Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza breve 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 27/05/2021, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2021
N. 00404/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2021, proposto da
Erreemme S.a.s. di -OMISSIS- & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Ciscato, Luca Pangrazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvano Ciscato in Vicenza, Contrà S. Corona Nr. 9;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direz. III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Verona, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direz. III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto e Trentino Alto Adige – sede di Verona, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Baù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Asiago, via A. Manzoni n. 11/1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM - Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Verona, prot. /RU, in data 22/01/2021, comunicato a mezzo PEC il 15/02/2021, emesso dal Responsabile della Sezione Giochi e Tabacchi, con il quale sono stati disposti:
- il rigetto dell'istanza di rinnovo del patentino n. 500050;
- la soppressione con effetto immediato del patentino n. 500050;
- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM - Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Verona, prot. n. 54641 del 24/12/2020, non comunicata alla ricorrente;
- se ed in quanto lesivo, del preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo del patentino n. 500050, emesso, anche a valere quale comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell'istanza di rinnovo e contestuale revoca/soppressione del patentino n. 603217 (così nel testo) dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM - Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige – Sezione Operativa Territoriale di Verona, prot. /RU, in data 30/11/2020, a firma del delegato del Responsabile della Sezione Giochi e Tabacchi;
- se ed in quanto lesivo, del preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo del patentino n. 500050, emesso, anche a valere quale comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell'istanza di rinnovo del predetto patentino n. 500050 e contestuale revoca/soppressione del patentino n. 603217 (così nel testo), dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM - Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige – Sezione Operativa Territoriale di Verona, prot. /RU, in data 22/12/2020, a firma del delegato del Responsabile della Sezione Giochi e Tabacchi;
- di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 66 cod. proc.amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente, che gestisce in Asiago un pubblico esercizio di somministrazione all’insegna Caffè Nazionale, ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione III Veneto e Friuli Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto ha rigettato l’istanza di rinnovo del patentino per la vendita generi di monopolio e ha disposto la soppressione del patentino, in considerazione della insufficiente distanza (93 metri invece di 100 metri) dalla rivendita di aggregazione più vicina e dell’insussistenza di esigenze di servizio giustificative della deroga al criterio distanziale;
Considerato che la ricorrente lamenta, tra l’altro, che la distanza tra la rivendita di aggregazione n.5 e l’esercizio della ricorrente, diversamente da quanto indicato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, sarebbe di metri 147,70, per il percorso pedonale più breve; metri 169,20, per il percorso pedonale alternativo e di metri 102,00 in linea d’aria, come da relazione tecnica depositata in giudizio;
Considerato che l’Amministrazione ha depositato, a sostegno della distanza indicata nel provvedimento (93 metri) tra il locale della ricorrente e la rivendita “di aggregazione” n. 5, una copia della rilevazione risultante da Google maps;
Considerato che si è costituito in giudizio il titolare della rivendita di aggregazione n. 5, sostenendo, tra l’altro, che la distanza pedonale tra la rivendita e il locale della ricorrente sarebbe superiore a 100 metri;
Ritenuto necessario, a fronte di tali diversità di misurazioni, disporre fin d’ora, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., verificazione in ordine alla effettiva distanza tra l’esercizio della ricorrente e la rivendita di aggregazione n. 5 di Asiago;
Ritenuto di incaricare dell’incombente istruttorio il Responsabile del Comando della Polizia Locale del Comune di Asiago o un suo delegato, appartenente allo stesso ufficio e dotato delle necessarie competenze, che dovrà effettuare una accurata misurazione in loco, alla presenza delle parti in causa che potranno farsi assistere da eventuali consulenti tecnici e che dovranno essere preavvisate almeno con cinque giorni di anticipo, accertando con precisione la misura della distanza esistente fra il locale gestito dalla ricorrente, in via Dante Alighieri n. 7, e la rivendita “di aggregazione” n. 5, in Piazza II Risorgimento n. 26, in Asiago, da calcolare in conformità alle prescrizioni di cui al D.M. 38/2013 e alle direttive impartite con la determinazione DAC/CRV/4126/2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada);
Ritenuto di assegnare, per l’adempimento del predetto incombente istruttorio, il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e di disporre che il verificatore depositi in giudizio una documentata relazione finale, che riporti gli accertamenti eseguiti e le conclusioni finali, dando conto anche delle eventuali osservazioni e conclusioni delle parti, entro la data del 30 giugno 2021;
Ritenuto di rinviare per l’ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 7 luglio 2021 e di sospendere, nelle more, l’efficacia del provvedimento impugnato, al fine di consentire in tale sede una valutazione re adhuc integra della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori nei modi e termini di cui in motivazione.
Rinvia, per l’ulteriore trattazione, alla camera di consiglio del 7 luglio 2021, sospendendo, nelle more, l’efficacia del provvedimento impugnato.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO