Ordinanza 8 luglio 2021
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Art. 119 TUB: il richiamo alla decisione del Collegio di Coordinamento (ancora inedita). Nota a ABF, Collegio di Roma, 2 agosto 2021, n. 18248. Redazione Con la recente decisione in oggetto, l'Arbitro romano si pone, senza soluzione di continuità, con quanto statuito dal Collegio di Coordinamento, con pronuncia n. 15404 del 22 giugno 2021 (allo stato, ancora inedita), per cui: «L'esercizio da parte del cliente […] del […] Leggi tutto Profondo e significativo revirement della Suprema Corte in tema di presupposti dell'ordine di esibizione degli estratti conto, ex art. 119 TUB. Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641. di Donato Giovenzana Di significativo rilievo l'approdo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/07/2021, n. 19566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19566 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
Testo completo
-ricorrente - contro Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere A. da Brescia n. 9, L Civile Ord. Sez. 1 Num. 19566 Anno 2021 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FIDANZIA ANDREA Data pubblicazione: 08/07/2021 presso lo studio dell'avvocato Fioretti Andrea, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. Mario Liguori di Roma - Rep.n.183363 del 8.9.2016; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1251/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal cons. FIDANZIA ANDREA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1524/2011 del 19 aprile 2011- nella causa instaurata dalla EL EC AC s.p.a., diretta ad ottenere la condanna della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. al pagamento delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi determinati secondo usi piazza, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto applicati sul conto corrente bancario ordinario n. 62872 e sul conto sovvenzione n. 280459- ha confermato integralmente l'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. con cui l'istituto di credito era stato condannato al pagamento della somma di C 558.972,15, oltre accessori di legge, condannando, altresì, la banca al risarcimento dei danni liquidati in C 50.000,00. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1251/2016, depositata il 15.7.2016, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro, e rigettando l'appello incidentale proposto dalla EL EC AC, ha revocato l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Catanzaro e rigettato tutte le domande spiegate dalla società correntista, rigettando, altresì, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.. Il giudice di secondo grado, previo rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla EL EC in ordine al difetto dello ius postulandi del difensore della 2 Banca, ha evidenziato l'incompletezza e lacunosità della documentazione depositata dalla società correntista e la conseguente sua inidoneità a consentire un ricalcolo attendibile dei rapporti dare-avere intercorsi tra le parti. La Corte d'Appello ha quindi ritenuto che le somme riconosciute dal Tribunale di Catanzaro erano state accertate sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio nulla, avendo la parte attrice prodotto documentazione in spregio alle preclusioni istruttorie di cui agli artt. 183 e 183 cod. proc. civ. (nella loro formulazione applicabile ratione temporis). Infine, il giudice di secondo grado ha rigettato la domanda della correntista di nullità dei contratti bancari "per la loro inesistenza", in conseguenza della mancata consegna da parte della Banca della documentazione richiesta, ed ha ritenuto non imputabile alla banca l'omessa consegna della documentazione richiesta ex art. 119, ultimo comma TUB sul rilievo che, a fronte della disponibilità manifestata dall'istituto di credito, la correntista non aveva dimostrato di essersi recata presso la filiale della Banca al ritiro della predetta documentazione. Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione la EL EC AC s.p.a. affidandolo a dieci motivi. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ.. in relazione all'assenza dello ius postulandi del difensore della Banca Nazionale del Lavoro nonché l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 10 n.5 cod. proc. civ. , per non essersi tenuto conto dell'inesistenza del fatto relativo alla qualifica di Dirigente del sottoscrittore del mandato difensivo e per omesso onere probatorio ex art. 2697 cod. proc. civ. da parte del BNL. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello, travisando i fatti, ha dato per scontato un presupposto che non è stato provato, ovvero che era stato 3 documentato il potere rappresentativo in capo al soggetto che ha conferito la procura al difensore della Banca. In particolare, la dichiarazione a firma del sig. D'amico, con la quale costui aveva attestato di essere Dirigente della Direzione Legale di BNL aveva natura meramente autoreferenziale. 2. Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente osservato che questa Corte (Cass. n. 1332 del 19/01/2017) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la parte che contesti che la persona fisica, la quale assume di rivestire la qualità di rappresentante di una persona giuridica, manca del potere rappresentativo, deve sollevare siffatta contestazione nella prima difesa, restando così onere dell'altra parte documentare la pretesa qualità. Nel caso di specie, è emerso dalla ricostruzione della Corte d'Appello che l'odierna ricorrente aveva immediatamente eccepito, con la comparsa di risposta in appello, la carenza di poteri rappresentativi in capo all'autore della procura ad litem sul rilievo che la stessa era stata conferita non già dal Presidente della Banca, ma dal Direttore della Direzione Legale avv. Paolo D'amico. La Corte d'Appello, previo esame della delibera del cda prodotta dalla Banca sui poteri rappresentativi dei dirigenti, ha rigettato tale eccezione, evidenziando che, essendo attribuito potere di firma (in virtù della delibera della B.N.L s.p.a. del 27 maggio 2010) anche al personale della Banca con qualifica di dirigente o quadro direttivo o ricoprente il ruolo di coordinamento, poteva riconoscersi il potere di rappresentanza della BNL s.p.a. anche all' avv. Paolo D'amico, in qualità di Direttore della Direzione Legale della Banca. Non emerge, invece, dalla sentenza impugnata, che a seguito della produzione documentale effettuata dalla Banca per confutare l'eccezione sopra illustrata, la società correntista avesse in modo specifico tempestivamente sollevato l'ulteriore contestazione sul punto della sussistenza della qualifica di dirigente in capo all'autore della procura avv. Paolo D'Amico. La ricorrente, a pag. 15 del ricorso, in effetti, afferma di aver "tempestivamente" sollevato tale contestazione, ma non chiarisce - in ossequio al principio di 4 autosufficienza e specificità del ricorso - con quale atto lo avrebbe fatto, di talchè non è stato indicato alcun elemento per valutare la pretesa tempestività. In proposito, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430). Come sopra già evidenziato, nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione. 3. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, illustrati congiuntamente, la società ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 119 d.lgs n. 385/1993, anche in relazione agli artt. 2697 cod. civ., 2220 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. , oltre alla violazione dell'art. 1421 cod. civ. per nullità del contratto derivante dall'inesistenza dello stesso. La società ricorrente contesta il passaggio argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui è stato evidenziato che nessun rifiuto aveva opposto la Banca alla richiesta ex art. 119 TUB formulata dalla correntista, la quale non aveva dimostrato di essersi recata presso la filiale della Banca di Catanzaro a ritirare la richiesta documentazione. Sul punto, rileva che la EL EC AC s.r.l. non avrebbe avuto alcun interesse a non ritirare la documentazione bancaria richiesta, tanto è vero che si recò presso i locali della Banca e non le venne consegnato alcun documento, né la banca la convocò formalmente per il ritiro di tale documentazione, di talchè fu perpetrata la 5 violazione dell'art. 119 TUB per omessa consegna della documentazione entro 90 giorni dalla richiesta. Espone, inoltre, la ricorrente di aver depositato nel giudizio di appello dei documenti (tra cui una raccomandata del 16.11.2011 dalla stessa inviata alla Banca con cui contestava la mancata conservazione da parte di quest'ultima della documentazione per dieci anni dalla cessazione del rapporto bancario) - la cui produzione era ammessa, trattandosi di documenti sopravvenuti - cui la Corte di merito non aveva fatto alcun cenno in sentenza, così come aveva omesso qualunque accenno alla richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. formulata sin con l'atto di citazione di primo grado e reiterata in appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 210 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.. 4. Con il quinto e sesto motivo, illustrati congiuntamente, è stata dedotta la violazione dell'art. 119 d.lgs n. 385/1993, anche in relazione agli artt. 2697 cod. civ., 2220 cod. civ., 116, 157 comma 3 0 e 198 cod. proc. civ.. nonché l'omesso esame di fatto decisivo in relazione all'omessa consegna della documentazione, alla decadenza della BNL s.p.a. dal diritto di eccepire la nullità della CTU ed alla contraddizione tra la messa a disposizione della documentazione nel 2005 e la dichiarazione di non averne il possesso fatta in sede di CTU nel 2008. Espone la ricorrente che, in sede peritale, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha chiesto alle parti l'esibizione di tutta la documentazione mancante, e ciò lo ha fatto in relazione alla richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. dalla stessa formulata ab origine e non disattesa espressamente dal Tribunale. La ricorrente lamenta che la BNL era decaduta dall'eccezione di nullità della CTU, non avendola proposta nella prima istanza o difesa, dovendosi intendere per tale qualunque momento processuale e non necessariamente l'udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale. In particolare, la Banca avrebbe potuto eccepire la nullità delle acquisizioni documentali del CTU in sede di svolgimento delle operazioni peritali e, segnatamente, all'incontro del 17.12.2008, e, al limite, all'udienza di rinvio del 10 febbraio 2009, ben prima quindi dell'udienza del 9.6.2009 in cui la stessa banca ha formulato per la prima volta tale eccezione. 6 Infine, la BNL non era neppure legittimata ad eccepire tale nullità, a norma dell'art. 157 comma 30 cod. proc. civ., avendovi dato causa. Infatti, l'istituto, non avendo consegnato la documentazione bancaria, aveva essa stessa cagionato la presunta irregolarità della consegna della documentazione al CTU. 5. Con il settimo ed ottavo motivo, illustrati congiuntamente, è stata dedotta la violazione degli artt. 1421 e 2697 cod. civ. anche in relazione all'art. 157 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente che, a fronte dell'appello incidentale dalla stessa proposto con cui era stata formulata la domanda di accertamento dell'inesistenza dei contratti di conto corrente e delle clausole ivi inserite, la BNL s.p.a. avrebbe dovuto dimostrare la disponibilità della documentazione bancaria, essendo tale onere probatorio a suo carico, anche in virtù del principio di vicinanza della prova. Ne consegue che la mancata produzione dei contratti di conto corrente (non addebitabile al cliente) dà luogo alla nullità degli stessi per inesistenza, nullità che, avendo natura di protezione, può essere fatta valere solo dal cliente, a norma dell'art. 127 comma 2° TUB. 6. Il secondo, il terzo, il quarto, il settimo e l'ottavo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate, presentato profili di inammissibilità ed infondatezza. In primo luogo, va osservato che la società ricorrente, nel dedurre di aver inviato dei propri addetti presso la filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Catanzaro per il ritiro della documentazione bancaria richiesta a norma dell'art. 119 TUB, non fa che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte di merito, che ha accertato che la correntista nessuna prova aveva fornito di essersi recata presso i locali della Banca a tal fine. Peraltro, la ricorrente neppure ha dedotto di aver mai articolato istanze istruttorie (prova per testi) finalizzate a fornire la prova della circostanza sopra indicata. Né la ricorrente può dolersi di non essere stata convocata formalmente dalla banca per il ritiro di tale documentazione o per la mancata consegna della stessa entro il termine di giorni novanta dalla richiesta. 7 In proposito, la Corte d'Appello ha precisato che l'istituto di credito, nella nota del 17 marzo 2005, aveva comunicato alla correntista che la documentazione richiesta avrebbe potuto essere ritirata presso i locali della banca "contro il pagamento delle commissioni dovuteci", a norma dell'art. 119 comma 40 TUB. La Banca aveva quindi, da un lato, manifestato la disponibilità alla consegna della documentazione senza formalità, non appena un addetto della società correntista si fosse recato nei propri locali, dall'altro, comunque condizionato la consegna al previo pagamento delle commissioni dovute per legge. Ne consegue che, in ogni caso, al fine di ottenere la predetta documentazione, non sarebbe stato sufficiente formulare una semplice richiesta, dovendo questa essere accompagnata dal versamento delle spese. In ordine al lamentato omesso esame dei documenti (sopravvenuti) prodotti in grado, tale censura si appalesa inammissibile per difetto del requisito di decisività, richiesto dall'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.. In proposito, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. n. 16812 del 26/06/2018). Nel caso di specie, la ricorrente non ha minimamente indicato le ragioni per le quali i documenti trascurati - trattasi di un esposto denuncia inviato alla Banca d'Italia (all. A), di una raccomandata inviata dalla ricorrente alla BNL in data 16.11.2011 (all B), di documentazione bancaria non specificamente indicata della ricorrente (all. C), di una nota di risposta della Banca d'Italia alla ricorrente (all. D) - se considerati, avrebbero dato luogo ad una decisione diversa, 8 limitandosi a denunciare il vizio motivazionale per non essere stati gli stessi contemplati nel percorso logico-argomentativo della Corte. Infine, quanto alla dedotta nullità dei contratti di conto corrente "per inesistenza", deve premettersi che l'esistenza del contratto di conto corrente è pacifica in causa essendo affermata non solo dalla banca, ma anche dalla correntista, la quale, appunto, non nega la sussistenza di un rapporto, e dunque di un contratto, di conto corrente, ma lamenta l'applicazione di interessi e commissioni illegittime (vedi, in particolare, pag. 12 del ricorso, in cui la ricorrente si duole che la banca non ha fornito, a seguito della richiesta ex art. 119 TUB, "copia del/dei contratto/i all'epoca sottoscritto/i", non ponendo in dubbio quest'ultima circostanza). Ciò premesso, correttamente la Corte d'Appello ha evidenziato che la ricorrente ha confuso le fattispecie della inesistenza e della nullità (che non sono sovrapponibili) , potendo un contratto essere inesistente o nullo, ma non nullo perché inesistente, e non potendo neppure trarsi dal dedotto mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla banca alla produzione dei contratti addirittura l'inesistenza dei medesimi. Queste affermazioni della Corte di merito sono pienamente condivisibili in quanto l'inesistenza di un contratto deriva dal mancato perfezionamento del consenso delle parti - che nel caso di specie, come sopra evidenziato, non solo non è stato dedotto, ma è stato affermato il contrario - ma non può dipendere dalla mera mancata produzione in giudizio del documento con cui le parti hanno consacrato la loro manifestazione di volontà, sovrapponendosi, diversamente, il piano dell'esistenza del contratto con quello della prova del medesimo. E', inoltre, palesemente erronea l'affermazione con cui la parte ricorrente deduce che sarebbe stato onere della banca produrre in giudizio del contratto di conto corrente. Come già osservato da questa Corte (vedi Cass. n. n. 33009 del 13/12/2019), nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha 9 l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. Nel caso di specie, la società ricorrente non ha neppure dedotto che, all'atto della sottoscrizione del contratto di conto corrente, non le sarebbe stata consegnata copia del testo contrattuale. Infine, è priva di fondamento la doglianza della società correntista di omessa pronuncia od omessa motivazione da parte della Corte d'Appello sulla sua richiesta di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ.. Da un attento esame della sentenza impugnata emerge che, in realtà, la Corte d'Appello ha dato, motivatamente, una risposta negativa a tale richiesta. In particolare, a pag. 14 della sentenza, infatti, la cda, rispondendo proprio a un rilievo dell'appellata che richiamava le sue richieste documentali ex art. 119 TUB e art. 210 cpc, ha statuito che in tal modo l'appellata tentava di ribaltare sulla banca convenuta l'onere probatorio incombente invece su di lei, che, in sostanza, ben avrebbe potuto adempierlo sol che avesse ritirato, pagando il dovuto, i documenti a suo tempo messi a sua disposizione dalla banca sulla richiesta ex art. 119 TUB. Non vi è un dubbio che con una tale motivazione — che non è stata specificamente censurata dalla ricorrente - la Corte d'Appello si sia, come detto, pronunciata in modo negativo sulla richiesta di esibizione. 7. Il quinto ed il sesto motivo sono infondati. Ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello ha erroneamente dichiarato nulla la CTU nonostante che il consulente d'ufficio avesse chiesto alle parti l'esibizione di tutta la documentazione mancante alla luce della richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. formulata dalla correntista in atto di citazione, e non disattesa espressamente dal Tribunale. In ogni caso, la BNL sarebbe decaduta 1 0 dall'eccezione di nullità della CTU, non avendola proposta nella prima istanza o difesa. Questo Collegio non condivide una tale impostazione. Premesso che innanzi alla sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 9811/2021, è stata recentemente rimessa la questione finalizzata ad accertare, in tema di consulenza tecnica di ufficio, se lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagioni una nullità della consulenza tecnica, da qualificare solo relativa o invece di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, va comunque osservato che, nel caso di specie, dalla ricostruzione della sentenza impugnata, è incontestabilmente emerso che l'istituto bancario non ha affatto formulato tardivamente l'eccezione di nullità della CTU. Anche a voler ammettere che tale eccezione possa essere sollevata in sede di operazioni peritali, in ogni caso, la sentenza impugnata ha evidenziato a pag. 15 che nel verbale delle operazioni peritali del 17 dicembre 2008 il consulente tecnico d'ufficio ha dato atto che ".....la EL EC AC s.r.l. ha consegnato della documentazione inerente gli atti di causa, già precedentemente richiesta. L'avv Giuseppe Sirianni si oppone all'acquisizione della documentazione di cui trattasi rilevando la tardività e la inammissibilità della produzione stessa...". Dunque, il legale della Banca, già in sede di CTU, ha eccepito l'inammissibilità della successiva produzione documentale della società ricorrente a seguito della richiesta del consulente tecnico d'ufficio. Quanto alla deduzione della società ricorrente, secondo cui l'eccezione di nullità non sarebbe stata sollevata nella prima difesa o istanza successiva al deposito dell'elaborato peritale - che, ad avviso della ricorrente coinciderebbe con l'udienza di mero rinvio del 10 febbraio 2009 - non vi è dubbio che tale affermazione difetti di autosufficienza. Infatti, di fronte alla precisa affermazione della Corte d'Appello a pag. 16, secondo capoverso, secondo cui "...nel caso di specie, alla prima udienza successiva al deposito della CTU (9 giugno 2009) il 11 difensore dell'appellante eccepiva la nullità dell'elaborato peritale, per essere la stessa fondata su documentazione illegittimamente acquisita, senza il consenso della banca", la società ricorrente avrebbe quantomeno dovuto allegare la data esatta, anteriore all'udienza 10 febbraio 2009, in cui l'elaborato peritale sarebbe stato allora depositato in cancelleria, e trascrivere un estratto del verbale della stessa udienza del 10 febbraio 2009, da cui fosse evincibile il già intervenuto deposito dell'elaborato del CTU. La ricorrente non ha adempiuto al proprio onere di allegazione, non avendo indicato, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentissero di accertare, nei suoi termini esatti e non genericamente, la dedotta tardività dell'eccezione, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (vedi Cass. n. 7499/2020). Infine, quanto alla deduzione della ricorrente secondo cui la BNL non sarebbe stata neppure legittimata ad eccepire tale nullità, a norma dell'art. 157 comma 30 cod. proc. civ., avendovi dato causa, in relazione alla mancata consegna alla correntista della documentazione bancaria, tale censura è infondata. E' stata, infatti, la società ricorrente a non depositare tempestivamente, nei termini previsti per la maturazione delle preclusioni istruttorie, la documentazione bancaria occorrente per consentire l'espletamento della CTU, a nulla rilevando le ragioni alla base di tale omissione (che, peraltro, secondo la coerente ricostruzione fattuale della Corte d'Appello comunque derivano da una negligenza della stessa ricorrente). 8. Con il nono motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. in relazione alla richiesta di riconoscimento della maggiore entità del danno. Assume la ricorrente che ove fosse stata riconosciuta la violazione dell'art. 119 TUB, dell'art. 2697 cod. civ. e 210 cod. proc. civ. nonché il suo diritto alle ripetizione delle somme indebitamente pagate, gli dovrebbe essere, altresì, riconosciuto il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2° cod. civ.. 9. Il motivo è inammissibile. 12 La ricorrente infatti fa questione del quantum debeatur laddove la Corte d'Appello ha escluso l'an debeatur e perciò non si è posta il problema del quantum, evidentemente assorbito. Dunque il motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi. 10. Con il decimo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 88,96,112, 115, 116 cod. proc. civ., in relazione alla statuizione della Corte d'Appello, che ha escluso la violazione da parte della banca del dovere di lealtà e probità ex art. 88 cod. proc. civ. nonostante il rifiuto di consegnare la documentazione ex art. 119 TUB. 11. Il motivo è inammissibile per genericità. La società correntista reitera le deduzioni già svolte nei precedenti gradi, che si fondano sulla dichiarazione da parte della banca di inesistenza della documentazione richiesta ex art. 119 TUB, non confrontandosi, tuttavia, con il preciso rilievo della Corte d'Appello secondo cui, nel caso di specie, non è dato rivenire in atti alcuna dichiarazione di inesistenza della documentazione proveniente dalla banca, la quale, al contrario, aveva invitato la correntista, con la missiva del 17 marzo 2005, al ritiro di copia della documentazione richiesta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in C 8000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 10 bis dello stesso articolo 13.