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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati: 1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1223/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Gambino e Liborio Parte_1
Gambino.
- APPELLANTE - contro rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Daverio, Salvatore Controparte_1
Florio e David Spinelli.
-APPELLATA -
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 13.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
In Fatto
Con ricorso depositato il 24.04.2020 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Palermo G.L. la presso la quale prestava servizio dal 1998, Controparte_1 deducendo di aver sottoscritto il 18.07.2008, in qualità di “Gestore Personale”, con l'allora
(poi incorporato in un patto di non concorrenza, così Controparte_2 Controparte_1 strutturato:
- “art.1 “A integrazione dei patti e delle contrattuali collettive che regolano il suo rapporto di lavoro con la nostra banca, con riferimento alle intese intercorse e all'adesione da lei al riguardo espressamente manifesta, ella si impegna, fermo restando l'obbligo di fedeltà previsto dalla legge e dal contratto per tutta la durata del suo rapporto di lavoro, con la sottoscrizione della presente, anche dopo la cessazione di detto rapporto, e per un periodo di dodici mesi dalla data di cessazione, a non svolgere, a qualsiasi titolo, né personalmente
1 né per interposta persona, alcuna attività – come appresso specificata diretta o indiretta, autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e a favore di persone fisiche
e/o giuridiche, di terzi in genere, che operano nel settore delle società di gestione, delle assicurazioni, delle SIM di gestione e delle banche - di gestione portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa l'attività di consulenza ed assistenza della predetta gestione di portafogli) e di intermediazione finanziaria e comunque in tale ambito in concorrenza con il Banco di Sicilia spa o con altre aziende dei gruppi ; CP_1
- “art. 2) in relazione a quanto previsto al punto 1) che precede, l'obbligo in questione La impegna a non esercitare attività e/o mansioni identiche, analoghe e/o comunque riconducibili a quelle esercitate presso la nostra società o che, comunque, si pongono in concorrenza con l'attività già da Lei dispiegata a nostro favore così come La impegna, inoltre, a non favorire l'acquisizione di propri - eventuali – collaboratori, oltre che di propri colleghi, da parre di azienda concorrente e a non diffondere notizie concernenti fatti, situazioni, rapporti organici, interpersonali, strutture organizzative, produttive e commerciali, prodotti finanziari e non, nomi e, comunque, nel (e/o per il) Suo rapporto di lavoro con la nostra Banca. In ogni caso, anche al di là del limite territoriale di cui al seguente punto 3), non potranno essere svolte da parte Sua a favore dei soggetti di cui al precedente punto 1), né personalmente, né per interposta persona ovvero per Suo tramite, diretto e/o indiretto, attività di acquisizione/presentazione di Clientela da Lei stesso precedentemente seguita e/o gestita in riferimento alle mansioni disimpegnate”;
- l'art. 3 regolava l'ambito territoriale di validità del vincolo e l'art.4 atteneva all'obbligo di informativa ricadente sul dipendente;
- “art.5) A fronte del puntuale rispetto di tutti i vincoli sopra esposti e per l'intera durata del rapporto di lavoro con la nostra banca, ferma la sua retribuzione annuale lorda (RAL) tempo per tempo dovutale, Le viene riconosciuto un corrispettivo annuale lordo di €
5.000,00 (cinquemila/00) che le sarà erogato sotto la voce “indennità patto di non concorrenza” suddiviso in dodici mensilità, nella misura lorda d € 416,66 mensili, con decorrenza dal 1.07.2008 Resta ovviamente inteso che trattasi di voce distinta ed autonoma rispetto alle altre voci retributive costituenti la RAL”;
- l'art. 6 prevedeva una penale per l'inadempimento ai suddetti obblighi da parte del lavoratore;
- “art.7 “La validità ed efficacia del patto in questione sono correlate alla permanenza nelle mansioni di GESTORE PERSONAL OVVERO IN ALTRE CON ANALOGO
CONTENUTO PROFESSIONALE. Pertanto, qualora ella venisse destinato a mansioni diverse da quelle sopra descritte, trascorso un anno da tale NUOVA ASSEGNAZIONE, il vincolo in oggetto non sarà più operativo e non le sarà più corrisposta l'indennità prevista, fatta salva, in ogni caso, la stipula di un nuovo e distinti patti”. Riferiva poi il ricorrente:
- di essere stato trasferito nel luglio del 2011 (dalla filiale di Bagheria a quella di Palermo,
Piazza Unità d'Italia, continuando a svolgere le mansioni di “Gestore Consulente Personal”), nel marzo 2012 (assegnato alla filiale di Palermo di via Terrasanta, sempre
2 quale “Consulente Personal”), nel 2018 (alla filiale di Palermo, via Sciuti, ancora quale
“Consulente Personal”), nel marzo del 2020 (alla filiale di Palermo, via Roma, sempre quale svolgendo le medesimi mansioni di “Consulente Gestore Personale”);
- cha la società convenuta, con nota dell'11.01.2016, gli aveva comunicato, essendo decorso un anno dal cambio di mansioni, l'unilaterale sospensione dall'elargizione della predetta indennità a far data dall'1.02.2016. Tanto premesso - assumendo di avere sempre svolto, “al di là del nomen iuris della figura”, sin dalla stipula del Patto di non concorrenza, “la medesima mansione di consulente finanziario ed assicurativo per imprese, famiglie e professionisti” - così concludeva:
- “Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e inefficacia dell'arbitraria, immotivata e unilaterale pretesa revoca del pagamento dell'indennizzo per il patto di concorrenza da parte di con la nota del 11.01.2016 e ciò anche per mancanza di forma scritta”; CP_1
- “Accertare e dichiarare tuttora valido ed efficace il patto di non concorrenza stipulato tra le parti a far data dal 01.07.2008 e il diritto del ricorrente a percepire l'indennità patto di non concorrenza per il periodo successivo al gennaio 2016 e sino alla sua naturale estinzione (un anno dal pensionamento)”;
- “Conseguentemente accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta ai patti contenuti nell'accordo per il patto di non concorrenza stipulato in data 1.07.2008, dichiarando altresì inefficace, insussistente, infondata e illegittima la revoca del pagamento dell'indennizzo del patto di non concorrenza mai formalizzato né ammissibile in quanto non sussiste alcuna valida motivazione per lo scioglimento del vincolo contrattuale”;
- “Dire e dichiarare la nullità radicale e l'inefficace delle clausole di scioglimento unilaterale della Banca dal patto di non concorrenza (art.7-8) in quanto di natura potestativa”;
- “Dire e dichiarare vessatorie, nulle, illegittime e inefficaci le clausole n. 7 ed 8 del patto di non concorrenza qualora non supportate da doppia sottoscrizione e conseguentemente dichiarare illegittimo il recesso unilaterale dal patto di non concorrenza operato dall ”; CP_1
- “Dire e dichiarare che il sig. ha diritto alla corresponsione continuativa Parte_1 del corrispettivo per indennità patto di non concorrenza” dal 01.02.2016 sino all'anno successivo al suo pensionamento, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi di legge”;
- “Condannare conseguentemente l al pagamento dell'indennità “patto di non CP_1 concorrenza” quale voce distinta ed autonoma rispetto alle voci retributive costituenti la RAL, per l'importo di € 20.833,00 (416,66 x50 mesi) oltre le successive nonché al ricalcolo della retribuzione dovuta al ricorrente dal 01.02.2016 includendo nel ricalcolo l'indennità di €5.000,00 lordi annui ai fini contributivo pensionistico, TFR e fondo c.d. Zainetto, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dovuti per legge dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo;
- “Accertare e dichiarare che dall'illegittima revoca del patto di non concorrenza il sig.
ha subito danni patrimoniali da perdita di che si possono quantificare in € Pt_1 Pt_2
45.000,00 o quella maggiore o minore somma che il sig. Giudice riterrà accertata e
3 comunque equa e di giustizia, oltre al danno pensionistico e di TFR da quantificarsi con l'ausilio di CTU contabile di cui si chiede sin d'ora l'ammissione”;
- “Conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 45.000,00 a titolo di risarcimento danni per perdita di chance,
o quella maggiore o minore somma che il sig. Giudice riterrà accertata, e comunque equa e di giustizia, oltre al danno pensionistico e di TFR da quantificarsi con l'ausilio di CTU contabile di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo”. L'adito magistrato, nel contradittorio delle parti, con sentenza n.2620/2022, rigettava il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Riteneva il decidente:
- la validità del patto di non concorrenza perché “soggiace ad un limite di durata annuale, ossia inferiore alla durata massima consentita dalla norma per un lavoratore avente l'inquadramento del ricorrente;
ha una estensione territoriale limitata alla provincia di
Palermo e alle province limitrofe;
ha ad oggetto l'impegno del lavoratore a non svolgere
“attività di gestione portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa l'attività di consulenza ed assistenza della predetta gestione di portafogli) e di intermediazione finanziaria e comunque in tale ambito in concorrenza con il Banco di
Sicilia spa o con altre aziende dei gruppi;
prevede un corrispettivo adeguato e CP_1 parametrato alla limitazione della libertà professionale del lavoratore”;
- la legittimità delle clausole 7 e 8 della convenzione, in quanto “Il patto, pur prevedendo la facoltà del datore di lavoro di recedere dallo stesso in costanza di rapporto a seguito dell'assegnazione al lavoratore ad una mansione diversa, consente al dipendente di conservare quanto già percepito ed assicura al medesimo di continuare a beneficiare del compenso per ulteriori dodici mesi. Sicché, nel caso in esame, non si ravvisa alcuna violazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (anche con la sentenza n.212/2013 richiamata dal ricorrente) che ha sancito la nullità, per contrasto con norme imperative, della clausola che consente al datore di lavoro di recedere dal patto di non concorrenza all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (e, dunque, senza alcun termine di preavviso)”;
- l'infondatezza della censura di nullità, avanzata dal ricorrente, delle clausole del patto perché non supportate da doppia sottoscrizione, laddove dalla certificazione in atti “risulta che le stesse hanno formato oggetto di specifica sottoscrizione da parte del dipendente”;
- l'inaccoglibilità nel merito delle avverse pretese per essersi verificata la condizione risolutiva (assegnazione a mansioni diverse) giustificativa, ai sensi dell'art.7 del patto, del recesso datoriale dall'obbligazione di pagamento dell'indennità; se infatti “rientra nella figura di gestore personal” (ruolo ricoperto dal ricorrente dall'1.6.2007 al 31.10.2010) la responsabilità, “nell'ambito della propria filiale, della gestione dei clienti personal assegnati al suo portafoglio e dello sviluppo di nuovi clienti” e in quella di “consulente personal banking” (ruolo ricoperto dal ricorrente dall'1.11.2010 al 30.10.2014) di garantire
“secondo il modello di servizio previsto, lo sviluppo e la gestione commerciale della
4 Clientela in portafoglio facendo leva sulla cura continuativa e personalizzata della relazione” e contestualmente di curare “la crescita sostenibile della base clienti attraverso l'acquisizione sistematica di nuova clientela e nuove masse, ponendo massima attenzione ai rischi”, il “consulente personal” (ruolo ricoperto dal ricorrente dall'1.11.2014 al 21.2.2022) è, invece, colui che “assicura lo sviluppo e la gestione commerciale della ed opera per la vendita di prodotti e servizi sia finanziari che di Parte_3 investimento”; ne consegue “che il ruolo di gestore personal (analogo per funzioni a quello di consulente personal banking - successivamente svolto dal ricorrente - e a quelli di consulente e di consulente - individuati dal nuovo modello CP_3 CP_4 organizzativo c.d. “OPEN” del 2014), si caratterizza dall'assegnazione e gestione da parte del dipendente di uno specifico portafoglio di clientela”, a differenza del nuovo ruolo di
“consulente personal”, attribuito al a decorrere dal mese di novembre 2014, non Pt_1 più caratterizzato, come emerso anche dall'espletata prova orale, dalla “assegnazione e la gestione di uno specifico portafoglio clienti”;
- l'assenza di prova, ricadente sul ricorrente, di aver continuato, nel nuovo ruolo di consulente personal, ad essere impegnato in mansioni con contenuto professionale analogo a quelle a suo tempo svolte per la Banca o di essersi occupato, anche a seguito della variazione della sede di lavoro, della gestione delle operazioni finanziarie dei clienti appartenenti al suo ex portafoglio;
- l'infondatezza delle ulteriori domande risarcitorie perché carenti di prova ed originate dal presupposto (l'illegittimità del recesso della dal patto di non concorrenza) già CP_5 escluso da decidente.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il
18.11.2022, , lamentando: Parte_1
- la nullità delle clausole contenute agli artt. 7 e 8 del patto di non concorrenza trattandosi di clausole meramente potestative, la cui realizzazione è rimessa al libero arbitrio del datore di lavoro, il quale potrebbe a sua discrezione, modificando le mansioni del lavoratore, far venire meno la condizione legittimante il diritto dall'indennità in parola;
- l'errata valutazione della documentazione in atti e delle dichiarazioni dei testi escussi, risultando, piuttosto, provato “come il sig. avesse svolto dal 2008 al febbraio 2022 Pt_1 le mansioni di consulente finanziario-assicurativo, per la clientela di filiale- CP_1 agenzia, sia di natura privata che di imprese e professionisti, occupandosi altresì di investimenti di ogni tipo, e del cliente a 360 gradi, così come il Consulente il CP_3 consulente Personal Banking ed il gestore Personal”;
- l'irrilevanza, ai fini dell'efficacia del patto di non concorrenza, della “gestione del portafoglio clienti”, “non essendo previsto quale elemento necessario ed essenziale per l'erogazione dell'indennità” e risultando il “consulente personal, Banking o CP_3 impegnato nello svolgimento di “stesse o analoghe mansioni, occupandosi di “prodotti finanziari, investimenti anche assicurativi, relazione con la clientela sotto ogni profilo, per famiglie, imprese e professionisti”;
5 - la conducenza, ai fini della decisione, della riscontrata capacità del “di spostare” Pt_1
i clienti a seconda della filiale di effettivo servizio, anche “per il rapporto di fiducia professionale che si era creato nel tempo, circostanza che aveva “indotto l'allora CP_2
” a stipulare il patto di non concorrenza oggi impugnato;
[...]
- la fondatezza della domanda, respinta dal primo giudice, di risarcimento del danno da perdita di chance ( ha tenuto fermo e bloccato il dipendente con il patto di non CP_1 concorrenza sino a quando lo stesso per l'età anagrafica non era più in grado di trasferire le proprie abilità in altri istituti”; “il sig. ha sicuramente perso notevoli chance di Pt_1 approdare in una SIM o altro istituto bancario con le sue conoscenze e con il buon nome che si era fatto assistendo i clienti ). CP_1
Ha resistito in giudizio, con memoria del 31.10.2024, variamente Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse censure, insistendo per la conferma della sentenza de qua e adducendo a tal fine che:
- il nuovo ruolo di “Consulente Personal”, assegnato al ricorrente a far data dall'1.11.2014,
“non prevedeva né l'assegnazione, né la responsabilità/gestione di alcun “Portafoglio di clienti dedicato”; elemento, quest'ultimo, “professionalmente caratterizzante il ruolo ricoperto dal all'atto della suddetta stipula del PNC”; Pt_1
- l'invarianza delle mansioni espletate da controparte è circostanza indimostrata, stante, fra l'altro, l'insussistenza, “né presso né presso il , dei ruoli di CP_1 Controparte_2
“Gestore Consulente Personal” e di “Consulente Gestore Personal” indicati nell'avverso ricorso;
- “il lamentato recesso dal PNC sarebbe pur sempre legittimo atteso che un'ulteriore clausola del PNC e, in particolare, il punto 8) dello stesso, prevede la facoltà di recesso con preavviso di 12 mesi in capo al datore di lavoro, per modo che la lettera del gennaio 2016 deve ritenersi anche come lettera di recesso con preavviso”, cosicché l'Istituto di credito potrebbe essere al più condannata “al pagamento di una sola annualità di corrispettivo del PNC di €5.000,00 lordi, e cioè fino a gennaio 2016”;
- la legittimità della clausola di recesso unilaterale dal patto di non concorrenza, configurando “principio basilare del diritto del lavoro e del diritto sindacale” quello per cui
“il recesso unilaterale è causa estintiva di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato”;
- l'irrilevanza del precedente giurisprudenziale (Cass. n.212/2013) addotto dal lavoratore a sostegno del proprio assunto perché attinente al caso, assolutamente diverso da quello oggetto dell'odierno contendere, nel quale il datore di lavoro si era riservato di decidere se avvalersi o meno del patto di non concorrenza, quindi se versare o meno il concordato corrispettivo, solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così da riservarsi la possibilità, qualora avesse deciso di non avvalersene, di non pagare neppure il corrispettivo pattuito;
- la cessazione della materia del contendere per il periodo successivo al 21.02.2022, per essere stato il , a decorrere da tale data, “assegnato al nuovo e diversissimo ruolo di Pt_1
6 Addetto alla Struttura CBK Know Your Customer Italy”, che “non prevede più alcun ruolo di Agenzia”;
- l'inconferenza delle dichiarazioni dei testi (riferendosi i suoi ricordi a Testimone_1 fatti antecedenti al 2012) e la rilevanza della deposizione rese dagli altri testi perché volte a confutare l'avverso assunto difensivo circa l'ininterrotto svolgimento di identiche mansioni e la disponibilità di un portafoglio clienti;
- l'irrilevanza della circostanza “che alcuni clienti, sicuramente la stragrande minoranza avessero trasferito il loro rapporto presso la nuova filiale di adibizione dell'appellante”, non concorrendo questi ultimi “a costituire in portafoglio clienti, in quanto esso si caratterizza per essere specificamente costituito dalla secondo certi criteri e sotto CP_5 una sigla specifica di portafoglio”;
- la marginalità decisoria della mancata comunicazione scritta al ricorrente relativa alla perdita del “portafoglio clienti” non rinvenendosi tale obbligo fra quelli contrattualmente imposti e trattandosi di un effetto direttamente legato alle nuove attività assegnate al dipendente “che non prevedevano l'assegnazione e la gestione di alcun portafogli clienti”;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per avere controparte regolarmente percepito per otto anni a compensazione del vincolo di non concorrenza assunto, il corrispettivo convenuto e in ogni caso per non avere il lavoratore
“in alcun modo assolti gli oneri probatori per dimostrare la sussistenza dei danni lamentati”.
Indi, infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 13.03.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Come è noto, per la Suprema Corte (da ultimo Cass. Sez. L , ordinanza n.9790 del
26/05/2020) “Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall'art.2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici
o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido il patto con il quale il dipendente di un istituto di credito, assunto come "private banker", si era impegnato a non operare per un
7 periodo di tre anni nel solo settore del "private banking", limitatamente ai prodotti già trattati con la clientela dell'istituto stesso, nell'ambito di una sola regione e dietro un corrispettivo di euro 7.500,00 annui, regolarmente versati per tutta la durata del rapporto di lavoro).
In particolare, con riferimento al corrispettivo dovuto, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, si richiede (Cass. Sez. L , ordinanza n.5540 del 01/03/2021)
“innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell'intero patto alla eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale”. Presupposti di validità agevolmente riscontrabili nell'odierna vicenda laddove il patto di non concorrenza stipulato inter partes il 18.07.2008, individua le attività precluse al dipendente nel corso del rapporto di lavoro e per un periodo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso (articoli 1 e 2 dell'accordo), indica espressamente un limite temporale alla durata del vincolo (un anno dalla cessazione del rapporto ovvero dall'assegnazione a nuove mansioni, artt.1 e 7), prevede, quale corrispettivo per il sacrificio imposto al dipendente, un compenso equo e proporzionato (euro 5.000,00 all'anno, da aggiungere alla retribuzione lorda tempo per tempo dovutagli). Lamenta, altresì, l'istante la nullità delle clausole trascritte agli artt.7 (“La validità ed efficacia del patto in questione sono correlate alla permanenza nelle mansioni di
GESTORE PERSONAL OVVERO IN ALTRE CON ANALOGO CONTENUTO
PROFESSIONALE. Pertanto, qualora ella venisse destinato a mansioni diverse da quelle sopra descritte, trascorso un anno da tale NUOVA ASSEGNAZIONE, il vincolo in oggetto non sarà più operativo e non le sarà più corrisposta l'indennità prevista, fatta salva, in ogni caso, la stipula di un nuovo e distinti patti”) e 8 (“Naturalmente, poiché il presente patto viene stipulato, come in tutti i casi analoghi fin qui intervenuti, nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi espresse al riguardo, la banca si riserva di recedere in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di preavviso di dodici mesi, durante il quale le parti rimarranno vincolate alle rispettive obbligazioni in esso previste”) del patto di non concorrenza. Eccezione di nullità già respinta dal primo giudice all'esito di un condivisibile percorso argomentativo [“Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non si ravvisa alcuna nullità in relazione alla facoltà di recesso che la convenuta si è riservata ai punti nn. 7 e 8 del patto. Il patto, pur prevedendo la facoltà del datore di lavoro di recedere dallo stesso in costanza di rapporto a seguito dell'assegnazione al lavoratore ad una mansione diversa, consente al dipendente di conservare quanto già percepito ed assicura al medesimo di continuare a beneficiare del compenso per ulteriori dodici mesi. Si cché,
8 nel caso in esame, non si ravvisa alcuna violazione dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione (anche con la sentenza n. 212/2013 richiamata dal ricorrente) che ha sancito la nullità, per contrasto con norme imperative, della clausola che consente al datore di lavoro di recedere dal patto di non concorrenza all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (e, dunque, senza alcun termine di preavviso)], non oggetto di adeguata censura da parte dell'appellante, il quale, a sostegno della ventilata natura meramente potestativa delle condizioni risolutive in parola, si limita a riprendere il contenuto del medesimo pronunciamento della Suprema Corte (sent. n.212/2013) .
Ritiene, invece, questo Collegio che il precedente giurisprudenziale ripreso dall'istante, così come la successiva ordinanza della Suprema Corte n.23723/2021 di identico contenuto, si riferiscano alla diversa ipotesi, estranea all'odierno thema decidendum, nella quale il patto de quo era sottoposto ad una condizione potestativa a favore di parte datoriale, che si era riservata, al momento della risoluzione del rapporto, di decidere se avvalersene o meno.
Premesso, infatti, che l'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sorge, nella fattispecie, sin dall'inizio del rapporto di lavoro (Cass. n. 8715 del 2017), tamquam non esset doveva essere considerata la successiva rinuncia al patto stesso appunto perché, mediante questa, si finiva per esercitare la clausola nulla, tramite cui la parte datoriale unilateralmente riteneva di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare ex post gli effetti, invero già operativi, del patto stesso, in virtù di una condizione risolutiva affidata in effetti a mera discrezionalità di una sola parte contrattuale.
Nella fattispecie per cui è oggi causa - riscontrata la pacifica efficacia operativa in costanza di rapporto del patto di non concorrenza (per avere il integralmente Pt_1 percepito il corrispettivo promessogli per ciascun anno) - non si discute in merito alla validità della clausola in parola in epoca successiva allo scioglimento del vincolo professionale (ancora in essere al momento dell'avvio dell'azione giudiziaria).
2) Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello.
All'esito della complessiva attività istruttoria è, infatti, emersa una sostanziale modifica, a far data dal 2014, per esigenze di riorganizzazione aziendale, delle mansioni espletate dal . Pt_1
Conducono a tale determinazione le convergenti dichiarazioni testimoniali (tutte rese all'udienza del 28.02.2022) di:
- (“Conosco i fatti in quanto collega del ricorrente quando Testimone_2 prestavo servizio in Via Terrasanta, da novembre 2014 e per circa due anni;
ho succeduto il collega … Il ricorrente svolgeva mansioni di gestore e consulente Tes_1 personal, cioè di consulenza per i clienti a 360 gradi cioè in tutti gli ambiti della banca, dalla raccolta agli impieghi ed altro ancora …Svolgeva tutte le mansioni previste dal mansionario per i consulenti personal … Nel periodo in cui io sono stata in Via CP_1
Terrasanta il ricorrente ha sempre svolto queste mansioni … Nel periodo in cui io fui in via Terrasanta il ricorrente non aveva un proprio portafoglio clienti … Io ho conosciuto
9 il ric. a novembre 2014 andando presso la filiale di Via Terrasanta in qualità di direttore di Filiale e sono a conoscenza dei fatti che riguardano il suo rapporto di lavoro da quella data e per i due anni successivi circa, finché fui Direttore di quella filiale … Ricordo che proprio a novembre 2014 venne adottato un nuovo Modello organizzativo chiamato
OPEN, con cui veniva creato, se mal ricordo, il ruolo di consulente personal. Venne creata una differenza tra i consulenti personal e i consulenti personal first, che erano coloro che avevano un proprio portafoglio dedicato. Io ho trovato che il ricorrente cui già era stato applicato il nuovo modello organizzativo era consulente personal ... I consulenti personal banking forse prima del 2014 erano quelli poi chiamati first, che erano dotati di un portafoglio clienti proprio … Il si occupava come Consulente Pt_1
Personal degli investimenti relativi a tutta la clientela, perché non aveva un proprio portafoglio, almeno a novembre 2014 io ricordo che non lo aveva…”);
- (“Conosco i fatti in quanto collega del ricorrente avendo Testimone_3 lavorato insieme a lui presso l'agenzia di Via Terrasanta, dal 2015 al 2018 … Il ricorrente faceva il consulente investimenti senza portafoglio nel periodo in cui io fui presso l'agenzia predetta, anche se so, lavorando in precedenza in agenzia vicina che prima lui era consulente personal e aveva un proprio portafoglio … Si occupava degli investimenti con tutta la clientela, in particolare clientela che aveva forti giacenze sui conti o che era già titolare in precedenza di forme di investimento presso la filiale;
si occupava di qualsiasi forma di investimento, quelli richiesti dai clienti … Si occupava anche dell'istruttoria delle pratiche di richiesta carte di credito, prestiti personali, mutui, apertura di conti correnti, rilascio di POS, carte bancomat e di credito, sia a privati che
a professionisti che a imprese, poiché all'epoca non vi era personale dedicato specificamente alle imprese ... Quando io sono arrivato vi era un consulente personal con portafoglio che si chiamava , mentre il ricorrente non aveva il Persona_1 portafoglio”);
- “Conosco i fatti in quanto collega del ricorrente, in qualità di Testimone_4
Capo del Personale per la di da aprile 2014 fino a ottobre 2020 ... CP_2 CP_1
Quello che ricordo è che a novembre 2014 venne fatta una modifica organizzativa detta
OPEN e che in quella data al ricorrente venne assegnato il ruolo di consulente personal, mentre prima egli era un consulente personal banking e cioè aveva un portafoglio. Mi risulta documentalmente che dopo detta data al ricorrente non venne assegnato un portafoglio … So quanto detto per la definizione del ruolo nell'organizzazione non perché io avessi un contatto diretto con il ricorrente ... Io non feci alcuna comunicazione scritta al ricorrente relativa alla perdita del portafoglio”). A partire dal novembre del 2014 il , in coincidenza temporale con la modifica del Pt_1 suo inquadramento funzionale da “Consulente personal banking” a “Consulente personal”, non disponeva più di un ben individuato “portafoglio clienti”, alla cui gestione era deputato in via esclusiva o prevalente, ma si occupava indifferentemente di tutti i clienti, sia persone fisiche sia imprese, della filiale della Banca.
10 Circostanza non altrimenti smentita dai ricordi del teste (“Conosco i Testimone_5 fatti in quanto collega del ricorrente quando prestavo servizio in Via Terrasanta, nove o dieci anni fa … Il ricorrente ha sempre svolto – almeno nel periodo che ho indicato, di circa cinque anni – mansioni di gestore e consulente personal, occupandosi delle consulenze su investimenti e altro e ricordo che nella mia gestione aveva un proprio portafoglio clienti ... Il ricorrente svolgeva tutte le mansioni previste per il consulente personal dal mansionario ”), perché reminiscenze mnemoniche riferibili ad CP_1 un arco temporale precedente il novembre 2014, epoca di effettiva modifica delle mansioni espletate dal . Pt_1
Così come è irrilevante la circostanza, riferita da tutti i testi, della disponibilità da parte del ricorrente di un proprio ufficio “a uso esclusivo”, trattandosi di un dato fattuale neutro (anche alcuni colleghi del usufruivano di analoga postazione) e inidoneo ex se ad Pt_1 incidere nella delimitazione contenutistica dei compiti a quest'ultimo assegnati. La destinazione dell'appellante a mansioni diverse da quelle di “Gestore personal” o di
“altre con analogo contenuto professionale” (perché caratterizzate dalla gestione di un portafogli clienti), configurava, dunque, condizione legittimante, come espressamente convenuto dai contraenti, la declaratoria di inefficacia del patto di concorrenza, con conseguente sottrazione della dall'obbligo di corrispondere al l'indennità CP_5 Pt_1 prevista decorsi dodici mesi dal verificarsi dell'evento risolutivo,.
3) Con il terzo motivo lamenta l'appellante l'irrilevanza, ai fini dell'efficacia del patto di non concorrenza, della “gestione del portafoglio clienti”, in quanto, a suo dire non
“previsto quale elemento necessario ed essenziale per l'erogazione dell'indennità”. Tale assunto non può essere condiviso inducendo la documentazione in atti (cfr. allegati da 1 a 6 della produzione della Banca) ad opposta conclusione:
- il “Gestore Personal” dell'allora , ruolo ricoperto dal fino al Controparte_2 Pt_1
31.10.2010 (arco temporale durante il quale venne sottoscritto, il 18.07.2008, l'impugnato patto di non concorrenza), era “responsabile nell'ambito della propria Filiale, della gestione dei clienti “Personal” assegnati al suo portafoglio e dello sviluppo di nuovi clienti”, in particolare gestiva “direttamente la clientela Personal assegnata”, era
“responsabile della gestione, sviluppo e profittabilità dei propri clienti e del conseguente presidio del rischio del credito”, era “responsabile del costante equilibrio tra sviluppo dei volumi e rischio creditizio del proprio portafoglio di clientela”;
- il “Consulente Personal Banking”, ruolo assegnato al a far data dall'1.11.2010 Pt_1 per effetto della fusione per incorporazione del in doveva CP_2 CP_2 CP_1 garantire “lo sviluppo e la gestione commerciale della Clientela in portafoglio”, contribuendo “alla definizione e pianificazione di iniziative commerciali … sulla base dell'analisi del potenziale dei bacini di riferimento e del profilo della Clientela target, garantendone l'opportuna realizzazione e assicurando il progressivo sviluppo delle relazioni in portafoglio”; organizzare “l'attività di sviluppo e gestione commerciale della Clientela in portafoglio, in modo da garantire l'erogazione di un servizio personalizzato focalizzato sui bisogni di ciascun Cliente e capace di sostenere nel tempo gli obiettivi
11 reddituali della Banca”; “monitorare l'andamento commerciale della Clientela in portafoglio al fine di pianificare la gestione dei contatti, cogliere le opportunità tempestivamente ed individuare eventuali correttivi da apporre”;
- il “Consulente Personal”, nuovo ruolo attribuito al a decorrere dall'1.11.2014, Pt_1 per effetto del nuovo modello organizzativo adottato da è chiamato ad CP_1 assicurare “lo sviluppo e la gestione commerciale della ” e ad “operare Parte_3 per la vendita di prodotti e servizi sia finanziari che di investimento”. Nel più recente mansionario non vi è, dunque, alcun accenno a un “portafoglio clienti” o a “un portafoglio di competenza”, risolvendosi l'attività dell'appellante nella gestione indifferenziata di tutti clienti della filiale di servizio, senza alcuna distinzione tra quelli ivi trasferitisi “a seguito” dell'appellante e quelli già presenti in filiale ed eventualmente monitorati, prima del nuovo assetto organizzativo, da un collega del . Pt_1
Opzione interpretativa indirettamente confermata dal dato fattuale, documentato dalla
Banca (all.6), per il quale la gestione diretta di un ben individuato portafoglio era compito rimesso, sempre a far data dal novembre 2014, alle nuove figure professionali di
“Consulente First” (“garantisce lo sviluppo e la gestione commerciale della Clientela First in portafoglio anche attraverso la consulenza fuori sede”) e di Controparte_6
(“garantisce lo sviluppo e la gestione della Clientela in portafoglio”), CP_4 entrambe mai rivestite dal (all'epoca, lo si ribadisce, “Consulente personal”). Pt_1
Inconferente è in proposito la censura dell'appellante circa l'omessa comunicazione da parte della del cambio di mansioni ovvero della revoca del portafogli clienti, non CP_5 rivenendosi in atti alcun obbligo contrattuale in tal senso e risultando entramb i gli eventi effetto immediato e diretto del nuovo ruolo funzionale attribuito al (cfr. i biglietti Pt_1 da visita dell'appellante certificanti il ruolo di “Consulente Personale Banking” prime e di “Consulente Personal” poi), dal quale derivavano (come da allegato mansionario) diversificate attività professionali fra le quali non vi era più la gestione di uno specifico
“portafoglio clienti”.
4) L'ultimo motivo di appello deve essere rigettato, tenuto conto:
- della riscontrata legittimità dell'opzione datoriale di recesso dal patto di non concorrenza;
- dell'assenza di ogni prova circa la perdita di più favorevoli occasioni professionali offerte al in costanza di rapporto e da quest'ultimo rifiutate perché Pt_1 contrattualmente vincolato ad CP_1
- della pacifica corresponsione in favore dell'appellante dell'indennità in parola a decorrere dall'estate del 2008 e fino al gennaio 2016.
5) Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2620/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 15 luglio 2022.
Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in €4.450,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 13 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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