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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/03/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12811/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12811/2019 promossa da: nella causa civile iscritta al nr. 12811 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli affari Civili
Contenziosi, vertente tra rappresenta e difesa dall'avv. ANNA MARIA LOMBARDO Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , via Perugia nr. 10 giusta Pt_1
procura in atti
Parte attrice contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
[...]
DELLO STATO DI PALERMO nei cui uffici siti in Palermo, via Villareale nr. 6, è domiciliato
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito questo Tribunale chiedendo che venisse accertato il suo Parte_1
diritto alla corresponsione degli importi finanziati per tre progetti di formazione assegnati all'attrice con D.D.G. n. 6477 del 13.11.2014, nell'ambito dell'Avviso 2/2014 per l'anno pagina 1 di 6 formativo 2013/2014, eccependo l'illegittimità della revoca dei relativi finanziamenti a suo tempo concessi.
Parte attrice ha invero dedotto di avere regolarmente organizzato e tenuto i corsi previsti, conclusisi in data 29.10.2015 con gli esami finali svolti in presenza di un funzionario nominato dalla stessa Amministrazione convenuta, nonché di avere correttamente adempiuto agli obblighi di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario imposti dalla normativa. Ha quindi eccepito l'illegittima revoca del finanziamento, basata su di una errata valutazione dei presupposti fattuali e adottata in violazione dei termini previsti dal D.P.R.S.
n. 21 del 29.02.2012 e della disciplina apprestata dal Vademecum del POR Sicilia FSE
2007/2013 ed ha concluso chiedendo al Tribunale di “Accertare e dichiarare l'illegittimità del D.D.G. 8601 del 29.11.2017 registrato alla Corte dei Conti in data 02.01.2018 –
Registro 1 – Foglio 1 e per l'effetto disporre l'immediata corresponsione delle somme finanziate all' così come correttamente esposte sul , Parte_1 CP_2
atteso che i corsi in argomento hanno avuto regolare svolgimento e sono stati accertati dall'Assessorato con lo svolgimento delle verifiche finali (esami) senza rilievi sia formali che di merito a carico dell' 2). Nel merito, ritenere e dichiarare, per le Parte_1
motivazioni di cui in narrativa, ed in ogni caso accertare la violazione dei termini da parte dell' riconducibile alle Controparte_1
disposizioni regolamentari di cui al D.P.R.S. n.21 del 29.02.2012, di conseguenza dare corso al procedimento di responsabilità amministrativa in capo al Responsabile del
Procedimento a sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis della legge 241/19 e s. i. e m.; 3).
Condannare l' all'erogazione Controparte_1
immediata delle somme così come rendicontate nel e così specificate, quanto al CP_2
percorso: Cod. identificativo CIP CUP 1) SI_1_14673
2017.IT.051. ----> € 89.979,19; quanto al CodiceFiscale_1
percorso: 2) SI_1_14674 2017.IT.051. ------ CodiceFiscale_2
→ € 92.090,52; ed infine per il percorso 3) SI_1_14685
2017.IT.051. ------→ € 114.038,00 e CodiceFiscale_3 pertanto condannare l' alla Controparte_1
pagina 2 di 6 corresponsione della somma totale di € 296.107,71 4). Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge l'accertamento dell'illegittimità del D.D.G. 8601 del 29.11.2017, e, nel merito, la violazione dei termini derivanti dalle disposizioni di cui al D.P.R.S. n. 21 del 29.02.2012, la condanna all'erogazione delle somme rendicontate per complessivi € 343.924,00, nonché la condanna per lite temeraria, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cpa”.
L'Amministrazione convenuta ha contestato tutte le domande attoree ed ha chiesto al
Tribunale di “dichiarare infondate sia nell'an che nel quantum, le domande attoree e, per l'effetto, rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
La domanda è infondata.
Va premesso i contributi per cui è causa sono stati riconosciuti ad Parte_1 nell'ambito dell'Avviso n. 2/2014 per la realizzazione del terzo anno dei Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale - Annualità 2013-2014. Per i progetti finanziati in quest'ambito, la normativa regolamentare ed in particolate il Vademecum per gli operatori in attuazione del POR Sicilia FSE 2007-2013 cui rimanda espressamente l'Avviso nr.
2/2014, è previsto l'intervento di finanziamento della Regione Siciliana sotto forma di rimborso delle spese concretamente sopportate dal beneficiario nell'esecuzione delle attività progettuali.
La revoca del finanziamento a suo tempo concesso ad si fonda appunto Pt_1 sull'omissione del rendiconto finale dei costi sopportati, non avendo parte attrice fornito questi dati, indispensabili per l'erogazione dei contributi pubblici, ma essendosi limitata ad inserire sulla piattaforma dedicata, per ciascuno dei tre progetti, un'unica dichiarazione di impegno di spesa.
Questa condotta è contraria a quanto previsto dall'Avviso e dalle disposizioni del
Vademecum, che scandiscono puntualmente le modalità di erogazione e subordinano ciascun esborso alla presentazione di specifica documentazione.
pagina 3 di 6 In particolare, il primo acconto, fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate, è erogato a seguito di presentazione della dichiarazione di avvio attività progettuali, della richiesta di primo acconto, della polizza fideiussoria, della certificazione antimafia (ove prevista).
Il pagamento della seconda quota, pari al 30%, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta, della polizza fideiussoria, del certificato di esecuzione con allegata scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto e annessa tabella pagamenti da cui risulti che, allo svolgimento del 40% delle attività, l'organismo ha già impegnato il primo acconto, speso almeno il 30% dello stesso ed è in possesso delle ricevute quietanzate. È necessario inoltre che le spese, almeno pari al 30% del progetto, siano state effettivamente sostenute e quietanzate, nonché verificate e certificate da parte del revisore contabile attribuito al progetto.
Il rimanente 20% delle risorse assegnate è erogato a seguito della verifica del rendiconto finale da parte del Servizio rendicontazione del Dipartimento competente da presentare entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività ed accompagnato dalla certificazione delle spese effettuata da parte del revisore contabile.
Concluse le attività, ai fini dell'erogazione delle somme assegnate l'ente beneficiario deve caricare le dichiarazioni di spesa sul sistema , unitamente ai giustificativi di CP_2
spesa e alle quietanze di pagamento, nonché validare le spese effettuate ed ottenerne la certificazione da parte del revisore contabile.
L'inosservanza di uno o più obblighi derivanti dal Vademecum o dall'Avviso costituisce titolo, previa diffida a adempiere, di revoca del finanziamento (art. 28 dell'Avviso).
Tale previsione è ulteriormente specificata dal Vademecum ove è precisato che la Regione si riserva la potestà di revocare i contributi nel caso di gravi violazioni della normativa inerente alla gestione delle attività oggetto di affidamento, sanzionando sia il mancato invio dei dati di monitoraggio richiesti secondo i modi ed i tempi imposti, sia l'omesso invio delle certificazioni di spesa (punto 7.6 del vademecum).
Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che l'attrice ha concluso le attività progettuali il 29.10.2015 ed ha provveduto al caricamento sul un'unica CP_2
pagina 4 di 6 dichiarazione di spesa per ciascun progetto, il cui contenuto, però, è rimasto oscuro avendone l'attrice omesso la produzione in giudizio.
Tale modalità di rendicontazione è pacificamente difforme da quanto previsto dal
Vademecum, ove è precisato che il rendiconto finale deve essere presentato entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività nonché “contenere l'elenco di tutti i giustificativi di spesa, i relativi estremi di quietanza e l'originale dei giustificativi di spesa. Tutte le spese pertanto dovranno essere liquidate prima della presentazione del rendiconto finale”.
Il caricamento delle sole dichiarazioni di spese impegnate è peraltro manifestamente insufficiente poiché la procedura di erogazione subordina già la richiesta del secondo acconto all'aver effettivamente sostenuto spese, pari almeno al 30% del progetto, quietanzate, verificate ed altresì certificate da parte del revisore contabile attribuito al progetto.
Ne deriva dunque che la revoca dei finanziamenti è stata correttamente operata, anche sotto il profilo dell'iter procedimentale adottato.
L'assessorato ha infatti comunicato l'avvio del procedimento di revoca con nota prot. n.
37302 del 29.06.2016 a mezzo pec, assegnando ad un termine per controdedurre, Pt_1
poi sospeso, con nota prot. n. 44356 del 03.08.2016, sino al 03.09.2016, nota comunicata anch'essa con pec, per consentire all'Ente il completamento della procedura di rendicontazione.
Atteso il perdurante inadempimento, l'Assessorato convenuto ha correttamente disposto la revoca con nota prot. n. 61087 del 24.10.2016 (lo stesso consulente nominato d'ufficio ha dato atto dell'assenza di qualsivoglia documentazione contabile in atti).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 6.023,00 (applicati per lo scaglione di valore i minimi per tutte le fasi ed esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese prenotate a debito.
Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico di parte soccombente e, considerata la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, definitivamente a carico dell'Erario.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta le domande formulata da Parte_1
condanna parte attrice al pagamento in favore dell'Assessorato convenuto delle spese di lite liquidate in € 6.023,00, oltre iva, cpa e spese prenotate a debito. pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di ctu
Palermo, 23 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12811/2019 promossa da: nella causa civile iscritta al nr. 12811 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli affari Civili
Contenziosi, vertente tra rappresenta e difesa dall'avv. ANNA MARIA LOMBARDO Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , via Perugia nr. 10 giusta Pt_1
procura in atti
Parte attrice contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
[...]
DELLO STATO DI PALERMO nei cui uffici siti in Palermo, via Villareale nr. 6, è domiciliato
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito questo Tribunale chiedendo che venisse accertato il suo Parte_1
diritto alla corresponsione degli importi finanziati per tre progetti di formazione assegnati all'attrice con D.D.G. n. 6477 del 13.11.2014, nell'ambito dell'Avviso 2/2014 per l'anno pagina 1 di 6 formativo 2013/2014, eccependo l'illegittimità della revoca dei relativi finanziamenti a suo tempo concessi.
Parte attrice ha invero dedotto di avere regolarmente organizzato e tenuto i corsi previsti, conclusisi in data 29.10.2015 con gli esami finali svolti in presenza di un funzionario nominato dalla stessa Amministrazione convenuta, nonché di avere correttamente adempiuto agli obblighi di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario imposti dalla normativa. Ha quindi eccepito l'illegittima revoca del finanziamento, basata su di una errata valutazione dei presupposti fattuali e adottata in violazione dei termini previsti dal D.P.R.S.
n. 21 del 29.02.2012 e della disciplina apprestata dal Vademecum del POR Sicilia FSE
2007/2013 ed ha concluso chiedendo al Tribunale di “Accertare e dichiarare l'illegittimità del D.D.G. 8601 del 29.11.2017 registrato alla Corte dei Conti in data 02.01.2018 –
Registro 1 – Foglio 1 e per l'effetto disporre l'immediata corresponsione delle somme finanziate all' così come correttamente esposte sul , Parte_1 CP_2
atteso che i corsi in argomento hanno avuto regolare svolgimento e sono stati accertati dall'Assessorato con lo svolgimento delle verifiche finali (esami) senza rilievi sia formali che di merito a carico dell' 2). Nel merito, ritenere e dichiarare, per le Parte_1
motivazioni di cui in narrativa, ed in ogni caso accertare la violazione dei termini da parte dell' riconducibile alle Controparte_1
disposizioni regolamentari di cui al D.P.R.S. n.21 del 29.02.2012, di conseguenza dare corso al procedimento di responsabilità amministrativa in capo al Responsabile del
Procedimento a sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis della legge 241/19 e s. i. e m.; 3).
Condannare l' all'erogazione Controparte_1
immediata delle somme così come rendicontate nel e così specificate, quanto al CP_2
percorso: Cod. identificativo CIP CUP 1) SI_1_14673
2017.IT.051. ----> € 89.979,19; quanto al CodiceFiscale_1
percorso: 2) SI_1_14674 2017.IT.051. ------ CodiceFiscale_2
→ € 92.090,52; ed infine per il percorso 3) SI_1_14685
2017.IT.051. ------→ € 114.038,00 e CodiceFiscale_3 pertanto condannare l' alla Controparte_1
pagina 2 di 6 corresponsione della somma totale di € 296.107,71 4). Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge l'accertamento dell'illegittimità del D.D.G. 8601 del 29.11.2017, e, nel merito, la violazione dei termini derivanti dalle disposizioni di cui al D.P.R.S. n. 21 del 29.02.2012, la condanna all'erogazione delle somme rendicontate per complessivi € 343.924,00, nonché la condanna per lite temeraria, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cpa”.
L'Amministrazione convenuta ha contestato tutte le domande attoree ed ha chiesto al
Tribunale di “dichiarare infondate sia nell'an che nel quantum, le domande attoree e, per l'effetto, rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
La domanda è infondata.
Va premesso i contributi per cui è causa sono stati riconosciuti ad Parte_1 nell'ambito dell'Avviso n. 2/2014 per la realizzazione del terzo anno dei Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale - Annualità 2013-2014. Per i progetti finanziati in quest'ambito, la normativa regolamentare ed in particolate il Vademecum per gli operatori in attuazione del POR Sicilia FSE 2007-2013 cui rimanda espressamente l'Avviso nr.
2/2014, è previsto l'intervento di finanziamento della Regione Siciliana sotto forma di rimborso delle spese concretamente sopportate dal beneficiario nell'esecuzione delle attività progettuali.
La revoca del finanziamento a suo tempo concesso ad si fonda appunto Pt_1 sull'omissione del rendiconto finale dei costi sopportati, non avendo parte attrice fornito questi dati, indispensabili per l'erogazione dei contributi pubblici, ma essendosi limitata ad inserire sulla piattaforma dedicata, per ciascuno dei tre progetti, un'unica dichiarazione di impegno di spesa.
Questa condotta è contraria a quanto previsto dall'Avviso e dalle disposizioni del
Vademecum, che scandiscono puntualmente le modalità di erogazione e subordinano ciascun esborso alla presentazione di specifica documentazione.
pagina 3 di 6 In particolare, il primo acconto, fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate, è erogato a seguito di presentazione della dichiarazione di avvio attività progettuali, della richiesta di primo acconto, della polizza fideiussoria, della certificazione antimafia (ove prevista).
Il pagamento della seconda quota, pari al 30%, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta, della polizza fideiussoria, del certificato di esecuzione con allegata scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto e annessa tabella pagamenti da cui risulti che, allo svolgimento del 40% delle attività, l'organismo ha già impegnato il primo acconto, speso almeno il 30% dello stesso ed è in possesso delle ricevute quietanzate. È necessario inoltre che le spese, almeno pari al 30% del progetto, siano state effettivamente sostenute e quietanzate, nonché verificate e certificate da parte del revisore contabile attribuito al progetto.
Il rimanente 20% delle risorse assegnate è erogato a seguito della verifica del rendiconto finale da parte del Servizio rendicontazione del Dipartimento competente da presentare entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività ed accompagnato dalla certificazione delle spese effettuata da parte del revisore contabile.
Concluse le attività, ai fini dell'erogazione delle somme assegnate l'ente beneficiario deve caricare le dichiarazioni di spesa sul sistema , unitamente ai giustificativi di CP_2
spesa e alle quietanze di pagamento, nonché validare le spese effettuate ed ottenerne la certificazione da parte del revisore contabile.
L'inosservanza di uno o più obblighi derivanti dal Vademecum o dall'Avviso costituisce titolo, previa diffida a adempiere, di revoca del finanziamento (art. 28 dell'Avviso).
Tale previsione è ulteriormente specificata dal Vademecum ove è precisato che la Regione si riserva la potestà di revocare i contributi nel caso di gravi violazioni della normativa inerente alla gestione delle attività oggetto di affidamento, sanzionando sia il mancato invio dei dati di monitoraggio richiesti secondo i modi ed i tempi imposti, sia l'omesso invio delle certificazioni di spesa (punto 7.6 del vademecum).
Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che l'attrice ha concluso le attività progettuali il 29.10.2015 ed ha provveduto al caricamento sul un'unica CP_2
pagina 4 di 6 dichiarazione di spesa per ciascun progetto, il cui contenuto, però, è rimasto oscuro avendone l'attrice omesso la produzione in giudizio.
Tale modalità di rendicontazione è pacificamente difforme da quanto previsto dal
Vademecum, ove è precisato che il rendiconto finale deve essere presentato entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività nonché “contenere l'elenco di tutti i giustificativi di spesa, i relativi estremi di quietanza e l'originale dei giustificativi di spesa. Tutte le spese pertanto dovranno essere liquidate prima della presentazione del rendiconto finale”.
Il caricamento delle sole dichiarazioni di spese impegnate è peraltro manifestamente insufficiente poiché la procedura di erogazione subordina già la richiesta del secondo acconto all'aver effettivamente sostenuto spese, pari almeno al 30% del progetto, quietanzate, verificate ed altresì certificate da parte del revisore contabile attribuito al progetto.
Ne deriva dunque che la revoca dei finanziamenti è stata correttamente operata, anche sotto il profilo dell'iter procedimentale adottato.
L'assessorato ha infatti comunicato l'avvio del procedimento di revoca con nota prot. n.
37302 del 29.06.2016 a mezzo pec, assegnando ad un termine per controdedurre, Pt_1
poi sospeso, con nota prot. n. 44356 del 03.08.2016, sino al 03.09.2016, nota comunicata anch'essa con pec, per consentire all'Ente il completamento della procedura di rendicontazione.
Atteso il perdurante inadempimento, l'Assessorato convenuto ha correttamente disposto la revoca con nota prot. n. 61087 del 24.10.2016 (lo stesso consulente nominato d'ufficio ha dato atto dell'assenza di qualsivoglia documentazione contabile in atti).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 6.023,00 (applicati per lo scaglione di valore i minimi per tutte le fasi ed esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese prenotate a debito.
Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico di parte soccombente e, considerata la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, definitivamente a carico dell'Erario.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta le domande formulata da Parte_1
condanna parte attrice al pagamento in favore dell'Assessorato convenuto delle spese di lite liquidate in € 6.023,00, oltre iva, cpa e spese prenotate a debito. pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di ctu
Palermo, 23 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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