Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 18785
CASS
Sentenza 12 aprile 2006

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A seguito della riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, la contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti del processo, per essere rilevante, deve emergere in modo oggettivo e non controvertibile. (In motivazione la Corte ha specificato che la detta difformità non deve essere confusa con la diversità della valutazione di merito operata dal giudice rispetto a quella auspicata dal ricorrente, valutazione insindacabile quando è sorretta da un ragionamento logico e completo, essendo comunque da escludere che, anche a seguito delle modifiche introdotte con il citato art. 8, alla Cassazione spetti il potere di diversa lettura o valutazione degli elementi di prova).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 18785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18785
    Data del deposito : 12 aprile 2006

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