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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 662/2017 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t. con sede a Locri, via Orazio n. 6, ivi elettivamente domiciliato, via Tevere n. 36, presso lo Studio dell'Avv. Attilio Vasta che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti;
ATTORE-OPPONENTE
e
, C.F. Controparte_1
, P. IVA , in persona del suo Legale C.F._1 P.IVA_2
Rappresentante protempore, con sede in Locri (RC), C.da Parapezzi, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via del Gelsomino n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Stefania Scarfò, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c.; CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
proponeva opposizione ex art.645 cpc al decreto ingiuntivo 101/2017, emesso in data
21/02/2017, dal Tribunale di Locri, per la somma di € 20.789,91, portata dall'estratto delle scritture contabili per lavori edili eseguiti dal 2012 al 2015 in favore del condominio, oltre interessi e spese legali. Eccepiva: a) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non avendo notificato la copia digitale ma un atto scansionato con la relata;
b) l'improcedibilità della domanda per non aver avviato preventivamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio per come previsto nel contratto di appalto;
c) incertezza del credito per violazione dell'art.634 cpc;
d) nel merito eccepiva l'inadempimento della ditta per non aver eseguito i lavori a regola d'arte con danni procurati all'immobile; contestava il ritardo nell'esecuzione dei lavori, per cui in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni pari ad €.14.501,44, così distinta: €.2.742,12 per il rimborso della sanzione per l'occupazione illegittima del suolo demaniale;
€.5.759,32 a titolo di penale per il ritardo nel completamento dei lavori;
€.6.000,00 per i danni causati dall'esecuzione di opere non a regola d'arte;
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, l'accoglimento della domanda riconvenzionale, in subordine l'eventuale compensazione con le somme richieste a titolo di danno e penale e il credito che si dovesse accertare in favore della ditta e in via ulteriormente subordinata, la riduzione del prezzo dell'appalto.
Si costituiva la ditta appaltatrice che contestava integralmente l'opposizione sia per le eccezioni di rito che per il merito. Rappresentava che l'opera era stata consegnata ed accettata dal Condominio e che era pertanto inammissibile la contestazione dei vizi dell'opera perché tardiva. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e spingeva anche domanda riconvenzionale per il pagamento di una penale di €.50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del dovuto.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, si invitavano le parti ad avviare la negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità. La causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU all'esito della quale, dopo disposti ulteriori chiarimenti, la causa veniva rinviata davanti al nuovo giudice per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e rinviata per variazione tabellare al 2.12.2024 in modalità cartolare.
Occorre preliminarmente osservare come la documentazione allegata da entrambe le parti in particolar modo, con riferimento al contratto di appalto con i rispettivi allegati, non sia stata riversata completamente in atti. L'opponente si limita a produrre solo il contratto di appalto che, con riferimento all'oggetto dell'appalto, all'art.2, rimanda all'Allegato 1.2.3.4. del computo metrico, che pertanto, pur costituendone parte integrante per espresso richiamo, non viene prodotto. L'opposto che dovrebbe dare prova del suo diritto di credito, diversamente dalla produzione delle fatture non sufficienti nel giudizio di opposizione, non produce nulla di tutto questo se non il terzo SAL e la corrispondenza intercorsa sia con il condominio che con il direttore dei lavori. L'unica cosa certa acquisita in atti è il prezzo dell'appalto per l'importo complessivo di €.115.186,41 oltre IVA da corrispondere all'appaltatore in
€.34.552,92 oltre IVA al momento della sottoscrizione del contratto del 2.10.2012,
€.10.000,00 a definizione di ogni SAL (anche se non si ha contezza quando siano pervenuti i vari SAL) e il resto a saldo dell'opera (art.18 del contratto). La durata del contratto era stata stabilita in 360 giorni lavorativi a partire dalla data di inizio lavori avvenuta in data 10/10/2012 come rilevabile dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente fine lavori prevista per il 18/03/2014. Agli atti non è presente un verbale di ultimazione lavori con relativo collaudo e consegna dei lavori sottoscritto tra le parti e la Direzione dei Lavori. L'insufficienza della prova documentale si riflette sulle richieste di entrambe le parti per come meglio vedremo, così come sull'accertamento svolto dal CTU, deficitario della documentazione relativa all'appalto carente del computo metrico che andava allegato al contratto, della contabilità di cantiere, dei relativi SAL, del verbale di consegna lavori e delle relazioni della D.L. di approvazione dei SAL. Tutte queste lacune probatorie sono state evidenziate da questo giudice con la sua ordinanza del
15.11.2023.
Venendo quindi alle rispettive pretese formulate dalle parti si osserva quanto segue.
SULLA PROVA DEL CREDITO.-
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, la ditta NG CO asserisce di vantare un credito di complessive €.20.789,91 per lavori genericamente denominati di manutenzione, portati dalle fatture nn.2 e 3 entrambe emesse il 9.9.2016 di €. 3.921,23 con causale “saldo da lavori da contratto di manutenzione straordinaria” ed
€.16.868,68 con causale “ saldo lavori extra contratto per opere di manutenzione straordinaria”. La censura mossa dall'opponente sul punto riguarda l'ammontare e l'esigibilità della somma, in quanto specifica testualmente che “…. per come statuito dall'art. 18 del contratto, il pagamento era subordinato all'emissione dei SAL ed il saldo doveva essere corrisposto alla fine dei lavori, ovvero dopo la verifica e
l'accettazione delle opere (art. 22) che, nella specie, non è mai avvenuta”. L'eccezione
è condivisibile. Manca in realtà la prova del credito che era onere dell'appaltatore fornire non essendo sufficiente produrre in sede di cognizione ordinaria, le fatture, ma dimostrare sia la natura dei lavori e soprattutto che fossero stati eseguiti. Così: "in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti
l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con
l'opposizione quanto, al piu, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica" (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 128 del 4 gennaio 2022; Cass. Civ., nn.
33575/2021; 26517/2018; 10860/2007 e 2333/95).
E' bene rammentare che il contratto di appalto dà luogo ad un'obbligazione le cui prestazioni non sono concomitanti, ma l'appaltatore matura il diritto al pagamento del corrispettivo, dopo aver adempiuto alla propria prestazione. Pertanto nel caso di specie, è onere dell'appaltatore che esige il pagamento del corrispettivo pattuito, dare la prova che il suo credito è esigibile, perché deriva dall'approvazione e consegna dei lavori (ci si riferisce al saldo dei lavori da contratto), dimostrando così di aver eseguito i lavori e che gli stessi siano anche a regola d'arte. Tale principio è di recente confermato dai giudici di legittimità per i quali l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 23 settembre 2024, n. 25410). Tuttavia, nel corso del giudizio e nel rispetto dei termini di preclusione istruttoria, nulla viene prodotto dall'appaltatore che comprovi il credito maturato e a che cosa lo stesso si riferirebbe, considerato che nello specifico, non vi è stata la consegna dei lavori da parte dell'appaltatore al committente perché non risulta da nessun verbale.
Per come prima indicato, la durata del contratto, cha ha iniziato a produrre i suoi effetti con l'inizio dei lavori accertati dal CTU al 10.10.2012, doveva concludersi con la consegna dei lavori in 360 gg. salvo proroghe giustificate dal verificarsi di eventi contemplati nel contratto. Sul punto il CTU verifica tale ipotesi e conclude che, pur tenendo conto della durata dei lavori da extra capitolato comunque autorizzati dall'assemblea (si tratta più precisamente della posa in opera dei separatori nei balconi per un importo ulteriore di €.5.000,00), “il ritardo accumulato dalla , e non CP_1
giustificato dagli atti in essere nei fascicoli di causa ammonta a 261 giorni lavorativi
a partire dal 18/03/2014 a cui vanno decurtati i 30 giorni lavorativi chiesti con mail del 18/11/2014, per un totale di 231 giorni lavorativi.” Tutto ciò significa che, nel rispetto del principio generale delle obbligazioni, colui che agisce per il pagamento del corrispettivo convenuto, deve dare la prova del proprio esatto adempimento. Nel corso del giudizio, sul punto, solo la teste madre del titolare della ditta, Testimone_1
dichiara: “ i lavori sono stati ultimati nel 2016 in inverno con aggiunta di altri lavori.
Posso riferire questo perché ero presente talvolta alle richieste di lavori, una condomina ha richiesto di sistemare un muretto di limite con altro appartamento;
ADR sul cap h: abbiamo sollecitato la chiusura dei lavori ma non abbiamo avuto risposta;
ADR sul cap. i: non mi risulta ADR sul cap. J : confermo che non vi è mai stata comunicazione di fine lavori.” Diversamente il teste quale Direttore dei Tes_2
Lavori dichiara: “non ricordo quando la ditta ha ultimato i lavori.” CP_1
Da tali risultanze ne consegue che, per quanto attiene al saldo per lavori contrattualmente contemplati, la ditta non fornisce idonea prova che la fattura n.2/2016 corrisponda esattamente al saldo residuo del prezzo dell'appalto, in quanto l'unico dato prodotto si riferisce al terzo SAL datato 8.8.2013 per €.18.541,96, ma non è dato capire dalla scarsità di documenti relativi all'appalto (manca la contabilità dell'appalto da cui poter accertare se la somma richiesta corrisponde effettivamente, stante la contestazione sollevata dall'opponente, al residuo del saldo definitivo). Lo stesso CTU ha modo di accertare che “Agli atti non è presente il capitolato o il progetto relativo ai lavori. Sono state rilevate delle sommarie descrizioni e alcuni atti contabili.”. Quanto poi alla fattura n.3/2016 per lavori extra-contratto, si osserva che l'unico importo per extra lavori riconosciuto dall'assemblea del condominio, come da verbale del 22.7.2014 prodotto, riguarda la somma massima di €.
5.000.00 comprensiva di IVA per l'acquisto e la posa in opera dei separatori in alluminio e non altro. Pertanto, non essendo supportata la fattura da idonea documentazione atta a specificare se i lavori da extra capitolato fossero indispensabili ai fini della corretta esecuzione dell'opera (cfr.
Cass., n.10891/2017), né avendo dato prova in tal senso nel corso del giudizio, possono essere imputabili al solo quelli espressamente approvati dall'assemblea. Parte_1
L'assenza di un verbale di consegna, previo collaudo delle opere eseguite in contraddittorio tra le parti contraenti, ha il suo specifico rilievo in tema di ripartizione dell'onere probatorio. E' infatti ben noto che, alla luce dei principi generali in tema di obbligazione, con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale in materia di appalto, quello che rileva ai fini dell'inquadramento corretto della eccezione d'inadempimento formulata dal committente è quando questa viene formulata. Più precisamente, nel caso in cui dinanzi alla richiesta di pagamento formulata dall'appaltatore, il committente ne eccepisca l'inadempimento, è determinante accertare se vi è stata la formale consegna dell'opera. Nel caso in cui tale consegna non sia mai avvenuta, come nel caso di specie, l'eccezione d'inadempimento sollevata dal committente, comporta a carico dell'appaltatore l'onere di dare prova dell'esatto adempimento ((Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n.
16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza
n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).cfr. Cass. S.U. n.13533, 30.10.2001) e ciò perché la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione non sia a sua volta inadempiente, avendo l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione quando la stessa, come nell'appalto, precede il pagamento del corrispettivo da parte del committente (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).
La ditta non ha dato prova peraltro, nel corso di tutto il giudizio, di aver CP_1
eseguito a regola d'arte la prestazione. L'accertamento peritale che si richiamerà più avanti, ha verificato che le opere di manutenzione di cui all'appalto non sono state eseguite a regola d'arte e presentano una serie di vizi che sono stati elencati nella relazione a cui si rimanda. Sulla base di questi elementi dell'attività istruttoria espletata, il decreto ingiuntivo va revocato. Va da sé che la domanda riconvenzionale spinta dall'opposto con la comparsa di costituzione e risposta connessa alla somma ulteriore per il ritardo del pagamento, rimane interamente assorbita dal rigetto della pretesa creditoria.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPONENTE.
Per come detto, con la domanda riconvenzionale l'opponente chiede: a) in via principale la condanna dell'appaltatore al pagamento della sanzione sostenuta dal condominio per occupazione abusiva di suolo pubblico sollevata per scadenza del termine di 90 gg. concesso dal Comune per il mantenimento del ponteggio necessario per i lavori di facciata, b) al pagamento della penale contrattualmente stabilita in
€.50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna ed c) infine al pagamento di
€.6.000,00 o in quella che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni a seguito della messa in posa della pavimentazione dei balconi non eseguita a regola d'arte. In via subordinata chiede che tali somme siano compensate con il credito della ditta e, in estremo subordine, venga diminuito il prezzo pattuito per i vizi dell'opera.
La ditta opposta ha contestato la riconvenzionale sulla base dell'intervenuta decadenza, non avendo mai la committenza nei termini previsti, eccepito vizi dell'opera o difformità e, quanto alla sanzione e alla penale non ne ha riconosciuto l'addebitabilità visto che i giorni di ritardo sono stati causati dagli eventi atmosferici.
In ordine alla eccepita decadenza, per come prima esposto, l'exceptio inadempleti contractus sollevata dal committente con la contestazione della presenza di difformità e vizi dell'opera, non comporta la necessità di proporre apposita domanda riconvenzionale da parte dell'opponente, tranne che a seguito dell'eccezione non formuli richieste di risoluzione o di riduzione del prezzo, come nel caso di specie, laddove, per come si specificherà, si hanno altre implicazioni. Pertanto, la domanda riconvenzionale posta in tali termini, necessita di alcune osservazioni in tema di ripartizione dell'onere probatorio.
Come appena anticipato, l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta, non è condivisibile. Invero la garanzia per le difformità ed i vizi soggiace al termine di decadenza quando l'opera è stata consegnata mediante un verbale di consegna e non quando il committente rientra solamente nella disponibilità dell'opus appaltato, come
è avvenuto nel caso di specie. E' pur vero che agli atti l'opposto ha prodotto una messaggistica intercorsa con il Direttore dei Lavori con cui sollecitava l'invio della contabilità finale, ma al di là della censurabilità della posizione del direttore dei lavori, tale messaggistica comprova che non vi è stata una consegna dell'opera ed una chiusura lavori. Ciò ha i suoi effetti sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, nel senso che quando viene fatta valere la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, collegata alla domanda di risoluzione o riduzione del prezzo, spetterà al committente dare prova dell'esistenza dei vizi e delle difformità. Pertanto, alla luce dei suddetti principi generali, applicati al modello dell'appalto, l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato – ossia del compimento dell'opera in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi
– integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti. Tale garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento, ma o alla eliminazione o modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto o alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata. In tal caso la prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. Ciò vuol dire in termini più semplici che il discrimen per inquadrare l'azione proposta dal committente e la conseguente ripartizione dell'onere probatorio,
è la consegna dell'opera e quindi la sua espressa o tacita accettazione, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza
n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza
n. 7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n.
39599 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n.
19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012).Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'appaltatore; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante. In particolare, laddove il committente denunci la presenza di difformità, basta che questi provi la mancata osservanza di determinate pattuizioni, senza che sia necessario fornire la dimostrazione che l'opera ha un valore o rendimento minore: potendo tale scostamento essere fatto valere anche nelle ipotesi in cui l'opera risulti avere un maggior valore. Qualora, per converso, la causa petendi dell'azione di eliminazione, riduzione o risoluzione sia rappresentata dalla denunciata ricorrenza di vizi, è il committente ad essere onerato della prova della violazione di determinate regole di buona tecnica, la quale implica che, sebbene l'opera sia idonea alla sua destinazione, abbia subito, a causa dei difetti dedotti, una diminuzione di valore o di rendimento rispetto al valore desumibile dalle prescrizioni negoziali e, a fortiori, la dimostrazione del decremento di valore o di rendimento è sintomatica della violazione delle regole dell'arte.
Quanto fini qui esposto in linea generale è necessario al fine di ben cogliere i termini della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. La domanda principale in via riconvenzionale dell'opponente è diretta a far valere la condanna dell'appaltatore al pagamento della penale non contrattualmente prevista per l'inadempimento, ma solo per il ritardo nella consegna dell'opera; al pagamento della sanzione e al risarcimento del danno, con conseguente ed eventuale compensazione ove si riconoscesse la prova del credito. Può subito dirsi che nessuna compensazione è ipotizzabile perché per la domanda principale non è stata fornita idonea prova, tranne che per i lavori extra-contratto per la somma approvata, mentre va valutata la domanda a titolo di azione risarcitoria e di rimborso oltrechè di penale, mentre è subito da non riconoscere l'azione di riduzione del prezzo pattuito, in quanto, sotto questo aspetto il committente avrebbe dovuto dimostrare l'effettivo deprezzamento dell'immobile dopo l'appalto a causa delle opere realizzate non a regola d'arte e, sotto tale aspetto, non può dirsi che la committenza abbia dato idonea prova sulla base dei principi sopra esposti, non potendo di certo basarsi esclusivamente sulla CTU che è bene ricordare non è annoverabile tra i mezzi di prova e, comunque, nell'accertamento peritale non è statop formulato alcun quesito in tal senso.
Venendo alla penale, poiché l'art.17 del contratto, la prevede non quale sanzione collegata all'inadempimento dell'appaltatore, ma al mero ritardo nell'esecuzione dell'opera, la stessa è ammissibile. Il CTU accerta che l'opera da contratto andava Cont consegnata il 21.11.2014 (ovvero gg. dall'inizio dei lavori) e che invece è stata ultimata il 2.01.2015. Non si rinvengono in atti autorizzazioni di tale proroga -rileva il
CTU- e quindi abbiamo oltre 231 gg. lavorativi di ritardo non giustificato, per come meglio specificato nella relazione tecnica a cui si rimanda. In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente determina la sua richiesta, sulla base degli esiti della CTU e dei chiarimenti resi, alla somma complessiva di €.36.701,60 di cui €.28.200,19 pari al risarcimento dei danni per come quantificati dal CTU, mentre il resto pari ad €.8.501,41 senza ulteriore specificazione, ma presumibilmente sia a titolo di penale che di sanzione per l'occupazione abusiva protratta per oltre 109 gg rispetto alla data di fine lavori fissata dalla . CP_1
E' altrettanto ammissibile la domanda di risarcimento del danno che è stato accertato in sede di CTU. Occorre specificare in proposito che l'accertamento effettuato dal consulente esula, per sua stessa precisazione, dal rinvenimento del capitolato e dei lavori richiesti e stimati con il computo metrico-estimativo non allegato in atti, benchè richiamato dal contratto. Ecco perché si è ritenuto di disporre i successivi chiarimenti chiedendo che, in assenza dei riscontri documentali, la cui prova è stata da entrambe le parti, per come già detto, deficitaria, il CTU valutasse le difformità rilevanti sulla base dei parametri di diligenza nell'esecuzione dell'opera che l'appaltatore deve assumere, secondo le specifiche indicazioni fornite con l'ordinanza del 15.11.2023. Di questo è stato consapevole lo stesso opponente che ha chiaramente precisato le conclusioni sulla base dei chiarimenti resi dal CTU. Val la pena rammentare che le doglianze del esposte con l'atto di opposizione, hanno Parte_1
sin da subito riguardato soltanto la posatura dei pavimenti dei balconi e che l'attività del consulente si è estesa all'accertamento di tutti i vizi esistenti, che esulavano pertanto dalla specifica contestazione fatta dall'opponente. Occorre infatti ribadire che il principio di prova in ordine all'inadempimento dell'appaltatore, nel rispetto dei criteri generali testè richiamati in tema di obbligazioni ex contractu, è sempre a carico del debitore. Ecco perché l'importo risarcitorio va limitato alla sola contestazione di vizio contestata dal condominio. I criteri di quantificazione, in assenza di computo metrico-estimativo e di ulteriore documentazione, sono stati accertati dal CTU sulla base di un'elaborazione dallo stesso effettuata che, seppur indicativa, è l'unico dato disponibile e comunque affidabile acquisito al giudizio.
Per ultimo l'opponente chiede la condanna dell'opposta al rimborso della sanzione di €.2.742,12 pagata dal condominio per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, per le ragioni addotte nell'opposizione che ritengono esclusivamente responsabile la ditta per il mantenimento del ponteggio oltre il termine autorizzato. Sul punto occorre verificare quanto previsto in contratto, posto che la sanzione di cui sopra in genere è a carico del committente salvo diversa pattuizione contrattuale. L'art. 6 del contratto stabilisce soltanto che è onere dell'appaltatore rispettare i regolamenti e rimuovere entro quindici giorni dalla fine dei lavori, l'area interessata, dal materiale di cantiere e dalle attrezzature. Tale obbligo comunque è espresso in forma generica e non contempla espressamente, come dovrebbe ipotizzarsi, nello specifico, l'assunzione a carico dell'appaltatore di ogni onere connesso anche al pagamento di sanzioni amministrative connesse all'esecuzione dei lavori. Per tali ragioni, la somma posta a carico della committenza non può essere ripetuta nei confronti dell'appaltatore verso cui il condominio non ha dato prova per iscritto di aver sollecitato o diffidato l'impresa alla rimozione del ponteggio.
La domanda riconvenzionale pertanto spinta dall'opponente va parzialmente accolta nella misura di quanto provato e dovuto e quindi per un importo di €.33.959,51.
A tale somma va compensato l'importo di €.5.000,00 per lavori extra-contratto riconosciuti dall'assemblea del condominio.
In conclusione, l'opposizione proposta dal condominio opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2017 deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente nei limiti di seguito dettati, deve essere condannata la ditta previa CP_1
compensazione con il credito riconosciuto di €.5.000,00, al pagamento in favore del condominio opponente della complessiva somma di €.28.959,51 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
In punto di spese, per le questioni affrontate, si ritiene di dover compensare le stesse ivi comprese le spese di CTU che liquida con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto ritualmente notificato, contro Parte_1
ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.101/2017 emesso dal Tribunale di Locri;
b) Condanna la opposta al pagamento a titolo di risarcimento danni e a titolo CP_1
di penale, previa compensazione del credito riconosciuto, della somma di
€.28.959,51 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
c) Rigetta le ulteriori domande;
d) Compensa le spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 15 marzo 2025.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis