Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 1
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello, la parte soccombente può denunciare esclusivamente i vizi a suo avviso presenti nella sentenza di secondo grado atteso che questa assorbe e sostituisce, anche se confermativa, quella resa in primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8852 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC PP, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Tre Madonne n. 16, presso l'avv. Avilio Presutti, difeso dall'avv. Pierluigi De Nardis, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NZ NN, NZ EP, elettivamente domiciliate in Roma, via Sesto Rufo n. 23, presso Lucio Valerio Moscarini, che le difende, anche disgiuntamente all'avv. Raffaele Valori, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 183/98 del 12 maggio - 26 giugno 1998 (R.G. 660/97 R.G.)
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. P. Ne Nardis per il ricorrente e l'avv. L. V. Moscarini per le controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 25 luglio 1997 NZ NN e NZ EP, premesso di essere proprietarie, quali eredi di ON IA, di un terreno in località Selvotta di Vasto condotto in affitto da SC PP, che il rapporto inter partes sarebbe cessato al termine dell'annata agraria 1996- 97, chiedevano che il tribunale di Vasto, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con lo SC, dichiarasse cessato al 10 novembre 1997 il contratto con condanna dello SC al rilascio del fondo.
Costituitosi in giudizio lo SC resisteva alla avversa domanda eccependone la infondatezza.
Faceva presente il convenuto, in particolare, che le ricorrenti erano prive di legittimazione attiva, atteso che egli aveva mantenuto ogni rapporto inerente al contratto di affitto con tale LA ON, deceduto nel 1991, il quale gli aveva concesso la disponibilità del fondo nell'anno 1964.
Nel 1991, proseguiva il convenuto, a seguito della morte del LA (marito di NZ NN) si era instaurato, con le attrici, un nuovo rapporto di affitto che, pertanto, non poteva dichiararsi scaduto prima del termine della annata agraria 2005/2006. Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza 19 marzo 1997 l'adita sezione accoglieva la domanda attrice con condanna del convenuto al rilascio del fondo per la data del lo novembre 1997.
Gravata tale pronunzia dal soccombente SC, la corte di appello de l'Aquila, sezione specializzata agraria, con sentenza 12 maggio 26 giugno 1998 rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso SC PP, affidato a 6 motivi. Resistono, con controricorso NZ NN e NZ EP.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Accertato, in linea di fatto, che il fondo oggetto di controversia, già di proprietà di ON NN (dante causa di NZ NN e EP) era stato concesso in affitto allo SC da LA ON la corte di appello de l'Aquila ha ritenuto che nella specie il LA abbia operato una utile gestione rappresentativa nell'interesse della suocera ON e che della circostanza era ben consapevole lo SC.
Quest'ultimo, infatti, hanno accertato in linea di fatto quei giudici, era sia a conoscenza che il fondo era di proprietà della ON o non del LA, sia che il LA agiva non in proprio, ma nell'interesse dell'avente diritto, come risultava da un documento in atti e, in particolare, dalla ricevuta di un canone di affitto sottoscritta dal LA "nell'interesse e per conto della signora ON".
Ne segue, hanno ritenuto i giudici di secondo grado, che la tesi del convenuto SC è decisamente pretestuosa e che l'appello da questi proposto, infondato, deve essere respinto.
2. Precisato quanto sopra con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata denunziando "violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.". Si assume, in particolare, che non sussiste, nella sentenza di primo grado, corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, considerato che le NZ avevano sempre dedotto che il rapporto inter partes era sorto tra la ON e lo SC e che, ancora, la Corte del merito non si è assolutamente pronunciata su tale aspetto della vicenda.
Si osserva, sempre al riguardo, che avverso il capo della sentenza che individuava nella persona del LA quella del concedente non è stato proposto appello incidentale dalle controparti, per cui si deve ritenere che sul punto si è formato il giudicato.
3. Il motivo è inammissibile.
Sotto tutti i profili in cui si articola.
3.1. In primis si osserva che giusta la stessa prospettazione dei ricorrenti la violazione dell'art. 112 c.p.c. sarebbe stata posta in essere non dalla sentenza gravata, ma dai primi giudici. 2 palese, pertanto, già sotto tale profilo, la inammissibilità della deduzione.
Non può, infatti, al riguardo, non ribadirsi che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d'appello, la parte soccombente può denunciare esclusivamente i vizi (a suo avviso) presenti nella sentenza di secondo grado, atteso che questa assorbe e sostituisce, anche se confermativa, quella lesa in primo grado (tra le tantissime, Cass. 21 maggio 1998, n. 5083).
3.2. Deve escludersi, contemporaneamente, che la sentenza di secondo grado sia incorsa in violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che la stessa ha espressamente esaminato le censure mosse con l'atto di appello disattendendole.
3.3. Deve escludersi, altresì, decisamente, che sul punto specifico (conclusione del contratto da parte del LA in proprio e non in rappresentanza della propria suocera) si sia formato alcun giudicato, a seguito della pronunzia di primo grado.
Pacifico che i giudici di primo grado hanno affermato che tra il LA e la ON intercorreva "un rapporto fiduciario", si osserva, da un lato, che le NZ, risultate totalmente vincitrici, non erano legittimate a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, dall'altro, che - comunque - la pronunzia dei primi giudici è stata investita, in toto, dall'appello del soccombente SC e, pertanto, esattamente i giudici di secondo grado, nel loro potere - dovere di qualificare giuridicamente i fatti di causa, hanno evidenziato come i primi giudici avessero impropriamente fatto riferimento ad un "negozio di fiducia" in senso tecnico.
In realtà, hanno accertato quei giudici, il LA, genero della ON, si limitava a curare gli interessi economici di questa, quanto al fondo oggetto di controversia, realizzando "una utile gestione rappresentativa".
3.4. Non vi è stata, infine, certamente, violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte dei giudici di appello, atteso che si sono limitati -
come osservato sopra - a dare una diversa qualificazione delle circostanze di fatto acclarate in causa, fermi i fatti stessi (conclusione, da parte del LA, nel 1964, di un contratto di affitto con lo SC avente ad oggetto il fondo per cui è controversia e "gestione" da parte dello stesso di tale contratto sino all'epoca della morte).
4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360 n. 5, c.p.c., denunziando che la motivazione della sentenza gravata è gravemente carente, laddove si limita apoditticamente ad affermare che correttamente la sezione ha ritenuto che il rapporto de quo non era un rapporto costituite ex novo, ne' novato, senza dare alcuna spiegazione di tale conclusione, nel mentre la tesi del "patto fiduciario" era stata ampiamente censurata.
5. Al pari del precedente il motivo non può trovare accoglimento, nè nella sua prima parte ne' nella seconda.
5.1. A norma dell'art. 2697 c.c. chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento:
reciprocamente chi eccepisce che il diritto si è modificato, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Applicando la regola de qua al caso di specie si osserva che le attrici, proprietarie del fondo oggetto di causa e, all'epoca della instaurazione del giudizio (luglio 1997) concedenti - per stessa ammissione dell'intimato SC - del fondo per cui è controversia invocavano la cessazione del rapporto agrario inter partes alla data del 10 novembre 1997.
Le stesse, pertanto, dovevano provare il fatto costitutivo della loro pretesa e, cioè, che lo SC si era insediato nel fondo stesso, in forza di rituale contratto di affitto, nel corso della annata agraria 1964 (cfr. art. 2, comma 1, lett. e), l. 3 maggio 1982, n. 203). Reciprocamente, incombeva allo SC, il quale opponeva di avere concluso nel 1991 un nuovo contratto di affitto con le NZ provare tale accordo novativo.
Poiché è certo, da un lato, che è stata raggiunta la prova, anche in forza delle ammissioni dello SC, che costui è insediato sul fondo oggetto di controversia dalla data indicata nel ricorso introduttivo e poiché, ancora, senza ombra di dubbio nessuna prova è stata data, o offerta, dal ricorrente al fine di dimostrare l'avvenuta novazione dell'originario contratto di affitto, successivamente alla morte del LA, è palese l'infondatezza della deduzione nella sua prima parte.
5.2. Quanto alla seconda parte della censura e alle deduzioni svolte sul presupposto che esisteva tra ON IA e il genero di questa LA ON un rapporto fiduciario, la censura è inammissibile
La sentenza di secondo grado, come osservato sopra, sostituendosi a quella dei primi giudici, ha escluso in radice che il rapporto tra la ON e il LA potesse qualificarsi "fiduciario" in senso tecnico.
È palese, pertanto, che tutte le considerazioni svolte nel secondo motivo di ricorso, seconda parte, sono - inammissibilmente - dirette a censurare non la sentenza di appello, ma quella di primo grado.
6. Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo - tutti intimamente connessi e da esaminare congiuntamente il ricorrente lamenta nell'ordine:
- "violazione dell'art. 2028 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 36. nn. 3 e 4 c.p.c.", censurando in particolare la sentenza gravata nella parte in cui la stessa, correggendo la sentenza dei primi giudici afferma che nella specie si era a fronte di una utile gestione rappresentativa, anziché a un patto di fiducia, senza considerare che anche nell'ipotesi si ritenga che vi sia stata gestione di affari ciononostante l'affermazione dei giudici di merito è censurabile atteso che in difetto di rappresentanza, la gestione di affari non ha alcuna rilevanza esterna, sia sotto il profilo sostanziale che processuale e che nessuna risultanza - in ogni caso - porta a ritenere che il LA abbia agito spendendo il nome della ON (terzo motivo);
- "violazione dell'art. 1647 c.c., dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione erronea e contraddittoria nonché di ogni altra norma in materia di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto", atteso che essendo pacifico che il LA rivestiva la qualità di concedente sin dal 1964, faceva difetto qualsiasi risultanza processuale che dimostrasse che esso SC fosse consapevole che il fondo era di proprietà della ON, per cui i giudici del merito non, potevano pervenire alla conclusione raggiunta ben potendo non coincidere le figure di proprietario e concedente (quarto motivo);
- "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.", tenuto presente che la ricevuta di affitto in atti, sottoscritta dal LA "nell'interesse e per conto della signora ON" e dalla quale la corte. di appello de L'Aquila ha ritenuto la consapevolezza, da parte dello SC, che il LA agiva in nome e per conto della MSCONE è del 1950, bene anteriore pertanto all'epoca in cui è sorto il rapporto oggetto di controversia ed è stata rilasciata al precedente affittuario del fondo (quinto motivo);
- "violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", tenuto presente che le ricorrenti non solo non hanno mai chiesto di provare, ne', tantomeno, provato l'utile gestione rappresentativa, ma non avevano neppure dedotto la circostanza, per cui la corte di appello ha sostituito la stessa causa petendi dedotta in giudizio (sesto motivo).
7. I riassunti motivi sono inammissibili, per carenza di interesse, atteso che anche nella eventualità dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della pronunzia impugnata, alla luce delle considerazioni che seguono.
7.1. Sono assolutamente pacifici, in dottrina come in giurisprudenza e in questa sede i detti principi devono, ulteriormente, confermarsi, che:
a) in materia di contratti agrari, il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento (cfr., ad esempio, Cass. 27 aprile 1995 n. 4651, nonché Cass. 14 marzo 1997 n. 2213, e la stessa prospettazione del ricorrente, sviluppata in particolare modo nel quarto motivo);
b) a norma dell'art. 2, l. 3 maggio 1982, n. 203, i contratti di affitto a coltivatore diretto, stipulati anteriormente ed in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, hanno una ulteriore durata (variabile) con riferimento all'anno in cui ha avuto inizio il "rapporto": deve ritenersi, pertanto, che il legislatore ha inteso fare riferimento all'epoca in cui, in base ad un valido titolo negoziale, un certo conduttore o una certa famiglia si è in concreto installata nel fondo, con correlativa perdita della disponibilità di questo da parte del concedente, ed attribuire rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da tale epoca, indipendentemente dalla circostanza che, dopo la stipulazione dell'originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene la estensione del fondo o che siano intervenute novazioni soggettive del rapporto stesso, per il subentro di discendenti (in tale senso, ad esempio, Cass. 15 febbraio 1996 n. 1162, nonché, sempre nella stessa ottica, Cass., sez. un., 28 novembre 1994 n. 10130).
7.2. Certo - in diritto - quanto sopra, si osserva che, giusta la stessa prospettazione di parte ricorrente, è pacifico in causa:
- da un lato, che il contratto oggetto di controversia venne stipulato nel 1964 dal LA;
- dall'altro, che nel 1991 il LA (genero della originaria proprietaria del fondo ON IA e marito della controricorrente NZ NN) è venuto a morte;
da ultimo, infine, che nel periodo successivo al 1991 il conduttore ha avuto rapporti esclusivamente con le attuali ricorrenti (NZ NN e NZ EP) in qualità di proprietarie del fondo (tanto che era stato dedotta, dallo SC, ma non dimostrata, la esistenza di una novazione del precedente rapporto).
7.3. Non controverso, in linea di fatto, quanto precede è di palmare evidenza che è irrilevante, al fine del decidere, qualsiasi indagine volta a qualificare secondo un certo schema giuridico piuttosto che altro il rapporto che intercorreva tra il LA e la propria suocera, nonché accertare se lo SC, al momento in cui ha concluso il contratto con il LA ritenesse che questo ultimo agisse in proprio (come si assume da parte del ricorrente) o in rappresentanza della propria suocera e proprietaria del fondo (come ritenuto dai giudici del merito).
Anche nella eventualità, infatti, si ritenga - aderendo agli assunti del ricorrente - che l'originario rapporto venne concluso, nel lontano 1964, dal LA in proprio, non per questo potrebbe mai pervenirsi al rigetto della domanda attrice, di cessazione del contratto inter partes per la data del 10 novembre 1997, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e) l. 3 maggio 1982, n. 203. 7.4. Certo, in particolare, che "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente" (art. 49, comma 3, l. 3 maggio 1982, n. 203) e pacifico che alla morte del concedente LA, il rapporto
è, senza ombra di dubbio "proseguito", per stessa ammissione dello SC [che ha dedotto, ma non ha provato l'esistenza di una novazione] con NZ NN (moglie e, quindi, erede del. defunto LA) nonché NZ EP, figlie di ON IA e proprietarie del fondo, è palese - come anticipato - che anche si aderisca alla costruzione giuridica dei fatti che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio prospettata dal ricorrente (e in particolare stipulazione del contratto di affitto, nel 1964 dal LA in proprio) rimane sempre fermo il dispositivo adottato dai giudici del merito, con conseguente impossibilità di cassazione della sentenza (cfr., art. 384, comma 2, c.p.c.).
8. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in lire 35.000, oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il giorno 8 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001