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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3424 dell'anno 2022, vertente tra nato a [...] il [...] Parte_1
ed all'attualità residente in [...]
18, e C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/01/1942 ed ivi residente a[...] Palazzo Ferrara, in qualità di EREDE della sig.ra nata a [...] il Persona_1
18/12/1919 C.F. e deceduta a Benevento il 17/04/2015, C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio LIVIERO C.F. pec C.F._4
presso il cui studio in Calvi (BN) alla Via Roma n. 6 Email_1 elettivamente domiciliano;
[...]
[...]
– C.F. – in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo Amministratore p.t. sig. nato a [...] il [...] – Controparte_3
C.F. – rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Bufis – P.I. C.F._5
C.F. – e con lui elettivamente domiciliato P.IVA_2 C.F._6 presso lo studio di Benevento sito in via Umberto I n° 4;
-APPELLATO– pagina 1 di 5 OGGETTO: “giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n. 13025/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il
26/04/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in qualità di Parte_1 Controparte_1
EREDE della sig.ra hanno convenuto, dinanzi a questa Corte Persona_1 riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 13025/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 26/04/2022 , rassegnavano le seguenti conclusioni: “in rito, nominare il CTU per la valutazione delle questione tecniche di cui al suddetto appello in merito alla mancata decurtazione dall'importo dei lavori già approvati della parte dei lavori non eseguibili a seguito del preventivo delle scossaline sui frontalini e sui cornicioni del fabbricato, nonché la congruità del preventivo approvato per le scossaline;
nel merito, riformare la sentenza n. 1112/2012 del Tribunale di Benevento previa dichiarazione di nullità e/o annullabilità della delibera assunta dal per illiceità del deliberato in Controparte_4 ordine al compenso ulteriore previsto nel consuntivo per l'amministratore per le assemblee straordinarie in aggiunta al compenso omnicomprensivo dell'amministratore ; per illiceità del deliberato in riferimento alla mancata imputazione del tasso di interesse di mora ad alcuni condomini riferito all'anno 2007-
2008 che doveva essere previsto nel consuntivo 2008-2009, per il conflitto di interessi in riferimento alla mancata applicazione del suddetto tasso di interesse di mora in cui vertevano i condomini , beneficiari diretti della suddetta mancata imputazione, perché la suddetta eliminazione del tasso di interesse di mora è avvenuta senza una effettiva discussione e votazione, ma per mera approvazione implicita del consuntivo;
per la mancata decurtazione dell'importo dei lavori ineseguibili dal piano dei lavori già approvato a seguito dell'approvazione del preventivo delle scossaline;
per violazione dell'art. 21 del reg.cond in combinato disposto con l'art. 1137 c.c. in riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno di approvazione del preventivo sulle scossaline. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio relativi al 1° e al 2° grado di giudizio, al giudizio di Cassazione ed al giudizio di rinvio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”. pagina 2 di 5 Iscritta la causa al n. 3422.2022 del Ruolo Generale, il Controparte_2
– C.F. – in persona del suo Amministratore p.t. sig.
[...] P.IVA_1 si è costituito in giudizio chiedendo: “1) Dichiarare inammissibile Controparte_3
e/o infondato l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Persona_1 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.1112/2012 depositata il
24/7/2012, per tutti i motivi innanzi esposti e confermare la stessa;
2) Condannare gli appellanti al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. 3) Disporre, in ogni caso, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per le motivazioni esposte in narrativa”.
All'udienza del 20.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ad udienza poi differita al 15.4.2025.
Con decreto del 19.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria) è stato disposto che l'udienza successiva del 15.4.2025 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c..
Per il giorno 15.4.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta.
La causa è stata rinviata all'udienza del 27.5.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ. rilevato che, ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo “, disponendo che la detta udienza del 27.5.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note pagina 3 di 5 scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo nessuna delle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 15.4.2025, né per quella del 27.5.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede:
“…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3424/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 30.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sicilia dott. Giuseppe De Tullio
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3424 dell'anno 2022, vertente tra nato a [...] il [...] Parte_1
ed all'attualità residente in [...]
18, e C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/01/1942 ed ivi residente a[...] Palazzo Ferrara, in qualità di EREDE della sig.ra nata a [...] il Persona_1
18/12/1919 C.F. e deceduta a Benevento il 17/04/2015, C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio LIVIERO C.F. pec C.F._4
presso il cui studio in Calvi (BN) alla Via Roma n. 6 Email_1 elettivamente domiciliano;
[...]
[...]
– C.F. – in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo Amministratore p.t. sig. nato a [...] il [...] – Controparte_3
C.F. – rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Bufis – P.I. C.F._5
C.F. – e con lui elettivamente domiciliato P.IVA_2 C.F._6 presso lo studio di Benevento sito in via Umberto I n° 4;
-APPELLATO– pagina 1 di 5 OGGETTO: “giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n. 13025/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il
26/04/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in qualità di Parte_1 Controparte_1
EREDE della sig.ra hanno convenuto, dinanzi a questa Corte Persona_1 riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 13025/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 26/04/2022 , rassegnavano le seguenti conclusioni: “in rito, nominare il CTU per la valutazione delle questione tecniche di cui al suddetto appello in merito alla mancata decurtazione dall'importo dei lavori già approvati della parte dei lavori non eseguibili a seguito del preventivo delle scossaline sui frontalini e sui cornicioni del fabbricato, nonché la congruità del preventivo approvato per le scossaline;
nel merito, riformare la sentenza n. 1112/2012 del Tribunale di Benevento previa dichiarazione di nullità e/o annullabilità della delibera assunta dal per illiceità del deliberato in Controparte_4 ordine al compenso ulteriore previsto nel consuntivo per l'amministratore per le assemblee straordinarie in aggiunta al compenso omnicomprensivo dell'amministratore ; per illiceità del deliberato in riferimento alla mancata imputazione del tasso di interesse di mora ad alcuni condomini riferito all'anno 2007-
2008 che doveva essere previsto nel consuntivo 2008-2009, per il conflitto di interessi in riferimento alla mancata applicazione del suddetto tasso di interesse di mora in cui vertevano i condomini , beneficiari diretti della suddetta mancata imputazione, perché la suddetta eliminazione del tasso di interesse di mora è avvenuta senza una effettiva discussione e votazione, ma per mera approvazione implicita del consuntivo;
per la mancata decurtazione dell'importo dei lavori ineseguibili dal piano dei lavori già approvato a seguito dell'approvazione del preventivo delle scossaline;
per violazione dell'art. 21 del reg.cond in combinato disposto con l'art. 1137 c.c. in riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno di approvazione del preventivo sulle scossaline. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio relativi al 1° e al 2° grado di giudizio, al giudizio di Cassazione ed al giudizio di rinvio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”. pagina 2 di 5 Iscritta la causa al n. 3422.2022 del Ruolo Generale, il Controparte_2
– C.F. – in persona del suo Amministratore p.t. sig.
[...] P.IVA_1 si è costituito in giudizio chiedendo: “1) Dichiarare inammissibile Controparte_3
e/o infondato l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Persona_1 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.1112/2012 depositata il
24/7/2012, per tutti i motivi innanzi esposti e confermare la stessa;
2) Condannare gli appellanti al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. 3) Disporre, in ogni caso, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per le motivazioni esposte in narrativa”.
All'udienza del 20.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ad udienza poi differita al 15.4.2025.
Con decreto del 19.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria) è stato disposto che l'udienza successiva del 15.4.2025 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c..
Per il giorno 15.4.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta.
La causa è stata rinviata all'udienza del 27.5.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ. rilevato che, ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo “, disponendo che la detta udienza del 27.5.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note pagina 3 di 5 scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo nessuna delle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 15.4.2025, né per quella del 27.5.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede:
“…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3424/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 30.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sicilia dott. Giuseppe De Tullio
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