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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 727 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MOUHADDAB ABDERRAHMANE
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
DE RENZO ELISABETTA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte depositate da ambo le parti il 04/06/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio a Casablanca in Marocco il 04/08/2003, trascritto in Italia al
Per_ Comune di Serramazzoni (MO) e dalla loro unione sono nate le figlie il 10/08/2005 e Per_1
il 02/04/2014.
2. Con ricorso del 18/02/2025 la moglie ha domandato la separazione dal marito e formulato richieste accessorie inerenti ai rapporti personali e patrimoniali fra genitori e figli.
La ricorrente ha altresì formulato contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il marito dando atto del raggiungimento, nelle more, di complessivo accordo alle seguenti condizioni, confermate dalla moglie:
“1. Affidamento e residenza delle figlie minori Per_ Le figlie e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la crescita delle minori, nel rispetto delle disposizioni di legge.
Per_ In particolare, la figlia , ancora minorenne, sarà collocata in via prevalente presso la madre, OR , la quale ne curerà la residenza anagrafica e materiale, ovunque ella Parte_1
decida di stabilirsi.
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un dialogo costruttivo e a condividere tempestivamente informazioni rilevanti in merito alla vita scolastica, sanitaria, sociale ed emotiva della figlia minore, nel rispetto del superiore interesse della stessa e della parità genitoriale.
2. Diritto di visita e frequentazione del padre
Il padre, sig. , trasferitosi ormai da tempo a OM di LO (BG), avrà Controparte_1
Per_ diritto di visita e di frequentazione della figlia minore , in modo da garantire la continuità del rapporto genitoriale e la partecipazione attiva alla vita della minore, secondo il seguente schema:
● Un fine settimana ogni due, con ritiro del venerdì sera o sabato mattina e riaccompagnamento la domenica sera, entro le ore 20:00, presso l'abitazione della madre;
● Due settimane durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze invernali e metà del periodo delle vacanze pasquali, da concordarsi preventivamente con la madre tenendo conto degli impegni scolastici e personali della minore;
● Le parti alterneranno annualmente l'esercizio del diritto di frequentazione in occasione delle principali festività religiose e civili, comprese le due festività musulmane di ed Persona_3 Per_4
nel rispetto delle tradizioni familiari e delle esigenze della figlia;
[...]
Per_
● al padre sarà in ogni caso garantito il diritto di visita della figlia anche per mezzo di strumenti di collegamento a distanza, quali videochiamate o altre forme di comunicazione, che gli
2 consentano di porre rimedio alla distanza geografica tra Serramazzoni (MO), dove vive la minore unitamente alla madre e OM di LO (BG), ove egli risiede e lavora.
Per quanto concerne la figlia maggiorenne , le modalità di visita e frequentazione saranno Per_1 liberamente concordate tra padre e figlia, nel rispetto dell'autonomia e delle scelte personali della stessa.
I genitori si impegnano a favorire un clima di reciproca collaborazione e rispetto, garantendo la regolare attuazione delle modalità di visita e astenendosi da comportamenti che possano turbare l'equilibrio psicologico della minore.
3. Contributo al mantenimento delle figlie
Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento ordinario delle figlie Controparte_1 Per_1
Per_ e con il versamento della somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a favore della madre, sig.ra , Parte_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente da questa indicato.
Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute in misura paritaria del 50% ciascuno dai genitori, secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, previa concertazione e accordo scritto quando richiesto dalla natura della spesa, salvo i casi in cui l'accordo non sia previsto come necessario.
Sono considerate spese straordinarie, da documentare:
○ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) tickets sanitari,
d) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
○ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
○ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
○ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
○ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3 ○ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
4. Assegno unico o altri sussidi per la famiglia:
Il sig. si impegna sin d'ora e conferma di prestare il proprio consenso, come già Controparte_1 manifestato in questa sede, affinché l'assegno unico universale (nonché ogni altro sussidio o beneficio economico previsto dalla normativa vigente a favore del nucleo familiare e delle figlie) sia interamente percepito dalla madre, sig.ra . Parte_1
A tal fine, il padre si obbliga a sottoscrivere ogni documento necessario, nonché a compiere tutte le formalità richieste presso l'INPS o gli enti competenti, incluse eventuali comunicazioni, aggiornamenti o variazioni sul portale dedicato, per garantire alla madre l'integrale percezione delle misure di sostegno.
5. Assegnazione della casa familiare
L'abitazione sita in Via Roma n. 29 – Int. 2, Serramazzoni (MO), attualmente adibita a casa familiare, viene assegnata alla OR , la quale vi potrà permanere unitamente alle figlie, Parte_1
Per_ con particolare riferimento alla minore .
6. Autorizzazione al rilascio di documenti e viaggi all'estero
Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in Per_ favore della figlia minore , nonché autorizzano reciprocamente l'accompagnamento all'estero della stessa, sia per ragioni familiari che per motivi scolastici o formativi, senza necessità di ulteriori autorizzazioni specifiche da parte dell'altro genitore.”
4. La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese.
5. Il Tribunale recepisce quindi l'accordo delle parti, poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperante in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
6. La causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
4 7. Spese al definitivo.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata in [...]_1
il 01/01/1983) e (nato in [...] il [...]) che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in data 04/08/2003 a Casablanca in Marocco, come risulta dall'atto n. 14, parte 2, serie C, anno 2024 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
SERRAMAZZONI;
2. recepisce l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi trascritto in parte motiva
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
4. spese al definitivo;
5. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SERRAMAZZONI (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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