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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2025
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Pietro Enea, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(P.I.: ) – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede legale a P.IVA_1
Gela in via F. Petrarca n. 97 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Liborio Antonio
Sciagura, (C.F.: ), rappresentante e difensore;
C.F._1
Rilevato, in primo luogo, che il credito azionato non appare essere stato concluso dal debitore per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), come facilmente evincibile dagli atti di causa avendo la ricorrente agito per ottenere il corrispettivo per la fornitura e per la progettazione estetica dei locali della di cui l'ingiunto risulterebbe Parte_2
essere titolare;
Rilevato, altresì, che dai documenti prodotti – segnatamente, dalla copia dei preventivi recante la sottoscrizione dalle odierne parti (Cfr. allegati n. 2 e 3, rispettivamente, il preventivo n. 29 del
3.5.2024 e il preventivo sottoscritto in data 22.1.2024), dalla copia delle fatture in formato .xml
(“Fatt. N. 158 del 17.08.2024 per euro 10.900,12; Fatt. N. 159/2024 del 17.08.2024 per euro
3.227,60, giusto files “.xml”; Fatt. N. 175/2024 del 07.09.2024 per euro 170,00, giusto files
“.xml”; Fatt. N. 176/2024 del 07.09.2024 per euro 549,00, giusto files “.xml”; Fatt. N. 245/2024 del 21.11.2024”) – il credito risulta certo, liquido ed esigibile ad eccezione degli esposti costi di assistenza per il recupero del credito;
Considerato, difatti, che l'art.6, co.1, d.lgs. 231/2002, prevede che “nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”;
Ritenuto che parte ricorrente non ha fornito sufficiente prova scritta di aver sostenuto detti costi, essendosi limitata a produrre copia della fattura rilasciata dal legale in formato .pdf, documento da cui, peraltro, non risulta che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti (interpretazione che si impone alla luce della modifica introdotta dall'art. 1 D.Lgs. 192/2012, il quale – modificando il testo dell'art. 6 D.lgs. 231/2002 – ha abrogato la parte che prevedeva che “i costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale”);
Ritenuto, infatti, che solo l'art. 6, co. 2 d.lgs. 231/2002 ha previsto la possibilità di domandare un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno – con esonero per il creditore di provare l'ammontare del relativo pregiudizio, somma che quindi può essere riconosciuta;
Considerato, quindi, che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
Ritenuto, infine, non sussistenti i requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. per concedere la provvisoria esecuzione del presente decreto ingiuntivo
INGIUNGE A
(C.F.: nato a [...] il [...] (titolare Controparte_1 C.F._2 dell'impresa individuale denominata - P.I.: Controparte_2 P.IVA_2
di pagare per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
A) Alla parte ricorrente, la somma di € 11.650,54 (di cui € 533,82 a titolo di interessi moratori come da domanda ed € 40,00 a titolo di risarcimento del danno previsto ai sensi dell'art. 6, co.2 D.lgs. n. 231/2002);
B) All'avv. Liborio Antonio Sciagura (C.F.: ) – difensore dichiaratosi C.F._1
antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate
€ 567,00 per compenso, in € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Gela, 25 marzo 2025
Il Giudice
Pietro Enea
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Pietro Enea, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(P.I.: ) – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede legale a P.IVA_1
Gela in via F. Petrarca n. 97 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Liborio Antonio
Sciagura, (C.F.: ), rappresentante e difensore;
C.F._1
Rilevato, in primo luogo, che il credito azionato non appare essere stato concluso dal debitore per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), come facilmente evincibile dagli atti di causa avendo la ricorrente agito per ottenere il corrispettivo per la fornitura e per la progettazione estetica dei locali della di cui l'ingiunto risulterebbe Parte_2
essere titolare;
Rilevato, altresì, che dai documenti prodotti – segnatamente, dalla copia dei preventivi recante la sottoscrizione dalle odierne parti (Cfr. allegati n. 2 e 3, rispettivamente, il preventivo n. 29 del
3.5.2024 e il preventivo sottoscritto in data 22.1.2024), dalla copia delle fatture in formato .xml
(“Fatt. N. 158 del 17.08.2024 per euro 10.900,12; Fatt. N. 159/2024 del 17.08.2024 per euro
3.227,60, giusto files “.xml”; Fatt. N. 175/2024 del 07.09.2024 per euro 170,00, giusto files
“.xml”; Fatt. N. 176/2024 del 07.09.2024 per euro 549,00, giusto files “.xml”; Fatt. N. 245/2024 del 21.11.2024”) – il credito risulta certo, liquido ed esigibile ad eccezione degli esposti costi di assistenza per il recupero del credito;
Considerato, difatti, che l'art.6, co.1, d.lgs. 231/2002, prevede che “nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”;
Ritenuto che parte ricorrente non ha fornito sufficiente prova scritta di aver sostenuto detti costi, essendosi limitata a produrre copia della fattura rilasciata dal legale in formato .pdf, documento da cui, peraltro, non risulta che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti (interpretazione che si impone alla luce della modifica introdotta dall'art. 1 D.Lgs. 192/2012, il quale – modificando il testo dell'art. 6 D.lgs. 231/2002 – ha abrogato la parte che prevedeva che “i costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale”);
Ritenuto, infatti, che solo l'art. 6, co. 2 d.lgs. 231/2002 ha previsto la possibilità di domandare un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno – con esonero per il creditore di provare l'ammontare del relativo pregiudizio, somma che quindi può essere riconosciuta;
Considerato, quindi, che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
Ritenuto, infine, non sussistenti i requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. per concedere la provvisoria esecuzione del presente decreto ingiuntivo
INGIUNGE A
(C.F.: nato a [...] il [...] (titolare Controparte_1 C.F._2 dell'impresa individuale denominata - P.I.: Controparte_2 P.IVA_2
di pagare per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
A) Alla parte ricorrente, la somma di € 11.650,54 (di cui € 533,82 a titolo di interessi moratori come da domanda ed € 40,00 a titolo di risarcimento del danno previsto ai sensi dell'art. 6, co.2 D.lgs. n. 231/2002);
B) All'avv. Liborio Antonio Sciagura (C.F.: ) – difensore dichiaratosi C.F._1
antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate
€ 567,00 per compenso, in € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Gela, 25 marzo 2025
Il Giudice
Pietro Enea