Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
La verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di riscontro, purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali. (Fattispecie, in cui è stata ritenuta provata la disponibilità da parte dell'imputato del furgone utilizzato per una rapina, sulla base del rinvenimento sul mezzo dell'impronta della sua mano sinistra, senza che questi avesse fornito alcuna spiegazione del dato obiettivo acquisito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2014, n. 46410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46410 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 15/10/2014
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2329
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 21914/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
RA CO, n. a Cinquefrondi (RC) il 03.08.1982, rappresentato e assistito dall'avv. Vecchio Giovanni;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 330/2012 in data 28.11.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, sentita altresì la discussione dell'avv. Loiacono CO, in sostituzione dell'avv. Vecchio Giovanni, per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28.06.2011, il Tribunale di Palmi assolveva RA CO dal delitto di rapina e da quello connesso di detenzione e porto d'arma.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello il pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi, osservando che gli indizi emersi all'esito dell'istruttoria compiuta erano proprio quelli elencati dal Tribunale ma, difformemente dalla valutazione fatta da quest'ultimo, si caratterizzavano per la certezza, la gravità e la concordanza, nel senso che, valutati nel loro complesso e nelle reciproche connessioni ed implicazioni, risultavano idonei a fornire la prova compiuta del fatto da provare e della penale responsabilità del RA.
3. Con sentenza in data 28.11.2013, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, dichiarava RA CO responsabile dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa. Il giudizio di condanna veniva fondato sulla mera diversa interpretazione, non tanto dei fatti oggetto del processo, quanto dei parametri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento ai seguenti elementi probatori:
-la riconducibilità dell'impronta digitale ritrovata sul furgone oggetto della rapina;
-le caratteristiche somatiche dell'autore del fatto;
-l'idioma calabrese di quest'ultimo.
4. Avverso detta sentenza, nell'interesse del RA, veniva proposto ricorso per cassazione.
Nel gravame si evidenziava l'esistenza di una motivazione assolutamente illogica che aveva disatteso l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale allorquando il giudice d'appello riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato: nella fattispecie, il giudice di secondo grado, esonerandosi da tale obbligo, si era limitato ad affermare, con formulazioni meramente assertive che gli indizi emersi in esito all'istruttoria compiuta si concretizzavano in realtà per certezza, gravità e concordanza ed inoltre l'imputato aveva omesso di fornire una spiegazione alternativa dei fatti.
In realtà, dalla sentenza di secondo grado non era dato evincere alcun elemento, anche di carattere logico, che consentisse di superare l'argomentazione relativa alla genericità degli indizi raccolti, di tal che non appariva in alcun modo giustificabile una riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
5. Va preliminarmente evidenziato come non possa essere revocato in dubbio che la regola di giudizio secondo cui per la condanna è necessario che la colpevolezza risulti "al di là di ogni ragionevole dubbio" non impedisce che la condanna sia pronunciata in appello con riforma di una sentenza di assoluzione in primo grado. È altrettanto vero, tuttavia, che la sentenza di condanna deve essere pronunciata solo se l'imputato "risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", presuppone che l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo da parte del giudice d'appello sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienza della decisione assolutoria, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza (Cass., Sez.
6. n. 34487 del 13/06/2012, dep. 10/09/2012, Gobbi e altri, Rv. 253434).
In proposito, si è osservato che l'espressione "al di là di ogni ragionevole dubbio", introdotta con la novella anzidetta non ha un reale contenuto innovativo nel senso che non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha solo codificato un principio già desumibile dal sistema in forza del quale il giudice può pronunciare sentenza di condanna solo quando non ha ragionevoli dubbi sulla responsabilità. Tale principio non può essere interpretato nel senso che in presenza di una sentenza di proscioglimento in primo grado non sarebbe più logicamente concepibile una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio in appello, giacché siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto, non solo con il sistema che ammette il doppio grado di giudizio di merito e quindi la possibilità del ribaltamento del primo giudizio, ma anche con note e recenti decisioni della corte costituzionale che hanno ritenuto illegittima l'esclusione dell'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero.
5.1. Come è noto, il giudizio d'appello ha un peculiare ambito di cognizione che è caratterizzato da confini determinati con estrema chiarezza:
- l'effetto devolutivo (art. 597 cod. proc. pen., comma 1), che è strettamente connesso e conseguente al principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., lett. c);
- i limitatissimi poteri di integrazione d'ufficio dell'ambito conoscitivo (art. 597 cod. proc. pen., comma 5);
- l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (art. 129 cod. proc. pen., comma 1);
- l'eccezionalità del potere di annullamento (art. 604 cod. proc. pen., commi 5 e 6; art. 604 cod. proc. pen., comma 4);
- la soggezione del giudice di appello alla sola verifica propria delle tassative e limitate ragioni del controllo di legittimità (art. 606 cod. proc. pen., lett. b, c e specialmente e). All'interno di questi confini, vi è assoluta pienezza di cognizione e di rivalutazione del merito di quanto è stato devoluto. È in proposito emblematico l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità, contenuto nella sentenza n. 3287 del 27.11.2008 - 23.1.2009 in proc. Rotunno, in cui si afferma che "il caso della mancanza assoluta della motivazione non rientra tra quelli, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado"; in tal caso si verifica "invece nullità ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., comma 3 alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge".
Il confronto del giudice dell'appello è quindi, nell'ambito del devoluto, innanzitutto con gli atti del fascicolo processuale e non (solo) con la motivazione della sentenza di primo grado. Il giudice di appello trae infatti dal confronto tra la sentenza impugnata ed i motivi d'impugnazione solamente gli spunti per verificare ed eventualmente far propria, o modificare, l'adeguatezza della decisione come concretizzatasi nel dispositivo alla valutazione di merito corretta e congrua rispetto al contenuto di tutti gli atti processuali utilizzabili per ciò che attiene ai punti della decisione, devolutigli con i motivi specifici. Ciò spiega anche la costante giurisprudenza di legittimità per cui, se da un lato il motivo di impugnazione per essere specifico deve concretizzarsi nella precisa e determinata indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la doglianza sul singolo punto della decisione, tuttavia, ciò che viene devoluto, è il punto della decisione e non gli argomenti logici, le singole questioni che sono dibattute e proposte con il motivo (Cass., Sez. 4, n. 47158 del 25/10/2007, dep. 20/12/2007, in proc. Minardi;
Cass., Sez. 4, n. 4968 del 08/02/1996, dep. 16/05/1996, in proc. Bonetti). Sicché il giudice di appello può modificare la sentenza di primo grado, sui punti devoluti, anche per ragioni diverse da quelle dedotte nell'atto di impugnazione, così come può confermarla con argomentazioni integrative o addirittura del tutto differenti da quelle svolte dal giudice del primo grado, come avviene quando le deduzioni dell'appellante sono condivisibili ma dagli atti emergono ulteriori, diversi e sufficienti elementi di prova per confermare il dispositivo della decisione (Cass., Sez. 4, n. 15461 del 14/01/2003, dep. 01/04/2004, in proc. Williams e altri).
5.2. Questa pienezza di cognizione limitata ai punti della decisione devoluti con motivi specifici evidenzia la peculiarità della motivazione della sentenza di appello, che si caratterizza per una singolare speculante: il motivo d'impugnazione deve indicare specificamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sorreggono la doglianza e il giudice di appello deve, con motivazione non apparente e immune dai vizi logici della contraddittorietà e della manifesta illogicità, confrontarsi quantomeno con quegli elementi e quelle ragioni indicate, a pena di inammissibilità, dalla parte e, più esaustivamente, con la correttezza giuridica e di merito del punto della decisione investito da quel motivo, tenendo conto dell'intero contenuto del fascicolo del giudizio di primo grado.
In particolare, il giudice dell'appello deve dimostrare di avere sottoposto a rinnovato ed autonomo vaglio il punto della decisione devolutogli, consentendo alle parti ed al giudice di legittimità la verifica logica - con riferimento ai parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e - del ragionamento che sostiene il percorso motivazionale di questo vaglio autonomo e della sintesi valutativa che lo conclude. In tale contesto sistematico, e ricordato che uno dei presupposti dell'ammissibilità del motivo di impugnazione e della sua specificità è il confronto puntuale con le argomentazioni presenti nella sentenza di primo grado, l'obbligo di motivazione del giudice di appello ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 6 e art. 125 cod. proc. pen., art. 546 cod. proc. pen., lett. e, art. 598 cod. proc. pen. è certamente correlato alla qualità e consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Con la precisazione che l'esigenza del suo adeguato adempimento non implica necessariamente l'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, quando è comprovata l'avvenuta revisione globale di ogni particolarità del caso, anche tenendo presenti le specifiche censure, viene soddisfatta con l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti e di valore decisivo, tutti gli altri rimanendo implicitamente disattesi e superati, pur se non specificamente confutati (Cass., Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, in proc. Chiodi), ogni qual volta non abbiano per sè valenza disarticolante la razionalità del percorso argomentativo (ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, nuovo testo lett. e: Cass., Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, dep. 22/11/2006, in proc. Moschetti). È questo anche il filo conduttore della giurisprudenza in materia di "motivazione per relazione", secondo cui il giudice d'appello può limitarsi a richiamare le parti corrispondenti della motivazione della precedente sentenza solo quando l'appellante a sua volta si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto (o di diritto) già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero propone deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti. Mentre in presenza di una contestazione specifica, che introduca valutazioni e considerazioni non svolte in precedenza ovvero che critichino con puntualità le argomentazioni con cui le proprie precedenti deduzioni sono state disattese dal primo giudice, il giudice dell'appello non può richiamare in termini meramente ripetitivi, stereotipati quando non apodittici la motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, dep. 15/09/2008, in proc. Bonarrigo e altri;
Cass., Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, dep. 30/10/2008, in proc. Ciavarella;
Cass., Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 16/02/2006, in proc. Aglieri ed altri), oppure solo limitarsi a riprodurne graficamente parti intere (Cass., Sez. 6, n. 12148 del 12/02/2009, dep. 19/03/2009, in proc. Giustino), in tal caso verificandosi una vera e propria elusione dell'obbligo di motivare. Il richiamo è, in questo secondo caso, legittimo solo quando diviene mero passaggio argomentativo, e specificamente individuato, inserito nell'autonomo percorso giustificativo della rinnovata valutazione della Corte d'appello, caratterizzata dal necessario puntuale confronto motivazionale con il contenuto e le ragioni della contestazione specifica.
5.3. Questo particolare contenuto dell'obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotati ancor più originali e stringenti nel caso in cui la sentenza di appello affermi una responsabilità negata in primo grado.
Se è infatti vero che la situazione procedimentale della condanna in appello di imputato assolto in primo grado si sottrae a censure di costituzionalità e di violazione di norme internazionali (che non prevedono l'obbligo del sistema processuale - ed il corrispondente diritto del singolo interessato - al doppio grado di merito:
paragrafi 5.2 e 7.2 della sentenza Corte costituzionale n. 26 del 2007), essa presenta comunque una peculiarità delicata. Quando, infatti, la condanna che interviene per la prima volta in appello è argomentata con apprezzamenti di stretto merito che coinvolgono elementi di fatto nuovi o comunque diversi, rispetto a quelli valutati nella decisione di primo grado e nella stessa impugnazione della parte pubblica (il tema è analogo nel caso di impugnazione della parte civile e di mutamento della decisione anche ai soli fini civili, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.), l'imputato non ha più la possibilità di confutare il nuovo apprezzamento di merito, se non nel limitato ambito della sua logica motivazionale ai sensi in particolare dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e. Ben consapevole delle comunque pregiudizievoli, ancorché non illegittime, conseguenze di questa realtà, la giurisprudenza di legittimità ha quindi elaborato tre punti fermi relativi ai requisiti che la motivazione del giudice di appello deve avere in tale evenienza: - la pretesa di un particolare rigore nell'adempimento dell'obbligo di motivazione, accentuando i richiami alla specificità e completezza della confutazione delle ragioni assolutorie (tanto da parlare, con efficace locuzione, di "piena sovrapposizione"); e ciò specialmente nei casi in cui il materiale probatorio valutato rimanga il medesimo e nei quali pertanto il giudice d'appello non può limitarsi alla citazione formale delle fonti di prova (Cass., Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, in proc. Mannino;
Cass., Sez. 4, n. 28582 del 09/06/2005, dep. 29/07/2005, in proc. Baia;
Cass., Sez. 2, n. 746 del 11/11/2005, dep. 11/01/2006, in proc. Vagge ed altro;
Cass., Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, dep. 18/09/2008, in proc. Aleksi e altri;
Cass., Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, dep. 11/11/2008, in proc. Pappalardo);
- l'estensione dei confini della "provvista" argomentativa con cui il giudice di appello deve confrontarsi, comprendendovi oltre alla motivazione della sentenza di assoluzione tutte le memorie e le deduzioni integrative comunque proposte dalla parte beneficiaria dell'assoluzione dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza di appello (Cass., Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, dep. 24/11/2003, in proc. Andreotti;
Cass., Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 16/02/2006, in proc. Aglieri ed altri);
- l'obbligo del giudice di appello di confrontarsi anche con eventuali violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado in danno dell'imputato, da questi non dedotte per mancanza di interesse (Cass., Sez. U. Andreotti, cit.).
Ad essi deve aggiungersi l'obbligo del giudice di appello di confrontarsi pure con tutte le richieste "subordinate" (in termini di eccezioni, qualificazione giuridica, circostanze del reato o trattamento sanzionatorio) svolte dall'imputato in sede di conclusioni dopo la discussione della causa nel primo grado: invero, nel momento in cui il giudice di appello afferma la colpevolezza negata in primo grado è poi tenuto all'esauriente trattazione di tutti i punti della decisione conseguenti, recuperando le originarie richieste difensive subordinate che non sono state ovviamente dedotte in appello per mancanza di interesse, motivando adeguatamente sulle stesse.
Il sistema così delineato ha una sua evidente coerenza logica, strettamente connessa tra l'altro alla concreta esperienza giurisdizionale. Innanzitutto, l'affermazione dell'esistenza dell'obbligo di confrontarsi nella motivazione della sentenza d'appello che condanna per la prima volta non solo con tutte le argomentazioni della sentenza assolutoria ma anche con tutte le deduzioni integrative proposte dalle parti prosciolte si giustifica in relazione alla struttura motivazionale della sentenza assolutoria, dove il primo giudice può legittimamente selezionare, tra più ragioni pur concorrenti nella stessa direzione, l'argomentazione che giudica assorbente ad imporre la propria decisione, sicché delle altre - pur presenti nel processo e che comunque costituiscono pertinente contenuto potenziale del confronto argomentativo - ben può non trovarsi traccia nel provvedimento impugnato. Inoltre, la diversa spiegazione di un fatto non può semplicemente basarsi sulla mera possibile alternativa, disancorata dalla realtà processuale, ma deve fondarsi su specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si pervenga senza affermazioni apodittiche ma nelle forme corrette del ragionamento probatorio (Cass., Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004, dep. 01/03/2005, P.G. in proc. Marchiorello ed altro, Rv. 231136).
5.4. Fermo restando allora l'obbligo del giudice di appello - per quanto prima argomentato - di confronto con l'intero contenuto del fascicolo processuale (con la possibilità di rilevare autonomamente ulteriori ragioni assolutorie eventualmente esistenti, diverse e concorrenti rispetto a quelle argomentate in concreto dal primo giudice), è indubbio che la parte prosciolta, se vuole che quelle ragioni dialettiche divengano oggetto specifico dell'obbligo motivazionale del giudice di appello per il controllo ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e, ha l'onere di dedurle in modo specifico, in una sorta di applicazione analogica dell'art. 581 cod. proc. pen., lett. c. A tale deduzione specifica non può allora, per quanto prima argomentato, che corrispondere l'obbligo di motivazione puntuale corrispondente da parte del giudice d'appello. In secondo luogo, poiché nel caso di affermazione di responsabilità vanno - come detto - necessariamente affrontati i punti della decisione conseguenti (in particolare gli aspetti afferenti le circostanze del reato ed il trattamento sanzionatorio, nei suoi momenti tipici della determinazione della pena base, della valutazione del rapporto tra le riconosciute circostanze eventualmente applicate e della loro incidenza in concreto, del riconoscimento di eventuali continuazioni con quantificazione dei corrispondenti aumenti), in presenza di specifiche richieste già tempestivamente rivolte in proposito al giudice di primo grado il giudice d'appello ha l'obbligo di una puntuale ed argomentata risposta anche su tali richieste subordinate, così come lo ha nei confronti di richieste pertinenti che siano state proposte con memorie dopo la sentenza di primo grado, ovvero in sede di presentazione delle conclusioni in esito alla discussione del processo di appello (senza che si possa affermare, proprio per la peculiare natura della sentenza di prima condanna in appello, che la mancata riproposizione di richieste già tempestivamente proposte nella discussione del primo grado, e verbalizzate nelle relative conclusioni, ne comporti una sorte di decadenza).
6. Fatte queste premesse, ritiene il Collegio come il presente ricorso, al limite dell'ammissibilità perché contiene sostanzialmente censure in fatto, vada respinto perché infondato.
6.1. Va anzitutto ribadito che in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, ammettendo anche l'indagine extratestuale per la rilevazione dell'illogicità e della contraddittorietà della motivazione, non ha modificato la natura del sindacato della Suprema Corte, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (cfr., Cass. n. 37006 del 2006; n. 18785 del 2006; n. 19855 del 2006; n. 35964 del 2006). Inoltre, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata a l'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico, non opinabile, idoneo a contrastare la struttura argomentativa della sentenza impugnata (cfr., Cass., Sez. 3, n. 15911 del 12/02/2009, dep. 16/04/2009, La Fauci, Rv. 243258).
6.2. Nella fattispecie il difensore si è sostanzialmente limitato ad avanzare in merito alla ricostruzione fattuale accreditata dai giudici di secondo grado alcune perplessità che hanno però trovato adeguata risposta negli atti e nella motivazione della Corte. In realtà, a parere del Collegio, la motivazione della sentenza impugnata è conforme ai principi esposti, e ciò impone il rigetto del ricorso con conferma della stessa. Invero, si legge in sentenza:
"... gli indizi emersi in esito all'istruttoria compiuta ... si caratterizzano per la certezza, gravità e concordanza nel senso che, valutati nel loro complesso e nelle reciproche connessione ed implicazioni, sono idonei a fornire la prova compiuta del fatto da provare, ossia:
-il rilievo dell'impronta palmare di RA CO sul portellone posteriore del furgone che lo collega all'oggetto del fatto delittuoso;
-la statura del rapinatore, per come indicato dalla vittime della rapina;
-l'idioma utilizzato, nei brevi tratti di conversazione, con i soggetti rapinati;
-la mancanza di una spiegazione alternativa dei fatti da parte dell'imputato.
Riguardo al dato della statura, del resto, giova precisare che è pienamente condivisibile, a giudizio di questa Corte, l'argomento sviluppato dal pubblico ministero nell'atto di gravame laddove sostiene che deve escludersi sul piano della logica che chi entra in contatto con un soggetto (per qualsiasi ragione) possa fornire un'indicazione "precisa" della sua altezza;
pertanto, le affermazioni fatte dalle vittime dovevano chiaramente essere intese nel senso che uno degli autori del fatto criminoso ... era piuttosto "basso"; in effetti, l'altezza di cm. 165 (indicata dalle persone rapinate) come appartenente ad una persona di sesso maschile, anche nel territorio calabrese, connota sicuramente una persona non di media altezza ed è quindi un elemento fattuale importante. Peraltro trattasi di elemento anche "individualizzante", perché RA ha una statura bassa, essendo alto cm. 160. Di indiscutibile rilievo è poi anche il dato dell'idioma utilizzato dal rapinatore (dialetto calabrese), posto che uno dei rapinatori, stando al racconto di chi la rapina ha subito, parlava in dialetto, RA è calabrese, è nato a [...] e risulta residente a Rosarno;
pertanto, anche questo indizio è di rilievo, posto che esistono rapinatori di varia nazionalità. Infine, ma primo per importanza, è il dato definito come assolutamente certo anche nella impugnata sentenza, ossia il fatto che l'impronta palmare rilevata nei pressi della maniglia sul portellone posteriore sinistro del furgone Iveco, oggetto della rapina perpetrata la mattina del 29 novembre 2005 appartiene all'odierno imputato. A tal riguardo, anche il Tribunale ha avuto cura di rammentare che, per giurisprudenza consolidata, la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di riscontro, purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali (cfr., ex plurimis, Cass. 26 maggio 2005, n. 24341; Cass. 22 marzo 1989, n. 4254; Cass. 23 ottobre 1986, n. 6769). Il dato obiettivo di cui si è testè detto consente di affermare con assoluta certezza che il RA ha avuto a che fare con il furgone oggetto di rapina, avendovi lasciato l'impronta della sua mano sinistra. Come lo stesso Tribunale afferma, quindi, poiché il RA non ha dato la benché minima spiegazione del perché sia stato trovato questo reperto sul veicolo, ci troviamo di fronte ad un indizio di elevato valore individualizzante;
tale indizio raccordato opportunamente agli altri può farci ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il giovane abbia partecipato alla rapina. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, questa Corte territoriale ritiene che il giudizio espresso nella impugnata sentenza non possa qualificarsi come logico e corretto, dal momento che al contrario tutti gli elementi d'accusa addotti a carico del RA, consistenti in indizi gravi, precisi, concordanti convergono verso un risultato univoco, ossia la sua penale responsabilità per la contestata rapina, che è contrassegnato da coerenza e ragionevolezza, peraltro in assenza di qualsivoglia elemento indiziario o probatorio che possa concretamente addursi a favore della estraneità del RA ai fatti per cui è processo. Da sempre la giurisprudenza ha ritenuto, infatti, che la insufficienza di prove non può ricollegarsi al piano soggettivo delle congetture o delle ipotesi, ma deve misurarsi con criteri di carattere oggettivo, costituiti dalla equivalenza fra le prove, rispettivamente a favore ed a carico dell'imputato; essa si giustifica con la inadeguatezza delle prove a carico, in considerazione dell'insanabile contrasto di esse, che non consenta al giudice di operare una scelta fra le due soluzioni alternative, cioè di dare rilevanza decisiva alle sole prove di accusa o alle sole prove di difesa (Sez. 5, sentenza n. 212 del 23/02/1968). Il dubbio ragionevole, concludendo, non può fondarsi su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale della cui plausibilità peraltro dagli atti non emerge traccia. Deve, infatti, sottolinearsi, quale elemento di novità rispetto a quanto argomentato dal Tribunale, che in esito alle indagini non è emersa alcuna notizia concreta sulla intervenuta ricettazione del carico di tappeti orientali trasportati sul furgone rapinato, anche questa meramente ipotizzata e non dimostrata da alcunché".
6.3. In conclusione, la sentenza d'appello offre ampia dimostrazione dell'incompletezza e dell'incoerenza delle argomentazioni spese dai giudici di primo grado. Con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione, la stessa si sovrappone a tutto campo a quella del primo giudice e, senza lasciare spazio alcuno, da ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversamente valutati in prime cure.
8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 15 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014