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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/11/2024, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
RG N. 87/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonIGlione Giudice est. riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87/2024 avente ad OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
[C.F. ], nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Clementina Rauccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, Via Melorio 71;
- ricorrente
E
[C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Loddo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via Santa Sofia 27;
- resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.9.2024 qui da intendersi per trascritto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02.02.2024 proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Longano in data 24.08.2014, con regime economico di comunione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Longano al n. 3, parte II, serie A, esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita. CP_1
In particolare, deduceva che dalla unione matrimoniale era nata, in data 4.8.2015, una LI,
Rappresentava che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si era logorata Persona_1
ed era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto e, pertanto, i coniugi si determinavano a sottoscrivere un accordo di separazione personale dinanzi al Tribunale di Isernia, che veniva omologato in data 22 aprile 2021.
Tuttavia, alla luce di comportamenti successivi del la ricorrente chiedeva una modifica CP_1 dell'affido della NO ed una regolamentazione diversa del regime di frequentazione padre-LI.
Posto che dalla data della separazione alla data del deposito del ricorso non v'era stata ricostruzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi concludeva chiedendo al Tribunale di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ORi e Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del CP_1
Comune di Longano dell'anno 2014 al numero 3, parte II, serie A 2) disporre l'affido esclusivo della NO alla madre ORa con collocazione presso la stessa;
3) Per_1 Parte_1
stabilire precise modalità di incontro del padre IG. con la AM;
4) alla luce del CP_1
descritto comportamento paterno e delle gravi conseguenze che ha ingenerato nella NO, disporsi che il padre effettui un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di cessare dalle deleterie condotte in danno della LI e nel contempo garantire un corretto approccio alla stessa;
5) confermare il contributo al mantenimento in capo al IG. per euro 300,00 mensili in favore CP_1
della LI, con la ripartizione delle spese straordinarie per la NO al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dalle linee guida del CNF;
6) ai sensi dell'art. 473 bis-39 cpc si chiedeva: ammonire
(lett. a) il IG. a non adottare condotte in pregiudizio per la NO come quelle sopra CP_1
descritte; 7) con vittoria di spese, compenso professionale, iva, cpa e spese forf. come per legge in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.”.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, ma contestava le ulteriori avverse deduzioni. In particolare, il resistente, proponeva una diversa ricostruzione fattuale delle vicende di causa e rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Longano (IS) in data 24 agosto 2014 dai ORi e , matrimonio CP_1 Parte_1 trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Longano, Anno 2014, N. 3, Parte II, Serie A, ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. disporre
l'affidamento condiviso della LI NO, , con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica, invitando altresì i genitori, ai sensi dell'art. 410 bis.10
c.c., ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità o di mediazione nell'ottica del migliore esercizio del loro ruolo genitoriale;
3. disporre che la LI NO Per_1
potrà incontrare il padre secondo il seguente regime di frequentazione: - il padre terrà con sé la LI a week-end alternati, dalle ore 13.00 del sabato fino alle ore 21.30 della domenica sera, quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
- il padre trascorrerà con la LI un giorno infrasettimanale, di norma il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 19.00; - nel corso delle vacanze scolastiche estive, la NO trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, e con la madre un periodo di tre settimane, anche non consecutive. Durante il restante periodo estivo, rimarrà in vigore il regime ordinario;
- nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, la NO starà con un genitore nel periodo intercorrente dal 23 dicembre (ovvero dall'inizio delle vacanze scolastiche) fino al 30 (alle ore 19.00) e con l'altro nel periodo dal 30 dicembre (dalle ore 19.00) fino al 6 gennaio (ovvero al termine delle vacanze natalizie scolastiche) ad anni alterni;
trascorrerà con ciascun genitore le intere vacanze scolastiche pasquali, Per_1
ad anni alterni;
- i ponti di festività saranno accorpati ai week-end di spettanza di ciascun genitore;
4. disporre che il padre possa telefonare alla AM a cadenza quotidiana e che la AM possa avere un telefonino abilitato alle sole telefonate (non smart phone) con cui poter parlare con lui;
5. disporre che il OR versi alla ORa , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della LI NO, una somma pari a 200,00 € al mese, per dodici mensilità. La somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6. disporre che le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Isernia, siano ripartite tra genitori nella misura del 50
%. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
All'udienza del 17.09.2024, le parti, comparse dinanzi il G.I., rappresentavano di aver raggiunto un accordo, che chiedevano recepirsi nella sentenza, così strutturato: “a) le parti concordano l'affido condiviso della LI NO , con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
b) Per_1
la già casa familiare sita in Castel del Giudice alla Via Roma n.53, di proprietà della SI.ra
[...]
, resta assegnata alla stessa che vi continuerà ad abitare unitamente alla NO;
c) il IG. Parte_1
verserà entro il 5 di ogni mese alla IG.ra a titolo di contributo CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00 (euro trecento/00) con accredito bancario, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano sul punto altresì che la IG.ra percepirà l'Assegno Unico Pt_1 Universale al 100%. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno divise al 50% tra i genitori secondo le attuali linee guida del CNF, eccezion fatta per le spese che restano ad esclusivo carico della SI.ra ; d) in ordine alle modalità di incontro padre-LI, le parti Parte_1
concordano quanto segue: - la NO trascorrerà con il padre week-end alternati dalle Per_1 ore 9.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica se c'è scuola il lunedì successivo , o alle ore
21.30 quando non c'è scuola il lunedì seguente;
- la NO trascorrerà altresì due settimane di vacanza estive con il padre, anche non consecutive, da concordare tra le parti entro e non oltre il
30 maggio di ogni anno;
- tutte le ulteriori festività comandate e/o ponti seguiranno il calendario ordinario e saranno accorpati con i weekend di spettanza;
e) le parti convengono altresì di consentire alla NO la detenzione di un telefonino (non smartphone) abilitato alle sole Per_1
chiamate, con previsione di una chiamata giornaliera con il papà in un orario compreso tra le
19.00 e le 20.00. Sul punto le parti concordano che, per evitare ansie alla bimba, il IG. CP_1
rispetterà i tempi della LI ove la stessa non risponda tempestivamente alla di lui chiamata giornaliera, senza perciò interpellare la madre e/o altri componenti della famiglia in caso di mancata risposta. La madre in ogni caso si impegna a promuovere i contatti anche telefonici tra la AM e il padre, motivando la LI a sentire il genitore. Al contempo, avrà facoltà di Per_1 chiamare il padre ogni qualvolta lo desideri, anche al di fuori dell'orario concordato;
f) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo per aver regolamentato con il presente accordo ogni reciproca debenza e pendenza;
g) le parti convengono la compensazione delle spese di lite, con rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.”
Il G.I., dunque, preso atto della volontà delle parti, tratteneva la causa in decisione al Collegio senza termini ai sensi dell'art. 473-bis.22 co.4 c.p.c.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cod.civ. dall'art. 30 della Costituzione.
Giova osservare al riguardo che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione non si è mai interrotta, confermando il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione da nessuna delle parti di causa. Ne consegue che deve sicuramente ritenersi sussistente la condizione testé evidenziata per farsi luogo alla pronuncia in esame, dato che è sufficiente la prova della impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare per ritenersi non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita. Va dunque accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata così come richiesta da entrambi i coniugi.
B) Per quanto concerne le ulteriori statuizioni, come anticipato nella ricostruzione in fatto, all'udienza del 17.09.2024 le parti raggiungevano un accordo, sopra richiamato, e chiedevano accogliersi le conclusioni congiunte ivi compendiate.
Trattasi di accordo che, in merito ai rapporti tra le parti e al miglior interesse della prole, non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, ragion per cui il Collegio, preso atto della volontà delle parti, accoglie la richiesta delle parti di mantenere le condizioni ivi fissate e sopra riportate.
C) Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra i ORi e , celebrato in Longano in Parte_1 CP_1
data 24.08.2014, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Longano, Anno 2014,
N. 3, Parte II, Serie A;
2) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati come indicato nell'accordo riportato in parte motiva;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
4) Dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco PonIGlione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonIGlione Giudice est. riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87/2024 avente ad OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
[C.F. ], nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Clementina Rauccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, Via Melorio 71;
- ricorrente
E
[C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Loddo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via Santa Sofia 27;
- resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.9.2024 qui da intendersi per trascritto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02.02.2024 proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Longano in data 24.08.2014, con regime economico di comunione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Longano al n. 3, parte II, serie A, esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita. CP_1
In particolare, deduceva che dalla unione matrimoniale era nata, in data 4.8.2015, una LI,
Rappresentava che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si era logorata Persona_1
ed era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto e, pertanto, i coniugi si determinavano a sottoscrivere un accordo di separazione personale dinanzi al Tribunale di Isernia, che veniva omologato in data 22 aprile 2021.
Tuttavia, alla luce di comportamenti successivi del la ricorrente chiedeva una modifica CP_1 dell'affido della NO ed una regolamentazione diversa del regime di frequentazione padre-LI.
Posto che dalla data della separazione alla data del deposito del ricorso non v'era stata ricostruzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi concludeva chiedendo al Tribunale di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ORi e Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del CP_1
Comune di Longano dell'anno 2014 al numero 3, parte II, serie A 2) disporre l'affido esclusivo della NO alla madre ORa con collocazione presso la stessa;
3) Per_1 Parte_1
stabilire precise modalità di incontro del padre IG. con la AM;
4) alla luce del CP_1
descritto comportamento paterno e delle gravi conseguenze che ha ingenerato nella NO, disporsi che il padre effettui un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di cessare dalle deleterie condotte in danno della LI e nel contempo garantire un corretto approccio alla stessa;
5) confermare il contributo al mantenimento in capo al IG. per euro 300,00 mensili in favore CP_1
della LI, con la ripartizione delle spese straordinarie per la NO al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dalle linee guida del CNF;
6) ai sensi dell'art. 473 bis-39 cpc si chiedeva: ammonire
(lett. a) il IG. a non adottare condotte in pregiudizio per la NO come quelle sopra CP_1
descritte; 7) con vittoria di spese, compenso professionale, iva, cpa e spese forf. come per legge in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.”.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, ma contestava le ulteriori avverse deduzioni. In particolare, il resistente, proponeva una diversa ricostruzione fattuale delle vicende di causa e rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Longano (IS) in data 24 agosto 2014 dai ORi e , matrimonio CP_1 Parte_1 trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Longano, Anno 2014, N. 3, Parte II, Serie A, ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. disporre
l'affidamento condiviso della LI NO, , con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica, invitando altresì i genitori, ai sensi dell'art. 410 bis.10
c.c., ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità o di mediazione nell'ottica del migliore esercizio del loro ruolo genitoriale;
3. disporre che la LI NO Per_1
potrà incontrare il padre secondo il seguente regime di frequentazione: - il padre terrà con sé la LI a week-end alternati, dalle ore 13.00 del sabato fino alle ore 21.30 della domenica sera, quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
- il padre trascorrerà con la LI un giorno infrasettimanale, di norma il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 19.00; - nel corso delle vacanze scolastiche estive, la NO trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, e con la madre un periodo di tre settimane, anche non consecutive. Durante il restante periodo estivo, rimarrà in vigore il regime ordinario;
- nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, la NO starà con un genitore nel periodo intercorrente dal 23 dicembre (ovvero dall'inizio delle vacanze scolastiche) fino al 30 (alle ore 19.00) e con l'altro nel periodo dal 30 dicembre (dalle ore 19.00) fino al 6 gennaio (ovvero al termine delle vacanze natalizie scolastiche) ad anni alterni;
trascorrerà con ciascun genitore le intere vacanze scolastiche pasquali, Per_1
ad anni alterni;
- i ponti di festività saranno accorpati ai week-end di spettanza di ciascun genitore;
4. disporre che il padre possa telefonare alla AM a cadenza quotidiana e che la AM possa avere un telefonino abilitato alle sole telefonate (non smart phone) con cui poter parlare con lui;
5. disporre che il OR versi alla ORa , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della LI NO, una somma pari a 200,00 € al mese, per dodici mensilità. La somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6. disporre che le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Isernia, siano ripartite tra genitori nella misura del 50
%. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
All'udienza del 17.09.2024, le parti, comparse dinanzi il G.I., rappresentavano di aver raggiunto un accordo, che chiedevano recepirsi nella sentenza, così strutturato: “a) le parti concordano l'affido condiviso della LI NO , con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
b) Per_1
la già casa familiare sita in Castel del Giudice alla Via Roma n.53, di proprietà della SI.ra
[...]
, resta assegnata alla stessa che vi continuerà ad abitare unitamente alla NO;
c) il IG. Parte_1
verserà entro il 5 di ogni mese alla IG.ra a titolo di contributo CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00 (euro trecento/00) con accredito bancario, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano sul punto altresì che la IG.ra percepirà l'Assegno Unico Pt_1 Universale al 100%. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno divise al 50% tra i genitori secondo le attuali linee guida del CNF, eccezion fatta per le spese che restano ad esclusivo carico della SI.ra ; d) in ordine alle modalità di incontro padre-LI, le parti Parte_1
concordano quanto segue: - la NO trascorrerà con il padre week-end alternati dalle Per_1 ore 9.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica se c'è scuola il lunedì successivo , o alle ore
21.30 quando non c'è scuola il lunedì seguente;
- la NO trascorrerà altresì due settimane di vacanza estive con il padre, anche non consecutive, da concordare tra le parti entro e non oltre il
30 maggio di ogni anno;
- tutte le ulteriori festività comandate e/o ponti seguiranno il calendario ordinario e saranno accorpati con i weekend di spettanza;
e) le parti convengono altresì di consentire alla NO la detenzione di un telefonino (non smartphone) abilitato alle sole Per_1
chiamate, con previsione di una chiamata giornaliera con il papà in un orario compreso tra le
19.00 e le 20.00. Sul punto le parti concordano che, per evitare ansie alla bimba, il IG. CP_1
rispetterà i tempi della LI ove la stessa non risponda tempestivamente alla di lui chiamata giornaliera, senza perciò interpellare la madre e/o altri componenti della famiglia in caso di mancata risposta. La madre in ogni caso si impegna a promuovere i contatti anche telefonici tra la AM e il padre, motivando la LI a sentire il genitore. Al contempo, avrà facoltà di Per_1 chiamare il padre ogni qualvolta lo desideri, anche al di fuori dell'orario concordato;
f) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo per aver regolamentato con il presente accordo ogni reciproca debenza e pendenza;
g) le parti convengono la compensazione delle spese di lite, con rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.”
Il G.I., dunque, preso atto della volontà delle parti, tratteneva la causa in decisione al Collegio senza termini ai sensi dell'art. 473-bis.22 co.4 c.p.c.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cod.civ. dall'art. 30 della Costituzione.
Giova osservare al riguardo che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione non si è mai interrotta, confermando il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione da nessuna delle parti di causa. Ne consegue che deve sicuramente ritenersi sussistente la condizione testé evidenziata per farsi luogo alla pronuncia in esame, dato che è sufficiente la prova della impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare per ritenersi non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita. Va dunque accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata così come richiesta da entrambi i coniugi.
B) Per quanto concerne le ulteriori statuizioni, come anticipato nella ricostruzione in fatto, all'udienza del 17.09.2024 le parti raggiungevano un accordo, sopra richiamato, e chiedevano accogliersi le conclusioni congiunte ivi compendiate.
Trattasi di accordo che, in merito ai rapporti tra le parti e al miglior interesse della prole, non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, ragion per cui il Collegio, preso atto della volontà delle parti, accoglie la richiesta delle parti di mantenere le condizioni ivi fissate e sopra riportate.
C) Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra i ORi e , celebrato in Longano in Parte_1 CP_1
data 24.08.2014, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Longano, Anno 2014,
N. 3, Parte II, Serie A;
2) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati come indicato nell'accordo riportato in parte motiva;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
4) Dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco PonIGlione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari