TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 97 R.G. per l'anno 2022
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Espedito Domenico Calopresti elettivamente domiciliato presso il suo Studio legale in Nicotera, via Madonna della
Scala snc
Attore
CONTRO
(già ), in persona del l.r.p.t., (c.f. – CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
P. IVA ) con sede in via della Zecca, 1, 40121 Bologna, rappresentata e P.IVA_2 difesa, per procura alle liti in atti, dall'Avv. Concetta Trovato, con studio in Roma, via Balduina, 7, e domiciliata in Vibo Valentia, via P.E. Murmura, 44, presso lo studio dell'Avv. Angela Di Rienzo
Convenuta
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.2 c.p.c.
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento notificato il 28.1.20, promuoveva procedura CP_1 esecutiva presso terzi nei confronti di sulla scorta della sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Catanzaro n. 476/2016 con la quale il è stato condannato Pt_1 al pagamento in favore di della somma di € 20.801,49 oltre interessi e CP_1 spese legali. pagina 1 di 5 Con ricorso in opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. al G.E., chiedeva la Pt_1 sospensione del titolo esecutivo e della procedura esecutiva presso terzi recante n.
91 / 20 -1 R.G.E. deducendo di aver proposto avverso la sentenza di condanna della
C.d.A. di Catanzaro n. 476/2016 ricorso in Cassazione RG 10791/2017, pendente dinanzi alla seconda sezione civile della S.C. ed all'uopo riproponendo al Giudice dell'esecuzione i medesimi motivi di censura esposti nel ricorso in Cassazione.
Con Ordinanza del 19/11/2021, il G.E., ritenuta la propria incompetenza in merito all'istanza di sospensione del titolo esecutivo, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta in fase cautelare dall'odierno attore opponente e fissava il termine di giorni 60 per l'introduzione del relativo giudizio di merito
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/01/2022, Parte_1 introduceva, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., il giudizio di merito.
A tal fine, in questa sede, riproponeva le medesime censure mosse Parte_1 alla Sentenza di condanna della Corte di Appello di Catanzaro n. 476/2016 con il ricorso in Cassazione.
Con Comparsa di costituzione e risposta depositata il 1° aprile 2022, la convenuta opposta a mezzo del suo procuratore, impugnava e contestava ogni CP_1 avversa domanda, eccezione e deduzione formulata da controparte, proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del al pagamento delle Pt_1 spese legali della fase cautelare dell'opposizione, nella misura indicata di € 3.647,80 od in quella eventualmente rideterminata dal Tribunale, e concludeva affinché il
Tribunale adito oltre a rigettare la proposta opposizione all'esecuzione, condannasse l'opponente al pagamento delle spese legali del presente giudizio di merito, con distrazione in favore del difensore costituito.
Dopo una serie di rinvii la causa, istruita documentalmente, veniva assegnata in data 22.01.24 al ruolo di chi scrive e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
24.11.24 è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le memorie di replica.
Nelle more del giudizio, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n.
26857/2022 del 30/06/2022, depositata il 13/09/2022, rigettava il ricorso proposto da , per cui parte opponente, già nelle proprie note del Parte_1
pagina 2 di 5 20/03/2023, dichiarava di non volere insistere nell'opposizione e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
come anche ribadito nella propria comparsa conclusionale, non aderiva CP_1 alla richiesta di controparte di compensazione delle spese di lite ed insisteva, quantunque fosse dichiarata cessata la materia del contendere, affinché venisse pronunciata la condanna del al pagamento delle spese legali della presente Pt_1 fase di merito ed anche, in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, delle spese legali della pregressa fase cautelare.
La causa, considerato il contenuto delle richieste degli atti conclusivi delle parti, va decisa esclusivamente con riferimento al regime delle spese legali.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno entrambe domandato una siffatta pronuncia, dando atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte opponente, residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 25478 del 21/9/2021, ha statuito che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” di cui all'art. 91
c.p.c..La ragione è quella di scoraggiare la proposizione di opposizioni strumentali,
l'obiettivo è di non fornire al debitore esecutato la possibilità di proporre opposizioni prive di fondamento.
Pertanto, nel caso in cui il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere il giudice è comunque tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione.
Nella specie, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, giova premettere che, in primo luogo, l'istanza di sospensione del titolo esecutivo avanzata dal Pt_1 con il ricorso in opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. è inammissibile atteso che il pagina 3 di 5 potere di sospensione del titolo esecutivo spetta al giudice dell'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. e ciò tenuto conto della differenza strutturale esistente tra la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e quella disciplinata dall'art. 615 co. 1 c.p.c. Con la sospensione di cui all'art. 615 co.
1 c.p.c. – la quale ha natura di “sospensione esterna” – viene privato di efficacia esecutiva il titolo indicato nell'atto di precetto, il quale diviene inidoneo a sorreggere qualsiasi azione espropriativa che il creditore intende porre in essere in base a quella intimazione, ottenendo in tal modo l'opponente la tutela costituita dalla
“protezione del suo patrimonio dall'apposizione di vincoli conservativi ed espropriativi che possano derivare dal portare ad esecuzione contro di lui il titolo, la cui efficacia è oramai sospesa”. Per converso, la cd. “sospensione interna” disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. non incide sul titolo esecutivo ma solo sul singolo processo espropriativo nel cui ambito essa è pronunciata.
Quanto poi ai motivi di opposizione ex art. 615 cpc co.2 c.p.c. sollevati dall'odierno attore, essi, invero, non fanno che riprodurre i motivi posti alla base del ricorso per cassazione, spiegati avverso la sentenza della Corte di Appello e pertanto inammissibili in questa sede.
Secondo giurisprudenza unanime, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito, possono e devono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento (appello, opposizione a decreto ingiuntivo, ricorso per cassazione ecc.) e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti, su cui tali eccezioni si fondano, siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (ex multis, Cass 25/5/2007 n.
12251, Cass. 6/7/2001 n. 9205). E ancora «con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo» (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928), «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla pagina 4 di 5 formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159, Cass. 19.6.2001, n.
8331; Cass. 20.9.2000, n. 12664).
Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di opposizione proposti innanzi al G.E. ed interamente trasfusi negli atti di citazione.
Parte opponente, pertanto, andrà condannata al pagamento delle spese legali anche in relazione alla fase cautelare che si liquidano come in dispositivo in base al D.M.
147/2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 97/2022 R.G., così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna a rimborsare alla convenuta opposta le spese Parte_1 CP_1 di lite liquidate in complessivi Euro 4.931,00 (di cui Euro 2.026,00 per la fase cautelare ed Euro 2.905,00 per la fase di merito), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Concetta Trovato, dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 14 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 97 R.G. per l'anno 2022
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Espedito Domenico Calopresti elettivamente domiciliato presso il suo Studio legale in Nicotera, via Madonna della
Scala snc
Attore
CONTRO
(già ), in persona del l.r.p.t., (c.f. – CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
P. IVA ) con sede in via della Zecca, 1, 40121 Bologna, rappresentata e P.IVA_2 difesa, per procura alle liti in atti, dall'Avv. Concetta Trovato, con studio in Roma, via Balduina, 7, e domiciliata in Vibo Valentia, via P.E. Murmura, 44, presso lo studio dell'Avv. Angela Di Rienzo
Convenuta
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.2 c.p.c.
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento notificato il 28.1.20, promuoveva procedura CP_1 esecutiva presso terzi nei confronti di sulla scorta della sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Catanzaro n. 476/2016 con la quale il è stato condannato Pt_1 al pagamento in favore di della somma di € 20.801,49 oltre interessi e CP_1 spese legali. pagina 1 di 5 Con ricorso in opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. al G.E., chiedeva la Pt_1 sospensione del titolo esecutivo e della procedura esecutiva presso terzi recante n.
91 / 20 -1 R.G.E. deducendo di aver proposto avverso la sentenza di condanna della
C.d.A. di Catanzaro n. 476/2016 ricorso in Cassazione RG 10791/2017, pendente dinanzi alla seconda sezione civile della S.C. ed all'uopo riproponendo al Giudice dell'esecuzione i medesimi motivi di censura esposti nel ricorso in Cassazione.
Con Ordinanza del 19/11/2021, il G.E., ritenuta la propria incompetenza in merito all'istanza di sospensione del titolo esecutivo, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta in fase cautelare dall'odierno attore opponente e fissava il termine di giorni 60 per l'introduzione del relativo giudizio di merito
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/01/2022, Parte_1 introduceva, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., il giudizio di merito.
A tal fine, in questa sede, riproponeva le medesime censure mosse Parte_1 alla Sentenza di condanna della Corte di Appello di Catanzaro n. 476/2016 con il ricorso in Cassazione.
Con Comparsa di costituzione e risposta depositata il 1° aprile 2022, la convenuta opposta a mezzo del suo procuratore, impugnava e contestava ogni CP_1 avversa domanda, eccezione e deduzione formulata da controparte, proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del al pagamento delle Pt_1 spese legali della fase cautelare dell'opposizione, nella misura indicata di € 3.647,80 od in quella eventualmente rideterminata dal Tribunale, e concludeva affinché il
Tribunale adito oltre a rigettare la proposta opposizione all'esecuzione, condannasse l'opponente al pagamento delle spese legali del presente giudizio di merito, con distrazione in favore del difensore costituito.
Dopo una serie di rinvii la causa, istruita documentalmente, veniva assegnata in data 22.01.24 al ruolo di chi scrive e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
24.11.24 è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le memorie di replica.
Nelle more del giudizio, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n.
26857/2022 del 30/06/2022, depositata il 13/09/2022, rigettava il ricorso proposto da , per cui parte opponente, già nelle proprie note del Parte_1
pagina 2 di 5 20/03/2023, dichiarava di non volere insistere nell'opposizione e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
come anche ribadito nella propria comparsa conclusionale, non aderiva CP_1 alla richiesta di controparte di compensazione delle spese di lite ed insisteva, quantunque fosse dichiarata cessata la materia del contendere, affinché venisse pronunciata la condanna del al pagamento delle spese legali della presente Pt_1 fase di merito ed anche, in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, delle spese legali della pregressa fase cautelare.
La causa, considerato il contenuto delle richieste degli atti conclusivi delle parti, va decisa esclusivamente con riferimento al regime delle spese legali.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno entrambe domandato una siffatta pronuncia, dando atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte opponente, residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 25478 del 21/9/2021, ha statuito che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” di cui all'art. 91
c.p.c..La ragione è quella di scoraggiare la proposizione di opposizioni strumentali,
l'obiettivo è di non fornire al debitore esecutato la possibilità di proporre opposizioni prive di fondamento.
Pertanto, nel caso in cui il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere il giudice è comunque tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione.
Nella specie, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, giova premettere che, in primo luogo, l'istanza di sospensione del titolo esecutivo avanzata dal Pt_1 con il ricorso in opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. è inammissibile atteso che il pagina 3 di 5 potere di sospensione del titolo esecutivo spetta al giudice dell'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. e ciò tenuto conto della differenza strutturale esistente tra la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e quella disciplinata dall'art. 615 co. 1 c.p.c. Con la sospensione di cui all'art. 615 co.
1 c.p.c. – la quale ha natura di “sospensione esterna” – viene privato di efficacia esecutiva il titolo indicato nell'atto di precetto, il quale diviene inidoneo a sorreggere qualsiasi azione espropriativa che il creditore intende porre in essere in base a quella intimazione, ottenendo in tal modo l'opponente la tutela costituita dalla
“protezione del suo patrimonio dall'apposizione di vincoli conservativi ed espropriativi che possano derivare dal portare ad esecuzione contro di lui il titolo, la cui efficacia è oramai sospesa”. Per converso, la cd. “sospensione interna” disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. non incide sul titolo esecutivo ma solo sul singolo processo espropriativo nel cui ambito essa è pronunciata.
Quanto poi ai motivi di opposizione ex art. 615 cpc co.2 c.p.c. sollevati dall'odierno attore, essi, invero, non fanno che riprodurre i motivi posti alla base del ricorso per cassazione, spiegati avverso la sentenza della Corte di Appello e pertanto inammissibili in questa sede.
Secondo giurisprudenza unanime, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito, possono e devono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento (appello, opposizione a decreto ingiuntivo, ricorso per cassazione ecc.) e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti, su cui tali eccezioni si fondano, siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (ex multis, Cass 25/5/2007 n.
12251, Cass. 6/7/2001 n. 9205). E ancora «con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo» (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928), «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla pagina 4 di 5 formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159, Cass. 19.6.2001, n.
8331; Cass. 20.9.2000, n. 12664).
Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di opposizione proposti innanzi al G.E. ed interamente trasfusi negli atti di citazione.
Parte opponente, pertanto, andrà condannata al pagamento delle spese legali anche in relazione alla fase cautelare che si liquidano come in dispositivo in base al D.M.
147/2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 97/2022 R.G., così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna a rimborsare alla convenuta opposta le spese Parte_1 CP_1 di lite liquidate in complessivi Euro 4.931,00 (di cui Euro 2.026,00 per la fase cautelare ed Euro 2.905,00 per la fase di merito), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Concetta Trovato, dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 14 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5