1996, Panetta, m. 206731). Si deve, pertanto, concludere con il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1999