TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1889/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
ST DE Presidente relatore
BE AR CE
Claudia Manconi CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1889/2025 V.G. promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. ANTONIO FIORE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “1) le parti continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) vista la raggiunta maggiore età dei figli, entrambi autonomi dal punto di vista economico, a partire dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti concordano che verrà meno l'obbligo del sig. al pagamento del mantenimento a favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 come da punto 3 della istanza di separazione consensuale del 16 settembre 2011; 3) vista la
[...] raggiunta maggiore età dei figli, vengono meno e cessano di avere efficacia anche le condizioni relative alle spese straordinarie scolastiche e sanitarie disposte al punto 3, ultimo capoverso, dell'istanza di separazione consensuale del 16-09-2011; 4) avendo maturato il Sig. un Parte_2 debito per mancato puntuale saldo del mantenimento, di cui al punto 3 della ricordata istanza di separazione del 16-09-2011, e pari ad euro 36.000,00 (trantaseimila/00 ), al fine di saldare ogni debito pregresso ed addivenire al divorzio consensuale le parti concordemente stabiliscono il seguente accordo, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale: - CP_1
trasferisce ai propri figli nato a [...] il [...] e ,
[...] CP_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] il 50% della nuda proprietà dei beni immobili siti in Sassari in via Gian
Maria Volontè 16, i quali, attraverso atto di procura speciale Notaio repertorio Persona_1
39975 del 22 maggio 2025 a favore della sig.ra (nata in [...] il [...]), Parte_1 dichiarano di accettare;
- 4.2 – trasferisce alla sig.ra , nata a [...] Parte_2 Parte_1 il 31-03-1968 l'usufrutto della sua quota pari al 50%, dei beni immobili di cui al precedente punto
4.1; 4.3- trasferisce ai propri figli nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_2 , nata a [...] il [...] la nuda proprietà della sua quota pari al 50% dei beni Controparte_3 immobili di cui al precedente punto 4.1, i quali, attraverso atto di procura speciale Notaio
[...]
repertorio 39975 del 22 maggio 2025 a favore della sig.ra (nata in Per_1 Parte_1
Sassari il 31-03-1968), dichiarano di accettare;
I beni immobili oggetto del trasferimento di cui ai precedenti punti 4.1 - 4.2 - 4.3, siti in Sassari alla Via Gian Maria Volontè n° 16, sono così descritti:
a) tutto l'appartamento posto al piano terra rialzato, avente ingresso dal portoncino a destra per chi sale le scale, composto di soggiorno, tre camere ed accessori, con annessi balconi a livello, cortile di pertinenza e cantina al piano seminterrato. L'appartamento con annessi balconi e cortile confina con vano scale, vano ascensore, con proprietà e salvo altri, il tutto distinto Parte_3 Parte_4 catastalmente al NCEU foglio 88, mappale 479, sub 2, categoria A3, classe 2, rendita catastale euro
542,28, b) tutto il vano destinato ad autorimessa di mq. 20 di superficie, confinante con autorimessa distinta in catasto con il subalterno 20 di proprietà con spazio di manovra e cantina di CP_4 cui alla precedente lettera a), salvo altri, distinto catastalmente al NCEU foglio 88, mappale 479, sub
19, categoria C6, classe 1, rendita catastale euro 88,83. Il tutto meglio individuato nelle planimetrie depositate in Catasto cui le parti fanno espresso riferimento, e che si depositano in allegato. È compreso nel trasferimento di cui ai punti 4.1 - 4.2 - 4.3 del presente ricorso ogni inerente diritto, azione e ragione, inclusa una quota proporzionale di comproprietà su tutti gli elementi del fabbricato che per legge o per destinazione costituiscono oggetto di condominio, con tutte le precisazioni ed esclusioni contenute nell'atto di compravendita del 03-02-1998, notaio Dr. , Rep. Persona_2
104011 Raccolta 30144, nonché negli atti e nei documenti in essi citati che le parti tutte dichiarano di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte. - 4.4 - Piu rinuncia, in compensazione Parte_1 del trasferimento di cui al punto 4.2, alla richiesta del credito residuo di euro 36.000,00
(trentaseimila/00) come descritto al punto 4), nei confronti del sig. . 5) Il trasferimento Parte_2 di cui ai punti 4.1 - 4.2 - 4.3 del presente ricorso viene espressamente pattuito a corpo e non a misura, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, che la signora
[...] in proprio, ed i signori e , attraverso atto di procura Parte_1 CP_2 Controparte_3 speciale Notaio repertorio 39975 del 22 maggio 2025 a favore della sig.ra Persona_1 [...]
(nata in [...] il [...]), dichiarano di ben conoscere ed accettare. Le parti Parte_1 convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti ed in considerazione del fatto che il trasferimento avviene in parte in favore dei propri figli, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Le parti dispensano il
Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrivere ipoteca legale. 6) Trattandosi di trasferimento effettuato nell'ambito del componimento della crisi coniugale, comunque allo scopo di regolamentare i rispettivi rapporti economici e patrimoniali come esplicitati e formalizzati nel presente atto – così come espressamente richiesto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 – i ricorrenti invocano l'esenzione del relativo trasferimento immobiliare da ogni imposta registro-catastale e ipotecaria, anche in considerazione del fatto che detto trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, formalizzato in sede di divorzio secondo i princìpi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21761/2021. 7) I signori e in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi in materia Parte_2 Parte_1 urbanistica (art. 29 comma 1-bis Legge 52/1985 modificato dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010), rendono le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: - che gli immobili sono conformi alle planimetrie depositate al catasto fabbricati, prodotte in atti;
- che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei Registri Immobiliari;
- che le opere relative agli immobili sono state eseguite in conformità ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Sassari: - concessione edilizia n. C/95/00675 del 07-11-1995; - comunicazione per l'esecuzione di opere interne ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 23/1985, prot. n. 16472 25-02-2009; - che successivamente non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
- che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall'art. 13 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, ed art. 15 della Legge
28 gennaio 1977 n. 10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'immobile è privo del certificato di agibilità; - che l'immobile è dotato di
Attestazione di prestazione energetica in corso di validità, rilasciato dall'Ing. in Persona_3 data 22-11-2024, prodotto in atti, dal quale risulta che l'immobile è di classe energetica “B”; 8) Le parti personalmente ed il procuratore espressamente (in forza di procura speciale Notaio
[...]
repertorio 39975 del 22 maggio 2025 a favore della sig.ra nata in Per_1 Parte_1
Sassari il 31-03-1968) prendono atto che non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà di un diritto reale;
9) Le parti si dichiarano consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento, è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del
Conservatore non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità; 10) Le parti si obbligano a curare la trascrizione immobiliare nel più breve tempo possibile ed a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. in data 3 giugno 2025,
[...]
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili del loro matrimonio concordatario, celebrato il 28 settembre 1991 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (anno 1991, atto n. 406, parte II,
Serie A).
Assumevano che dalla loro unione erano nati i figli nato a [...] il [...] CP_2
e nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni. Controparte_3
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 5 novembre
2011 (rettificato con ordinanza depositata in data 23 luglio 2012), precisando che dalla data di separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
All'udienza del 21 ottobre 2025 i coniugi, comparsi personalmente, confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. È stato quindi allegato al verbale telematico il verbale cartaceo relativo al trasferimento immobiliare concordato tra le parti.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo di cui al verbale cartaceo d'udienza del 21 ottobre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2 lett. b, L.898/1970: in accoglimento della proposta domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di legge di ininterrotta separazione dal decreto che ha omologato la separazione in data 5 novembre 2011, n. 8991/2011,
R.G. 2234/2011 (rettificato con ordinanza depositata in data 23 luglio 2012) ed essendo indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Il Collegio prende atto delle condizioni economiche del divorzio concordate dalle parti, di cui al verbale d'udienza del 21 ottobre 2025, contenente le pattuizioni relative al raggiunto accordo in materia di cessazione degli effetti civili e circa le condizioni di trasferimento dell'immobile, non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto darvi attuazione.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e n Sassari il 28 settembre 1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di
[...] Parte_2 detto Comune per l'anno 1991, atto n. 406, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 21 ottobre 2025
(contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale e le condizioni relative al raggiunto accordo in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio), da intendersi qui richiamate.
3) Compensa le spese di lite.
Sassari, 23 ottobre 2025
Il Presidente est.
ST DE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
ST DE Presidente relatore
BE AR CE
Claudia Manconi CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1889/2025 V.G. promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. ANTONIO FIORE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “1) le parti continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) vista la raggiunta maggiore età dei figli, entrambi autonomi dal punto di vista economico, a partire dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti concordano che verrà meno l'obbligo del sig. al pagamento del mantenimento a favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 come da punto 3 della istanza di separazione consensuale del 16 settembre 2011; 3) vista la
[...] raggiunta maggiore età dei figli, vengono meno e cessano di avere efficacia anche le condizioni relative alle spese straordinarie scolastiche e sanitarie disposte al punto 3, ultimo capoverso, dell'istanza di separazione consensuale del 16-09-2011; 4) avendo maturato il Sig. un Parte_2 debito per mancato puntuale saldo del mantenimento, di cui al punto 3 della ricordata istanza di separazione del 16-09-2011, e pari ad euro 36.000,00 (trantaseimila/00 ), al fine di saldare ogni debito pregresso ed addivenire al divorzio consensuale le parti concordemente stabiliscono il seguente accordo, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale: - CP_1
trasferisce ai propri figli nato a [...] il [...] e ,
[...] CP_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] il 50% della nuda proprietà dei beni immobili siti in Sassari in via Gian
Maria Volontè 16, i quali, attraverso atto di procura speciale Notaio repertorio Persona_1
39975 del 22 maggio 2025 a favore della sig.ra (nata in [...] il [...]), Parte_1 dichiarano di accettare;
- 4.2 – trasferisce alla sig.ra , nata a [...] Parte_2 Parte_1 il 31-03-1968 l'usufrutto della sua quota pari al 50%, dei beni immobili di cui al precedente punto
4.1; 4.3- trasferisce ai propri figli nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_2 , nata a [...] il [...] la nuda proprietà della sua quota pari al 50% dei beni Controparte_3 immobili di cui al precedente punto 4.1, i quali, attraverso atto di procura speciale Notaio
[...]
repertorio 39975 del 22 maggio 2025 a favore della sig.ra (nata in Per_1 Parte_1
Sassari il 31-03-1968), dichiarano di accettare;
I beni immobili oggetto del trasferimento di cui ai precedenti punti 4.1 - 4.2 - 4.3, siti in Sassari alla Via Gian Maria Volontè n° 16, sono così descritti:
a) tutto l'appartamento posto al piano terra rialzato, avente ingresso dal portoncino a destra per chi sale le scale, composto di soggiorno, tre camere ed accessori, con annessi balconi a livello, cortile di pertinenza e cantina al piano seminterrato. L'appartamento con annessi balconi e cortile confina con vano scale, vano ascensore, con proprietà e salvo altri, il tutto distinto Parte_3 Parte_4 catastalmente al NCEU foglio 88, mappale 479, sub 2, categoria A3, classe 2, rendita catastale euro
542,28, b) tutto il vano destinato ad autorimessa di mq. 20 di superficie, confinante con autorimessa distinta in catasto con il subalterno 20 di proprietà con spazio di manovra e cantina di CP_4 cui alla precedente lettera a), salvo altri, distinto catastalmente al NCEU foglio 88, mappale 479, sub
19, categoria C6, classe 1, rendita catastale euro 88,83. Il tutto meglio individuato nelle planimetrie depositate in Catasto cui le parti fanno espresso riferimento, e che si depositano in allegato. È compreso nel trasferimento di cui ai punti 4.1 - 4.2 - 4.3 del presente ricorso ogni inerente diritto, azione e ragione, inclusa una quota proporzionale di comproprietà su tutti gli elementi del fabbricato che per legge o per destinazione costituiscono oggetto di condominio, con tutte le precisazioni ed esclusioni contenute nell'atto di compravendita del 03-02-1998, notaio Dr. , Rep. Persona_2
104011 Raccolta 30144, nonché negli atti e nei documenti in essi citati che le parti tutte dichiarano di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte. - 4.4 - Piu rinuncia, in compensazione Parte_1 del trasferimento di cui al punto 4.2, alla richiesta del credito residuo di euro 36.000,00
(trentaseimila/00) come descritto al punto 4), nei confronti del sig. . 5) Il trasferimento Parte_2 di cui ai punti 4.1 - 4.2 - 4.3 del presente ricorso viene espressamente pattuito a corpo e non a misura, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, che la signora
[...] in proprio, ed i signori e , attraverso atto di procura Parte_1 CP_2 Controparte_3 speciale Notaio repertorio 39975 del 22 maggio 2025 a favore della sig.ra Persona_1 [...]
(nata in [...] il [...]), dichiarano di ben conoscere ed accettare. Le parti Parte_1 convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti ed in considerazione del fatto che il trasferimento avviene in parte in favore dei propri figli, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Le parti dispensano il
Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrivere ipoteca legale. 6) Trattandosi di trasferimento effettuato nell'ambito del componimento della crisi coniugale, comunque allo scopo di regolamentare i rispettivi rapporti economici e patrimoniali come esplicitati e formalizzati nel presente atto – così come espressamente richiesto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 – i ricorrenti invocano l'esenzione del relativo trasferimento immobiliare da ogni imposta registro-catastale e ipotecaria, anche in considerazione del fatto che detto trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, formalizzato in sede di divorzio secondo i princìpi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21761/2021. 7) I signori e in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi in materia Parte_2 Parte_1 urbanistica (art. 29 comma 1-bis Legge 52/1985 modificato dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010), rendono le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: - che gli immobili sono conformi alle planimetrie depositate al catasto fabbricati, prodotte in atti;
- che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei Registri Immobiliari;
- che le opere relative agli immobili sono state eseguite in conformità ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Sassari: - concessione edilizia n. C/95/00675 del 07-11-1995; - comunicazione per l'esecuzione di opere interne ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 23/1985, prot. n. 16472 25-02-2009; - che successivamente non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
- che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall'art. 13 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, ed art. 15 della Legge
28 gennaio 1977 n. 10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'immobile è privo del certificato di agibilità; - che l'immobile è dotato di
Attestazione di prestazione energetica in corso di validità, rilasciato dall'Ing. in Persona_3 data 22-11-2024, prodotto in atti, dal quale risulta che l'immobile è di classe energetica “B”; 8) Le parti personalmente ed il procuratore espressamente (in forza di procura speciale Notaio
[...]
repertorio 39975 del 22 maggio 2025 a favore della sig.ra nata in Per_1 Parte_1
Sassari il 31-03-1968) prendono atto che non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà di un diritto reale;
9) Le parti si dichiarano consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento, è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del
Conservatore non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità; 10) Le parti si obbligano a curare la trascrizione immobiliare nel più breve tempo possibile ed a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. in data 3 giugno 2025,
[...]
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili del loro matrimonio concordatario, celebrato il 28 settembre 1991 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (anno 1991, atto n. 406, parte II,
Serie A).
Assumevano che dalla loro unione erano nati i figli nato a [...] il [...] CP_2
e nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni. Controparte_3
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 5 novembre
2011 (rettificato con ordinanza depositata in data 23 luglio 2012), precisando che dalla data di separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
All'udienza del 21 ottobre 2025 i coniugi, comparsi personalmente, confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. È stato quindi allegato al verbale telematico il verbale cartaceo relativo al trasferimento immobiliare concordato tra le parti.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo di cui al verbale cartaceo d'udienza del 21 ottobre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2 lett. b, L.898/1970: in accoglimento della proposta domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di legge di ininterrotta separazione dal decreto che ha omologato la separazione in data 5 novembre 2011, n. 8991/2011,
R.G. 2234/2011 (rettificato con ordinanza depositata in data 23 luglio 2012) ed essendo indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Il Collegio prende atto delle condizioni economiche del divorzio concordate dalle parti, di cui al verbale d'udienza del 21 ottobre 2025, contenente le pattuizioni relative al raggiunto accordo in materia di cessazione degli effetti civili e circa le condizioni di trasferimento dell'immobile, non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto darvi attuazione.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e n Sassari il 28 settembre 1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di
[...] Parte_2 detto Comune per l'anno 1991, atto n. 406, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 21 ottobre 2025
(contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale e le condizioni relative al raggiunto accordo in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio), da intendersi qui richiamate.
3) Compensa le spese di lite.
Sassari, 23 ottobre 2025
Il Presidente est.
ST DE