Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Deve ritenersi compreso nell'obbligo della confisca previsto dall'art. 12 sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, il bene che, pur essendo nella disponibilità dell'imputato, risulti formalmente di proprietà di persona a lui legata da rapporti personali, la cui incapacità di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell'acquisto ne rivela l'intestazione fittizia. (Fattispecie relativa alla confisca di un'autovettura di lusso di proprietà della convivente di un imputato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art.73 del d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2008, n. 31895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31895 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
3 18 95 /08 R. G. n. 630/08 17-Camera di consiglio Sentenza n.863 in data 1° aprile 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Dr. Bruno Presidente OLIVA
Consigliere Dr. Saverio Felice MANNINO
Consigliere Dr. Francesco SERPICO
Dr. Luigi Consigliere LANZA
Dr. Massimo Consigliere DOGLIOTTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TE RB, nata il [...] a [...],
•
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Alessandria 5 dicembre 2007.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Carlo DI CASOLA, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Tribunale di Alessandria.
Avverso l'ordinanza del Tribunale RB AN ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo- ne l'annullamento per i seguenti motivi:
• Inosservanza dell'art. 12 sexies L. n. 306/92 e illogicità della motivazione perché la AN ha giustificato la proprietà dell'autovettura Mercedes, immatricolata il 5 ottobre 2005, con il dena- ro proveniente da una quota degli immobili ereditati dalla madre, divisi a distanza di sedici anni dalla morte di questa perché in questo periodo è stata raggiunta la maggiore età da parte di tutti i figli, deducendo di aver ricevuto dal padre un congruo acconto sulla quota stessa.
L'impugnazione è inammissibile.
L'ordinanza impugnata considera la posizione della ricorrente, intestataria dell'autovettura Merce- des CLK 270 in relazione a quella del suo convivente, IA NO DD, nei confronti del quale l'autovettura è stata sottoposta a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12 sexies L. n. 306/92 in relazione alla commissione del reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90, in quanto nessuno dei due è stato in grado di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell'acquisto.
La mera affermazione della ricorrente di averlo ricevuto in contanti dal padre come liquidazione di una quota dell'eredità della madre, deceduta sedici anni prima, priva di qualsiasi riscontro anche parziale, non costituisce prova idonea e, anzi, offre una conferma della fondatezza del presupposto dell'ordinanza impugnata.
In realtà, deve ritenersi compreso nell'obbligo della confisca previsto dall'art. 12 sexies L. n.
306/92 il bene che risulti nella disponibilità dell'imputato benché di proprietà di persona a lui legata da rapporti personali, la cui incapacità di giustificare la provenienza del denaro impie- gato nell'acquisto ne rivela l'intestazione fittizia.
Correttamente, pertanto, viene sottoposta a confisca obbligatoria l'autovettura di lusso di proprietà della convivente ma in disponibilità dell'imputato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90, in quanto l'incapacità della proprietaria di giustificarne l'acquisto ne rivela lo scopo strumentale dell'intestazione.
Nella specie appare pertanto legittima la decisione impugnata, che dall'inattendibilità della mera in- testazione della proprietà alla AN e dalla sproporzione del valore dell'automobile Mercedes, immatricolata nel 2005 e del valore attuale di € 2.500,00 circa, rispetto ai redditi dell'imputato e della predetta, con lui convivente, ha tratto la conclusione che quest'ultima ne sia l'intestataria fitti- zia e l'ha perciò sottoposta a confisca obbligatoria ex art. 12 sexies L. n. 306/92. I vizi di violazione di legge e difetto di motivazioni dedotti dalla ricorrente appaiono quindi manife-
stamente insussistenti.
Di conseguenza il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €
1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° aprile 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 LUG 2008
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