CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/06/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 241 dell'anno 2022, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale per la Sardegna in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, figli ed eredi legittimi di Controparte_1
, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_2
Giovanni Granara, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 29 novembre 2019, e CP_1 CP_1 , avevano convenuto in giudizio l' e avevano esposto che il loro padre,
[...] Pt_1 [...]
, con ricorso iscritto al RACL 5491/2013, aveva convenuto in giudizio l' al Parte_2 Pt_1
fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della neoplasia vescicale da cui era affetto e il riconoscimento di un danno biologico non inferiore al 60%, con conseguente condanna dell' all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge. Pt_1
Nelle more del giudizio, avevano proseguito i ricorrenti, il loro genitore era deceduto e la causa era stata riassunta dalla coniuge e coerede del medesimo ma non anche da Persona_1
loro due.
Gli attuali appellati avevano, quindi, riferito che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n.
1288/2017 del 3 ottobre 2017, passata in giudicato, in accoglimento delle domande proposte,
aveva dichiarato che era affetto in vita da neoplasia vescicale Parte_2
da considerarsi, con criterio di forte verosimiglianza, malattia professionale, cui era conseguito un danno biologico pari al 30% sino a dicembre 2012, al 70% sino ad agosto 2013, al 90% sino a dicembre 2013 e al 100% sino al decesso avvenuto il 14 febbraio 2014.
Il Tribunale, avevano proseguito i ricorrenti, aveva, quindi, dichiarato il conseguente diritto del
de cuius di percepire in vita, fino al decesso, l'indennizzo in rendita nella misura e con le decorrenze sopra indicate e aveva condannato l' al pagamento, in favore di Pt_1 Per_1
dei ratei maturati e scaduti dell'indennizzo in questione nei limiti della quota
[...]
ereditaria alla stessa spettante, oltre che alla costituzione, in favore della medesima, della rendita ai superstiti e al pagamento dell'assegno funerario.
L' , avevano riferito e , aveva provveduto alla costituzione e Pt_1 CP_1 Controparte_1
al pagamento della rendita in favore di comunicando alla medesima che Persona_1
l'ammontare complessivo dei ratei maturati era pari a €. 58.088,24 e che, conseguentemente, in presenza di due figli eredi, la quota alla stessa spettante era pari a 1/3 e, quindi, a €. 19.362,74,
importo che poi era stato regolarmente corrisposto.
Quanto alla loro situazione, avevano riferito i ricorrenti, l' si era dapprima riservato di Pt_1
2 decidere se liquidare anche le quote loro spettanti per poi, in data 20 febbraio 2019, comunicare che il parere dell'avvocatura era stato nel senso di non pagare le quote medesime, essendosi il relativo diritto prescritto per non avere essi posto in essere gli atti necessari alla tutela del proprio credito, compresi quelli interruttivi della prescrizione.
I ricorrenti avevano, quindi, sostenuto di avere, invece, diritto al pagamento delle quote dell'indennizzo che sarebbe spettato al loro genitore, visto che nella sentenza n. 1288/2017 del 3
ottobre 2017, non impugnata, era stato accertato e dichiarato il diritto del de cuius di percepire in vita l'indennizzo, cosicché il loro diritto, essendo subentrati nella stessa posizione economica del
de cuius, non si era prescritto, in quanto il relativo termine era stato interrotto con l'azione giudiziaria proposta dal de cuius e la decorrenza del medesimo era ripresa solo con il passaggio in giudicato della sentenza.
Essi avevano, quindi, concluso, domandando che fosse accertato e dichiarato il loro diritto, in qualità di eredi di , di percepire, pro quota, l'indennizzo in Parte_2
rendita che sarebbe spettato in vita al de cuius, come stabilito con la sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 1288/2017, e che, per l'effetto, l' fosse condannato al pagamento, in loro Pt_1
favore, della somma complessiva di €. 38.725,48 ovvero di quella maggiore o minore che fosse emersa in corso di causa, nella misura di metà per ciascuno, oltre interessi legali.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande Pt_1
proposte.
In particolare, aveva sostenuto l' , secondo la tesi tradizionale, al credito del de cuius Pt_1
trovava applicazione il principio espresso dal brocardo “nomina et debita hereditaria ipso iure
dividuntur” ossia la ripartizione automatica pro quota, tra gli eredi, dei crediti (e dei debiti) del defunto, la quale comporta la negazione dell'unicità e dell'inscindibilità del rapporto di comunione e l'esclusione della necessità di integrazione del contraddittorio, in giudizio, nei riguardi degli eredi che non abbiano partecipato all'azione di recupero del credito.
3 Pertanto, aveva proseguito l'ente convenuto, applicando il detto principio alla fattispecie de qua,
siccome il credito si era diviso ipso iure al momento del decesso (nel 2014), ciascun creditore
iure hereditatis avrebbe dovuto porre in essere gli atti necessari alla tutela del proprio credito, ivi compresi quelli di interruzione della prescrizione, l'ultimo dei quali risaliva sostanzialmente alla notifica del ricorso nel 2014.
Né, aveva osservato l' , potevano gli eredi non costituiti avvantaggiarsi dell'atto di Pt_1
riassunzione volontaria posto in essere da la quale aveva esplicitamente agito a tutela Per_1
esclusivamente della propria porzione di credito, anche perché, trattandosi di obbligazione parziaria, non poteva trovare applicazione l'art. 1310 c.c.
D'altra parte, aveva aggiunto l' resistente, l'esito non sarebbe stato diverso seguendo una Pt_1
più recente giurisprudenza, avvalorata anche dalle SS. UU. della Corte di Cassazione (con sentenza n. 24657 del 9.10.2007), la quale aveva statuito che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, e che ciascuno dei partecipanti alla comunione può agire singolarmente per far valere l'intero credito o anche la sola parte di credito proporzionale alla sua quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
Nella prospettiva indicata, aveva, infatti, osservato l' , avrebbe trovato applicazione l'art. Pt_1
1306 c.c., il quale prevede che la sentenza pronunziata tra il debitore e uno dei creditori in solido,
non ha effetto contro gli altri creditori.
Tanto meno, aveva osservato l' , essa poteva, quindi, avere effetti a favore degli altri Pt_1
creditori (ai sensi dell'art. 1310 c.c.), soprattutto qualora, come nella fattispecie, il creditore avesse agito esclusivamente per reclamare la propria quota parte del credito, sostanzialmente riconducendolo ad una prospettiva parziaria, con tutte le conseguenze giuridiche sopra evidenziate in merito alla interruzione della prescrizione.
Infatti, aveva concluso l' , come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. Pt_1
4 13958/2002, “nell'ipotesi di pluralità di creditori, gli effetti interruttivi della prescrizione si
verificano, in difetto della solidarietà attiva, esclusivamente in favore di quello tra i creditori
che compia atti di interruzione, e sono riferibili anche agli altri creditori solo se quegli atti sono
stati posti in essere anche in rappresentanza dei medesimi”.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 263 del 6 aprile 2022, aveva accolto le domande proposte dai ricorrenti e aveva condannato l' al pagamento, in favore di ciascuno degli Pt_1
stessi, della somma di €. 19.362,74, oltre maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, aveva osservato come la presentazione della domanda giudiziale da parte del titolare originario del credito, , avesse determinato Parte_2
l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla pronuncia della sentenza, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. e come tale interruzione operasse, fino alla definizione del giudizio, anche in favore degli eredi, essendo irrilevante che uno solo di essi si costituisse in prosecuzione o riassumesse il giudizio interrotto.
Nel caso di specie, aveva, quindi, concluso il Tribunale, la sentenza che aveva accertato il diritto di alla rendita per danno biologico da malattia professionale Parte_2
risaliva al 3 ottobre 2017, mentre il presente giudizio era stato incardinato con ricorso notificato all' il 31 dicembre 2019, senz'altro nei limiti del termine di prescrizione triennale previsto Pt_1
dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . Pt_1
e hanno resistito. CP_1 Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
5 “Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, respingere il ricorso
proposto da e , con il favore delle spese del doppio Controparte_1 Controparte_1
grado di giudizio”.
Nell'interesse degli appellati:
“… l'Ecc.ma Corte d'appello voglia: 1) rigettare le domande dell' appellante e Pt_1
confermare la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori
di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' ha censurato la sentenza di primo grado, sostenendo Pt_1
che il Tribunale non avesse adeguatamente valorizzato la tesi da esso proposta in merito alla natura giuridica del credito del de cuius.
In particolare, l'ente appellante, dopo avere precisato che il credito in questione, ancora non riconosciuto all'epoca del decesso, aveva ad oggetto una prestazione previdenziale a contenuto patrimoniale, la quale al momento del decesso era compresa nel patrimonio del lavoratore e che
“jure successionis” era pervenuta agli eredi, aveva osservato che, poiché al momento del decesso la rendita non era ancora in essere, né in via amministrativa, né in via giudiziale, alla fattispecie doveva essere applicata la norma contenuta nell'art. 112 T.U. 1124/1965, la quale prevede che per far valere il diritto alla liquidazione della prestazione si applica il termine prescrizionale di tre anni e non quello quinquennale previsto per la prescrizione dei singoli ratei ex art. 2948,
comma 1, n. 1, c.p.c.
Ciò premesso, l' aveva ribadito quanto già espresso in primo grado in ordine ai principi Pt_1
applicabili ai crediti ereditari e alle relative conseguenze in merito agli atti interruttivi della prescrizione compiuti da uno solo dei creditori ovvero agli effetti delle sentenze pronunciate nei confronti di uno solo di essi.
***
L'appello è fondato.
6 Come anche costantemente affermato dalla Suprema Corte, “la morte di una parte nel corso del
giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva e passiva) agli
eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella
posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente, cioè, dalla
scindibilità o meno del rapporto sostanziale” (così Cass. 6945/2007, nonché, tra le altre, in senso conforme, Cass. 8437/1997, Cass. 5230/1998, Cass. 18507/2006, Cass. 6780/2015, Cass.
28447/2020, Cass. 39384/2021).
La Suprema Corte ha anche precisato che, proprio per l'indicata ragione, “l'atto di prosecuzione
volontaria del giudizio, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è, pertanto, sufficiente
alla iniziale ricostituzione del rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi” (così Cass. 5230/1998, nonché,
più di recente, Cass. 28447/2020) e “senza che in contrario rilevi la mancata interruzione del
processo per l'assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 cod. proc. civ., quando uno o
taluni degli altri eredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa
costituzione, preclusiva dell'effetto interruttivo è insita la suindicata comunicazione, con
conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli eredi non
costituitisi” (così Cass. 8437/1997, nonché, più di recente, Cass. 28477/2020).
Quindi, ha puntualizzato il giudice di legittimità, “la mancata riassunzione del giudizio di primo
grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa,
indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla
scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di
esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio,
dell'integrazione del contraddittorio” (così Cass. 18645/2011, nonché, più di recente, benché in relazione al giudizio d'appello, anche Cass. 6780/2015 e Cass. 28921/2024)
Il Tribunale di Cagliari, dunque, nel procedimento iscritto al RACL 5491/2013, a fronte della costituzione volontaria in prosecuzione di uno solo dei coeredi, cioè Persona_1
7 avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori coeredi.
L'integrazione, però, non era stata ordinata, né gli altri due coeredi, attuali appellati, si erano costituiti volontariamente, a loro volta, per la prosecuzione del giudizio.
D'altra parte, come risulta dalla memoria di costituzione di datata 6 luglio Persona_1
2016, la stessa aveva agito “quale erede legittima pro quota” e solo negli indicati limiti aveva inteso far valere “ogni diritto, ragione od azione esercitato nel presente giudizio dal defunto
coniuge … nei confronti dell' ”, tanto è vero che il giudice, con la sentenza n. 1288/2017, Pt_1
aveva definito il giudizio condannando l'ente previdenziale al pagamento, in favore di dei ratei maturati e scaduti nei soli “limiti della quota ereditaria alla medesima Per_1
spettante”.
Dunque, dopo la morte di , il processo era proseguito Parte_2
unicamente tra e l' e - in disparte il diverso e autonomo Persona_1 Pt_1
procedimento relativo alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario - aveva avuto ad oggetto la sola quota di credito alla stessa spettante iure successionis.
Pertanto, i coeredi e , per un verso, erano rimasti estranei al CP_1 Controparte_1
giudizio, e, quindi, “tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., l'accertamento contenuto
in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa”, le statuizioni contenute nella sentenza appena citata non avevano esteso i loro effetti, e non erano state vincolanti, nei loro confronti, malgrado si trattasse di litisconsorti necessari pretermessi (si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. 5796/2005, Cass. 27427/2005, Cass.
24165/2013), né, per altro verso, avevano potuto profittare degli effetti interruttivi previsti dall'art. 2945, co. 2, c.c., se non, al più, sino al decesso del loro dante causa, quale momento in cui la legittimazione processuale del medesimo era entrata nel loro patrimonio, visto che la coerede unico soggetto che era diventata effettivamente parte del giudizio, aveva Per_1
agito solo pro quota, con la conseguenza che anche l'accertamento contenuto nella sentenza in ordine al diritto del de cuius alla rendita per malattia professionale era stato meramente
8 strumentale all'accoglimento del limitato diritto vantato in giudizio dalla coerede medesima e come tale inidoneo a produrre effetti ultronei rispetto all'accertamento di quello stesso diritto, al quale era ormai limitato l'oggetto del giudizio.
Né potrebbe valere a recuperare, in favore degli appellati, l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art 2945, comma 2, c.p.c., l'eventuale opposizione di terzo o azione di nullità che gli stessi potrebbero proporre avverso la sentenza n. 1288/2017, quali litisconsorti necessari pretermessi.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, tale effetto non può essere recuperato a posteriori con i detti mezzi, trattandosi di effetto limitato all'integrazione del contraddittorio che avvenga,
anche a seguito eventualmente di impugnazione, nell'ambito dell'originario giudizio (si veda, sul punto, di recente, Cass. 25928/2023).
Il termine triennale di prescrizione del diritto degli attuali appellati - il quale, interrotto dal de
cuius con la notificazione all' , in data 13 febbraio 2014, del ricorso iscritto al RACL Pt_1
5491/2013, aveva nuovamente iniziato a decorrere dal 14 febbraio 2014, data del decesso del medesimo - era, dunque, certamente perfezionato alla data di compimento del primo atto interruttivo presente in atti, da identificarsi nell'invio all' , da parte di Pt_1 Per_1
il 21 novembre 2018 (si veda il doc. 3 prodotto in primo grado dall' ), del
[...] Pt_1
modulo per l'erogazione delle somme spettanti agli eredi, corredato della sottoscrizione di tutti gli eredi (doc. 5 prodotto dall' in primo grado). Pt_1
Il diritto vantato dagli attuali appellati con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio si è,
dunque, estinto per prescrizione.
***
Alla luce delle motivazioni esposte, l'appello proposto dall' deve, dunque, essere accolto Pt_1
e, per l'effetto, la domanda proposta dagli attuali appellati con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio deve essere rigettata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione
9 della peculiarità e difficoltà della materia trattata e del complessivo andamento della lite.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto dall' e, in integrale riforma della sentenza appellata, rigetta le Pt_1
domande proposte da e;
Controparte_1 Controparte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 26 giugno 2025.
L'estensore…………………………… …………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 241 dell'anno 2022, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale per la Sardegna in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, figli ed eredi legittimi di Controparte_1
, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_2
Giovanni Granara, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 29 novembre 2019, e CP_1 CP_1 , avevano convenuto in giudizio l' e avevano esposto che il loro padre,
[...] Pt_1 [...]
, con ricorso iscritto al RACL 5491/2013, aveva convenuto in giudizio l' al Parte_2 Pt_1
fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della neoplasia vescicale da cui era affetto e il riconoscimento di un danno biologico non inferiore al 60%, con conseguente condanna dell' all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge. Pt_1
Nelle more del giudizio, avevano proseguito i ricorrenti, il loro genitore era deceduto e la causa era stata riassunta dalla coniuge e coerede del medesimo ma non anche da Persona_1
loro due.
Gli attuali appellati avevano, quindi, riferito che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n.
1288/2017 del 3 ottobre 2017, passata in giudicato, in accoglimento delle domande proposte,
aveva dichiarato che era affetto in vita da neoplasia vescicale Parte_2
da considerarsi, con criterio di forte verosimiglianza, malattia professionale, cui era conseguito un danno biologico pari al 30% sino a dicembre 2012, al 70% sino ad agosto 2013, al 90% sino a dicembre 2013 e al 100% sino al decesso avvenuto il 14 febbraio 2014.
Il Tribunale, avevano proseguito i ricorrenti, aveva, quindi, dichiarato il conseguente diritto del
de cuius di percepire in vita, fino al decesso, l'indennizzo in rendita nella misura e con le decorrenze sopra indicate e aveva condannato l' al pagamento, in favore di Pt_1 Per_1
dei ratei maturati e scaduti dell'indennizzo in questione nei limiti della quota
[...]
ereditaria alla stessa spettante, oltre che alla costituzione, in favore della medesima, della rendita ai superstiti e al pagamento dell'assegno funerario.
L' , avevano riferito e , aveva provveduto alla costituzione e Pt_1 CP_1 Controparte_1
al pagamento della rendita in favore di comunicando alla medesima che Persona_1
l'ammontare complessivo dei ratei maturati era pari a €. 58.088,24 e che, conseguentemente, in presenza di due figli eredi, la quota alla stessa spettante era pari a 1/3 e, quindi, a €. 19.362,74,
importo che poi era stato regolarmente corrisposto.
Quanto alla loro situazione, avevano riferito i ricorrenti, l' si era dapprima riservato di Pt_1
2 decidere se liquidare anche le quote loro spettanti per poi, in data 20 febbraio 2019, comunicare che il parere dell'avvocatura era stato nel senso di non pagare le quote medesime, essendosi il relativo diritto prescritto per non avere essi posto in essere gli atti necessari alla tutela del proprio credito, compresi quelli interruttivi della prescrizione.
I ricorrenti avevano, quindi, sostenuto di avere, invece, diritto al pagamento delle quote dell'indennizzo che sarebbe spettato al loro genitore, visto che nella sentenza n. 1288/2017 del 3
ottobre 2017, non impugnata, era stato accertato e dichiarato il diritto del de cuius di percepire in vita l'indennizzo, cosicché il loro diritto, essendo subentrati nella stessa posizione economica del
de cuius, non si era prescritto, in quanto il relativo termine era stato interrotto con l'azione giudiziaria proposta dal de cuius e la decorrenza del medesimo era ripresa solo con il passaggio in giudicato della sentenza.
Essi avevano, quindi, concluso, domandando che fosse accertato e dichiarato il loro diritto, in qualità di eredi di , di percepire, pro quota, l'indennizzo in Parte_2
rendita che sarebbe spettato in vita al de cuius, come stabilito con la sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 1288/2017, e che, per l'effetto, l' fosse condannato al pagamento, in loro Pt_1
favore, della somma complessiva di €. 38.725,48 ovvero di quella maggiore o minore che fosse emersa in corso di causa, nella misura di metà per ciascuno, oltre interessi legali.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande Pt_1
proposte.
In particolare, aveva sostenuto l' , secondo la tesi tradizionale, al credito del de cuius Pt_1
trovava applicazione il principio espresso dal brocardo “nomina et debita hereditaria ipso iure
dividuntur” ossia la ripartizione automatica pro quota, tra gli eredi, dei crediti (e dei debiti) del defunto, la quale comporta la negazione dell'unicità e dell'inscindibilità del rapporto di comunione e l'esclusione della necessità di integrazione del contraddittorio, in giudizio, nei riguardi degli eredi che non abbiano partecipato all'azione di recupero del credito.
3 Pertanto, aveva proseguito l'ente convenuto, applicando il detto principio alla fattispecie de qua,
siccome il credito si era diviso ipso iure al momento del decesso (nel 2014), ciascun creditore
iure hereditatis avrebbe dovuto porre in essere gli atti necessari alla tutela del proprio credito, ivi compresi quelli di interruzione della prescrizione, l'ultimo dei quali risaliva sostanzialmente alla notifica del ricorso nel 2014.
Né, aveva osservato l' , potevano gli eredi non costituiti avvantaggiarsi dell'atto di Pt_1
riassunzione volontaria posto in essere da la quale aveva esplicitamente agito a tutela Per_1
esclusivamente della propria porzione di credito, anche perché, trattandosi di obbligazione parziaria, non poteva trovare applicazione l'art. 1310 c.c.
D'altra parte, aveva aggiunto l' resistente, l'esito non sarebbe stato diverso seguendo una Pt_1
più recente giurisprudenza, avvalorata anche dalle SS. UU. della Corte di Cassazione (con sentenza n. 24657 del 9.10.2007), la quale aveva statuito che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, e che ciascuno dei partecipanti alla comunione può agire singolarmente per far valere l'intero credito o anche la sola parte di credito proporzionale alla sua quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
Nella prospettiva indicata, aveva, infatti, osservato l' , avrebbe trovato applicazione l'art. Pt_1
1306 c.c., il quale prevede che la sentenza pronunziata tra il debitore e uno dei creditori in solido,
non ha effetto contro gli altri creditori.
Tanto meno, aveva osservato l' , essa poteva, quindi, avere effetti a favore degli altri Pt_1
creditori (ai sensi dell'art. 1310 c.c.), soprattutto qualora, come nella fattispecie, il creditore avesse agito esclusivamente per reclamare la propria quota parte del credito, sostanzialmente riconducendolo ad una prospettiva parziaria, con tutte le conseguenze giuridiche sopra evidenziate in merito alla interruzione della prescrizione.
Infatti, aveva concluso l' , come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. Pt_1
4 13958/2002, “nell'ipotesi di pluralità di creditori, gli effetti interruttivi della prescrizione si
verificano, in difetto della solidarietà attiva, esclusivamente in favore di quello tra i creditori
che compia atti di interruzione, e sono riferibili anche agli altri creditori solo se quegli atti sono
stati posti in essere anche in rappresentanza dei medesimi”.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 263 del 6 aprile 2022, aveva accolto le domande proposte dai ricorrenti e aveva condannato l' al pagamento, in favore di ciascuno degli Pt_1
stessi, della somma di €. 19.362,74, oltre maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, aveva osservato come la presentazione della domanda giudiziale da parte del titolare originario del credito, , avesse determinato Parte_2
l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla pronuncia della sentenza, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. e come tale interruzione operasse, fino alla definizione del giudizio, anche in favore degli eredi, essendo irrilevante che uno solo di essi si costituisse in prosecuzione o riassumesse il giudizio interrotto.
Nel caso di specie, aveva, quindi, concluso il Tribunale, la sentenza che aveva accertato il diritto di alla rendita per danno biologico da malattia professionale Parte_2
risaliva al 3 ottobre 2017, mentre il presente giudizio era stato incardinato con ricorso notificato all' il 31 dicembre 2019, senz'altro nei limiti del termine di prescrizione triennale previsto Pt_1
dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . Pt_1
e hanno resistito. CP_1 Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
5 “Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, respingere il ricorso
proposto da e , con il favore delle spese del doppio Controparte_1 Controparte_1
grado di giudizio”.
Nell'interesse degli appellati:
“… l'Ecc.ma Corte d'appello voglia: 1) rigettare le domande dell' appellante e Pt_1
confermare la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori
di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' ha censurato la sentenza di primo grado, sostenendo Pt_1
che il Tribunale non avesse adeguatamente valorizzato la tesi da esso proposta in merito alla natura giuridica del credito del de cuius.
In particolare, l'ente appellante, dopo avere precisato che il credito in questione, ancora non riconosciuto all'epoca del decesso, aveva ad oggetto una prestazione previdenziale a contenuto patrimoniale, la quale al momento del decesso era compresa nel patrimonio del lavoratore e che
“jure successionis” era pervenuta agli eredi, aveva osservato che, poiché al momento del decesso la rendita non era ancora in essere, né in via amministrativa, né in via giudiziale, alla fattispecie doveva essere applicata la norma contenuta nell'art. 112 T.U. 1124/1965, la quale prevede che per far valere il diritto alla liquidazione della prestazione si applica il termine prescrizionale di tre anni e non quello quinquennale previsto per la prescrizione dei singoli ratei ex art. 2948,
comma 1, n. 1, c.p.c.
Ciò premesso, l' aveva ribadito quanto già espresso in primo grado in ordine ai principi Pt_1
applicabili ai crediti ereditari e alle relative conseguenze in merito agli atti interruttivi della prescrizione compiuti da uno solo dei creditori ovvero agli effetti delle sentenze pronunciate nei confronti di uno solo di essi.
***
L'appello è fondato.
6 Come anche costantemente affermato dalla Suprema Corte, “la morte di una parte nel corso del
giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva e passiva) agli
eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella
posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente, cioè, dalla
scindibilità o meno del rapporto sostanziale” (così Cass. 6945/2007, nonché, tra le altre, in senso conforme, Cass. 8437/1997, Cass. 5230/1998, Cass. 18507/2006, Cass. 6780/2015, Cass.
28447/2020, Cass. 39384/2021).
La Suprema Corte ha anche precisato che, proprio per l'indicata ragione, “l'atto di prosecuzione
volontaria del giudizio, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è, pertanto, sufficiente
alla iniziale ricostituzione del rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi” (così Cass. 5230/1998, nonché,
più di recente, Cass. 28447/2020) e “senza che in contrario rilevi la mancata interruzione del
processo per l'assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 cod. proc. civ., quando uno o
taluni degli altri eredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa
costituzione, preclusiva dell'effetto interruttivo è insita la suindicata comunicazione, con
conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli eredi non
costituitisi” (così Cass. 8437/1997, nonché, più di recente, Cass. 28477/2020).
Quindi, ha puntualizzato il giudice di legittimità, “la mancata riassunzione del giudizio di primo
grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa,
indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla
scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di
esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio,
dell'integrazione del contraddittorio” (così Cass. 18645/2011, nonché, più di recente, benché in relazione al giudizio d'appello, anche Cass. 6780/2015 e Cass. 28921/2024)
Il Tribunale di Cagliari, dunque, nel procedimento iscritto al RACL 5491/2013, a fronte della costituzione volontaria in prosecuzione di uno solo dei coeredi, cioè Persona_1
7 avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori coeredi.
L'integrazione, però, non era stata ordinata, né gli altri due coeredi, attuali appellati, si erano costituiti volontariamente, a loro volta, per la prosecuzione del giudizio.
D'altra parte, come risulta dalla memoria di costituzione di datata 6 luglio Persona_1
2016, la stessa aveva agito “quale erede legittima pro quota” e solo negli indicati limiti aveva inteso far valere “ogni diritto, ragione od azione esercitato nel presente giudizio dal defunto
coniuge … nei confronti dell' ”, tanto è vero che il giudice, con la sentenza n. 1288/2017, Pt_1
aveva definito il giudizio condannando l'ente previdenziale al pagamento, in favore di dei ratei maturati e scaduti nei soli “limiti della quota ereditaria alla medesima Per_1
spettante”.
Dunque, dopo la morte di , il processo era proseguito Parte_2
unicamente tra e l' e - in disparte il diverso e autonomo Persona_1 Pt_1
procedimento relativo alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario - aveva avuto ad oggetto la sola quota di credito alla stessa spettante iure successionis.
Pertanto, i coeredi e , per un verso, erano rimasti estranei al CP_1 Controparte_1
giudizio, e, quindi, “tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., l'accertamento contenuto
in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa”, le statuizioni contenute nella sentenza appena citata non avevano esteso i loro effetti, e non erano state vincolanti, nei loro confronti, malgrado si trattasse di litisconsorti necessari pretermessi (si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. 5796/2005, Cass. 27427/2005, Cass.
24165/2013), né, per altro verso, avevano potuto profittare degli effetti interruttivi previsti dall'art. 2945, co. 2, c.c., se non, al più, sino al decesso del loro dante causa, quale momento in cui la legittimazione processuale del medesimo era entrata nel loro patrimonio, visto che la coerede unico soggetto che era diventata effettivamente parte del giudizio, aveva Per_1
agito solo pro quota, con la conseguenza che anche l'accertamento contenuto nella sentenza in ordine al diritto del de cuius alla rendita per malattia professionale era stato meramente
8 strumentale all'accoglimento del limitato diritto vantato in giudizio dalla coerede medesima e come tale inidoneo a produrre effetti ultronei rispetto all'accertamento di quello stesso diritto, al quale era ormai limitato l'oggetto del giudizio.
Né potrebbe valere a recuperare, in favore degli appellati, l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art 2945, comma 2, c.p.c., l'eventuale opposizione di terzo o azione di nullità che gli stessi potrebbero proporre avverso la sentenza n. 1288/2017, quali litisconsorti necessari pretermessi.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, tale effetto non può essere recuperato a posteriori con i detti mezzi, trattandosi di effetto limitato all'integrazione del contraddittorio che avvenga,
anche a seguito eventualmente di impugnazione, nell'ambito dell'originario giudizio (si veda, sul punto, di recente, Cass. 25928/2023).
Il termine triennale di prescrizione del diritto degli attuali appellati - il quale, interrotto dal de
cuius con la notificazione all' , in data 13 febbraio 2014, del ricorso iscritto al RACL Pt_1
5491/2013, aveva nuovamente iniziato a decorrere dal 14 febbraio 2014, data del decesso del medesimo - era, dunque, certamente perfezionato alla data di compimento del primo atto interruttivo presente in atti, da identificarsi nell'invio all' , da parte di Pt_1 Per_1
il 21 novembre 2018 (si veda il doc. 3 prodotto in primo grado dall' ), del
[...] Pt_1
modulo per l'erogazione delle somme spettanti agli eredi, corredato della sottoscrizione di tutti gli eredi (doc. 5 prodotto dall' in primo grado). Pt_1
Il diritto vantato dagli attuali appellati con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio si è,
dunque, estinto per prescrizione.
***
Alla luce delle motivazioni esposte, l'appello proposto dall' deve, dunque, essere accolto Pt_1
e, per l'effetto, la domanda proposta dagli attuali appellati con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio deve essere rigettata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione
9 della peculiarità e difficoltà della materia trattata e del complessivo andamento della lite.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto dall' e, in integrale riforma della sentenza appellata, rigetta le Pt_1
domande proposte da e;
Controparte_1 Controparte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 26 giugno 2025.
L'estensore…………………………… …………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
10