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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9064/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9064/2021 promossa da:
SYNTHESIS ILETT. (C.F. ), in persona del legale rappresentante Pt_1 Pt_2 P.IVA_1 pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAUGERI DARIO MATTEO OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI FEDE GIANCARLO OPPOSTO OGGETTO: somministrazione gas – opposizione decreto ingiuntivo
All'udienza del 13.2.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_3
2048/2021, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 52364,63, eccependone la nullità per carenza di presupposti e difetto di titolarità di rapporto contrattuale, deducendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto, di non aver mai richiesto né goduto della presunta fornitura di gas naturale;
eccepiva l'insufficienza delle fatture commerciali, di formazione unilaterale, quali prove del rapporto e del diritto di credito, contestando in ogni caso anche la quantificazione e l'assenza di prova scritta;
chiedeva pertanto ritenersi l'insussistenza di rapporto contrattuale, accertarsi la carenza dei presupposti di legge e revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione e deducendo che nei contratti di CP_2 fornitura i consumi erano contabilizzati mediante contatore, avente attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con onere del fruitore di contestarne il funzionamento;
allegando la natura dilatoria dell'opposizione, ne chiedeva dunque il rigetto, instando per la provvisoria esecutività del DI opposto, con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 2 Con provvedimento del 16.2.2022, veniva respinta l'istanza non essendovi prova del rapporto contrattuale e della relativa fornitura;
la causa istruita documentalmente, veniva poi assunta in decisione all'udienza del 13.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata.
Non è stata fornita la prova dell'intercorso rapporto contrattuale tra le parti;
parte opposta non ha depositato il contratto e in presenza di espressa contestazione circa l'esistenza del rapporto e della fornitura, a nulla valgono le fatture, depositate unitamente alla comparsa di costituzione;
con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, parte opposta ha depositato la foto di una pagina informatica, da cui si ricavano dei dati non univocamente interpretabili: sono infatti indicate delle date (dal 4.11.2019 al 31.8.2020), l'identificazione di un cliente finale con due numeri ( di cui uno corrispondente al codice fiscale dell'opponente), un codice inerente il fornitore ed il tipo di fornitura ( M1 Mercato libero); nulla emerge circa le prestazioni in corso, la data di stipula, il codice contratto ed altri dati che pure sarebbero stati utili nella verifica dell'esistenza di un rapporto obbligatorio;
in assenza di ulteriori elementi, nulla è possibile evincere circa il credito vantato dall'opposta, anche con riguardo all'effettiva erogazione del servizio ed alle tariffe applicate.
Concludendo l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato, a nulla rilevando il carattere privilegiato dei dati ricavabili da un contatore in assenza di prova circa l'esistenza di un regolare contratto e delle condizioni economiche della fornitura.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 , dimezzando i compensi della fase istruttoria sino al 50% tenuto conto del carattere documentale della stessa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € Controparte_3
406,50 per esborsi ed € 22457,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 14.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9064/2021 promossa da:
SYNTHESIS ILETT. (C.F. ), in persona del legale rappresentante Pt_1 Pt_2 P.IVA_1 pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAUGERI DARIO MATTEO OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI FEDE GIANCARLO OPPOSTO OGGETTO: somministrazione gas – opposizione decreto ingiuntivo
All'udienza del 13.2.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_3
2048/2021, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 52364,63, eccependone la nullità per carenza di presupposti e difetto di titolarità di rapporto contrattuale, deducendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto, di non aver mai richiesto né goduto della presunta fornitura di gas naturale;
eccepiva l'insufficienza delle fatture commerciali, di formazione unilaterale, quali prove del rapporto e del diritto di credito, contestando in ogni caso anche la quantificazione e l'assenza di prova scritta;
chiedeva pertanto ritenersi l'insussistenza di rapporto contrattuale, accertarsi la carenza dei presupposti di legge e revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione e deducendo che nei contratti di CP_2 fornitura i consumi erano contabilizzati mediante contatore, avente attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con onere del fruitore di contestarne il funzionamento;
allegando la natura dilatoria dell'opposizione, ne chiedeva dunque il rigetto, instando per la provvisoria esecutività del DI opposto, con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 2 Con provvedimento del 16.2.2022, veniva respinta l'istanza non essendovi prova del rapporto contrattuale e della relativa fornitura;
la causa istruita documentalmente, veniva poi assunta in decisione all'udienza del 13.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata.
Non è stata fornita la prova dell'intercorso rapporto contrattuale tra le parti;
parte opposta non ha depositato il contratto e in presenza di espressa contestazione circa l'esistenza del rapporto e della fornitura, a nulla valgono le fatture, depositate unitamente alla comparsa di costituzione;
con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, parte opposta ha depositato la foto di una pagina informatica, da cui si ricavano dei dati non univocamente interpretabili: sono infatti indicate delle date (dal 4.11.2019 al 31.8.2020), l'identificazione di un cliente finale con due numeri ( di cui uno corrispondente al codice fiscale dell'opponente), un codice inerente il fornitore ed il tipo di fornitura ( M1 Mercato libero); nulla emerge circa le prestazioni in corso, la data di stipula, il codice contratto ed altri dati che pure sarebbero stati utili nella verifica dell'esistenza di un rapporto obbligatorio;
in assenza di ulteriori elementi, nulla è possibile evincere circa il credito vantato dall'opposta, anche con riguardo all'effettiva erogazione del servizio ed alle tariffe applicate.
Concludendo l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato, a nulla rilevando il carattere privilegiato dei dati ricavabili da un contatore in assenza di prova circa l'esistenza di un regolare contratto e delle condizioni economiche della fornitura.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 , dimezzando i compensi della fase istruttoria sino al 50% tenuto conto del carattere documentale della stessa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € Controparte_3
406,50 per esborsi ed € 22457,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 14.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Gaia Di Bella
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