Versione
20 gennaio 1972
20 gennaio 1972
Art. 51.
L'articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso e' proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.
Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano".
L'articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso e' proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.
Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano".
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 17/12/1975, n. 239Provvedimento: […] b) se contrastino o meno con il principio di tutela delle minoranze linguistiche (nel significato risultante dall'art. 51 della legge costituzionale n. 1 del 1971, in relazione agli artt. 2, 26 e 50 della stessa legge, all'art. 2 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige e agli artt. 2 e 6 della Costituzione) gli artt. 1 e seguenti (segnatamente 2, […]Leggi di più...
- revoca dell'opzione della cittadinanza tedesca o riacquisto della cittadinanza italiana·
- d.l. 2 febbraio 1948, n. 23, artt. 1 e segg.·
- inammissibilita' della questione·
- sent. 239/75 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via principale·
- assunzione a parametro dell'art. 22 della costituzione·
- istanza diretta ad ottenerla·
- violazioni deducibili·
- ricorsi delle regioni e delle provincie·
- sent. 239/75 b. minoranze linguistiche·
- lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita·
- esclusione·
- termine di decadenza ed esclusione di alcune categorie·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- non e' violato il principio di tutela del gruppo etnico minoritario·
- impugnabilita' del r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 16, solo in via incidentale.