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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. ex art. 127 ter c.p.c., depositate a cura delle parti costituite in sostituzione della udienza del 12.12.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al R.G. n. 1631/2022, avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
ER OL e CA OL ed elettivamente domiciliata in Avellino al C.so V.
Emanuele n. 8 (indirizzi pec indicati: Email_1
; Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Angela Maria De Stefano ed elettivamente domiciliato in
Avellino, alla via E. Fioretti, n. 2 (indirizzo pec indicato: EC
; Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.05.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “che il Tribunale adito, voglia condannare il sig. (c.f. ), res. Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Avellino alla Via Benedetto Croce n. 9, di pagare in suo favore la somma complessiva di
€ 7.799,00, come nello specifico suddivisa in narrativa, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, anche al tasso di cui
1 all'art. 1284 IV co c.c., fino al soddisfo, anche ed eventualmente all'esito di ctu contabile”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente deduceva di aver lavorato come badante, collaboratrice domestica ed assistente familiare della sig.ra dal 2.07.2015 al 6.09.2016, presso la sua Persona_1 abitazione in Avellino Via F. Scandone n. 189, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore
8.00 alle 19.00.
Esponeva, in particolare, che: l'incarico veniva affidato alla ricorrente oralmente dal figlio della sig.ra , una settimana prima dell'inizio della prestazione. Per_1 Controparte_1
Precisava che la sig.ra era allettata e non autosufficiente elencando le attività svolte Per_1
e indicando la paga mensile percepita pari ad euro 650,00.
Rivendicava le differenze retributive maturate per complessivi € 7.799,00 a titolo di differenze retributive base, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva ferie e TFR non corrisposte, oltre accessori, in base all'inquadramento nella categoria B-BS CCNL domestici, allegando conteggi analitici.
Rappresentava di aver inviato diffida con lettera raccomandata A/R del 12.02.2020 e del
25.10.2021.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 28.12.2022 si costituiva in giudizio instando per il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Deduceva che la ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze per l'assistenza alla familiare convivente dal 02/07/2015 al 30/05/2016 per tre giorni a settimana dalle ore 9,00 alle ore
11,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì percependo una paga mensile di € 250,00.
Soggiungeva che la ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze anche dal 01/06/2016 al
06/09/2016 dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle 18,30 tutti i giorni esclusa la domenica ed il giovedì solo la mattina, percependo una paga mensile di €
700,00.
Contestava lo svolgimento del lavoro straordinario precisando che la sig.ra Parte_1 aveva sempre goduto delle ferie e delle festività, percependo altresì la tredicesima mensilità.
Deduceva che la ricorrente mai aveva coabitato con la famiglia ed evidenziava di aver provveduto al pagamento e alla regolarizzazione dei contributi previdenziali.
Riferiva che la sig.ra si era occupata soltanto dell'assistenza alla familiare, SI.ra Parte_1
, somministrandole i pasti e le cure e che nel mese di agosto 2016 Persona_1 abbandonava improvvisamente il posto di lavoro.
Riteneva giusta la paga corrisposta, contestando i conteggi allegati.
2 In punto di diritto, eccepiva la prescrizione dei crediti vantati e la inapplicabilità del CCNL domestici invocato.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione (v. ordinanze del 29.03.2024 e del
21.10.2024), acquisita la documentazione prodotta, assunta la prova orale ammessa
(interrogatorio formale e prova testimoniale), fissata l'udienza di discussione innanzi allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo dal mese di settembre 2022, udienza questa sostituita, su congiunta richiesta delle parti, dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (v. verbale udienza 21.10.2025), all'esito dell'esame delle memorie autorizzate e delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti, la causa è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è fondato nei limiti dei quali appresso si dirà e, pertanto, va accolto per quanto di ragione e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Il presente giudizio ha ad oggetto, in primis, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, solo per l'effetto, il diritto della ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive, nonché agli ulteriori emolumenti correlati alle singole voci di retribuzione. L'esistenza del rapporto di lavoro si configura, infatti, quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Nel caso in esame deve rilevarsi che, nonostante difettino in ricorso allegazione e prova della subordinazione, la parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha in buona sostanza ammesso la sussistenza di un rapporto di lavoro con la ricorrente, precisando e documentando di aver provveduto alla regolarizzazione spontanea dei contributi previdenziali in favore della odierna ricorrente per il periodo indicato in ricorso.
Pertanto, superata la necessità del vaglio circa la sussistenza degli indici della subordinazione, si è ritenuto opportuno ammettere le istanze istruttorie articolate al sol fine di circoscrivere le modalità di espletamento della prestazione lavorativa e, pertanto, di verificare la spettanza delle differenze retributive rivendicate.
5. In tema di onere probatorio deve osservarsi che, secondo i principi generali operanti ex art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio al fine di ottenere il pagamento di emolumenti da parte del datore di lavoro provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela e sul datore di lavoro, ex art. 2128 cod. civ., l'onere di provare di aver corrisposto, in cambio della prestazione ricevuta dal lavoratore, gli emolumenti effettivamente spettanti.
Sono assoggettate al più vantaggioso onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla Tredicesima, alla Quattordicesima, al T.F.R., a tutto ciò che il
3 C.C.N.L. di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Sono, invece, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697
c.c. (affirmanti incumbit probatio) le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate.
6. Ciò premesso si riportano le risultanze della prova orale espletata.
In sede di interrogatorio formale, il resistente ha dichiarato: “la sig.ra Controparte_1 ha lavorato alle mie dipendenze, assistendo mia mamma, ma non nel periodo
Parte_1 che mi è stato letto. La ha lavorato nel periodo da ottobre 2015 a maggio 2016
Parte_1 nei giorni dispari per due ore al giorno. Poi a giugno 2016 essendo mia mamma lievemente peggiorata, la è venuta tutti i giorni per tre ore la mattina e tre ore il
Parte_1 pomeriggio, ad eccezione delle giornate del giovedì e della domenica e di 15 giorni del mese di agosto. Voglio precisare che mia mamma comunque non è mai stata allettata ed era perfettamente autonoma, ma aveva bisogno di compagnia e di essere aiutata ad andare in bagno o a vestirsi e difatti la era presente in casa quando non eravamo
Parte_1 presenti in casa io e mia GL. A settembre 2016 la è andata via senza
Parte_1 avvisare Sul capo n. 2 del ricorso introduttivo risponde: “non è vero. Ribadisco quanto innanzi in precedenza detto”. Sul capo n. 3 del ricorso introduttivo risponde: “è vero che ho affidato io oralmente l'incarico alla una settimana prima dell'inizio della
Parte_1 prestazione, che va tuttavia collocato non a luglio 2015, come asserito da parte ricorrente, ma a ottobre 2015 come ho dichiarato in precedenza”. Sul capo n. 4 del ricorso introduttivo risponde: “non è vero”. Sul capo n. 5 risponde: “non è vero”. Sul capo n. 6 risponde: “alla ho corrisposto una paga mensile di € 700,00 in contanti da giugno 2016 a
Parte_1 settembre 2016. Nel periodo ottobre 2015- maggio 2016 le ho corrisposto in contanti 250 euro mensili, questo perché nel primo periodo lavorava solo 6 ore a settimana, mentre nel secondo periodo lavorava per un maggiore orario”.
Queste le dichiarazioni rese dai testi escussi: il teste ha dichiarato: “DR “conosco da anni. Testimone_1 Parte_2
La conobbi tanti anni fa, ma non so dire con precisione l'anno, davanti a un bar di Avellino.
Non conosco Con la ho avuto ed ho una relazione soltanto Controparte_1 Parte_1 amicale”. DR “la quando ci incontravamo davanti al bar San Marco, che si Parte_1 trova di fronte alla scuola denominata Palazzotto, mi raccontava che nel 2015 lavorava
4 presso una famiglia a via Scandone n. 161. Preciso che questo indirizzo me lo ricordo perché è un indirizzo ove abita un mio amico dipendente di banca”. DR “il mio amico si chiama ma non ricordo il cognome”. DR “non ricordo con precisione quale fosse Pt_3 il mese del 2015 in cui la mi faceva questi racconti” DR “non conosco il nome Parte_1 della famiglia per cui lavorava la . DR “La mi raccontava che Parte_1 Parte_1 questa famiglia le aveva promesso di fare il contratto, ma che poi non glielo ha fatto”. DR
“la mi raccontava che presso questa famiglia si occupava delle pulizie e Parte_1 assisteva una persona anziana. Diceva che andava a lavorare dalle 8 a mezzogiorno.
Aveva spacco fino alle 15:00 quando poi ricominciava e finiva alle 19:00”. DR “lei non ce la faceva a camminare e io, quando ero disponibile, l'andavo a prendere a via Scandone dove lavorava e la lasciavo a piazza della Libertà”. DR “in genere l'andavo a prendere alle ore 19:00 a via Scandone”. DR “Non ricordo il periodo in cui andavo a prenderla, però posso dire che era sicuramente l'anno 2015”. DR “sono stato nell'appartamento di via Scandone, ma non ricordo quando. Ricordo che una volta la si dimenticò Parte_1 nella mia macchina del vestiario e io lo consegnai sull'uscio della porta dell'appartamento
a via Scandone”. DR “Non ricordo l'anno né l'orario dell'episodio testé riferito”. DR
“l'appartamento in questione era al secondo piano. Non so se fossero presenti i proprietari, perché io ho consegnato il vestiario sull'uscio della porta alla e non sono Parte_1 entrato nell'appartamento”. DR “non so quanto veniva pagato la . DR “Non Parte_1 so dire se nel periodo lavorasse oppure no per un'altra famiglia”. DR “null'altro ho da riferire”.
La teste ha dichiarato: “DR “Sono pensionata e conosco Tes_2 CP_1 da una vita, perché abbiamo abitato nello stesso palazzo, sito in Avellino alla via
[...]
RA Scandone n. 161, per 37 anni. Ora IN è andato via, ma non ricordo da quando, da circa un anno se non ricordo male.” DR “Conosco per averla vista Parte_1 qualche volta a casa di .” DR “Ricordo di averla vista nel 2015, a ottobre.” DR “Non Pt_4 ricordo di averla vista in precedenza. Ricordo che spesso andavo a casa di IN per tenere compagnia a sua madre, che io chiamavo nonna.” DR “Io ho lavorato fino al 2010 alle dipendenze di , poi sono andata in pensione ed ero più libera e andavo spesso CP_2
a casa di per prendere un caffè con la madre di e con che è la GL Pt_4 Pt_4 Per_2 di ” DR “Dopo il mio pensionamento andavo a casa di con una Parte_5 Pt_4 frequenza di ogni 2/3 giorni.” DR “Preciso che abita al terzo piano e io al terzo piano Pt_4 sfalsato. DR “Ricordo che quando ho visto la a casa di , la stessa accudiva Parte_1 Pt_4 la nonna, ossia la madre di , e la accudiva aiutandola a cambiarsi, a pettinarsi e le Pt_4
5 faceva compagnia.” DR “La nonna non era allettata, però portava il pannolone.” DR
“Ricordo che la andava a casa di a giorni alterni per un paio d'ore, ma Parte_1 Pt_4 non posso essere più precisa.” DR “Non so dire se la fosse retribuita, né da Parte_1 chi.” DR “Ricordo che durante il mese di agosto a casa di non vi era nessuno che Pt_4 assisteva la signora, ma se ne occupavano e sua GL .” DR “null'altro Pt_4 Per_2 ho da riferire”.
La teste ha riferito: “DR: è vero che la ricorrente ha lavorato Testimone_3 come badante dal luglio 2015 al settembre 2016 per la sig.ra in Avellino Persona_3 alla via Scandone. DR: non ricordo l'orario di lavoro della ricorrente mi sembra mezza giornata. Quello che posso dire è che verso le 10,00 – 11,00 ci sentivamo telefonicamente e dopo io andavo nel portone di via Scandone dove lavorava la ricorrente e le portavo soldi che le prestavo ed altre cose. DR: Non ho conosciuto il sig. DR: non so quanto CP_1 prendeva di stipendio circa 600 o 700 euro non ne abbiamo mai parlato.
La teste ha dichiarato: “DR: Conosco la ricorrente perché la stessa Testimone_4 ha preso il mio posto di lavoro dal sig. alla via Scandone. Sono andata via per CP_1 motivi di salute e mi è stata presentata la sig.ra che mi ha sostituito. DR: allo Parte_1 stato non lavoro, sono invalida civile. DR So che la ricorrente dal luglio 2015 fino al 2016, non so il mese, ha lavorato per 2 ore e 20 minuti per tre volte a settimana per il sig. per l'assistenza alla familiare convivente, madre del DR: Nulla so CP_1 CP_1 della retribuzione. DR: Nulla so delle ferie e festività. So che in un secondo periodo la ricorrente ha lavorato anche di pomeriggio tutti i giorni con il giovedì pomeriggio e la domenica liberi. DR: “la ricorrente non coabitava con la famiglia DR “la CP_1 mi riferì che la notte prestava servizio per altre persone e ciò quando ha iniziato Parte_1
a lavorare per DR: “La ricorrente non cucinava ma non so cosa faceva penso CP_1 che stava vicino alla madre del DR: “La sig.ra era autonoma”. CP_1 Per_1
7. Orbene, pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e il resistente, ne va preliminarmente definito l'arco temporale di sviluppo a far data dal
2.07.2015 e sino al 6.09.2016, circostanza questa che non risulta specificamente contestata
(vedasi la comparsa di costituzione punti 1 e 3 ove è scritto: “L'odierna ricorrente ha lavorato alle dipendenze del SI. per la assistenza alla familiare Controparte_1 convivente dal 02/07/2015 al 30/05/2016 ….Successivamente, la SI.ra (che Parte_1 all'epoca dei fatti si chiamava ) ha lavorato presso il SI. Persona_4 CP_1 sempre per la assistenza alla familiare convivente dal 01/06/2016 al
[...]
06/09/2016”).
6 8. Va poi rigettata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi sollevata dalla parte resistente.
Nel caso in esame, posta la decorrenza del rapporto di lavoro a far data dal 02/07/2025, vi
è in atti diffida del 18.02.2020 inoltrata dalla parte ricorrente e finalizzata all'ottenimento delle differenze retributive in oggetto, la quale in ogni caso costituisce valido atto interruttivo del termine prescrizionale.
9. Ciò posto, può dirsi confermata la prospettazione della parte resistente secondo cui nel periodo dal 2.07.2015 al 30.05.2016 la prestazione lavorativa si è svolta per tre giorni a settimana dalle 9,00 alle 11,30, mentre nel periodo dal 1.06.2016 al 6.09.2016, la stessa si è svolta dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 18,30 e ad eccezione del giovedì pomeriggio.
Tanto, in virtù di quanto riferito sul punto dai testi (“Ricordo che la Tes_2 andava a casa di a giorni alterni per un paio d'ore, ma non posso essere Parte_1 Pt_4 più precisa.”) e (“DR So che la ricorrente dal luglio 2015 fino al 2016, Testimone_4 non so il mese, ha lavorato per 2 ore e 20 minuti per tre volte a settimana per il sig. per l'assistenza alla familiare convivente, madre del DR: Nulla so CP_1 CP_1 della retribuzione. DR: Nulla so delle ferie e festività. So che in un secondo periodo la ricorrente ha lavorato anche di pomeriggio tutti i giorni con il giovedì pomeriggio e la domenica liberi.”), dovendosi invece ritenere le altre dichiarazioni testimoniali raccolte sul punto oltremodo generiche, imprecise e, dunque, scarsamente attendibili.
10. In riferimento alle mansioni espletate, in virtù delle risultanze dell'istruttoria espletata il rapporto di lavoro di cui è causa deve essere inquadrato, ai fini retributivi, in quello indicato dal livello B super dell'articolo 10 del CCNL del Lavoro Domestico del 16 Luglio
2013 ratione temporis applicabile (v. all. n. 4 in produzione di parte ricorrente), livello questo cui appartengono “...i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo”.
In particolare, il profilo professionale della può dirsi corrispondente a quello di Parte_1
“Assistente a persone autosufficienti”, il quale “svolge mansioni di assistenza a persone
(anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
L'affermazione che precede trova riscontro nelle stesse allegazioni contenute nella memoria difensiva (v. punto 8 della comparsa: “La sig.ra si è occupata soltanto Parte_1 dell'assistenza alla familiare del SI. SI.ra , CP_1 Persona_1
7 somministrandole i pasti e le cure…”), nonché negli esiti della prova orale, avendo tutti i testimoni precisato che la sig.ra era autosufficiente. Per_1
Nel dettaglio, il resistente, sottoposto ad interrogatorio formale, ha dichiarato che “mia mamma comunque non è mai stata allettata ed era perfettamente autonoma, ma aveva bisogno di compagnia e di essere aiutata ad andare in bagno o a vestirsi”; la teste Tes_2 ha dichiarato: “…la NK a casa di , la stessa accudiva la nonna, ossia la madre Pt_4 di , e la accudiva aiutandola a cambiarsi, a pettinarsi e le faceva compagnia…La Pt_4 nonna non era allettata, però portava il pannolone”; la teste ha Testimone_4 dichiarato: “…So che la ricorrente…ha lavorato…per il sig. per l'assistenza alla CP_1 familiare convivente, madre del cucinava ma non so cosa faceva penso che Parte_6 stava vicino alla madre del DR: “La sig.ra era autonoma”; nessun CP_1 Per_1 apporto utile sul punto è dato riscontrare nelle deposizioni dei testi -peraltro de Tes_1 relato actoris- e Testimone_3
Giova poi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la contrattazione di diritto comune ha efficacia, in ogni caso, con riferimento al trattamento retributivo minimo del lavoratore. I minimi retributivi individuati dalla contrattazione collettiva, invero, costituiscono il parametro su cui valutare i principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36, comma 1 Cost., che, dunque, non possono derogati dall'autonomia negoziale delle parti anche se il contratto collettivo non è inserito nell'accordo di lavoro o non trova concreta applicazione fattuale. Ciononostante, è stato chiarito che l'estensione dell'efficacia del contratto collettivo involge i minimi retributivi non ricomprendendo anche i compensi aggiuntivi ed eventuali voci ulteriori (Cass. n.
27138/2013).
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche tracciate al caso di specie, il richiamo alla contrattazione collettiva di categoria deve essere effettuato limitatamente al trattamento retributivo minimo, tenuto conto che la ricorrente non era convivente con la famiglia del
CP_1
Prendendo a parametro le tabelle allegate al CCNL di categoria, il compenso orario minimo per il profilo B super è di 5,98 euro all'ora per l'anno 2015 e 6,02 per l'anno 2016.
Conseguentemente, la retribuzione spettante alla ricorrente per il periodo di lavoro dedotto in ricorso ammonta complessivamente ad € 5.500,5 (di cui € 1979,4 per la retribuzione relativa al periodo dal 2/7/2015 al 30/5/2016; € 2889,6 per la retribuzione relativa al periodo dal 01/06/2016 al 06.09.2016; € 89,7 per rateo tredicesima 2015; € 541,8 per rateo tredicesima anno 2016).
8
Considerato che
, per effetto delle stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha percepito nel corso del rapporto di lavoro una retribuzione oraria maggiore
(euro 650 mensili, per un importo complessivo di € 9750,00), ad essa nulla è dovuto a titolo di maggior retribuzione non percepita.
11. Alla stessa, dunque, deve essere corrisposto esclusivamente il TFR, di cui deve ritenersi la spettanza in assenza di prova di pagamento da parte della resistente, trattandosi di obbligazione sorta alla cessazione del rapporto in data 06.09.2016.
Spetta pertanto alla ricorrente l'importo di € 407,44, considerando la retribuzione minima dovuta per ogni anno di riferimento in base al C.C.N.L. di settore.
12. Non risulta, infine, sufficientemente comprovato, anche in ragione del più consistente onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, che la stessa non abbia goduto delle festività e delle ferie asseritamente spettanti, con conseguente rigetto anche di tale segmento della domanda.
13. In conclusione, in ragione delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va accolto nei limiti appresso segnati, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
14. In punto di spese di lite, l'accoglimento parziale delle domande di parte ricorrente, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di euro 407,44 (euroquattrocentosette/44) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza al soddisfo;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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