Articolo 25 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 24Articolo 26
Versione
14 maggio 1967
Art. 25.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1967, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967