Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
A seguito della riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, la contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti del processo, per essere rilevante, deve emergere in modo oggettivo e non controvertibile. (In motivazione la Corte ha specificato che la detta difformità non deve essere confusa con la diversità della valutazione di merito operata dal giudice rispetto a quella auspicata dal ricorrente, valutazione insindacabile quando è sorretta da un ragionamento logico e completo, essendo comunque da escludere che, anche a seguito delle modifiche introdotte con il citato art. 8, alla Cassazione spetti il potere di diversa lettura o valutazione degli elementi di prova).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 18785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18785 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/04/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00623
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 002602/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AL NI, N. IL 24/06/1951;
avverso SENTENZA del 05/10/2005 TRIBUNALE di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per: rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. MONACO Marco (Roma).
OSSERVA
In data 5.10.05 il tribunale di Bologna in composizione monocratica condannava AZ NN alla pena di euro 5 mila di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lettera h) e art. 6, comma 4, perché, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta omonima, produceva e consegnava per vendere mele Golden LI con residui di fitofarmaci superiori ai limiti di legge indicati dal D.M. 19 maggio 2000 e inoltre non consentiti sulla coltura di tale prodotto,
cedendole alla ditta Emilia frutta soc. coop. a r.l. (fatto accertato in San NN Persiceto il 17.9.2001).
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il AZ eccependo:
1) erronea applicazione del D.M. 19 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
2) inosservanza dell'articolo 223 disp. att. c.p.p.; violazione del diritto di difesa e nullità delle analisi;
3) illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e mancanza di motivazione sulla omessa valutazione degli elementi tecnici evidenziati dal consulente tecnico di parte. Il ricorrente, a seguito dei termini concessi L. 20 febbraio 2006, n.46, ex art. 10, comma 5, eccepiva con motivi aggiunti inoltre:
4) illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo, rilevando che nella sentenza difettava la motivazione in ordine all'inosservanza di regole di condotta e di diligenza da parte del ricorrente ed, anche sulla attribuibilità del comportamento contestato al soggetto agente, in quanto la documentazione prodotta in primo grado in relazione all'adesione alla lotta integrata, ai trattamenti fitosanitari certificati ed all'assistenza tecnica sul campo era di per se stessa sufficiente a garantire l'intervenuto rispetto delle regole comportamentali per il rispetto della salute pubblica.
5) mancanza di motivazione sulla omessa valutazione degli elementi tecnici evidenziati dal consulente di parte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Per quanto riguarda il primo motivo, il tribunale ha correttamente evidenziato che il decreto ministeriale 19.5.00 stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate su svariati prodotti di origine vegetale ed animale. Esso disciplina espressamente, infatti, i "limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione".
Inoltre all'articolo 4 rubricato "i limiti massimi di residui", analogamente a quanto disposto dai successivi DM (es. D.M. 9 aprile 2004, art. 2), espressamente prevede che "i prodotti di cui all'articolo 1 non devono contenere dal momento in cui sono immessi in circolazione, quantità di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari superiori a quelle specificate negli elenchi di cui agli allegati 2, 3 e 4".
Viene data così attuazione al L. 30 aprile 1962, n 283, articolo 5 lett. h), che, nel vietare l'impiego nella preparazione di alimenti e bevande, nella vendita, nella detenzione per vendere, nella somministrazione commerciale.....o, comunque, nella distribuzione per il consumo, sostanze alimentari che contengano residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo, demanda al Ministro per la sanità di stabilire, con propria ordinanza, per ciascun prodotto autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza.
E viene data altresì attuazione alle direttive del consiglio n. 97/41/CE del 25 giugno 1997 e n. 1999/65/CE del 24 giugno 1999 entrambe concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente negli ortofrutticoli, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni a prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli. Lo scopo del decreto è, dunque, quello di individuare da un lato i prodotti alimentari per i quali è consentito l'uso di fitofarmaci e, dall'altro, proprio quello di individuare, così come ritenuto dal tribunale, i limiti massimi residuali delle sostanze attive per ciascun prodotto, tenendo conto anche delle disposizioni già vigenti.
Ed, a riprova di ciò, nella premessa del regolamento vengono richiamati sia il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, articolo 19, che prevedeva l'adozione con decreto del ministro della sanità di limiti massimi residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, sia l'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985, che fissava le quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificata dall'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991.
La tesi del ricorrente secondo cui quello di 0.02 ppm non sarebbe il limite oltre il quale la sostanza è vietata, ma unicamente il limite al di sotto del quale la presenza del procimidone non è rilevabile in modo attendibile (cd. limite di sensibilità del metodo), appare dunque contraddetta dal dato normativo di inequivocabile tenore. Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata evidenzia che la nota con la quale la AUSL dava comunicazione che nelle mele campionate era stato rilevato procimidone in quantità eccedente i limiti di legge e che era possibile istanza di revisione delle analisi, non solo risulta essere stata indirizzata a AZ NN ma risulta anche da questi essere stata ricevuta in data 16.11.01 avendo quest'ultimo sottoscritto la ricevuta di ritorno a margine della quale era riportata dizione mele - n. 17 del 17.9.01, come documentato dalla copia della ricevuta esibita dal teste Trentin.
Gli ulteriori motivi di ricorso, possono essere invece, congiuntamente esaminati, in quanto attengono sostanzialmente tutti alla medesima doglianza e, cioè, alla insussistenza del profilo soggettivo del reato.
Al riguardo occorre rilevare che il tribunale non sottace l'adesione (peraltro documentata) del ricorrente al disciplinare di produzione integrata regionale ma, nonostante tale adesione, ugualmente ritiene che nella specie il ricorrente abbia agito con negligenza ed imprudenza sul rilievo che, in ogni caso, non risultava nella specie rispettato l'impegno ad un uso moderato del prodotto, essendo stato riscontrato sulle mele esaminate un tasso di procimidone superiore di diciotto volte al limite consentito - e, quindi, molto elevato - su un quantitativo indubbiamente ampio, tenuto conto della circostanza, indicata nella premessa della motivazione della decisione impugnata, che il prelievo dei kg 5 di mele risultava effettuato con il criterio della causalità da più casse dello stesso lotto di prodotto. Va aggiunto poi, rispetto agli ulteriori elementi indicati dal ricorrente, che il consulente di parte accenna alla evenienza dell'inquinamento del prodotto "da deriva" in termini meramente ipotetici.
Ed anche le restanti affermazioni del consulente - alle quali pure fa cenno il ricorrente - circa la mancanza di una sperimentazione che attesti l'attività antifungina del procimidone sulle muffe e sui funghi che sono propri delle mele e la circostanza che il trattamento richiede comunque costi elevati, rimangono comunque elementi differentemente valutabili non apparendo altrimenti giustificabile la scelta normativa di estendere anche a tali prodotti il divieto di utilizzo degli antiparassitari in misura eccedente i limiti indicati. Non si può, dunque, ritenere nella specie che, come vorrebbe il ricorrente, sia ravvisabile una contraddittorietà della motivazione con atti del processo dovendosi invece ritenere che, in realtà, il tribunale abbia semplicemente operato una diversa valutazione di merito, rispetto a quella proposta dal ricorrente, degli elementi processuali acquisiti;
e tale valutazione appare insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivata e priva di vizi che possano inficiare l'impianto logico della decisione. Del resto, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8, lett. b) si deve ritenere che la difformità della motivazione da atti del processo debba emergere in modo oggettivo e non controvertibile sembrando comunque da escludere che, attesi i limiti sistematici propri del giudizio di legittimità, si possa consentire in questa sede, anche a seguito delle modifiche citate, una diversa lettura e/o valutazione degli elementi di prova. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006