Sentenza 23 aprile 2008
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, non è prevista la notifica di un ulteriore avviso relativo all'udienza camerale al difensore di fiducia la cui nomina sia stata formalizzata in un momento successivo alla notificazione dell'avviso stesso al difensore d'ufficio e all'interessato, essendosi già cristallizzata la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. In questa ipotesi, al difensore di fiducia spetta soltanto il diritto di intervenire all'udienza, con onere per il suo assistito di informarlo della data.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2008, n. 19442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19442 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 23/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1230
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 035726/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AF N. IL 30/01/1950;
avverso ORDINANZA del 21/09/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di LIVORNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 21/9/07 il Magistrato di sorveglianza di Livorno ha respinto l'istanza di remissione del debito presentata dal detenuto NT RA sul rilievo che non risultava integrato il requisito delle disagiate condizioni economiche di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6.
Contro questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale eccepisce, come unico motivo, la nullità del procedimento per non essere stato dato avviso dell'udienza di trattazione al difensore di fiducia avv. Cosco, del foro di Prato, che aveva nominato il 16/8/07 nella casa di reclusione di San Gimignano.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Ed invero, come esattamente rilevato dal Procuratore generale in sede, gli avvisi per l'udienza del 21/9/07 all'interessato e al difensore designato di ufficio, avv. Mandolfi, che ad essa intervenne, erano stati spediti il 20/7/07 ed erano stati notificati rispettivamente il 7/8/07 e il 26/7/07.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dunque, al difensore di fiducia nominato dall'NT il 16/8/07, quando già si era cristallizzata la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria, non spettava ulteriore avviso, ma solo il diritto di intervenire all'udienza, con onere per il suo assistito di informarlo della data (cfr., tra le molte, Sez. 2^ 29/3/01, P.M. in proc. Peerpetual, rv. 218.881; Sez. 1^ 19/12/02, Amico, rv. 223.172;
Sez. 6^ 24/2/03, D'Ottavi, rv. 225.895).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008