Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1133 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.01.1974, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Sapienza Giuliana, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 25.11.1969, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Martorana Antonino
Giuseppe, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
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Conclusioni: All'udienza del 23.01.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
All'udienza di comparizione personale del 23.01.2025 i coniugi, accogliendo la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, hanno raggiunto un accordo e — a modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte — hanno richiesto che il giudizio di separazione venga definito alle seguenti condizioni:
“La minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre. La casa familiare sita in Bagheria via Scotto Lanza
n. 37 è assegnata a , che vi continuerà ad abitare con la figlia Parte_1
. verserà entro il giorno 5 di ciascun mese € 200,00 a Per_1 Controparte_1
quale assegno di mantenimento al coniuge: somma soggetta Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT. verserà entro il giorno 5 di Controparte_1
ciascun mese € 200,00 mensili a quale assegno di mantenimento Parte_1
per la figlia minore : somma soggetta rivalutazione annuale ISTAT. Le Per_1
spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia minore saranno a
carico del padre nella misura del 65% e a carico della madre nella misura del
35%. Il padre potrà incontrare la minore ogni qual volta vorrà, previo accordo con la madre. Spese di lite integralmente compensate”.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
Pag. 2 di 4 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale, rilevato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per omologare le condizioni convenute.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
— i quali hanno contratto matrimonio in Bagheria (PA), in data
[...]
22.08.1995, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
124, parte II, serie A, Uff. 1 dell'anno 1995 — alle condizioni riportate in parte motiva;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
Pag. 3 di 4 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 4/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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