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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/06/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 83/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente
Dott. Annalisa Boido Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
Parte_1
Parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Parte resistente E con l'intervento di
Controparte_2
[...]
[...]
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1 [...]
; Controparte_1
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.;
• prima dell'udienza fissata è intervenuta , mentre Controparte_2
l'originaria ricorrente ha depositato dichiar considerato che, con separato provvedimento, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso promosso, tra le altre, da per la concessione del Controparte_1 termine ex art. 44 ccii;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
1 • il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• nel caso di specie, la resistente ha rappresentato l'intervenuta cessione dell'azienda, ed il trasferimento dei debiti ad una società di nuova costituzione, la quale avrebbe disporre di patrimonio immobiliare idoneo a far fronte ai debiti sociali;
• ai sensi dell'art. 2560 c.c., tuttavia, “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”;
• cedente e cessionario, dunque, sono solidalmente responsabili nei confronti del terzo creditore, che può, dunque, agire per il recupero nei confronti di entrambi i soggetti per l'intero;
• è, dunque, con riferimento all'odierna resistente che dev'essere compiuta una valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza;
• nel caso di specie, l'insolvenza emerge chiaramente dall'avvenuta liquidazione e successiva cancellazione, senza che sia stato possibile reperire le risorse necessarie per soddisfare i creditori sociali;
• è, inoltre, da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) pignoramenti con esito negativo;
2) decadenza dal beneficio della rateizzazione;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I., 1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in NOVARA, VIA ROSMINI 19
[...] P.IVA_1
NOVARA; 2) NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore il Rag. Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma
2 dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 30/9/2025 alle ore 12.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) invita il Curatore a comunicare ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara la trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo precedente all'apertura della liquidazione;
9) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente
Dott. Annalisa Boido Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
Parte_1
Parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Parte resistente E con l'intervento di
Controparte_2
[...]
[...]
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1 [...]
; Controparte_1
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.;
• prima dell'udienza fissata è intervenuta , mentre Controparte_2
l'originaria ricorrente ha depositato dichiar considerato che, con separato provvedimento, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso promosso, tra le altre, da per la concessione del Controparte_1 termine ex art. 44 ccii;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
1 • il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• nel caso di specie, la resistente ha rappresentato l'intervenuta cessione dell'azienda, ed il trasferimento dei debiti ad una società di nuova costituzione, la quale avrebbe disporre di patrimonio immobiliare idoneo a far fronte ai debiti sociali;
• ai sensi dell'art. 2560 c.c., tuttavia, “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”;
• cedente e cessionario, dunque, sono solidalmente responsabili nei confronti del terzo creditore, che può, dunque, agire per il recupero nei confronti di entrambi i soggetti per l'intero;
• è, dunque, con riferimento all'odierna resistente che dev'essere compiuta una valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza;
• nel caso di specie, l'insolvenza emerge chiaramente dall'avvenuta liquidazione e successiva cancellazione, senza che sia stato possibile reperire le risorse necessarie per soddisfare i creditori sociali;
• è, inoltre, da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) pignoramenti con esito negativo;
2) decadenza dal beneficio della rateizzazione;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I., 1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in NOVARA, VIA ROSMINI 19
[...] P.IVA_1
NOVARA; 2) NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore il Rag. Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma
2 dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 30/9/2025 alle ore 12.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) invita il Curatore a comunicare ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara la trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo precedente all'apertura della liquidazione;
9) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
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