Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art 114 comma primo cod. pen. è configurabile solo quando l'opera del concorrente abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato: a tal fine non basta che l'apporto del soggetto abbia avuto una minore rilevanza rispetto a quella dei concorrenti, ma occorre che tale apporto abbia avuto un'importanza oggettivamente minima, così da risultare nell'economia generale del fatto ed anche in termini assoluti del tutto marginale e non indispensabile.
Commentario • 1
- 1. Spaccio non lieve, pena proporzionata (Cass. 12690/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2005, n. 45248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45248 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 30/11/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1478
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 35468/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL AM, n. a Luino il 03/04/1978;
avverso la sentenza in data 19 novembre 2003 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 12 ottobre 2001 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Varese, appellata da IL AM, condannata, all'esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di anni 3, mesi sei, giorni venti di reclusione e lire 22.222.435 di multa in quanto responsabile dei reati, unificati dalla continuazione, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fini di spaccio di 2.239 pasticche di extasy, in Cremenaga, il 12 maggio 2000) e all'art. 612 c.p., comma 2 (minacce gravi in danno di MO TE e MB NY, in Cremenaga, dal 12 al 15 maggio 2000). Con l'atto di appello, la LL chiedeva l'applicazione delle attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e all'art. 114 c.p., nonché la determinazione della pena nel minimo. Osservava la Corte di appello che l'elevatissimo numero di dosi ricavabili dal quantitativo di extasy, l'intenso traffico constatato dalle forze dell'ordine in prossimità del bar gestito dalla imputata e le modalità della custodia (le pasticche erano nascoste in una cassaforte interrata in profondità) ostavano al riconoscimento dell'attenuante speciale.
Non era neppure configurabile l'attenuante della minima partecipazione al fatto, atteso che l'imputata aveva fornito al complice e compagno AR UC il denaro per il viaggio ad Amsterdam ove era stato realizzato l'acquisto del quantitativo di stupefacente e che la medesima aveva per di più accompagnato in tale occasione l'AR. A riprova del grado di coinvolgimento nel fatto della LL stavano anche le gravi minacce da lei proferite nei confronti di MO e MB al fine di indurii a ritrattare quanto dichiarato alle forze dell'ordine circa l'acquisto di stupefacente da loro fatto nel bar gestito dalla donna.
Quanto alla pena, essa era stata determinata in misura prossima al minimo edittale.
Ricorre per Cassazione l'imputata, deducendo:
1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Pur dando atto della iniziale resistenza della LL ad assecondare il suo compagno e futuro marito AR dal proposito di effettuare un viaggio in Olanda, la Corte di merito ha ritenuto decisivo l'apporto materiale al fatto dato dalla imputata, estrinsecatosi nel finanziamento relativo al viaggio e all'acquisto della droga nonché il suo apporto materiale in relazione al fatto che essa aveva accompagnato in tale occasione il compagno.
In realtà, come si ricava dalle dichiarazioni dell'AR, il fatto è stato deciso, progettato e attuato dal solo AR, che, anche senza il finanziamento della compagna, vi si sarebbe risolto. E la mera presenza dell'imputata nella trasferta olandese non rappresentava alcun contributo alla realizzazione del piano ideato dal complice.
2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, il solo dato ponderale può essere ritenuto da solo preclusivo al riconoscimento dell'attenuante solo se decisamente preponderante rispetto agli altri parametri indicati dal legislatore. Nella specie, a fronte di un quantitativo di stupefacente non particolarmente rilevante, andava considerato che l'azione delittuosa fu particolarmente maldestra, tanto che il proposito della ricorrente di rifornire periodicamente i giovani MO e MB di piccoli quantitativi di extasy non ebbe neppure un apprezzabile avvio. Mancavano nella specie i dati della sistematicità dello spaccio, della esistenza di strutture organizzative tali da evocare una attività strutturata stabilmente e professionalmente. DIRITTO
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato. Quanto al diniego dell'attenuante della minima partecipazione al fatto, la ricorrente prende in considerazione solo la condotta precedente all'acquisto della sostanza, limitandosi ad affermare, senza riferimento alcuno alle obiettive risultanze probatorie prese in esame dai giudici di merito, che il complice AR avrebbe effettuato il viaggio in Olanda, finalizzato all'acquisto dell'extasy, anche senza il finanziamento della compagna LL. Ma a prescindere da quale fosse la determinazione dell'AR, resta il fatto che la LL non solo finanziò il suo compagno per l'acquisto della droga e per i costi di viaggio, ma lo accompagnò in Olanda, così partecipando a pieno titolo nell'acquisto della sostanza stupefacente.
Inoltre viene obliterata l'ulteriore dato di fatto per cui il programmato spaccio della sostanza aveva la sua base proprio nel bar gestito dalla donna, e che il grado del suo coinvolgimento si ricavava anche dalle minacce fatte nei confronti degli acquirenti MO e MB per indurii a ritrattare le loro dichiarazioni in proposito.
Correttamente, dunque, è stata negata l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, configurabile solo quando l'opera del concorrente
"abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato". A tal fine non basta, infatti, che l'apporto del concorrente abbia avuto una minore rilevanza rispetto a quello degli altri concorrenti, ma occorre che tale apporto abbia avuto una importanza obbiettivamente minima, così da risultare nell'economia generale del fatto e in termini assoluti assolutamente marginale, superfluo, non indispensabile (v. per tutte Cass., Sez. 5^, u.p. 13 aprile 2004, Terreno;
Cass., Sez. 1^, u.p. 10 marzo 2004, Procopio;
Cass., Sez. 6^, u.p. 9 giugno 2003, Arziliero); caratteristiche, queste, che, per quanto puntualizzato dalla Corte di merito, non si presentavano nel caso in esame.
Anche in punto di diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 la valutazione dei giudici di merito appare ineccepibile.
Si sono al riguardo ritenuti ostativi non solo il dato ponderale, certamente rilevante, trattandosi di 2.239 pasticche di extasy, ma anche ulteriori modalità del fatto, quali il deposito della sostanza in una cassaforte interrata in profondità e soprattutto la destinazione della stessa alla cessione di un numero indefinito di frequentatori del locale pubblico gestito dalla donna;
aspetti, questi ultimi, che contraddicono proprio gli argomenti addotti dalla ricorrente, quali la non sistematicità dello spaccio e la mancanza di una struttura stabilmente utilizzata per tale attività. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2005