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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Orifici Antonino Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1105\2024 R.G. vertente tra:
PROCURA DELLA REPUBBLICA – PRESSO IL TRIBUNALE DI
BARCELLONA P.G.; ricorrente
e
, C.F.: , nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
29/10/1984, ed ivi elettivamente domiciliato in via Ghibellina n. 46, presso lo studio dell'avv. Carlo Sagone, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
e c.f.: , nata a [...], il Controparte_2 C.F._2
6/11/1978, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Piazza Fontana n.
9, presso lo studio dell'avv. Antonino Zarcone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente OGGETTO: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 04.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. ha chiesto di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di sul figlio minore, Controparte_1 [...]
, nato il [...] dal matrimonio con poiché, Per_1 Controparte_2
fermo restando il regime di affidamento condiviso disposto con la sentenza n.
431/2024 di separazione personale delle parti del 29.04.2024,
[...]
avrebbe perpetrato delle condotte violente nei confronti della ex CP_1
moglie alla presenza del minore.
Con comparsa di costituzione del 10.12.2024, si è costituita CP_2
la quale, evidenziando l'anteriorità delle condotte violente rispetto al
[...]
percorso familiare seguito dall'intera famiglia presso la dott.ssa non ha Per_2
aderito alla richiesta della Procura e si è rimessa alla decisione del Giudice.
Con comparsa del 18.02.2025 si è costituito , il quale Controparte_1
ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente, sulla scorta delle relazioni dei
Servizi Sociali che hanno seguito il nucleo familiare.
Espletata l'istruttoria orale mediante l'audizione del figlio minore della coppia, all'udienza del 4.04.2025, il Pubblico Ministero ha rinunciato al ricorso. Il Giudice ha riservato la causa per la decisione.
Va preliminarmente rilevato che, quanto alla rinuncia effettuata dalla
PROCURA all'udienza del 4.04.2025 (v. processo verbale), secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme
particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (cfr.
Cass. n. 33761/2019; Cass. n. 23749/2011; Cass. n. 18255/2004), sicché la rinuncia all'azione (a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dall'art. 306 c.p.c.) preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio. In tal caso, il processo si conclude con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e a fronte di una pronuncia di tal genere, non operando la preclusione di cui all'art. 306, quarto comma, c.p.c., resta fermo il potete del giudice di statuire sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ciò posto, in considerazione di quanto emerso in corso di causa, ed in particolare che “il procedimento iscritto presso la Procura in relazione ai maltrattamenti in danno della LIBRERI si è concluso con archiviazione” (v. dichiarazioni rese dal Pubblico Ministero all'udienza del 4.04.2025), nonché sulla base di quanto relazionato dai Servizi Sociali del comune di Monforte San Giorgio circa gli interventi effettuati a sostegno del nucleo e circa l'esito dell'osservazione genitoriale (in particolare, l'Assistente Sociale dott.ssa , ha esposto che “i Per_3
rapporti familiari” sono “notevolmente migliorati”, che la “ appare più CP_2
serena, rappresentando ad oggi un padre più presente ed attento a quelle che sono le
esigenze del figlio” che il minore ha riferito di avere “un rapporto sereno con entrambi i genitori”; che il rapporto con il padre “appare sereno e felice”, che “riesce
a frequentarlo regolarmente a casa dei nonni” e che, tuttavia, il “padre è colui che su di lui riesce ad avere maggiore autorevolezza”, v. relazione dei S.S. depositata in atti il 5.12.2024), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla decadenza del dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, CP_1
. Persona_1
Tuttavia, preso atto delle richieste formulate dalla circa l'avviamento CP_2
di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del (v. processo CP_1
verbale del 4.04.2025) e che gli episodi di violenza e manipolazione, segnalati dai
Servizi Sociali con relazione del 7.06.2024 (v. allegato all'atto di ricorso) e contestati dal (“Gli episodi di violenza vanno contro la mia persona, di uomo e CP_1
psicologo. L'asserita violenza è un fatto talmente grave”, v. ancora processo verbale del 21.02.2025), sono stati confermati dalla LIBRERI in sede di comparsa conclusionale (“intende confermare che l'ex marito, ha posto in essere dei comportamenti violenti a danno della stessa ed in presenza del figlio, oltre ad aver
tentato di manipolare il figlio, con grave pregiudizio per lo stesso. Tuttavia, si
intende precisare che si tratta di episodi sporadici e verificatisi ormai diverso tempo addietro”, v. memoria del 10.12.2024), e parimenti dal figlio della coppia che, sentito dai Servizi Sociali, ha dichiarato “con molta serenità” che “il padre in un momento di rabbia, dal sedile posteriore dell'auto aveva “afferrato” il volto della madre e che subito dopo l'accaduto ha provato più volte a scusarsi con entrambi, sottolineando che non ritiene che il padre sia una persona “cattiva” e/o “pericolosa” (v. ancora relazione dei S.S. del 5.12.2024, in atti), ma che, sentito in sede di istruttoria orale ha contraddittoriamente riferito “Con me mio padre si è sempre comportato molto bene anzi ottimamente. Lui è un buon padre”, “Davanti a me i miei genitori non hanno mai litigato;
non ho mai visto né mio padre trattare male la mamma né mia madre reagire contro mio padre. Soprattutto mio padre, caratterialmente è calmo” e che “sto talmente bene con PÀ che vorrei vederlo più spesso rispetto a come lo vedo ora” (v. processo verbale del 7.03.2025), si ritiene di dover prescrivere agli enti competenti di adoperarsi con tutte le iniziative necessarie a supporto del nucleo familiare e di vigilare e monitorare l'andamento delle relazioni genitori – figli. In
particolare, in accordo con le conclusioni dei Servizi Sociali che hanno suggerito,
stante la “primaria importanza”, di “avviare un percorso di valutazione e sostegno delle competenze genitoriali presso il Consultorio familiare territorialmente
competente con prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'intero nucleo familiare” (v. relazione in atti), va disposta la presa in carico del nucleo familiare presso il Consultorio familiare territorialmente competente, affinché questo,
attraverso la previsione di incontri e di tutto quanto ritenuto necessario, provveda a migliorare le loro capacità genitoriali, per incrementare la loro responsabilizzazione e le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro ed il figlio. Si ritiene altresì necessario che il Dipartimento NPIA territorialmente competente, in collaborazione con il predetto Ente, prenda in carico il minore, al fine di verificare lo stato fisico,
psicologico ed emotivo dello stesso ed attuando gli interventi ritenuti opportuni nel suo interesse. I predetti Enti dovranno monitorare l'andamento delle relazioni familiari segnalando alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
Posto quanto sopra, si osserva che non sussistono i presupposti per adottare una pronuncia di condanna alle spese della parte rinunciante, e ciò dovendosi avere riguardo non solo alla peculiarità della fattispecie dedotta e al contegno delle parti,
ma anche alla funzione del Pubblico ministero che, in qualità di organo propulsore dell'attività giurisdizionale ha, per tale funzione, poteri meramente processuali,
diversi da quelli svolti dalle parti perché esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico (cfr. Cass., Sez. Un., 9 marzo 2005, n. 5079: Cass. Sez. 1^, 17
febbraio 2010. n. 3824, Cassazione civile, sez. I 02/10/2015 n. 19711).
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G.1105/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti per effetto della intervenuta rinuncia all'azione della parte ricorrente;
- prescrive al Consultorio familiare e al Dipartimento NPIA
territorialmente competenti la predisposizione in favore delle parti e del minore di ogni forma di intervento e di supporto in favore ed ausilio della genitorialità, come meglio specificato in parte motiva, segnalando alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per lo stesso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio dell'8/04/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.