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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 9159 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Trizzino
, giusta procura depositata nel fascicolo Email_1 informatico
Opponente
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Esposito
Email_2
Opposta
E
Controparte_2
, in persona del rappresentante pro tempore, organicamente patrocinati
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ( Email_3
Opposto
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 07.07.2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2023 0036070141 000, notificatagli in data 28 giugno 2023, avente ad oggetto il credito di importo pari ad €.
14.000,00, scaturente dalla revoca dei benefici precedentemente concessi all'attore dal con delibera di assegnazione n.295 del Controparte_3
10/06/15, e ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
Contestando il merito della pretesa, l'opponente ha eccepito la nullità della cartella impugnata in conseguenza dell'omessa notifica del provvedimento di revoca del beneficio e delle somme erogategli dalla nonché per vizio assoluto di motivazione, CP_4 nonché l'invalidità della notifica della cartella stessa in quanto eseguita a mezzo pec e spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia risultante di pubblici registri. si è costituita in giudizio eccependo, in via Controparte_5 preliminare, la nullità dell'atto di citazione in quanto proveniente da soggetto diverso dal destinatario dell'atto impugnato (indicato nell'atto come nato il Parte_1
20/01/1957), quindi privo di interesse ad agire. Nel merito ha contestato i vizi della notifica della cartella di pagamento, reputandoli comunque sanati dalla ricezione e conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Accolta l'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e fissata udienza per la discussione, il precedente GU – rilevato che nel caso di specie l'atto presupposto alla iscrizione
a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento opposta (agli atti) è costituito dal decreto ministeriale n. 578/2022, emesso ai sensi della L. n. 512/1999; e osservato che i provvedimenti ex L. n. 512/1999 sono emessi e revocati dal Controparte_2
istituito presso il , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
[...] Controparte_2
Distrettuale dello Stato - ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
, che – costituendosi in data 26.10.2024 – ha difeso la legittimità del Controparte_2 provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso ai benefici a favore delle vittime incolpevoli della criminalità mafiosa, avendo ravvisato le ragioni ostative introdotte dall'art. 14 L. 122/2016, e della revoca della precedente delibera n. 295/2015 per l'importo liquidato al a titolo di provvisionale con la sentenza n. 1148/20916 Pt_1 del GUP del Tribunale di Palermo.
Frattanto, con la memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata il 23.9.2024, CP_6 aveva eccepito l'estinzione del processo, avendo parte attrice notificato alla difesa erariale esclusivamente l'ordine di integrazione del contraddittorio.
***
Ragioni di priorità logico – giuridica impongono poi di dar conto innanzitutto dell'infondatezza dell'eccezione di estinzione, in quanto l'invalidità dell'adempimento –
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile posto in essere ampiamente nel rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 102 cpc
– non ha impedito ch'esso raggiungesse lo scopo, com'è documentato dall'avvenuta costituzione in giudizio dell'amministrazione statale, che ha proposto difese di merito.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., in quanto legittimazione attiva dell'opponente emerge dalla coincidenza dei dati anagrafici trascritti nella procura alle liti in calce all'atto di citazione con quelli del soggetto nei confronti del quale è stata notificata la cartella di pagamento, risultando pertanto la diversa data di nascita indicata nell'atto di citazione frutto di un mero errore materiale.
Sempre in linea preliminare, va dichiarata d'ufficio l'inammissibilità delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalle parti originarie successivamente al rilievo della disintegrità del contraddittorio ma anteriormente alla costituzione in giudizio del
: è evidente infatti che la concessione dei nuovi termini era volta esclusivamente CP_2
a garantire la pienezza del contraddittorio in dipendenza dell'ampliamento dei soggetti del processo e delle difese del terzo, e non costituiva invece occasione per una immotivata rimessione in termini delle parti originarie che di quei termini avevano già fruito.
All'esame del merito delle domande proposte con l'atto di opposizione, occorre premettere che la cartella di pagamento è lo strumento attraverso il quale si rende nota al debitore l'esistenza del ruolo. Il debitore, avuta conoscenza del ruolo, può avere interesse a svolgere le proprie difese sollevando contestazioni riconducibili all'opposizione ex articolo 615 c.p.c. oppure negando l'esistenza stessa della pretesa creditoria in virtù della quale si è proceduto all'iscrizione a ruolo.
L'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale, quindi, può essere qualificata come opposizione all'esecuzione solo nei casi in cui il destinatario contesti il diritto dell'ente impositore a procedere esecutivamente in suo danno e deduca l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di titolo legittimante o l'estinzione del credito per fatto sopravvenuto. Laddove, invece, si intendano rilevare i vizi formali della cartella è astrattamente configurabile una opposizione ex art. 617 c.p.c.
Va ancora rammentato che, in materia di riscossione mediante ruolo, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa (tributaria e non) è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli al fine di denunciare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (in tal caso si tratterà di vizio formale dell'atto consequenziale, denunciabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine di gg. 20 dalla notifica) o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, per contestare radicalmente la pretesa creditoria;
- nel primo caso, occorrerà verificarsi solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa a seconda se i termini di decadenza/prescrizione siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
E', dunque, senz'altro consentito al destinatario impugnare una cartella di pagamento al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. (Cass.
26660/2023).
Tanto premesso, vanno sussunti nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. tutti i motivi con cu si denunciano vizi formali della cartella (costituisce un evidente refuso il frequente riferimento dell'opponente all'”intimazione di pagamento”) o della sua notificazione.
Tali motivi – rispetto ai quali va affermata la legittimazione passiva d - CP_6 sono infondati, malgrado l'ammissibilità dell'opposizione, proposta nel termine decadenziale di g. 20.
Deve, infatti, escludersi che l'utilizzo – da parte del concessionario - di un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire quando l'identità di detto soggetto sia testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente.
Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a pronunciarsi in materia, hanno sancito il principio secondo cui la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. S.U. n. 15979/2022).
Ora, nel caso di specie, dalla disamina dei documenti allegati in atti emerge che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 28.06.2023 a mezzo PEC dall'indirizzo t, denominazione che non Email_4 consente alcun dubbio in ordine alla provenienza dell'atto dall'ente della riscossione.
Una diversa conclusione, d'altra parte, apparirebbe lesiva dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., anche in considerazione del fatto che l'opponente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso, in concreto, il suo diritto di difesa e che la notifica ha comunque raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, consentendogli di opporvisi.
Non merita accoglimento neppure la doglianza circa la regolarità della costituzione della a mezzo di un avvocato del libero Controparte_1 foro.
A riguardo va precisato che con sentenza n. 30008 del 19/11/2019 le SS.UU. della
Corte di Cassazione esaminando una questione relativa al conferimento del mandato ad avvocati del libero foro in luogo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, hanno affermato il principio di diritto secondo cui impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi CP_6 previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della Delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad CP_1 assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
E' invece fondato il motivo – rispetto al quale la legittimazione processuale compete innanzitutto ad ma anche all'ente creditore - con cui si duole CP_6 Pt_1 della nullità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla notifica dell'atto presupposto, da cui si assume scaturire il credito iscritto a ruolo.
Il – la cui costituzione in giudizio va giudicata tempestiva Controparte_2 sebbene avvenuta ben oltre settantesimo giorno anteriore all'udienza fissata con l'ordinanza del 14.5.2024, stante la nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio – non ha infatti provato, com'era suo onere, di aver validamente notificato al destinatario la delibera n. 578 del 28.10.2022 con cui il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ha disposto la revoca della delibera n. 295 del
10.6.2015 che aveva disposto l'erogazione al della somma di € 14.000,00 a Pt_1 titolo di provvisionale.
Non è infatti documentato l'invio e la ricezione da parte dell'odierno opponente o di suo procuratore o domiciliatario della nota prot. del 22,12.2022 della Prefettura di
Palermo né della richiesta di restituzione dell'importo in questione che sarebbe stata inviata da in data 15.12.2022, a mezzo pec, agli avv.ti Salvatore Forello e Valerio CP_4
D'Antoni.
Si è già ricordato che quanto l'ente creditore si avvalga - per la realizzazione coattiva del proprio credito – dello stesso procedimento utilizzato per la riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva (anche se diversa da quella tributaria) è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (ex multis, Cass. sez III, 10326/2014).
La cartella impugnata va dunque annullata, in tale statuizione restando assorbita ogni altra eccezione.
Quanto alle spese del giudizio, l'esito del giudizio e i motivi della decisione ne giustificano l'integrale compensazione nel rapporto tra l'opponente e CP_6
(evidentemente estranea al vizio della cartella derivante dalla omessa notifica dell'atto presupposto); ne giustificano altresì la compensazione in ragione di metà nei confronti del
, al quale va fatto carico della frazione residua liquidata applicando Controparte_2 il massimo coefficiente riduttivo ai compensi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2024 per
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile lo scaglione € 5.200/€ 26.000,00, attese la natura documentale del giudizio e la semplicità delle questioni decisorie.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da con atto Parte_1 del 07.07.2023, annulla la cartella di pagamento n. 296 2023 0036070141 000 notificata il
28.6.2023; dichiara le spese di lite interamente compensate tra l'opponente e
[...]
; Controparte_1 dichiara le spese di lite compensate in ragione di metà tra l'opponente e il e Controparte_7 condanna quest'ultimo a rifondere all'opponente la frazione residua liquidata in complessivi € 1.270,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Palermo il 22 luglio 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile