Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00266/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EN IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2024, proposto da
G.M. Scavi e Miniscavi di Grudina Morris, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Romea Bon e IU Martellos, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Romea Bon in Trieste, via A. Diaz n. 3;
contro
Camera di Commercio EN IU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Bevilacqua e Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Gianna Di Danieli in Trieste, via G. Bruni n. 5;
per l'annullamento
- della Deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 41/FG del 25.7.2024, pubblicata in data 8.8.2024 e comunicata con nota prot. n. 839/U del 13.8.2024 di revoca del contributo di Euro 34.338,00 concesso con Deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 48/FG dd. 25.7.2019 e del contributo di Euro 19.317,00 concesso con Deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 4/FG dd. 8.2.2022;
- del preavviso di revoca prot. 10/U del 5.1.2024;
- della Deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 56/FG del 19.12.2023 di determinazione alla revoca dei predetti contributi;
- della Deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 59/FG del 20.12.2022 di sospensione dell’esecuzione della Deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 4/FG dd. 8.2.2022;
- del Bando per la concessione di agevolazioni alle micro imprese di produzione del settore industria ed artigianato per la realizzazione di iniziative economiche allegato alla Deliberazione di Giunta Camerale Integrata 3/FG dd. 15.2.2019 in parte qua ;
- del Bando per la concessione di agevolazioni alle micro imprese di produzione del settore industria ed artigianato per la realizzazione di iniziative economiche allegato alla Deliberazione di Giunta Camerale Integrata 7/FG dd. 18.3.2021 in parte qua ;
- del Regolamento per la gestione del Fondo Gorizia approvato con Deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 4/FG dd. 8.2.2022 in parte qua ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche sopravvenuto e/o non noto, nessuno escluso;
con conseguente declaratoria della infondatezza della pretesa restitutoria fatta valere dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Gorizia – Fondo Gorizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio EN IU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’impresa ricorrente impugna le deliberazioni di Giunta Camerale Integrata, indicate in epigrafe, con cui la Camera di Commercio EN IU ha disposto la revoca dei contributi alla medesima concessi, in conseguenza dell’inadempimento alle prescrizioni stabilite da varie norme (legge n. 26/1986 “ Incentivi per il rilancio dell’economia nelle province di Trieste e Gorizia ”, Regolamento per la Gestione del Fondo Gorizia, Bando per la concessione di “ agevolazioni alle micro imprese di produzione del settore industria ed artigianato per la realizzazione di iniziative economiche ”, Convenzione di sovvenzione) relative all’obbligo ad avere “la sede operativa nella provincia di Gorizia almeno al momento dell’erogazione”.
2. Formula plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando, in sintesi, che l’Amministrazione intimata avrebbe applicato la disciplina della revoca per inadempimento ad una fattispecie che, a tutto concedere, avrebbe richiesto un provvedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241/1990, soggetto al rispetto dei relativi termini.
Deduce altresì una contraddittorietà tra le deliberazioni di concessione degli aiuti (basate su un “esito positivo dell’istruttoria”) e di quelle di revoca.
Sostiene di aver pienamente soddisfatto il requisito territoriale richiesto, disponendo di sede legale in provincia di Gorizia e svolgendo “ attività di scavi e sbancamenti, preparazione dei cantieri edili e sistemazioni del terreno prevalentemente in provincia di Gorizia”.
Si duole di una carente motivazione della revoca, in quanto disposta esclusivamente sulla base delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza.
3. La Camera di Commercio EN IU si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo una revoca per inadempimento del beneficiario.
L’Amministrazione intimata ha altresì evidenziato l’infondatezza nel merito delle censure proposte, instando per il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria di replica, ha contestato le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria prodotta in vista dell’udienza pubblica, ribadendo l’insussistenza della giurisdizione amministrativa e la richiesta di rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata dall’Amministrazione resistente.
Essa risulta fondata.
5.1 Rileva il Collegio che assume rilievo nella presente controversia l’orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “ la revoca dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa l’an, quid e quomodo dell’erogazione” (Cass SSUU 17.2.2016 n. 3057; 4.4.2021 n. 9840; 11.4.2023 n. 9634; 6.7.2023 n. 19160).
Ed inoltre “ la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico” (Cass SSUU 12.7.2023 n. 19966).
5.2 Nel caso di specie, la revoca impugnata con il ricorso è stata disposta dalla Camera di commercio intimata, non in presenza di un vizio originario delle delibere di concessione dell’aiuto, bensì in conseguenza ad un inadempimento successivo alla concessione stessa ed attinente alla realizzazione del programma di investimento, avendo l’impresa omesso di localizzare la sede operativa in provincia di Gorizia al momento della erogazione.
5.3 Rileva quindi quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui “ Nel caso di specie (…) non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione (…) con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione. L’atto in questione si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l’effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma nell’asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito. Ne deriva che le contestazioni che investono l’esercizio di tale forma di autotutela, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e sono devolute a quella del giudice ordinario” (Ad Plen n. 6/2014).
6. Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio che la presente controversia esuli dalla giurisdizione di legittimità.
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 cod.proc.amm..
7. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EN IU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Dà atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 cod.proc.amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO