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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15420/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VINCENTIS Parte_1 C.F._1 micili a TELESE TERME presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 ll'avv. A DE iciliati P.IVA_2 presso gli uffici di quest'ultima, siti in VIA A. TESTONI 6 a BOLOGNA;
RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 16.1.2025; parte resistente ha precisato le conclusioni come da memoria di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con atto depositato in data 24.11.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha proposto ricorso avverso il decreto del Questore della Provincia di del 24.10.2023 con il quale è stata CP_2 rigettata la sua domanda di rinnovo del permesso di sog protezione umanitaria/protezione speciale presentata il 4.9.2020.
Nel provvedimento impugnato il Questore ha richiamato il parere sfavorevole reso in data 7.5.2021 dalla Commissione Territoriale, la quale ha dato atto dell'insussistenza di conflitti armati nella zona di provenienza del ricorrente e ha rigettato la domanda presentata dal ricorrente in ragione della escluso la possibilità di concedere allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non risultando dalle banche dati in uso all'Ufficio la percezione di redditi da parte dell'istate.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il richiedente, lamentando la violazione del principio del non refoulement di cui alla novella legislativa, D.L. del 21.10.2020 n. 130 avuto riguardo alla grave situazione del Paese di provenienza, alle proprie particolari condizioni e all'ormai lungo periodo di permanenza in Italia. Ha quindi chiesto nel presente procedimento: di annullare l'impugnato provvedimento emesso dalla di e per l'effetto ordinare alla suddetta Questura il rilascio del relativo permesso di CP_2 CP_2
p one speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020, ovvero il riconoscimento della c.d. protezione di tipo “umanitaria”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento CP_1 i pagina 1 di 3 Alle udienze del 29.2.2024 e del 30.5.2024 il difensore ha chiesto rinvio al fine di depositare documentazione relativa all'integrazione lavorativa e sociale del ricorrente in Italia;
all'udienza del 15.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte, il giudice, dato atto del mancato deposito dei documenti, ha rinviato al 16.1.2025. Alla suddetta udienza, celebrata da remoto, il difensore ha insistito nel ricorso, rimettendosi a giustizia, e ha precisato che “nonostante i diversi tentativi di ottenere la documentazione richiesta dal giudice, il ricorrente non si è attivato in tal senso”. Il giudice ha dunque invito il difensore alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
***
Occorre in primo luogo dare atto, trattandosi di richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno originariamente rilasciato per motivi umanitari, dell'intervento del legislatore operato tramite il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. 137/2020, applicabile ratione temporis, che ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis prevede: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, direttamente applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 15 DL 130/2020 (la richiesta di rinnovo del permesso per motivi umanitari è stata presentata il 4.9.2020). In tali casi, ossia nella ricorrenza dei presupposti di cui alla citata disposizione, viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma 1.1 o comma 1.2 dell'art. 19 TU Immigrazione.
Si ricordi che per la configurabilità della suddetta forma di protezione complementare è necessaria una comprovata situazione di integrazione effettiva nel tessuto sociale del Paese ospitante, tale da evidenziare una condizione per cui l'allontanamento dello straniero si tradurrebbe in una sostanziale violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, anche in ragione del suo radicamento effettivo nel territorio italiano.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei pagina 2 di 3 suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento nel tessuto sociale del paese ospitante.
Orbene, dal compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio è emerso che:
- l'istante è giunto sul territorio nazionale il 24.12.2026 e ha presentato richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presso il Commissariato di Salemi (TP);
- ha ottenuto in data 17.5.2018 un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui ha chiesto il rinnovo con istanza presentata il 4.9.2020;
- a seguito del parere negativo della Commissione Territoriale competente, emesso in data 7.5.2021, il Questore ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente con il provvedimento in questa sede impugnato.
Ciò posto, nel caso di specie non possono ravvisarsi i presupposti di un sufficiente radicamento del ricorrente nel contesto sociale del Paese ospitante. Il medesimo, sebbene incensurato, non ha allegato né fornito prova di svolgimento di attività lavorativa regolare né di corsi di formazione professionale, studio della lingua o attività di volontariato un qualche stabile inserimento lavorativo, nonostante i vari rinvii disposti nel corso del procedimento al fine di reperire documentazione utile al riguardo. E ciò nonostante egli sia stato in possesso di regolare titolo di soggiorno (permesso per richiesta asilo al suo arrivo in Italia, permesso per motivi umanitari dal 2018 al 2020 e ricevuta della presentazione della domanda di protezione speciale dal 2018 al 2023, data del rigetto del Questore) che gli avrebbero consentito di reperire attività lavorativa in modo regolare. Peraltro, il ricorrente, pur essendo sul nostro territorio da ormai 9 anni, non risulta aver instaurato legami personali nel nostro Paese insuscettibili di essere attinti da un provvedimento di rigetto.
Non può quindi affermarsi che l'istante abbia realizzato un proficuo percorso di integrazione, essendo giunto in Italia nel 2016, non avendo instaurato legami familiari sul territorio e non avendo svolto regolare attività lavorativa neppure nei periodi in cui era in possesso di regolare titolo di soggiorno. Non sono pertanto emerse, all'attualità, situazioni meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 19 co 1.1. Cont seconda parte non essendo la mera permanenza del ricorrente sul territorio da numerosi anni sintomatica di dicamento del richiedente. Dunque non si ritengano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una vita privata e familiare tutelabile ai sensi del citato art. 19, comma 1.1, TUI, con la conseguenza che la domanda va rigettata in quanto infondata.
Quanto alle spese, considerato che la novella legislativa di cui al D.L. 130/2020 è intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del ricorrente, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza o eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 24.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 3 di 3
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15420/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VINCENTIS Parte_1 C.F._1 micili a TELESE TERME presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 ll'avv. A DE iciliati P.IVA_2 presso gli uffici di quest'ultima, siti in VIA A. TESTONI 6 a BOLOGNA;
RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 16.1.2025; parte resistente ha precisato le conclusioni come da memoria di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con atto depositato in data 24.11.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha proposto ricorso avverso il decreto del Questore della Provincia di del 24.10.2023 con il quale è stata CP_2 rigettata la sua domanda di rinnovo del permesso di sog protezione umanitaria/protezione speciale presentata il 4.9.2020.
Nel provvedimento impugnato il Questore ha richiamato il parere sfavorevole reso in data 7.5.2021 dalla Commissione Territoriale, la quale ha dato atto dell'insussistenza di conflitti armati nella zona di provenienza del ricorrente e ha rigettato la domanda presentata dal ricorrente in ragione della escluso la possibilità di concedere allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non risultando dalle banche dati in uso all'Ufficio la percezione di redditi da parte dell'istate.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il richiedente, lamentando la violazione del principio del non refoulement di cui alla novella legislativa, D.L. del 21.10.2020 n. 130 avuto riguardo alla grave situazione del Paese di provenienza, alle proprie particolari condizioni e all'ormai lungo periodo di permanenza in Italia. Ha quindi chiesto nel presente procedimento: di annullare l'impugnato provvedimento emesso dalla di e per l'effetto ordinare alla suddetta Questura il rilascio del relativo permesso di CP_2 CP_2
p one speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020, ovvero il riconoscimento della c.d. protezione di tipo “umanitaria”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento CP_1 i pagina 1 di 3 Alle udienze del 29.2.2024 e del 30.5.2024 il difensore ha chiesto rinvio al fine di depositare documentazione relativa all'integrazione lavorativa e sociale del ricorrente in Italia;
all'udienza del 15.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte, il giudice, dato atto del mancato deposito dei documenti, ha rinviato al 16.1.2025. Alla suddetta udienza, celebrata da remoto, il difensore ha insistito nel ricorso, rimettendosi a giustizia, e ha precisato che “nonostante i diversi tentativi di ottenere la documentazione richiesta dal giudice, il ricorrente non si è attivato in tal senso”. Il giudice ha dunque invito il difensore alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
***
Occorre in primo luogo dare atto, trattandosi di richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno originariamente rilasciato per motivi umanitari, dell'intervento del legislatore operato tramite il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. 137/2020, applicabile ratione temporis, che ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis prevede: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, direttamente applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 15 DL 130/2020 (la richiesta di rinnovo del permesso per motivi umanitari è stata presentata il 4.9.2020). In tali casi, ossia nella ricorrenza dei presupposti di cui alla citata disposizione, viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma 1.1 o comma 1.2 dell'art. 19 TU Immigrazione.
Si ricordi che per la configurabilità della suddetta forma di protezione complementare è necessaria una comprovata situazione di integrazione effettiva nel tessuto sociale del Paese ospitante, tale da evidenziare una condizione per cui l'allontanamento dello straniero si tradurrebbe in una sostanziale violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, anche in ragione del suo radicamento effettivo nel territorio italiano.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei pagina 2 di 3 suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento nel tessuto sociale del paese ospitante.
Orbene, dal compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio è emerso che:
- l'istante è giunto sul territorio nazionale il 24.12.2026 e ha presentato richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presso il Commissariato di Salemi (TP);
- ha ottenuto in data 17.5.2018 un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui ha chiesto il rinnovo con istanza presentata il 4.9.2020;
- a seguito del parere negativo della Commissione Territoriale competente, emesso in data 7.5.2021, il Questore ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente con il provvedimento in questa sede impugnato.
Ciò posto, nel caso di specie non possono ravvisarsi i presupposti di un sufficiente radicamento del ricorrente nel contesto sociale del Paese ospitante. Il medesimo, sebbene incensurato, non ha allegato né fornito prova di svolgimento di attività lavorativa regolare né di corsi di formazione professionale, studio della lingua o attività di volontariato un qualche stabile inserimento lavorativo, nonostante i vari rinvii disposti nel corso del procedimento al fine di reperire documentazione utile al riguardo. E ciò nonostante egli sia stato in possesso di regolare titolo di soggiorno (permesso per richiesta asilo al suo arrivo in Italia, permesso per motivi umanitari dal 2018 al 2020 e ricevuta della presentazione della domanda di protezione speciale dal 2018 al 2023, data del rigetto del Questore) che gli avrebbero consentito di reperire attività lavorativa in modo regolare. Peraltro, il ricorrente, pur essendo sul nostro territorio da ormai 9 anni, non risulta aver instaurato legami personali nel nostro Paese insuscettibili di essere attinti da un provvedimento di rigetto.
Non può quindi affermarsi che l'istante abbia realizzato un proficuo percorso di integrazione, essendo giunto in Italia nel 2016, non avendo instaurato legami familiari sul territorio e non avendo svolto regolare attività lavorativa neppure nei periodi in cui era in possesso di regolare titolo di soggiorno. Non sono pertanto emerse, all'attualità, situazioni meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 19 co 1.1. Cont seconda parte non essendo la mera permanenza del ricorrente sul territorio da numerosi anni sintomatica di dicamento del richiedente. Dunque non si ritengano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una vita privata e familiare tutelabile ai sensi del citato art. 19, comma 1.1, TUI, con la conseguenza che la domanda va rigettata in quanto infondata.
Quanto alle spese, considerato che la novella legislativa di cui al D.L. 130/2020 è intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del ricorrente, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza o eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 24.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
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