CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Adriana Cassano Cicuto Presidente dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est. dr. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2496/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA GIULINI, 12 22100 COMO presso lo studio dell'avv. ABATE
ANNALISA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
LURATI STEFANO ( ) VIA GIULINI 12 COMO C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente ONoparte_1 P.IVA_2
domiciliato in LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DE
LUCIA ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA avente ad oggetto: Leasing – appello avverso la sentenza del tribunale di Milano n.
6834/24 pubblicata l'8.7.2024, notificata il 9.7.2024. pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. – causa rimessa in decisione con ordinanza del 3.6.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 12.6.2025
Per P.: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così decidere: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 6834/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Giorgia Carbone, nell'ambito del giudizio n.r.g. 22641/2021, pubblicata
l'8 luglio 2024, notificata il 9 luglio 2024, accogliere le sotto riportate conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “sempre nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale del CP_1
condannare quest'ultimo alla rifusione delle somme versategli dalla
[...] Parte_1
nel corso delle trattive, nella misura di complessivi €73.937,20 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sino al saldo effettivo;
sempre nel merito in via subordinata: accertato e dichiarato che i pagamenti eseguiti nel corso delle trattative dalla a favore del sono privi di Parte_1 ONoparte_1
titolo, condannare quest'ultimo a restituire all'odierna interveniente la somma complessiva di € 73.937,20 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sino al saldo effettivo;
Il tutto, operando, se ritenuto, la compensazione per indennità di occupazione dovuta dalla al nella misura mesile di € 1.100,00 o quella Parte_1 ONoparte_1
diversa ritenuta di giustizia, dal mese di marzo del 2022 sino all'effettivo rilascio”
Per CP_1 CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione deduzione respinta, così giudicare: pagina 2 di 8 nel merito e in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e in diritto, la richiesta di sospensione e/revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza relativamente al punto D. nel merito e in via principale: respingere l'appello proposto da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza n. 6834 emessa e pubblicata dal ONoparte_1
Tribunale di Milano in data 08.07.2024 nel merito e in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il dovesse CP_1
essere condannato alla restituzione a favore di della somma di € 73.937,20, Parte_1
ovvero del minor importo risultante all'esito del presente giudizio, compensare detto suo debito con il controcredito dal medesimo vantato nei confronti della a Parte_1
titolo di indennità di occupazione dell'immobile, a far data dall'intervenuta risoluzione del contratto di leasing 10/11.11.2020) alla data di effettiva restituzione dell'immobile medesimo , ovvero – quantomeno – a far data dalla pec di diffida del 16.02.2022 e sempre fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, nella misura mensile pari ad €
4.631,34, ovvero in quella che verrà accertata in corso i causa, oltre interessi di mora nella misura legale dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a (di qui innanzi anche ONoparte_1
ON solo ), in pers. del l.r. ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n. 6834 con la quale il Tribunale di Milano in data 8.7.2024 ha:
- accertato l'intervenuta risoluzione di diritto alla data dell'11.11.2020 del contratto di locazione finanziaria n. 20490351 (poi nuovamente numerato sub 40490351 a seguito della fusione tra e ), stipulato in data ONoparte_2 CP_1
27.1.2005 tra (poi ) e CP_2 ONoparte_3 ONoparte_1 [...]
, nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, contratto CP_4
pagina 3 di 8 poi da questi ceduto in data 15.12.2008 alla con ONoparte_5
relativa scrittura integrativa;
- ha condannato rimasta contumace e la ONoparte_6
(nella qualità di sun locatore dell'immobile di cui infra) a procedere al Pt_1
rilascio immediato a favore del dei beni immobili oggetto del CP_1
contratto di locazione finanziaria, meglio in atti e in sentenza descritti, siti nel
Comune di Lurate Caccivio (CO) alla Via Cagnola n. 49/C;
- rigettato le domande riconvenzionali proposte dalla terza intervenuta Pt_1
- condannato , contumace, e al ONoparte_6 Parte_1
ON pagamento delle spese processuali e di CTU a favore di : ON La sentenza qui impugnata ha posto fine alla vicenda processuale instaurata da nei confronti di inerente alle sorti del predetto contratto di ONoparte_6
leasing, in relazione al quale la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni: ON
aveva infatti adito il Tribunale di Milano onde sentir pronunziare la risoluzione di diritto del contratto ed al contempo aveva richiesto la restituzione degli immobili oggetto del contratto de quo.
La convenuta era rimasta contumace, mentre aveva ONoparte_6
esperito intervento volontario in giudizio, ai sensi dell'art. 105 1° comma c.p.c. la società chiedendo in via principale – anche in caso di risoluzione del contratto di CP_7
leasing – che venisse riconosciuto il proprio diritto alla conduzione dell'immobile in forza del contratto di sublocazione dalla stessa sottoscritto con ed ONoparte_6
ON autorizzato dalla concedente .
Il contratto di cui sopra era stato stipulato tra e in data 1.11.2020 ONoparte_6 Pt_1
ON per la durata di anni otto ed essendo stato autorizzato da , ad avviso dell'interveniente, doveva ritenersi opponibile alla Banca concedente il leasing.
ON Tutto ciò aveva fatto seguito ad una trattativa intercorsa tra e in merito al Pt_1
subentro di quest'ultima nel contratto di leasing: nelle more aveva corrisposto a Pt_1
pagina 4 di 8 ON
la somma di € 73.937,20 a titolo di pagamento dei canoni di leasing dall'1.1.2019 al 27.9.2019. ON Tuttavia, le trattative erano risultate infruttuose e dopo aver intimato la risoluzione contrattuale, aveva dato corso all'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di
Milano nei confronti di . ONoparte_6
Con l'atto introduttivo del presente grado di appello, ha evocato in giudizio Pt_1
ON esclusivamente formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
L'appello verte espressamente sui soli capi C) e D) del dispositivo della sentenza impugnata ed involge non già la problematica dell'avvenuta dichiarazione di risoluzione contrattuale o dell'ordine di restituzione degli immobili, da ritenersi soggetti a cosa giudicata, bensì esclusivamente la questione inerente alla dedotta responsabilità ON precontrattuale di nei confronti di e la domanda di ripetizione di indebito ex Pt_1
art. 2033 c.c. proposta dalla predetta nei confronti della domande entrambe CP_2
disattese dal primo Giudice.
Quanto al capo C), ad avviso dell'appellante il pagamento della somma di € 73.937,20 era stato richiesto da e da questa effettuato a titolo di corresponsione dei CP_8 Pt_1
canoni di leasing dovuti nelle more del perfezionamento della cessione del contratto ed in vista di questa;
pertanto, il Tribunale lo avrebbe del tutto erroneamente qualificato come adempimento del terzo. ON
, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, ponendo in primis la questione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , in quanto parte del giudizio di primo ONoparte_6
grado.
Così ricostruito il perimetro dell'impugnazione ed il thema decidendum, ritiene la Corte che, trattasi nella specie di causa scindibile.
Invero è intervenuta spontaneamente nel giudizio di primo grado, ma non ha fatto Pt_1
ON proprie le ragioni di : ha proposto, soltanto nei confronti di , ONoparte_6 Pt_1
pagina 5 di 8 la propria autonoma domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale e di condanna alla restituzione della somma di € 73.937,20.
È evidente, dunque, che le posizioni delle parti in causa – pur ricollegabili ad un unico contratto di leasing - non sono interdipendenti sicché, non ritiene la Corte di dare corso ad un ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di non ONoparte_6
avendo proposto domande nei confronti di quest'ultima, rimasta contumace già in Pt_1
primo grado.
Venendo alla disamina del merito dell'appello, lo stesso è da ritenersi infondato.
Con motivazione logica e rispondente a principi giuridici ineccepibili, il Tribunale ha infatti escluso la ravvisabilità nella specie di una responsabilità precontrattuale in capo a ON : quest'ultima ha infatti fornito contezza nei propri scritti difensivi delle ragioni in base alle quali ha ritenuto di non aderire alla richiesta di cessione del contratto di leasing di talché, valutate le medesime, è da escludersi che la qui appellata abbia agito in CP_2
violazione dell'obbligo di buona fede, clausola che ha com'è noto valore generale e costituisce il parametro di valutazione del comportamento delle parti sia in fase pre - negoziale che negoziale.
Né ha allegato circostanze specifiche a sostegno della propria tesi difensiva e/o a Pt_1
confutazione di quanto allegato dalla limitandosi a dolersi della mancata CP_2
conclusione della cessione. ON
, che si era espressamente riservata di rilasciare la propria autorizzazione alla cessione del contratto a soggetto diverso dall'iniziale contraente, soltanto ad esito dell'istruttoria, l'ha effettivamente condotta ed ha enucleato gli elementi di natura ostativa emersi in merito alla conclusione dell'accordo: tra agli altri, la ricollegabilità di al titolare di , società in decozione con pericolo di sottrazione Pt_1 ONoparte_6
delle garanzie patrimoniali in danno ai propri creditori.
Tali elementi non risultano smentiti da Pt_1
pagina 6 di 8 Quanto alla ripetizione di indebito, correttamente il Tribunale ha ritenuto di evidenziare nel pagamento della somma di cui è causa da parte di l'adempimento del terzo ex Pt_1
art. 1180 c.c.: ben vero che la somma di € 73.937,20 della quale l'appellante chiede la restituzione corrispondeva all'ammontare dei canoni di locazione finanziaria di cui è causa, tuttavia avrebbe potuto sottrarsi al pagamento non aderendo alla richiesta Pt_1
della Banca.
L'art. 2033 del codice civile regola l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ovvero il diritto di chi ha effettuato un pagamento non dovuto a riavere quanto pagato. Questa azione permette di recuperare quanto indebitamente versato, insieme a eventuali frutti e interessi, se il ricevente era in mala fede o se si è verificata un'altra circostanza che giustifica il recupero.
Nella specie, non solo la non era in mala fede, attesa la fondatezza del titolo della CP_2
pretesa di pagamento nonché la sua congruità, ma i canoni sono stati versati da Pt_1
per il mantenimento del contratto di leasing ed al fine di scongiurane la risoluzione per inadempimento, di concerto con l'obbligata cioè (cfr doc. 9 fascicolo ONoparte_9
. Pt_1
Dunque, aveva tutto l'interesse ad adempiere all'obbligazione altrui e non vi è Pt_1
ragione di disporre la restituzione di quanto pagato a fronte dell'esercizio da parte di ON
di una pretesa legittima.
L'appello va pertanto disatteso e la sentenza impugnata deve trovare conferma in ogni sua parte, anche con riferimento al regolamento delle spese processuali e di CTU del tutto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 91 c.p.c. (capo D della sentenza).
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduzione e minimi per la fase di trattazione/istruttoria in considerazione del mancato espletamento della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8 Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ONoparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6834/24 pubblicata in data 8.7.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
12.154,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
Così deciso in Milano, il 12 giugno 2025
Il cons. est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Adriana Cassano Cicuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Adriana Cassano Cicuto Presidente dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est. dr. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2496/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA GIULINI, 12 22100 COMO presso lo studio dell'avv. ABATE
ANNALISA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
LURATI STEFANO ( ) VIA GIULINI 12 COMO C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente ONoparte_1 P.IVA_2
domiciliato in LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DE
LUCIA ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA avente ad oggetto: Leasing – appello avverso la sentenza del tribunale di Milano n.
6834/24 pubblicata l'8.7.2024, notificata il 9.7.2024. pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. – causa rimessa in decisione con ordinanza del 3.6.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 12.6.2025
Per P.: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così decidere: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 6834/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Giorgia Carbone, nell'ambito del giudizio n.r.g. 22641/2021, pubblicata
l'8 luglio 2024, notificata il 9 luglio 2024, accogliere le sotto riportate conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “sempre nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale del CP_1
condannare quest'ultimo alla rifusione delle somme versategli dalla
[...] Parte_1
nel corso delle trattive, nella misura di complessivi €73.937,20 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sino al saldo effettivo;
sempre nel merito in via subordinata: accertato e dichiarato che i pagamenti eseguiti nel corso delle trattative dalla a favore del sono privi di Parte_1 ONoparte_1
titolo, condannare quest'ultimo a restituire all'odierna interveniente la somma complessiva di € 73.937,20 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sino al saldo effettivo;
Il tutto, operando, se ritenuto, la compensazione per indennità di occupazione dovuta dalla al nella misura mesile di € 1.100,00 o quella Parte_1 ONoparte_1
diversa ritenuta di giustizia, dal mese di marzo del 2022 sino all'effettivo rilascio”
Per CP_1 CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione deduzione respinta, così giudicare: pagina 2 di 8 nel merito e in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e in diritto, la richiesta di sospensione e/revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza relativamente al punto D. nel merito e in via principale: respingere l'appello proposto da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza n. 6834 emessa e pubblicata dal ONoparte_1
Tribunale di Milano in data 08.07.2024 nel merito e in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il dovesse CP_1
essere condannato alla restituzione a favore di della somma di € 73.937,20, Parte_1
ovvero del minor importo risultante all'esito del presente giudizio, compensare detto suo debito con il controcredito dal medesimo vantato nei confronti della a Parte_1
titolo di indennità di occupazione dell'immobile, a far data dall'intervenuta risoluzione del contratto di leasing 10/11.11.2020) alla data di effettiva restituzione dell'immobile medesimo , ovvero – quantomeno – a far data dalla pec di diffida del 16.02.2022 e sempre fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, nella misura mensile pari ad €
4.631,34, ovvero in quella che verrà accertata in corso i causa, oltre interessi di mora nella misura legale dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a (di qui innanzi anche ONoparte_1
ON solo ), in pers. del l.r. ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n. 6834 con la quale il Tribunale di Milano in data 8.7.2024 ha:
- accertato l'intervenuta risoluzione di diritto alla data dell'11.11.2020 del contratto di locazione finanziaria n. 20490351 (poi nuovamente numerato sub 40490351 a seguito della fusione tra e ), stipulato in data ONoparte_2 CP_1
27.1.2005 tra (poi ) e CP_2 ONoparte_3 ONoparte_1 [...]
, nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, contratto CP_4
pagina 3 di 8 poi da questi ceduto in data 15.12.2008 alla con ONoparte_5
relativa scrittura integrativa;
- ha condannato rimasta contumace e la ONoparte_6
(nella qualità di sun locatore dell'immobile di cui infra) a procedere al Pt_1
rilascio immediato a favore del dei beni immobili oggetto del CP_1
contratto di locazione finanziaria, meglio in atti e in sentenza descritti, siti nel
Comune di Lurate Caccivio (CO) alla Via Cagnola n. 49/C;
- rigettato le domande riconvenzionali proposte dalla terza intervenuta Pt_1
- condannato , contumace, e al ONoparte_6 Parte_1
ON pagamento delle spese processuali e di CTU a favore di : ON La sentenza qui impugnata ha posto fine alla vicenda processuale instaurata da nei confronti di inerente alle sorti del predetto contratto di ONoparte_6
leasing, in relazione al quale la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni: ON
aveva infatti adito il Tribunale di Milano onde sentir pronunziare la risoluzione di diritto del contratto ed al contempo aveva richiesto la restituzione degli immobili oggetto del contratto de quo.
La convenuta era rimasta contumace, mentre aveva ONoparte_6
esperito intervento volontario in giudizio, ai sensi dell'art. 105 1° comma c.p.c. la società chiedendo in via principale – anche in caso di risoluzione del contratto di CP_7
leasing – che venisse riconosciuto il proprio diritto alla conduzione dell'immobile in forza del contratto di sublocazione dalla stessa sottoscritto con ed ONoparte_6
ON autorizzato dalla concedente .
Il contratto di cui sopra era stato stipulato tra e in data 1.11.2020 ONoparte_6 Pt_1
ON per la durata di anni otto ed essendo stato autorizzato da , ad avviso dell'interveniente, doveva ritenersi opponibile alla Banca concedente il leasing.
ON Tutto ciò aveva fatto seguito ad una trattativa intercorsa tra e in merito al Pt_1
subentro di quest'ultima nel contratto di leasing: nelle more aveva corrisposto a Pt_1
pagina 4 di 8 ON
la somma di € 73.937,20 a titolo di pagamento dei canoni di leasing dall'1.1.2019 al 27.9.2019. ON Tuttavia, le trattative erano risultate infruttuose e dopo aver intimato la risoluzione contrattuale, aveva dato corso all'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di
Milano nei confronti di . ONoparte_6
Con l'atto introduttivo del presente grado di appello, ha evocato in giudizio Pt_1
ON esclusivamente formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
L'appello verte espressamente sui soli capi C) e D) del dispositivo della sentenza impugnata ed involge non già la problematica dell'avvenuta dichiarazione di risoluzione contrattuale o dell'ordine di restituzione degli immobili, da ritenersi soggetti a cosa giudicata, bensì esclusivamente la questione inerente alla dedotta responsabilità ON precontrattuale di nei confronti di e la domanda di ripetizione di indebito ex Pt_1
art. 2033 c.c. proposta dalla predetta nei confronti della domande entrambe CP_2
disattese dal primo Giudice.
Quanto al capo C), ad avviso dell'appellante il pagamento della somma di € 73.937,20 era stato richiesto da e da questa effettuato a titolo di corresponsione dei CP_8 Pt_1
canoni di leasing dovuti nelle more del perfezionamento della cessione del contratto ed in vista di questa;
pertanto, il Tribunale lo avrebbe del tutto erroneamente qualificato come adempimento del terzo. ON
, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, ponendo in primis la questione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , in quanto parte del giudizio di primo ONoparte_6
grado.
Così ricostruito il perimetro dell'impugnazione ed il thema decidendum, ritiene la Corte che, trattasi nella specie di causa scindibile.
Invero è intervenuta spontaneamente nel giudizio di primo grado, ma non ha fatto Pt_1
ON proprie le ragioni di : ha proposto, soltanto nei confronti di , ONoparte_6 Pt_1
pagina 5 di 8 la propria autonoma domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale e di condanna alla restituzione della somma di € 73.937,20.
È evidente, dunque, che le posizioni delle parti in causa – pur ricollegabili ad un unico contratto di leasing - non sono interdipendenti sicché, non ritiene la Corte di dare corso ad un ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di non ONoparte_6
avendo proposto domande nei confronti di quest'ultima, rimasta contumace già in Pt_1
primo grado.
Venendo alla disamina del merito dell'appello, lo stesso è da ritenersi infondato.
Con motivazione logica e rispondente a principi giuridici ineccepibili, il Tribunale ha infatti escluso la ravvisabilità nella specie di una responsabilità precontrattuale in capo a ON : quest'ultima ha infatti fornito contezza nei propri scritti difensivi delle ragioni in base alle quali ha ritenuto di non aderire alla richiesta di cessione del contratto di leasing di talché, valutate le medesime, è da escludersi che la qui appellata abbia agito in CP_2
violazione dell'obbligo di buona fede, clausola che ha com'è noto valore generale e costituisce il parametro di valutazione del comportamento delle parti sia in fase pre - negoziale che negoziale.
Né ha allegato circostanze specifiche a sostegno della propria tesi difensiva e/o a Pt_1
confutazione di quanto allegato dalla limitandosi a dolersi della mancata CP_2
conclusione della cessione. ON
, che si era espressamente riservata di rilasciare la propria autorizzazione alla cessione del contratto a soggetto diverso dall'iniziale contraente, soltanto ad esito dell'istruttoria, l'ha effettivamente condotta ed ha enucleato gli elementi di natura ostativa emersi in merito alla conclusione dell'accordo: tra agli altri, la ricollegabilità di al titolare di , società in decozione con pericolo di sottrazione Pt_1 ONoparte_6
delle garanzie patrimoniali in danno ai propri creditori.
Tali elementi non risultano smentiti da Pt_1
pagina 6 di 8 Quanto alla ripetizione di indebito, correttamente il Tribunale ha ritenuto di evidenziare nel pagamento della somma di cui è causa da parte di l'adempimento del terzo ex Pt_1
art. 1180 c.c.: ben vero che la somma di € 73.937,20 della quale l'appellante chiede la restituzione corrispondeva all'ammontare dei canoni di locazione finanziaria di cui è causa, tuttavia avrebbe potuto sottrarsi al pagamento non aderendo alla richiesta Pt_1
della Banca.
L'art. 2033 del codice civile regola l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ovvero il diritto di chi ha effettuato un pagamento non dovuto a riavere quanto pagato. Questa azione permette di recuperare quanto indebitamente versato, insieme a eventuali frutti e interessi, se il ricevente era in mala fede o se si è verificata un'altra circostanza che giustifica il recupero.
Nella specie, non solo la non era in mala fede, attesa la fondatezza del titolo della CP_2
pretesa di pagamento nonché la sua congruità, ma i canoni sono stati versati da Pt_1
per il mantenimento del contratto di leasing ed al fine di scongiurane la risoluzione per inadempimento, di concerto con l'obbligata cioè (cfr doc. 9 fascicolo ONoparte_9
. Pt_1
Dunque, aveva tutto l'interesse ad adempiere all'obbligazione altrui e non vi è Pt_1
ragione di disporre la restituzione di quanto pagato a fronte dell'esercizio da parte di ON
di una pretesa legittima.
L'appello va pertanto disatteso e la sentenza impugnata deve trovare conferma in ogni sua parte, anche con riferimento al regolamento delle spese processuali e di CTU del tutto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 91 c.p.c. (capo D della sentenza).
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduzione e minimi per la fase di trattazione/istruttoria in considerazione del mancato espletamento della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8 Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ONoparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6834/24 pubblicata in data 8.7.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
12.154,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
Così deciso in Milano, il 12 giugno 2025
Il cons. est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Adriana Cassano Cicuto
pagina 8 di 8