Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 39376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39376 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39376/2025 Roma, li, 04/12/2025
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
BE MA SI MA EN ME
AO LI
- Presidente -
Sent. n. sez. 1793/2025 CC 20/11/2025
- Relatore -
R.G.N. 29252/2025
DE AC
PIERANGELO RI
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
AS IN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere AO LI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. IN LABROCCA, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 7 aprile 2025 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata che, il 20 maggio 2024, aveva condannato EN NA per il delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma (un crick per auto) ai danni di SO IG e per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, aggravata dal nesso teleologico con le lesioni, reato attribuito all'imputato per il porto, fuori dalla propria abitazione, del crick utilizzato per colpire la persona offesa. Secondo le sentenze di merito, il fatto era accaduto allorché IG era sceso di casa per affrontare AR UN, nipote dell'imputato, che, trovandosi a passare di lì per caso ed avendo udito provenire delle grida di una donna dall'abitazione della persona offesa, aveva chiamato i Carabinieri;
NA si era quindi frapposto tra la ragazza e IG e aveva colpito quest'ultimo con il crick con cui stava riparando la propria autovettura.
Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae-Firmato Da: AO LI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 4d9a645891714352 Firmato Da: BE MA SI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6de06248a8b7e4e2
2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione a firma del difensore di fiducia, sviluppando sei motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. Il ricorso prende le mosse dalla rievocazione delle circostanze dell'arresto dell'imputato, contestando che fosse stata ritenuta la condizione di quasi flagranza. Poi l'impugnativa si concentra sul vizio dedotto, lamentando che la Corte di merito avrebbe malamente valutato il pericolo che incombeva sulla nipote del prevenuto, una ragazza minuta, rispetto alla quale la persona offesa, un uomo di stazza robusta, stava manifestando propositi aggressivi quale ritorsione contro la decisione della ragazza di chiamare le forze dell'ordine perché sentiva provenire delle grida dall'abitazione di IG. Ragionando come la Corte di appello di Napoli - osserva il ricorrente - si finirebbe per adottare parametri valutativi diversi da quelli che la giurisprudenza di legittimità adopera quando imputati siano appartenenti alle forze dell'ordine.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della legittima difesa nella forma putativa, perché la Corte distrettuale avrebbe illogicamente svalutato la differenza di corporatura dei due e la circostanza che la persona offesa era scesa di corsa da casa in evidente stato di agitazione al fine di aggredire la ragazza, rea di avere chiamato le forze dell'ordine perché temeva che la persona offesa stesse aggredendo la propria madre. Gli elementi concreti e oggettivi che potevano avere indotto in errore l'imputato la condizione di pericolo in cui versava la nipote sussistevano perché: - la persona offesa stava litigando con sua madre;
- la giovane nipote dell'imputato aveva chiamato i Carabinieri;
- IG era sceso di casa per vendicarsi dell'intromissione;
circa
- l'imputato stava riparando la propria autovettura e aveva sferrato un solo colpo con lo strumento che aveva sottomano.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'eccesso colposo di legittima difesa per le considerazioni già svolte e anche perché era noto nel quartiere che IG è una persona violenta e perché egli ha una corporatura molto più robusta di quella della ragazza.
2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 585 cod. pen. dell'uso dell'arma benché il crick usato non lo fosse e l'imputato lo stesse maneggiando in quel momento perché intento a riparare la propria autovettura sotto casa. L'allargamento del concetto di arma ad oggetti che non lo sono violerebbe il
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TP
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Firmato Da: BE MA SI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6de06248a8b7e4e2
principio, sancito sia a livello costituzionale che convenzionale, della legalità penale e il divieto di interpretazione analogica.
3.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen. in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, perché, quando l'imputato aveva portato fuori da casa la chiave svita bulloni, non era per commettere il reato di lesioni, ma per manutenere la propria autovettura.
2.6. Il sesto motivo di ricorso, senza indicare specifici vizi, invoca il contenimento della pena nel minimo edittale con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quelle di cui all'art. 61, nn. 1), 2) e 6) cod.
pen.
La Corte di appello ha confermato una pena esemplare questa la critica - sostanzialmente fondando sui precedenti dell'imputato, che tuttavia sono datati e non gravi, tranne quello di omicidio risalente a trenta anni prima. L'imputato aveva agito per la necessità di difendere la giovane donna che aveva chiamato i Carabinieri e, dopo il fatto, era rimasto in loco ad attendere le forze dell'ordine, che lo avevano poi arrestato dopo aver escusso varie persone.
2.7. Il giudizio è stato celebrato con rito cartolare. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria, contenente le conclusioni, di cui il collegio non ha potuto tenere conto perchè non depositata nel rispetto del termine stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae-Firmato Da: AO LI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 4d9a645891714352 Firmato Da: BE MA SI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6de06248a8b7e4e2
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
1. Non è fondato il primo motivo di ricorso, che contesta la scelta della Corte di appello di negare la scriminante della legittima difesa nella sua forma piena con riferimento al reato di lesioni personali. Va prima di tutto sgomberato il campo dai tentativi del ricorrente di mettere in discussione la decisione della Corte distrettuale con argomentazioni che indulgono sulle circostanze dell'arresto e sulla condizione di flagranza o quasi flagranza in cui la misura precautelare era stata adottata, che è tema che esula radicalmente da quello posto nel ricorso e di cui non si colgono le implicazioni rispetto alla tesi difensiva circa l'esimente. L'aspetto su cui invece occorre concentrare l'attenzione, rispetto a questa prima articolazione del ricorso, è quello della sussistenza dei presupposti per
ritenere applicabile l'art. 52 cod. pen., al di là della percezione di essi che poteva averne avuto l'imputato, tema, quest'ultimo, che attiene al diverso profilo della scriminante nella sua forma putativa, di cui si tratterà a proposito del secondo motivo di ricorso. Non senza due premesse, che occorrono per contestualizzare la valutazione che il Collegio ha svolto nell'ambito della cornice teorica di riferimento. La prima è la nozione storicamente sedimentata dei parametri di valutazione della legittima difesa, costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa (tra le tante, Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, [...], Rv. 233352-01). La seconda premessa concerne l'approccio valutativo del Giudice circa la sussistenza della scriminante, sia nella forma piena che in quella putativa (nonché quanto all'eccesso colposo): l'accertamento deve essere effettuato con giudizio ex ante delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento e non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 cod. pen., dell'esimente (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, [...], Rv. 273401 - 01; Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 2010, [...], Rv. 245843- 01). Ciò premesso, due sono le rationes decidendi che si colgono nella decisione avversata a proposito della negazione della scriminante nella sua forma piena. L'una attiene alla mancanza di attualità del pericolo che incombeva sulla UN. A questo riguardo, la Corte territoriale ha sottolineato che, se poteva dirsi giudizialmente accertato che IG era sceso dall'abitazione e si era avvicinato alla ragazza con modi intimidatori, non era stato invece appurato in sede processuale che fosse in corso un'aggressione fisica nei confronti di quest'ultima o che tale aggressione fosse imminente. In ordine a questo primo versante della decisione impugnata, il ricorso non coglie nel segno, giacché i Giudici di appello hanno sviluppato argomentazioni non manifestamente illogiche e coerenti con la cornice teorica di riferimento, che vede, appunto, tra i requisiti per il riconoscimento della scriminante, quello dell'attualità del pericolo, che si configura non solo quando l'offesa sia in corso e non sia esaurita, ma anche quando vi sia concreto (non immaginario) pericolo di un'aggressione imminente (non futura ed eventuale), esclusa ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, [...], Rv. 274534 01; Sez. 5, n. 25810 del 17/05/2019, [...], Rv. 276129 - 01). Come già
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale:
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Firmato Da: BE MA SI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6de06248a8b7e4e2
osservato, infatti, la Corte territoriale ha tratto dalla ricostruzione in fatto consegnata dall'istruttoria l'idea che un'aggressione fisica in quel momento non fosse in atto e che neanche sussistesse un pericolo in tal senso giacché IG si stava si avvicinando con fare intimidatorio, ma non vi erano, nel suo comportamento, prodromi oggettivi di un comportamento fisicamente eterolesivo. La carenza di attualità del pericolo non è, tuttavia, l'unica ragione per la quale la Corte territoriale ha negato la scriminante;
il Collegio di merito, infatti, ha ritenuto anche che la reazione dell'imputato fosse sproporzionata rispetto al pericolo che riteneva incombesse sulla nipote e che avrebbe dovuto e potuto consigliare un contegno meno violento dei colpi sferrati nei confronti della vittima con il crick. L'ulteriore ostacolo al riconoscimento della scriminante risiede, dunque, nella carenza di proporzionalità che il legislatore ha espressamente indicato quale ulteriore connotazione della legittima reazione difensiva e che la giurisprudenza ha declinato in varie prospettive, vale a dire come equilibrio tra beni lesi (per esempio, vita e mera incolumità fisica), tra i danni fronteggiati e quelli cagionati e tra i mezzi adoperati e quella a disposizione dell'autore del fatto (Sez. 1, n. 45407 del 10/11/2004, [...], Rv. 230392-01). Ora, se il difetto di proporzionalità non riguarda il primo versante, la risposta della Corte di merito pare attingere - con trama coerente con la base teorica di riferimento - alle altre due sfaccettature della proporzione, nella misura in cui ha stigmatizzato il fatto che il prevenuto avrebbe potuto reagire in maniera meno violenta di quella attuata con l'attrezzo adoperato.
2. Il ricorso coglie nel segno, invece, quanto contesta la reiezione della richiesta di riconoscere la scriminante nella sua forma putativa. La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione confusa, sovrapponendo i due istituti menzionati, la legittima difesa putativa e l'eccesso colposo e gli errori del soggetto agente che sono alla base dell'una o dell'altro, che vanno invece tenuti concettualmente distinti e che richiedono considerazioni separate, l'una che deve necessariamente precedere l'altra. Ed è proprio per sgomberare il campo dagli equivoci resi possibili, sul punto, dalla trama della sentenza impugnata che occorre ricordare quali siano i caratteri sia della scriminante putativa che dell'eccesso colposo. La legittima difesa putativa, ricavabile combinando la norma di cui all'art. 52 con quella di cui all'art. 59, comma 4, cod. pen. («Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo»), richiede i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che, nella prima, la
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Firmato Da: BE MA SI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6de06248a8b7e4e2
situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. L'errore cade, quindi, sulla sussistenza dei presupposti fattuali non su quelli giuridici - della esimente, con effetti che dipendono dal grado di errore che è alla base dell'azione del reo e dal reato cui la scriminante accede. Più precisamente, l'errore scusabile è quello che trovi adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far prevedere un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, [...], Rv. 255268 - 01, in motivazione;
Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, [...], Rv. 245634 - 01; Sez. 1, n. 4337 del 2/2/2006, [...], Rv. 233189-01). Qualora, in ossequio a quest'ultima disposizione, l'errore valutativo circa la sussistenza delle condizioni fattuali che il legislatore individua quali requisiti applicativi della scriminante sia scusabile, la punibilità è esclusa, mentre, se l'errore è determinato da colpa, l'autore del fatto risponderà del reato ove quest'ultimo sia punito anche a titolo di colpa. Non rileva, a ritenere scusabile l'errore, un criterio esclusivamente soggettivo, dovendo invece essere considerata la situazione obiettiva che lo abbia determinato, fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole convinzione di cui sopra. Anche in questo caso, come nella legittima difesa "piena", la valutazione va svolta ex ante e calata all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4 Perrone cit.). Ciò posto, gli enunciati che la Corte territoriale ha utilizzato per esprimere il proprio convincimento circa l'insussistenza della scriminante anche nella forma putativa sono confusi quanto all'inquadramento giuridico e sconfinano nella manifesta illogicità laddove non chiariscono le ragioni per cui, di fronte alla situazione obiettivamente accertata - IG che si avvicinava con fare minaccioso alla UN dopo essere sceso di casa per indurla a non chiamare i Carabinieri a seguito dello scontro che lui stesso aveva avuto con i genitori e che aveva allarmato la ragazza - non potesse esservi la ragionevole persuasione che
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la giovane corresse un pericolo tale da richiedere un intervento difensivo dell'imputato. La Corte di appello avrà, quindi, la necessità di confrontarsi nuovamente con questo tema difensivo, con piena libertà di valutazione ma con la necessità di evitare le oscillazioni ricostruttive in diritto già stigmatizzate e la loro applicazione nel caso concreto;
ciò non senza una precisazione, diretta a delineare il thema decidendum. L'eventuale riconoscimento della scriminante nella sua forma putativa farà rientrare in gioco l'argomento difensivo di cui al terzo motivo di ricorso (assorbito nell'annullamento con rinvio odierno), quello dell'eccesso colposo, che, come già osservato, la Corte di merito ha trattato sovrapponendolo a quello della legittima difesa putativa. In altri termini, qualora si riconoscesse l'esimente putativa, occorrerà confrontarsi con la possibilità che la reazione, ancorché giustificata, avesse ecceduto i limiti per reputarla legittima. L'istituto è contemplato dall'art. 55 cod. pen., secondo cui «Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo». L'eccesso colposo presuppone l'esistenza di tutti i parametri della scriminante, nella sua forma piena o putativa, con il superamento dei limiti di una reazione legittima (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, [...]; Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, [...], Rv. 256017 - 01; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, [...]; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, [...], Rv. 247898- 01). Tale superamento, per rientrare nella disposizione suddetta, deve essere addebitabile a un errore colposo perché, se fosse incolpevole, il fatto non sarebbe punibile e, se fosse volontario, l'esimente non sussisterebbe;
errore che può annidarsi sia nella comprensione della situazione concreta che ha determinato la scelta del mezzo difensivo (cosiddetto errore motivo) sia nella concreta esecuzione dell'intervento a difesa propria o di terzi (cosiddetto errore inabilità). Quanto al percorso valutativo del Giudice, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare l'inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere a una differenziazione tra eccesso dovuto a errore di valutazione delle necessarie azioni difensive ovvero ad un errore schiettamente esecutivo, da una parte, ed eccesso consapevole e volontario, dall'altra (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, [...], Rv. 233352-01; sul tema anche Sez. 1, n. 41552 del 13/06/2023, [...], Rv. 285373-01; Sez. 4, n. 9463
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Firmato Da: BE MA SI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6de06248a8b7e4e2
del 13/02/2019, Ouldhnini, Rv. 275269 01; Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018, [...], Rv. 273731-01). Ciò posto, il mandato che discende dall'annullamento con rinvio per quanto concerne il reato di lesioni personali è, dunque, da intendersi comprensivo sia della rivalutazione della scriminante nella sua forma putativa, sia, in caso positivo, nella valutazione circa l'errore nei mezzi esecutivi, che, ove accertato, condurrebbe alla riqualificazione del reato nella sua forma colposa (Sez. 5, n. 11806 del 13/02/2014, [...], Rv. 260210-01).
4. La censura di cui al quinto motivo di ricorso che lamenta violazione di legge quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen. in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 - non era contenuta nei motivi di appello. Ne consegue la sua inammissibilità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;
si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, [...], Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, [...], Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [...]).
6. Il quarto e il sesto motivo di ricorso, rispettivamente, sul riconoscimento della circostanza aggravante dell'uso dell'arma e sul diniego di una serie di attenuanti per il delitto di lesioni, sono assorbiti nell'annullamento con rinvio del relativo capo della sentenza.
7. L'oggetto del processo impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore AO LI
Il Presidente
BE MA SI
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