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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 473/2024 promossa da elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti MORANDI SARA e Parte_1
CUNATI CRISTIANO che la rappresentano e difendono come da procura
ricorrente contro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to MARINI CP_1
SILVIA che lo rappresenta e difende come da procura resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale:
- accertare e dichiarare che il signor , con la firma del ricorso CP_1 consensuale per la separazione personale dei coniugi depositato il 3 aprile 2019, e omologato dal Tribunale di Varese in data 1 luglio 2019, ha assunto l'obbligo di trasferire in capo alla GN la propria quota di proprietà Parte_1 dell'immobile, ex casa coniugale, sito in Varese, Via Giuseppe Vincenzo Walder n. 46 – piano I, posto in Comune Amministrativo e Censuario di Varese, meglio identificato al
Catasto dei Fabbricati di detto Comune Sez. Urb. VA, foglio 11, particella 449 Sub. 5
(corrispondenti al catasto terreni Comune di Varese Foglio 9 Particella 449);
- accertare e dichiarare che il signor si è reso inadempiente all'obbligo CP_1 assunto di trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile ex casa coniugale sita in Varese, Via Walder n. 46, con atto notarile successivo all'omologa del ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
- conseguentemente, pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo dell'atto notarile di trasferimento in favore della GN della Parte_1 quota del 50% di proprietà del signor sull'immobile sito in Varese, Via CP_1
Giuseppe Vincenzo Walder n. 46 – piano I, posto in Comune Amministrativo e
Censuario di Varese, meglio identificato al Catasto dei Fabbricati di detto Comune Sez.
Urb. VA, foglio 11, particella 449 Sub. 5 (corrispondenti al catasto terreni Comune di
Varese Foglio 9 Particella 4);
- ordinare, conseguentemente, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Varese la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità. In via subordinata:
- previo accertamento dell'inadempimento di controparte dichiarare la risoluzione di diritto del rapporto obbligatorio sorto tra la GN e il signor Parte_1
con la firma del ricorso consensuale per la separazione personale dei CP_1 coniugi depositato il 3 aprile 2019, e omologato dal Tribunale di Varese in data 1° luglio 2019, per l'effetto, dichiarare il diritto della GN a vedersi restituire Pt_1
l'importo di € 14.000,00 prelevato dal signor dal conto corrente comune CP_1 in data 22 febbraio e 15 marzo 2019, nonché dell'importo versato dalla GN Pt_1 per il 50% della quota di mutuo di spettanza del signor dal mese di aprile CP_1
2019 alla data della sentenza conclusiva del presente giudizio e conseguentemente condannare il signor al versamento alla GN dell'importo di € CP_1 Pt_1
14.000,00 prelevato dal signor dal conto corrente comune in data 22 CP_1 febbraio e 15 marzo 2019, nonché dell'importo versato dalla GN per il 50% Pt_1 della quota di mutuo di spettanza del signor dal mese di aprile 2019 alla CP_1 data della sentenza conclusiva del presente giudizio, ovvero quella minor somma risultante all'esito del giudizio.
In ogni caso
- previo accertamento dei danni patrimoniali subiti dalla GN in Parte_1 conseguenza dell'inadempimento del signor , condannare quest'ultimo al CP_1 versamento in favore della ricorrente della somma di € 1.037,00 pagata al Notaio Avv.
Paola Nicolosi in forza di fattura n. 21 del 7 febbraio 2020; nonché della somma di €
294,15 pari alla quota di rimborso perso dalla GN sugli interessi passivi del Pt_1 mutuo fondiario, di cui € 57,29 relativamente al periodo aprile-dicembre 2019; € 73,77 relativamente all'anno 2020; € 70,71 relativamente all'anno 2021; € 92,38 relativamente all'anno 2022;
- vittoria di spese e compensi di giudizio come da Decreto Ministeriale.
In via istruttoria:
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede che questo Ill.mo Tribunale voglia ordinare al signor l'esibizione dell'estratto conto relativo al mese di marzo 2019 del CP_1 conto corrente n. 11949578 presso Ing. Bank N.V. allo stesso intestato.
Si offrono in comunicazione, in aggiunta ai documenti già depositati, in quanto documenti sopravvenuti:
Doc. 24 Ricevute pagamento mutuo da luglio 2024 a gennaio 2025;
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, Voglia: nel merito in via principale:
- accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti, la nullità/inesistenza dell'impegno di cessione notarile assunto dal sig. nella separazione omologata dal Tribunale, CP_1 rigettare tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pag. 2 di 12 in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. depositato in data 1.03.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese,
[...] CP_1 formulando le conclusioni sopra riportate.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere comproprietaria al
50%, unitamente all'ex coniuge , dell'immobile sito in Varese, Via CP_1
Giuseppe Vincenzo Walder n. 46, per l'acquisto del quale in data 30.07.2009 Banco
BPM erogava loro a titolo di mutuo l'importo di €72.000,00; che sino al marzo 2019 le rate di mutuo venivano pagate dai coniugi con addebito su conto corrente comune;
che nel gennaio 2019 i coniugi, decisi a porre fine all'unione coniugale, concordavano la cessione da parte del signor in favore della GN della quota del 50% di CP_1 Pt_1 proprietà della casa coniugale, a fronte dell'accollo da parte di quest'ultima del residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile e del prelievo da parte del marito dal conto corrente comune della complessiva somma di €14.000,00 (prelievo effettivamente operato con le seguenti modalità: €1.200,00 utilizzati per il pagamento con bonifico bancario del 22.02.2019 del canone di locazione dell'abitazione ove il signor si CP_1 sarebbe trasferito a seguito della separazione ed €12.800,00 accreditati con bonifico del
15.03.2019 sul nuovo corrente del marito); che in data 3.04.2019, in conformità alle intese raggiunte, i coniugi depositavano ricorso per la separazione personale e il marito si assumeva l'impegno alla cessione della propria quota di proprietà della casa coniugale alla moglie, da realizzarsi con successivo atto notarile, e veniva inoltre previsto che il mutuo gravante sull'immobile sarebbe rimasto a carico della GN
che l'accordo veniva omologato dal Tribunale di Varese con decreto 1.07.2019; Pt_1 che a decorrere dal mese di aprile 2019 la ricorrente si faceva carico dell'integrale onere economico relativo alle rate di mutuo progressivamente in scadenza, mentre il signor si rendeva inadempiente all'obbligo assunto di formalizzare il trasferimento della CP_1 propria quota di proprietà dell'immobile alla ricorrente, malgrado la corrispondenza dal medesimo all'uopo intrattenuta con il notaio Nicolosi al fine di formalizzare il trasferimento;
che per l'attività svolta il notaio emetteva fattura n. 21 del 2020, integralmente saldata dall'attrice; che inoltre, risultando il mutuo formalmente intestato ancora ad entrambi gli ex coniugi nonostante il pagamento delle rate in via esclusiva da parte dell'attrice, quest'ultima riportava una perdita economica di €294,15, quale minor detrazione beneficiata sugli interessi passivi del mutuo.
Si è costituito , chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso. CP_1
Il resistente ha in particolare dedotto: che la bozza di accordo del gennaio 2019 non era mai stata sottoscritta dalle parti e che “veniva – in parte – utilizzato per la regolamentazione degli aspetti meramente patrimoniali (…); che in particolare la bozza del gennaio 2019, non sottoscritta, prevedeva: “il sig. trasferisce alla sig.ra CP_1
Pag. 3 di 12 la sua parte di proprietà (50%) della casa coniugale, senza corrispettivo, in Pt_1 cambio soltanto dell'accollo liberatorio del Mutuo residuo da parte della GN
Il sig. trasferisce alla sig.ra l'auto nuova Mitsubishi ASX, con Pt_1 CP_1 Pt_1 relativa storia assicurativa, tenendo per se' l'auto vecchia Hyundai Gets. Di tutte le disponibilità monetarie conteggiate al 23 gennaio 19, sia quelle del conto cointestato e quelle dei conti personali (in totale circa 25.000€) il sig. prende € 15.000, CP_1 lasciando alla sig.ra le somme rimanenti. …omissis…. Il sig. continua a Pt_1 CP_1 pagare il finanziamento personale in corso già a lui intestato (Piccolo Prestito Inps: debito residuo 7.800€) e si fa carico delle spese per il passaggio di proprietà dell'auto…. Omissis….””; che la GN non provvedeva all'accollo liberatorio Pt_1 del mutuo;
che “Quanto invece agli altri aspetti patrimoniali, questi sono stati eseguiti:
- L'auto è stata effettivamente trasferita alla GN prima del deposito del Pt_1 ricorso per separazione;
- Delle disponibilità economiche possedute dai coniugi, il sig.
ha effettivamente provveduto al prelievo di Euro 14.000,00 di cui Euro 1.200,00 CP_1 per l'anticipo della locazione dell'immobile ove si è successivamente trasferito ed Euro
12.800,00 in data 15.03.2019. Il bonifico disposto riportava correttamente la dicitura
“soldi separazione”; le altre disponibilità economiche sono rimaste alla GN Pt_2
.
[...]
Il convenuto ha eccepito: che l'accordo omologato dal Tribunale di Varese non indicava il diritto oggetto della cessione, né era precisamente individuato l'immobile con i dati catastali, né era esplicitato il corrispettivo, non potendosi da ciò ricavare la gratuità del trasferimento;
che il trasferimento dell'addebito della rata del mutuo sul conto personale dell'attrice non aveva comportato alcun accollo;
che il signor aveva provveduto CP_1 alla compensazione delle somme dovute alla GN in relazione al rimborso Pt_1 della quota di mutuo del medesimo, con il proprio credito maturato nei confronti dell'attrice in relazione all'incameramento esclusivo da parte di quest'ultima degli assegni familiari/assegno unico.
Deduceva ulteriormente il convenuto: che nella sentenza di divorzio del 22.10.2022, ove venivano recepite le conclusioni congiunte delle parti, nulla veniva detto in merito alla cessione della quota di proprietà del 50% della casa coniugale e i coniugi specificavano che il diritto di proprietà della casa coniugale era comune in capo agli stessi;
con riferimento alla corrispondenza intercorsa con il notaio Nicolosi, che la richiesta di un mero preventivo al professionista non era sufficiente ai fini della qualificazione del trasferimento a titolo gratuito, non essendo stato conferito alcun incarico al professionista;
contestava ulteriormente le prospettazioni di controparte con riferimento alle rate pagate in costanza di matrimonio ed inoltre contestava che la rata di aprile 2019 fosse stata pagata dall'attrice, in quanto addebitata sul conto cointestato;
confermava che dal maggio 2019 le rate erano state addebitate sul conto della ricorrente, tuttavia eccependo che non corrispondesse al vero che l'onere economico fosse stato sopportato
Pag. 4 di 12 unicamente da quest'ultima, in ragione del controcredito compensato dal resistente relativo agli assegni familiari.
Alla prima udienza dell'11.06.2024 è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Nella propria memoria ex art. 281duodecies c.p.c., parte attrice, contestate le avverse difese, ha in particolare confermato la disponibilità alla formalizzazione dell'accollo liberatorio dal mutuo in favore del resistente, non ancora formalizzato in quanto da effettuarsi per prassi contestualmente al trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale, peraltro evidenziando di averne nondimeno già sopportato il costo economico dall'aprile 2019. All'udienza del 18.02.2025 parte ricorrente ha dato atto di aver depositato conteggi aggiornati al gennaio 2025 delle rate di mutuo pagate, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e hanno discusso oralmente la causa;
all'esito, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, co. 3
c.p.c..
2.La domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 2932
c.c. (rubricato “Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto”) prevede:
“Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
4.Con riferimento al presupposto che la parte attrice abbia correttamente eseguito la prestazione gravante in capo alla stessa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la norma “non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere;
ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore” (v. ad es. Cass., sent. n. 26011 del 2010). Il presupposto citato può dunque dirsi soddisfatto allorquando l'attore abbia formulato in giudizio l'offerta della prestazione dovuta, personalmente o per mezzo del suo procuratore, prima della pronuncia della sentenza ed in funzione di questa.
Pag. 5 di 12 Ancora, è stato ritenuto che “Nel caso in cui le parti di un preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 cod. civ. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, sicché, in tale ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso e il pagamento del prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. Ne consegue che, ove la prestazione del promissario acquirente di pagamento del prezzo residuo dell'immobile sia da adempiersi, secondo il preliminare, mediante accollo di mutuo fondiario, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, nella sentenza costitutiva, subordini l'effetto traslativo all'accollo anzidetto” (Cass., sent. n. 29849 del 2011).
4.1Con riferimento alla determinabilità della res da trasferire, è dato interpretativo ormai costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che “è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile” (v. ad es. Cass., ord. n. 11297del 2018); peraltro “la possibilità di determinare l'oggetto del contratto mediante il rinvio ad elementi esterni individuabili "aliunde", idonei a consentire in modo inequivoco l'identificazione del bene oggetto della futura vendita, trova un limite qualora questo sia individuato per "relationem" in un atto destinato a formare parte integrante dell'accordo negoziale, poiché in tal caso la volontà delle parti limita la possibilità di avvalersi di elementi esterni diversi dall'atto specificamente richiamato in contratto e destinato a formarne parte integrante”. (Cass., ord. n. 1626 del
2020).
4.2Sotto il profilo della “possibilità” di attivazione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c., vengono in rilievo la regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile, oltre che la titolarità del medesimo in capo al promittente venditore.
In ordine alla regolarità catastale, la Corte di Cassazione ha posto in luce che “Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione;
viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente
Pag. 6 di 12 venditore con l'intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c.” (Cass., sent. n. 20526 del 2020).
In ordine alle menzioni urbanistiche, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che
“In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio” (Cass., sent. n. 21721 del 2019); è stato inoltre precisato che la dichiarazione può essere resa anche dal promissario acquirente, altresì avvalendosi di un suo consulente di parte: “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, nel caso in cui il promittente alienante non assolva all'onere di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile, il promissario acquirente può, al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., supplire a tale omissione mediante la produzione in giudizio di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia” (Cass., ord. n. 14976 del 2023).
4.3Infine, con specifico riferimento all'esperibilità del rimedio ex art. 2932 c.c. in questa sede azionato con riferimento agli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, è stato chiarito che “In tema di separazione consensuale,
l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c.” (v. ad es.
Cass., ord. n. 22559 del 2023).
5.Tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, occorre anzitutto richiamare il contenuto dell'accordo contenuto nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi, omologato dal Tribunale di Varese il 1.07.2019; le parti, nello specifico, hanno pattuito quanto segue (doc. 9):
Pag. 7 di 12 (…)
3. La casa coniugale, previa cessione notarile, resterà alla GN che ci vivrà Pt_1 con le proprie figlie minori e;
Per_1 Per_2
(…)
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; (…)”.
6.Ciò posto, vanno in primo luogo disattese le prospettazioni di parte resistente in ordine all'asserita indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della cessione, come pure le argomentazioni relative all'incompletezza dell'accordo con riferimento alla mancata indicazione del corrispettivo della cessione, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
6.1Anzitutto, ritiene il Giudice che non sussista alcun dubbio in ordine al diritto oggetto di trasferimento, da individuarsi necessariamente nel diritto di proprietà, deponendo in tal senso il chiaro tenore letterale del ricorso per separazione consensuale omologato, ove:
-viene premesso che la casa familiare, gravata da un'ipoteca con riferimento al mutuo concesso per l'acquisto, risulta “intestata ad entrambi” i coniugi – con il che subito richiamandosi, implicitamente, il diritto di proprietà;
-immediatamente a seguire, si colloca l'assunzione da parte di CP_1 dell'impegno “alla cessione della suo quota di casa coniugale alla GN ; Pt_1
Pag. 8 di 12 -in sequenza, si prevede dall'altro lato che “il mutuo (…) rimarrà a carico della sig.ra
” - mutuo pacificamente contratto per l'acquisto della proprietà Parte_1 dell'immobile; di talché il diritto oggetto di trasferimento, come detto, non può che individuarsi univocamente nella quota di proprietà del resistente con riferimento alla casa coniugale, risultando del tutto inconferenti le prospettazioni del convenuto in ordine al possibile riferimento al diritto di abitazione o all'usufrutto, prospettazioni tra l'altro formulate in via meramente ipotetica, non assurgendo neppure a vere e proprie ricostruzioni alternative del contenuto dell'accordo; piuttosto, la costituzione (e non il trasferimento) dei diritti reali di godimento da ultimo citati, ove in tesi fosse stata l'oggetto dell'accordo, avrebbe, sì, necessariamente implicato quantomeno un'esplicita menzione del diritto costituito da parte dei coniugi, non rispondendo in alcun modo al significato coerentemente ricavabile dalla lettura dei sopra citati intenti esposti dalle parti.
Si aggiunga che dalla bozza di accordo del gennaio 2019 emerge quantomeno che la negoziazione delle parti avesse avuto ad oggetto il trasferimento alla da parte del Pt_1 della “sua parte di proprietà (50%) della casa coniugale, senza corrispettivo, in CP_1 cambio soltanto dell'accollo liberatorio del Mutuo residuo da parte della sig.ra Pt_1
(doc. 1 “bozza accordo separazione”, prodotto dallo stesso convenuto), con il che ponendosi in coerenza con l'interpretazione appena fornita.
Infine, dalla corrispondenza intercorsa tra il e il notaio Nicolosi - prodotta CP_1 dall'attrice sub doc. 12 e in alcun modo disconosciuta dal convenuto – si ricava che pure il comportamento tenuto dal convenuto è risultato confermare ulteriormente che l'intento delle parti fosse quello di procedere al trasferimento della quota di 1/2 del diritto di proprietà in favore della si legge infatti: Pt_1
- “Oggetto: richiesta preventivo. (…) Le riassumo la nostra situazione: Attualmente siamo sposati in comunione dei beni e l'immobile è di entrambi al 50%, ma siamo in fase di separazione ed intendo donare a mia moglie la mia quota di proprietà e lei si accolla il mutuo residuo. (…) Possiamo procedere alla donazione prima della separazione oppure attendere l'omologazione della separazione e poi fare l'atto, la soluzione più conveniente, per la quale chiedo cortesemente un preventivo”(email
18.01.2019);
-“L'avvocato ci ha già detto che nell'accordo lui può prevedere l'impegno del coniuge al trasferimento della quota di proprietà, ma il trasferimento vero e proprio deve essere eseguito dopo l'omologa presso un notaio. Quindi, se questa è la procedura più conveniente e corretta, chiediamo gentilmente un preventivo” (email 23.01.2019);
- “Sono stato nel suo studio a Varese e poi mi ha fatto un preventivo in primavera per un atto notarile di trasferimento della quota di proprietà al coniuge per separazione. In occasione ci consigliò anche di procedere prima all'omologa di separazione e poi fare
l'atto, per questo è passato del tempo. Le chiedo ora se possiamo fissare un
Pag. 9 di 12 appuntamento o possiamo venire direttamente in studio (…) Chiedo inoltre se il preventivo è ancora valido (…)” (email 17.11.2019).
Da ultimo, prive di pregio risultano le difese del convenuto richiamanti il contenuto della sentenza di divorzio, non potendosene in alcun modo evincere il superamento dell'accordo raggiunto: il riferimento alla comune titolarità della casa coniugale consiste infatti, all'evidenza, in una presa d'atto della situazione esistente, non essendo stato ancora operato il trasferimento della quota di proprietà di cui si controverte nella presente sede.
6.2In secondo luogo, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamati, ritiene il Giudice che non sussista dubbio alcuno in ordine all'esatta individuabilità dell'immobile oggetto del trasferimento, sufficientemente descritto nell'accordo omologato attraverso la descrizione quale casa coniugale sita in Varese, via G. Walder n. 46; indicazione integrata nel presente giudizio dalla produzione dell'atto di acquisito del bene in comunione del 2009, con menzione dei relativi dati catastali (doc. 1 ric.), corrispondenti a quelli riportati nel contratto di mutuo ipotecario concesso ai coniugi (doc. 2 ric.).
6.3Infine, la mancata menzione di un importo monetario a titolo di corrispettivo del trasferimento della quota di proprietà dell'immobile non è in alcun modo da ritenersi significativo di qualsivoglia profilo di incompletezza dell'accordo raggiunto dai coniugi e omologato dal Tribunale, senza con ciò doversi necessariamente intendere che l'intento del sia stato quello di effettuare una liberalità nei confronti della CP_1 moglie: deve infatti rilevarsi che la cessione a titolo gratuito dell'immobile si colloca nel contesto della complessiva regolamentazione dei rapporti giuridico-patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione, essendosi inoltre espressamente previsto l'accollo da parte della del residuo debito di cui al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile. Pt_1
6.4Dal tenore letterale dell'accordo, come pure dal contegno serbato dalle parti, risulta dunque chiara l'esistenza tra le parti di una comune volontà negoziale, nei termini sopra illustrati.
7.A fronte di tale quadro negoziale, la ricorrente ha allegato l'inadempimento del convenuto all'obbligo dallo stesso assunto alla stipula del contratto di trasferimento della quota del 50% di proprietà dell'immobile di Varese, via Walder 46, in favore della mentre il resistente al riguardo ha eccepito l'inadempimento a propria volta Pt_1 tenuto dalla ricorrente e in tesi consistito nel mancato accollo del mutuo.
7.1La tesi difensiva del convenuto va disattesa, essendo sul punto sufficiente osservare che il l'accordo oggetto di omologa non prevedeva alcun previo accollo del mutuo, rispetto alla cessione immobiliare.
Con ciò assorbendosi la disamina di ogni questione inerente al (parzialmente) contestato pagamento delle rate del mutuo da parte dell'attrice, a far tempo dall'aprile 2019 (sul punto, peraltro, si evidenzia ad abundantiam che è pacifico che dal maggio 2019 le rate siano state addebitate sul conto corrente dell'attrice; come pure che, in parziale
Pag. 10 di 12 esecuzione degli accordi di gennaio 2019, “Delle disponibilità economiche possedute dai coniugi, il sig. ha effettivamente provveduto al prelievo di Euro 14.000,00 CP_1
(…) Il bonifico disposto riportava correttamente la dicitura “soldi separazione”; le altre disponibilità economiche sono rimaste alla GN , con il che essendo Pt_1 comprovato che il residuo saldo del conto corrente cointestato fosse da attribuire interamente alla e, per l'effetto, che anche il pagamento della rata dell'aprile Pt_1
2019 fosse da imputare all'attrice).
, nella presente sede rileva che l'attrice abbia manifestato in giudizio CP_2 la propria disponibilità a procedere all'accollo, ciò essendo sufficiente ad integrare l'offerta della controprestazione, nei termini espressi dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
8.Passando ora alla verifica in ordine alla possibilità di attivazione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c., la titolarità della quota di 1/2 del diritto di proprietà in capo al convenuto risulta dall'atto di compravendita depositato dall'attrice (doc. 1).
8.1Ulteriormente, la regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile risulta dalla relazione predisposta dal professionista incaricato dall'attrice (v. doc. 17, dichiarazione di conformità del geom. ). Controparte_3
9.In conclusione, sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attrice.
10.L'accertato obbligo di concludere l'atto di trasferimento rimasto inadempiuto impone dunque la pronuncia costitutiva di trasferimento, dal resistente in favore della ricorrente, della quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in Varese, Via Giuseppe
Vincenzo Walder n. 46 – piano I, meglio identificato al Catasto dei Fabbricati di detto
Comune Sez. Urb. VA, foglio 11, part. 449 sub. 5, condizionandola all'accollo da parte della ricorrente della residua obbligazione restitutoria nei confronti della Banca di cui al contratto di mutuo ipotecario stipulato dai coniugi il 30.07.2009.
11.Non meritano invece accoglimento le pretese risarcitorie formulate in ricorso, dovendosi al riguardo evidenziare:
-con riferimento alle spese di istruttoria notarile, in via assorbente, che si tratta in ogni caso di esborsi che la beneficiaria del trasferimento immobiliare avrebbe dovuto sopportare in caso di spontaneo adempimento del convenuto, per l'effetto non potendosi configurare alcun danno in capo alla medesima;
-con riferimento all'importo di €294,15 a titolo di rimborso perso sugli interessi passivi del mutuo fondiario, che difettano parimenti i presupposti dell'invocata tutela risarcitoria, la mancata possibilità di incamerare il rimborso sugli interessi passivi non essendo causalmente riconducibile all'inadempimento del convenuto, in termini di conditio sine qua non, quanto piuttosto essendo da ricondurre alla mancata formalizzazione dell'accollo da parte della ricorrente medesima, la quale in termini generali avrebbe ben potuto procedere subito a tale adempimento, in luogo di limitarsi a
Pag. 11 di 12 sopportarne meramente il peso economico, in tal modo beneficiando dei relativi rimborsi.
12.Occorre da ultimo evidenziare che risultano del tutto inconferenti rispetto alle domande formulate in ricorso le diffuse argomentazioni delle parti relative ai pagamenti delle rate di mutuo nel corso del rapporto (e del matrimonio), come pure in punto di ripartizione degli assegni familiari/assegno unico, inoltre non risultando neppure la formulazione di alcuna domanda riconvenzionale da parte del convenuto.
13.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva espletata, con riduzione dei compensi in misura massima per la fase istruttoria in assenza di assunzione di prove orali costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla ricorrente, trasferisce, dal resistente in favore della ricorrente, la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in Varese, via Giuseppe Vincenzo Walder n. 46 – piano I, meglio identificato al Catasto dei Fabbricati di detto Comune Sez. Urb. VA, foglio 11, part. 449 sub. 5;
2.subordina l'effetto traslativo all'accollo da parte della ricorrente della residua obbligazione restitutoria nei confronti della di cui al contratto di mutuo ipotecario CP_4 stipulato dai coniugi il 30.07.2009;
3.ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Varese la trascrizione della presente sentenza ex art. 2643, co. 1, n. 14) c.c.;
4.rigetta ogni altra domanda;
5.condanna il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in €545,00 per esborsi ed €6.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e
CPA come per legge.
Varese, 4.03.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 473/2024 promossa da elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti MORANDI SARA e Parte_1
CUNATI CRISTIANO che la rappresentano e difendono come da procura
ricorrente contro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to MARINI CP_1
SILVIA che lo rappresenta e difende come da procura resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale:
- accertare e dichiarare che il signor , con la firma del ricorso CP_1 consensuale per la separazione personale dei coniugi depositato il 3 aprile 2019, e omologato dal Tribunale di Varese in data 1 luglio 2019, ha assunto l'obbligo di trasferire in capo alla GN la propria quota di proprietà Parte_1 dell'immobile, ex casa coniugale, sito in Varese, Via Giuseppe Vincenzo Walder n. 46 – piano I, posto in Comune Amministrativo e Censuario di Varese, meglio identificato al
Catasto dei Fabbricati di detto Comune Sez. Urb. VA, foglio 11, particella 449 Sub. 5
(corrispondenti al catasto terreni Comune di Varese Foglio 9 Particella 449);
- accertare e dichiarare che il signor si è reso inadempiente all'obbligo CP_1 assunto di trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile ex casa coniugale sita in Varese, Via Walder n. 46, con atto notarile successivo all'omologa del ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
- conseguentemente, pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo dell'atto notarile di trasferimento in favore della GN della Parte_1 quota del 50% di proprietà del signor sull'immobile sito in Varese, Via CP_1
Giuseppe Vincenzo Walder n. 46 – piano I, posto in Comune Amministrativo e
Censuario di Varese, meglio identificato al Catasto dei Fabbricati di detto Comune Sez.
Urb. VA, foglio 11, particella 449 Sub. 5 (corrispondenti al catasto terreni Comune di
Varese Foglio 9 Particella 4);
- ordinare, conseguentemente, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Varese la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità. In via subordinata:
- previo accertamento dell'inadempimento di controparte dichiarare la risoluzione di diritto del rapporto obbligatorio sorto tra la GN e il signor Parte_1
con la firma del ricorso consensuale per la separazione personale dei CP_1 coniugi depositato il 3 aprile 2019, e omologato dal Tribunale di Varese in data 1° luglio 2019, per l'effetto, dichiarare il diritto della GN a vedersi restituire Pt_1
l'importo di € 14.000,00 prelevato dal signor dal conto corrente comune CP_1 in data 22 febbraio e 15 marzo 2019, nonché dell'importo versato dalla GN Pt_1 per il 50% della quota di mutuo di spettanza del signor dal mese di aprile CP_1
2019 alla data della sentenza conclusiva del presente giudizio e conseguentemente condannare il signor al versamento alla GN dell'importo di € CP_1 Pt_1
14.000,00 prelevato dal signor dal conto corrente comune in data 22 CP_1 febbraio e 15 marzo 2019, nonché dell'importo versato dalla GN per il 50% Pt_1 della quota di mutuo di spettanza del signor dal mese di aprile 2019 alla CP_1 data della sentenza conclusiva del presente giudizio, ovvero quella minor somma risultante all'esito del giudizio.
In ogni caso
- previo accertamento dei danni patrimoniali subiti dalla GN in Parte_1 conseguenza dell'inadempimento del signor , condannare quest'ultimo al CP_1 versamento in favore della ricorrente della somma di € 1.037,00 pagata al Notaio Avv.
Paola Nicolosi in forza di fattura n. 21 del 7 febbraio 2020; nonché della somma di €
294,15 pari alla quota di rimborso perso dalla GN sugli interessi passivi del Pt_1 mutuo fondiario, di cui € 57,29 relativamente al periodo aprile-dicembre 2019; € 73,77 relativamente all'anno 2020; € 70,71 relativamente all'anno 2021; € 92,38 relativamente all'anno 2022;
- vittoria di spese e compensi di giudizio come da Decreto Ministeriale.
In via istruttoria:
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede che questo Ill.mo Tribunale voglia ordinare al signor l'esibizione dell'estratto conto relativo al mese di marzo 2019 del CP_1 conto corrente n. 11949578 presso Ing. Bank N.V. allo stesso intestato.
Si offrono in comunicazione, in aggiunta ai documenti già depositati, in quanto documenti sopravvenuti:
Doc. 24 Ricevute pagamento mutuo da luglio 2024 a gennaio 2025;
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, Voglia: nel merito in via principale:
- accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti, la nullità/inesistenza dell'impegno di cessione notarile assunto dal sig. nella separazione omologata dal Tribunale, CP_1 rigettare tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pag. 2 di 12 in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. depositato in data 1.03.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese,
[...] CP_1 formulando le conclusioni sopra riportate.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere comproprietaria al
50%, unitamente all'ex coniuge , dell'immobile sito in Varese, Via CP_1
Giuseppe Vincenzo Walder n. 46, per l'acquisto del quale in data 30.07.2009 Banco
BPM erogava loro a titolo di mutuo l'importo di €72.000,00; che sino al marzo 2019 le rate di mutuo venivano pagate dai coniugi con addebito su conto corrente comune;
che nel gennaio 2019 i coniugi, decisi a porre fine all'unione coniugale, concordavano la cessione da parte del signor in favore della GN della quota del 50% di CP_1 Pt_1 proprietà della casa coniugale, a fronte dell'accollo da parte di quest'ultima del residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile e del prelievo da parte del marito dal conto corrente comune della complessiva somma di €14.000,00 (prelievo effettivamente operato con le seguenti modalità: €1.200,00 utilizzati per il pagamento con bonifico bancario del 22.02.2019 del canone di locazione dell'abitazione ove il signor si CP_1 sarebbe trasferito a seguito della separazione ed €12.800,00 accreditati con bonifico del
15.03.2019 sul nuovo corrente del marito); che in data 3.04.2019, in conformità alle intese raggiunte, i coniugi depositavano ricorso per la separazione personale e il marito si assumeva l'impegno alla cessione della propria quota di proprietà della casa coniugale alla moglie, da realizzarsi con successivo atto notarile, e veniva inoltre previsto che il mutuo gravante sull'immobile sarebbe rimasto a carico della GN
che l'accordo veniva omologato dal Tribunale di Varese con decreto 1.07.2019; Pt_1 che a decorrere dal mese di aprile 2019 la ricorrente si faceva carico dell'integrale onere economico relativo alle rate di mutuo progressivamente in scadenza, mentre il signor si rendeva inadempiente all'obbligo assunto di formalizzare il trasferimento della CP_1 propria quota di proprietà dell'immobile alla ricorrente, malgrado la corrispondenza dal medesimo all'uopo intrattenuta con il notaio Nicolosi al fine di formalizzare il trasferimento;
che per l'attività svolta il notaio emetteva fattura n. 21 del 2020, integralmente saldata dall'attrice; che inoltre, risultando il mutuo formalmente intestato ancora ad entrambi gli ex coniugi nonostante il pagamento delle rate in via esclusiva da parte dell'attrice, quest'ultima riportava una perdita economica di €294,15, quale minor detrazione beneficiata sugli interessi passivi del mutuo.
Si è costituito , chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso. CP_1
Il resistente ha in particolare dedotto: che la bozza di accordo del gennaio 2019 non era mai stata sottoscritta dalle parti e che “veniva – in parte – utilizzato per la regolamentazione degli aspetti meramente patrimoniali (…); che in particolare la bozza del gennaio 2019, non sottoscritta, prevedeva: “il sig. trasferisce alla sig.ra CP_1
Pag. 3 di 12 la sua parte di proprietà (50%) della casa coniugale, senza corrispettivo, in Pt_1 cambio soltanto dell'accollo liberatorio del Mutuo residuo da parte della GN
Il sig. trasferisce alla sig.ra l'auto nuova Mitsubishi ASX, con Pt_1 CP_1 Pt_1 relativa storia assicurativa, tenendo per se' l'auto vecchia Hyundai Gets. Di tutte le disponibilità monetarie conteggiate al 23 gennaio 19, sia quelle del conto cointestato e quelle dei conti personali (in totale circa 25.000€) il sig. prende € 15.000, CP_1 lasciando alla sig.ra le somme rimanenti. …omissis…. Il sig. continua a Pt_1 CP_1 pagare il finanziamento personale in corso già a lui intestato (Piccolo Prestito Inps: debito residuo 7.800€) e si fa carico delle spese per il passaggio di proprietà dell'auto…. Omissis….””; che la GN non provvedeva all'accollo liberatorio Pt_1 del mutuo;
che “Quanto invece agli altri aspetti patrimoniali, questi sono stati eseguiti:
- L'auto è stata effettivamente trasferita alla GN prima del deposito del Pt_1 ricorso per separazione;
- Delle disponibilità economiche possedute dai coniugi, il sig.
ha effettivamente provveduto al prelievo di Euro 14.000,00 di cui Euro 1.200,00 CP_1 per l'anticipo della locazione dell'immobile ove si è successivamente trasferito ed Euro
12.800,00 in data 15.03.2019. Il bonifico disposto riportava correttamente la dicitura
“soldi separazione”; le altre disponibilità economiche sono rimaste alla GN Pt_2
.
[...]
Il convenuto ha eccepito: che l'accordo omologato dal Tribunale di Varese non indicava il diritto oggetto della cessione, né era precisamente individuato l'immobile con i dati catastali, né era esplicitato il corrispettivo, non potendosi da ciò ricavare la gratuità del trasferimento;
che il trasferimento dell'addebito della rata del mutuo sul conto personale dell'attrice non aveva comportato alcun accollo;
che il signor aveva provveduto CP_1 alla compensazione delle somme dovute alla GN in relazione al rimborso Pt_1 della quota di mutuo del medesimo, con il proprio credito maturato nei confronti dell'attrice in relazione all'incameramento esclusivo da parte di quest'ultima degli assegni familiari/assegno unico.
Deduceva ulteriormente il convenuto: che nella sentenza di divorzio del 22.10.2022, ove venivano recepite le conclusioni congiunte delle parti, nulla veniva detto in merito alla cessione della quota di proprietà del 50% della casa coniugale e i coniugi specificavano che il diritto di proprietà della casa coniugale era comune in capo agli stessi;
con riferimento alla corrispondenza intercorsa con il notaio Nicolosi, che la richiesta di un mero preventivo al professionista non era sufficiente ai fini della qualificazione del trasferimento a titolo gratuito, non essendo stato conferito alcun incarico al professionista;
contestava ulteriormente le prospettazioni di controparte con riferimento alle rate pagate in costanza di matrimonio ed inoltre contestava che la rata di aprile 2019 fosse stata pagata dall'attrice, in quanto addebitata sul conto cointestato;
confermava che dal maggio 2019 le rate erano state addebitate sul conto della ricorrente, tuttavia eccependo che non corrispondesse al vero che l'onere economico fosse stato sopportato
Pag. 4 di 12 unicamente da quest'ultima, in ragione del controcredito compensato dal resistente relativo agli assegni familiari.
Alla prima udienza dell'11.06.2024 è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Nella propria memoria ex art. 281duodecies c.p.c., parte attrice, contestate le avverse difese, ha in particolare confermato la disponibilità alla formalizzazione dell'accollo liberatorio dal mutuo in favore del resistente, non ancora formalizzato in quanto da effettuarsi per prassi contestualmente al trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale, peraltro evidenziando di averne nondimeno già sopportato il costo economico dall'aprile 2019. All'udienza del 18.02.2025 parte ricorrente ha dato atto di aver depositato conteggi aggiornati al gennaio 2025 delle rate di mutuo pagate, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e hanno discusso oralmente la causa;
all'esito, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, co. 3
c.p.c..
2.La domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 2932
c.c. (rubricato “Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto”) prevede:
“Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
4.Con riferimento al presupposto che la parte attrice abbia correttamente eseguito la prestazione gravante in capo alla stessa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la norma “non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere;
ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore” (v. ad es. Cass., sent. n. 26011 del 2010). Il presupposto citato può dunque dirsi soddisfatto allorquando l'attore abbia formulato in giudizio l'offerta della prestazione dovuta, personalmente o per mezzo del suo procuratore, prima della pronuncia della sentenza ed in funzione di questa.
Pag. 5 di 12 Ancora, è stato ritenuto che “Nel caso in cui le parti di un preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 cod. civ. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, sicché, in tale ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso e il pagamento del prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. Ne consegue che, ove la prestazione del promissario acquirente di pagamento del prezzo residuo dell'immobile sia da adempiersi, secondo il preliminare, mediante accollo di mutuo fondiario, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, nella sentenza costitutiva, subordini l'effetto traslativo all'accollo anzidetto” (Cass., sent. n. 29849 del 2011).
4.1Con riferimento alla determinabilità della res da trasferire, è dato interpretativo ormai costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che “è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile” (v. ad es. Cass., ord. n. 11297del 2018); peraltro “la possibilità di determinare l'oggetto del contratto mediante il rinvio ad elementi esterni individuabili "aliunde", idonei a consentire in modo inequivoco l'identificazione del bene oggetto della futura vendita, trova un limite qualora questo sia individuato per "relationem" in un atto destinato a formare parte integrante dell'accordo negoziale, poiché in tal caso la volontà delle parti limita la possibilità di avvalersi di elementi esterni diversi dall'atto specificamente richiamato in contratto e destinato a formarne parte integrante”. (Cass., ord. n. 1626 del
2020).
4.2Sotto il profilo della “possibilità” di attivazione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c., vengono in rilievo la regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile, oltre che la titolarità del medesimo in capo al promittente venditore.
In ordine alla regolarità catastale, la Corte di Cassazione ha posto in luce che “Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione;
viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente
Pag. 6 di 12 venditore con l'intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c.” (Cass., sent. n. 20526 del 2020).
In ordine alle menzioni urbanistiche, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che
“In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio” (Cass., sent. n. 21721 del 2019); è stato inoltre precisato che la dichiarazione può essere resa anche dal promissario acquirente, altresì avvalendosi di un suo consulente di parte: “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, nel caso in cui il promittente alienante non assolva all'onere di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile, il promissario acquirente può, al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., supplire a tale omissione mediante la produzione in giudizio di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia” (Cass., ord. n. 14976 del 2023).
4.3Infine, con specifico riferimento all'esperibilità del rimedio ex art. 2932 c.c. in questa sede azionato con riferimento agli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, è stato chiarito che “In tema di separazione consensuale,
l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c.” (v. ad es.
Cass., ord. n. 22559 del 2023).
5.Tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, occorre anzitutto richiamare il contenuto dell'accordo contenuto nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi, omologato dal Tribunale di Varese il 1.07.2019; le parti, nello specifico, hanno pattuito quanto segue (doc. 9):
Pag. 7 di 12 (…)
3. La casa coniugale, previa cessione notarile, resterà alla GN che ci vivrà Pt_1 con le proprie figlie minori e;
Per_1 Per_2
(…)
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; (…)”.
6.Ciò posto, vanno in primo luogo disattese le prospettazioni di parte resistente in ordine all'asserita indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della cessione, come pure le argomentazioni relative all'incompletezza dell'accordo con riferimento alla mancata indicazione del corrispettivo della cessione, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
6.1Anzitutto, ritiene il Giudice che non sussista alcun dubbio in ordine al diritto oggetto di trasferimento, da individuarsi necessariamente nel diritto di proprietà, deponendo in tal senso il chiaro tenore letterale del ricorso per separazione consensuale omologato, ove:
-viene premesso che la casa familiare, gravata da un'ipoteca con riferimento al mutuo concesso per l'acquisto, risulta “intestata ad entrambi” i coniugi – con il che subito richiamandosi, implicitamente, il diritto di proprietà;
-immediatamente a seguire, si colloca l'assunzione da parte di CP_1 dell'impegno “alla cessione della suo quota di casa coniugale alla GN ; Pt_1
Pag. 8 di 12 -in sequenza, si prevede dall'altro lato che “il mutuo (…) rimarrà a carico della sig.ra
” - mutuo pacificamente contratto per l'acquisto della proprietà Parte_1 dell'immobile; di talché il diritto oggetto di trasferimento, come detto, non può che individuarsi univocamente nella quota di proprietà del resistente con riferimento alla casa coniugale, risultando del tutto inconferenti le prospettazioni del convenuto in ordine al possibile riferimento al diritto di abitazione o all'usufrutto, prospettazioni tra l'altro formulate in via meramente ipotetica, non assurgendo neppure a vere e proprie ricostruzioni alternative del contenuto dell'accordo; piuttosto, la costituzione (e non il trasferimento) dei diritti reali di godimento da ultimo citati, ove in tesi fosse stata l'oggetto dell'accordo, avrebbe, sì, necessariamente implicato quantomeno un'esplicita menzione del diritto costituito da parte dei coniugi, non rispondendo in alcun modo al significato coerentemente ricavabile dalla lettura dei sopra citati intenti esposti dalle parti.
Si aggiunga che dalla bozza di accordo del gennaio 2019 emerge quantomeno che la negoziazione delle parti avesse avuto ad oggetto il trasferimento alla da parte del Pt_1 della “sua parte di proprietà (50%) della casa coniugale, senza corrispettivo, in CP_1 cambio soltanto dell'accollo liberatorio del Mutuo residuo da parte della sig.ra Pt_1
(doc. 1 “bozza accordo separazione”, prodotto dallo stesso convenuto), con il che ponendosi in coerenza con l'interpretazione appena fornita.
Infine, dalla corrispondenza intercorsa tra il e il notaio Nicolosi - prodotta CP_1 dall'attrice sub doc. 12 e in alcun modo disconosciuta dal convenuto – si ricava che pure il comportamento tenuto dal convenuto è risultato confermare ulteriormente che l'intento delle parti fosse quello di procedere al trasferimento della quota di 1/2 del diritto di proprietà in favore della si legge infatti: Pt_1
- “Oggetto: richiesta preventivo. (…) Le riassumo la nostra situazione: Attualmente siamo sposati in comunione dei beni e l'immobile è di entrambi al 50%, ma siamo in fase di separazione ed intendo donare a mia moglie la mia quota di proprietà e lei si accolla il mutuo residuo. (…) Possiamo procedere alla donazione prima della separazione oppure attendere l'omologazione della separazione e poi fare l'atto, la soluzione più conveniente, per la quale chiedo cortesemente un preventivo”(email
18.01.2019);
-“L'avvocato ci ha già detto che nell'accordo lui può prevedere l'impegno del coniuge al trasferimento della quota di proprietà, ma il trasferimento vero e proprio deve essere eseguito dopo l'omologa presso un notaio. Quindi, se questa è la procedura più conveniente e corretta, chiediamo gentilmente un preventivo” (email 23.01.2019);
- “Sono stato nel suo studio a Varese e poi mi ha fatto un preventivo in primavera per un atto notarile di trasferimento della quota di proprietà al coniuge per separazione. In occasione ci consigliò anche di procedere prima all'omologa di separazione e poi fare
l'atto, per questo è passato del tempo. Le chiedo ora se possiamo fissare un
Pag. 9 di 12 appuntamento o possiamo venire direttamente in studio (…) Chiedo inoltre se il preventivo è ancora valido (…)” (email 17.11.2019).
Da ultimo, prive di pregio risultano le difese del convenuto richiamanti il contenuto della sentenza di divorzio, non potendosene in alcun modo evincere il superamento dell'accordo raggiunto: il riferimento alla comune titolarità della casa coniugale consiste infatti, all'evidenza, in una presa d'atto della situazione esistente, non essendo stato ancora operato il trasferimento della quota di proprietà di cui si controverte nella presente sede.
6.2In secondo luogo, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamati, ritiene il Giudice che non sussista dubbio alcuno in ordine all'esatta individuabilità dell'immobile oggetto del trasferimento, sufficientemente descritto nell'accordo omologato attraverso la descrizione quale casa coniugale sita in Varese, via G. Walder n. 46; indicazione integrata nel presente giudizio dalla produzione dell'atto di acquisito del bene in comunione del 2009, con menzione dei relativi dati catastali (doc. 1 ric.), corrispondenti a quelli riportati nel contratto di mutuo ipotecario concesso ai coniugi (doc. 2 ric.).
6.3Infine, la mancata menzione di un importo monetario a titolo di corrispettivo del trasferimento della quota di proprietà dell'immobile non è in alcun modo da ritenersi significativo di qualsivoglia profilo di incompletezza dell'accordo raggiunto dai coniugi e omologato dal Tribunale, senza con ciò doversi necessariamente intendere che l'intento del sia stato quello di effettuare una liberalità nei confronti della CP_1 moglie: deve infatti rilevarsi che la cessione a titolo gratuito dell'immobile si colloca nel contesto della complessiva regolamentazione dei rapporti giuridico-patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione, essendosi inoltre espressamente previsto l'accollo da parte della del residuo debito di cui al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile. Pt_1
6.4Dal tenore letterale dell'accordo, come pure dal contegno serbato dalle parti, risulta dunque chiara l'esistenza tra le parti di una comune volontà negoziale, nei termini sopra illustrati.
7.A fronte di tale quadro negoziale, la ricorrente ha allegato l'inadempimento del convenuto all'obbligo dallo stesso assunto alla stipula del contratto di trasferimento della quota del 50% di proprietà dell'immobile di Varese, via Walder 46, in favore della mentre il resistente al riguardo ha eccepito l'inadempimento a propria volta Pt_1 tenuto dalla ricorrente e in tesi consistito nel mancato accollo del mutuo.
7.1La tesi difensiva del convenuto va disattesa, essendo sul punto sufficiente osservare che il l'accordo oggetto di omologa non prevedeva alcun previo accollo del mutuo, rispetto alla cessione immobiliare.
Con ciò assorbendosi la disamina di ogni questione inerente al (parzialmente) contestato pagamento delle rate del mutuo da parte dell'attrice, a far tempo dall'aprile 2019 (sul punto, peraltro, si evidenzia ad abundantiam che è pacifico che dal maggio 2019 le rate siano state addebitate sul conto corrente dell'attrice; come pure che, in parziale
Pag. 10 di 12 esecuzione degli accordi di gennaio 2019, “Delle disponibilità economiche possedute dai coniugi, il sig. ha effettivamente provveduto al prelievo di Euro 14.000,00 CP_1
(…) Il bonifico disposto riportava correttamente la dicitura “soldi separazione”; le altre disponibilità economiche sono rimaste alla GN , con il che essendo Pt_1 comprovato che il residuo saldo del conto corrente cointestato fosse da attribuire interamente alla e, per l'effetto, che anche il pagamento della rata dell'aprile Pt_1
2019 fosse da imputare all'attrice).
, nella presente sede rileva che l'attrice abbia manifestato in giudizio CP_2 la propria disponibilità a procedere all'accollo, ciò essendo sufficiente ad integrare l'offerta della controprestazione, nei termini espressi dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
8.Passando ora alla verifica in ordine alla possibilità di attivazione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c., la titolarità della quota di 1/2 del diritto di proprietà in capo al convenuto risulta dall'atto di compravendita depositato dall'attrice (doc. 1).
8.1Ulteriormente, la regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell'immobile risulta dalla relazione predisposta dal professionista incaricato dall'attrice (v. doc. 17, dichiarazione di conformità del geom. ). Controparte_3
9.In conclusione, sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attrice.
10.L'accertato obbligo di concludere l'atto di trasferimento rimasto inadempiuto impone dunque la pronuncia costitutiva di trasferimento, dal resistente in favore della ricorrente, della quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in Varese, Via Giuseppe
Vincenzo Walder n. 46 – piano I, meglio identificato al Catasto dei Fabbricati di detto
Comune Sez. Urb. VA, foglio 11, part. 449 sub. 5, condizionandola all'accollo da parte della ricorrente della residua obbligazione restitutoria nei confronti della Banca di cui al contratto di mutuo ipotecario stipulato dai coniugi il 30.07.2009.
11.Non meritano invece accoglimento le pretese risarcitorie formulate in ricorso, dovendosi al riguardo evidenziare:
-con riferimento alle spese di istruttoria notarile, in via assorbente, che si tratta in ogni caso di esborsi che la beneficiaria del trasferimento immobiliare avrebbe dovuto sopportare in caso di spontaneo adempimento del convenuto, per l'effetto non potendosi configurare alcun danno in capo alla medesima;
-con riferimento all'importo di €294,15 a titolo di rimborso perso sugli interessi passivi del mutuo fondiario, che difettano parimenti i presupposti dell'invocata tutela risarcitoria, la mancata possibilità di incamerare il rimborso sugli interessi passivi non essendo causalmente riconducibile all'inadempimento del convenuto, in termini di conditio sine qua non, quanto piuttosto essendo da ricondurre alla mancata formalizzazione dell'accollo da parte della ricorrente medesima, la quale in termini generali avrebbe ben potuto procedere subito a tale adempimento, in luogo di limitarsi a
Pag. 11 di 12 sopportarne meramente il peso economico, in tal modo beneficiando dei relativi rimborsi.
12.Occorre da ultimo evidenziare che risultano del tutto inconferenti rispetto alle domande formulate in ricorso le diffuse argomentazioni delle parti relative ai pagamenti delle rate di mutuo nel corso del rapporto (e del matrimonio), come pure in punto di ripartizione degli assegni familiari/assegno unico, inoltre non risultando neppure la formulazione di alcuna domanda riconvenzionale da parte del convenuto.
13.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva espletata, con riduzione dei compensi in misura massima per la fase istruttoria in assenza di assunzione di prove orali costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla ricorrente, trasferisce, dal resistente in favore della ricorrente, la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in Varese, via Giuseppe Vincenzo Walder n. 46 – piano I, meglio identificato al Catasto dei Fabbricati di detto Comune Sez. Urb. VA, foglio 11, part. 449 sub. 5;
2.subordina l'effetto traslativo all'accollo da parte della ricorrente della residua obbligazione restitutoria nei confronti della di cui al contratto di mutuo ipotecario CP_4 stipulato dai coniugi il 30.07.2009;
3.ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Varese la trascrizione della presente sentenza ex art. 2643, co. 1, n. 14) c.c.;
4.rigetta ogni altra domanda;
5.condanna il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in €545,00 per esborsi ed €6.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e
CPA come per legge.
Varese, 4.03.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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