Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZ. CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario Dott. ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.545/2023 R.G.AA.CC.
Oggetto: inadempimento ex art.1804 c.c.
Vertente
tra
CF: , elettivamente domiciliato in Salemi Via Paolo Oliveri n° 66/A Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marino (CF: Tel./fax 0924 982818 Pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
//Attore//
e
in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Salemi Via dei Mille n° 49
//Convenuta contumace//
Conclusioni :
Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l' odierno attore chiamava in causa la per Controparte_1 ivi sentire ritenere e dichiarare il grave inadempimento di essa comodataria nell'esecuzione del contratto di comodato di fondo rustico, sottoscritto in data 05/08/2010, avente ad oggetto il fondo sito in C/da
Bovara Agro di Salemi, identificato al NCT al FM 140 Part.lla ex 101 oggi Part.lle 143-144 e 107, per avere la stessa violato le regole del codice civile che regolano il contratto di comodato, nonché gli accordi inter partes sanciti nel predetto contratto e per ivi ritenere e dichiarare il diritto del comodante di recedere dal contratto con conseguente condanna del comodatario al rilascio immediato del fondo in favore di esso comodante Parte_1
Non si costituiva la convenuta e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'esito assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La controversia riguarda l'inadempimento del comodatario nell'esecuzione del contratto di comodato del
05.08.2010..
Il comodato è un contratto reale ad efficacia obbligatoria, con cui una persona (comodante) consegna una cosa ad un'altra (comodatario) perchè se ne serva per un certo tempo e per un uso determinato, con obbligo di restituirla.
Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, disciplinato dagli art.1803 ss. c.c.
Va preliminarmente precisato che il contratto di comodato de quo, stipulato in forma scritta e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano in data 24/08/2010 al n° 756, è stato illo tempore sottoscritto dall'odierna convenuta e dall'odierno attore, non in proprio, ma nella qualità di Tutore della sorella , nata a [...] l' 08/05/1955 ed ivi deceduta in data Controparte_2
15/10/2021 e che, nel frattempo, l'odierno attore è divenuto esclusivo proprietario del fondo quale unico erede della sorella tutelata ,IG.ra . Controparte_2
Va altresì preliminarmente puntualizzato che correttamente la presente causa è stata introdotta da con atto di citazione, e non con ricorso ex art 447 bis c.p.c., in quanto, nel caso di specie, Parte_1
l'oggetto della causa attiene ad un contratto di comodato di un fondo rustico e non di immobile urbano. Sul punto infatti dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'ambito di applicazione del rito locatizio è tassativamente circoscritto alle controversie in materia di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, restando pertanto esclusi i contratti di comodato di fondi rustici come quello in esame.
Va inoltre preliminarmente chiarito che correttamente l'attore non ha adito la sezione specializzata agraria del Tribunale in quanto, per costante giurisprudenza, la controversia avente ad oggetto il rilascio di un fondo rustico concesso in comodato, è devoluta alla competenza del giudice ordinario e non della sezione specializza agraria, trattandosi di rapporto non soggetto all'applicazione della legislazione speciale sui contratti agrari (Cass: 24142/2013).
Ciò detto, passando al merito, non può non osservarsi che l'esito della compiuta istruttoria ha dato piena prova di quanto lamentato in citazione in punto stato di abbandono del fondo, nonché di tutti i tentativi posti in essere dall'attore, prima di adire il Tribunale, per risolvere bonariamente la vicenda.
E' in atti infatti la Pec del 05/01/2022 (All. 6 atto di citazione) con cui l'amministratore della società convenuta veniva diffidato a porre rimedio alla situazione incresciosa determinatasi, id est lo stato di abbandono del fondo, e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per rimettere in pristino lo stato del fondo e a riconsegnare immediatamente l'immobile nello stesso stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto. E' altresì in atti (all.3 atto di citazione) l'istanza rivolta dall'attore, il 30.08.2022, all' Controparte_3 di Marsala per attivare la procedura di mediazione al fine di ottenere l'immediato rilascio del
[...] fondo per colpevole inadempimento del comodatario, nonché il verbale negativo di mediazione del
22.12.2022 (all.4 atto di citazione) per assenza ingiustificata della controparte.
Ora, premesso che il comodato sottoscritto dalle parti in data 05/08/2010 prevedeva espressamente che il comodatario avrebbe dovuto utilizzare il fondo esclusivamente per uso agricolo e attività connesse, quali agriturismo, turismo rurale, produzione di energia da fonti rinnovabili e quant'altro previsto dalla programmazione regionale, nazionale e comunitaria in materia ed a fine rapporto si impegnava a restituirlo nello stesso stato. Il comodatario, inoltre, si impegnava e obbligava in conformità a quanto previsto dal codice di rito, a custodire e conservare l'immobile con la dovuta diligenza, e non potere, se non con il consenso scritto del comodante, concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, ritiene questo decidente che il grave inadempimento del comodatario concretatosi nel totale abbandono del fondo, come lamentato in citazione, è facilmente ricavabile tanto dalla CTP a firma del Geom. , assurta a rango di prova con la conferma dell'elaborato da parte del Parte_2 tecnico, escusso in qualità di teste all'udienza del 04/03/2024, quanto dalla CTU del dott. , il Per_1 quale, recatosi sui luoghi, ha potuto constatare e certificare, anche con rappresentazioni fotografiche allegate alla relazione, lo stato di totale abbandono del fondo con presenza di diverse tipologie di rifiuti
(pietrame in cumuli, sfabbricidi vari, rifiuti vegetali di diversa origine, ecc…) .
Il CTU infatti, alla luce di quanto riscontrato in seguito a sopralluogo, ha affermato con certezza che il lotto di terreno oggetto di contenzioso risulta non gestito da diversi anni ( in abbandono) e che il fine per il quale era stato concesso in comodato non è stato rispettato dal comodatario ( cfr. 1.3 – 1.4 del ), Pt_3 avendo altresì accertato che, lo stato di abbandono e la crescita di erbacce, possa costituire un grave pericolo nel periodo estivo di propagazione di incendi, capaci di arrecare danno ai terzi proprietari dei fondi limitrofi.
Rebus sic stantibus, chiaramente nel comportamento del comodatario è ravvisabile un Controparte_1 vero e proprio inadempimento, consistente nella violazione di tutte le regole previste dal codice di rito in materia di comodato, quali il dovere di custodire la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia e di servirsene per l'uso determinato dal contratto ex art.1804 c.c., nonché nella violazione di tutte le pattuizioni contrattuali.
Non può che conseguirne, ripugnando il mantenere in vita in vita i diritti del comodatario quando egli ha contravvenuto ai piu' essenziali suoi doveri, come nel caso in esame, il diritto del comodante Pt_1
di recedere anticipatamente dal contratto e chiedere l'immediata restituzione del fondo de quo.
[...]
Infine, in ordine al regolamento delle spese processuali, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza e pertanto la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, va condannata al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di causa, che si liquidano come in dispositivo,in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, dell'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonchè dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, pronunciando nel giudizio portante il n. 545/2023 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide:
-Dichiara che l'attore ha diritto di recedere dal contratto di comodato inter partes del 05/08/2024 e, ritenuta la volontà dichiarata dell'attore di voler recedere da tale contratto, ordina alla convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di rilasciare immediatamente il Controparte_1 fondo oggetto di comodato, sito in C/da Bovara agro di Salemi, censito al NCT al FM 140 Part.lle 143-144 e
107, in favore del comodante . Parte_1
--Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere, Controparte_1 all'odierno attore , le spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.552,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge ed oltre borsuali.
Marsala, 04.04.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo