Sentenza 29 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.(Fattispecie relativa alla dichiarazione non veritiera resa da un geometra, in qualità di direttore dei lavori, in ordine alle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento di una struttura produttiva, in cui la Corte ha escluso la ricorrenza del "falso innocuo", invocata dall'imputato per la mancanza di specifici titoli in materia che non avrebbe consentito di attribuire alcuna valenza alla sua dichiarazione, rientrando comunque le opere energetiche nell'ambito della propria abilitazione professionale).
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha riqualificato il fatto attribuito nel capo A) a Michele M. e Teresa C., ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.; b) ha rideterminato la pena irrogata a questi ultimi; c) ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale che aveva condannato alla pena di giustizia Pasquale M., quale promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo A), lo stesso M., nonché Michele M. e la C., in relazione ai delitti di falso ideologico di cui al capo B) e, infine, aveva dichiarato il Comitato A.N.S.I. - Coordinamento provinciale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2020, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2020 |
Testo completo
05896 -21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 29/10/2020 · Presidente - Sent. n. sez. PAOLO MICHELI - 1586/2020 RENATA SESSA REGISTRO GENERALE ELISABETTA MARIA MOROSINI N. 9523/2020 PAOLA BORRELLI Relatore - GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS EN nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione EN SENATORE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 novembre 2019 (dep. il 20 novembre 2019) la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia resa in data 20 luglio 2019 dal Tribunale di Cuneo, che aveva dichiarato NC IS responsabile del delitto di falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali. 1 of 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato: -l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 481 cod. pen., non essendosi ravvisata nella specie un'ipotesi di falso grossolano, e la violazione dell'art. 28 L. 10/1991 (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); -la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), anche in relazione all'elemento soggettivo del reato.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla testimonianza dell'arch. MO UT, collaboratrice del IS, e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
2.3. Con il terzo motivo ha prospettato la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e la violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 481 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in particolare nella parte in cui non è stata accolta la richiesta subordinata della difesa di irrogare soltanto una pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, sia perché manifestamente infondato (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 01) sia per difetto di specificità, nei termini che si espongono di seguito.
1. Poiché sono state denunciate sia la violazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) sia il vizio di motivazione (cfr. art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), è utile anzitutto osservare quanto segue.
1.1. Il vizio contemplato dall'art. 606, comma 1, lett. b), cit. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta;
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404-01).
1.2. Inoltre, come affermato in più occasioni da questa Corte: la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, 2 of purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 01, che rimanda a Sez. U, n. - 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); -l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 01, che richiama Sez. 6, n. 25255 del 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 -01); - è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che «difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che è la funzione tipica dell'impugnazione - -e dell'indicazione delle ragioni della decisività delle censure medesime rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 01); difatti, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.; conf. Sez. 2, n. 7667/2015, cit.).
2. Tenendo conto dei principi esposti, devono allora esaminarsi i motivi di ricorso, rilevandosi sin d'ora come essi ripropongano in sostanza le medesime allegazioni difensive svolte in primo grado e i motivi di gravame, rispettivamente disattesi dalle pronunce di merito con motivazione congrua, logica e conforme alle norme di legge (penale ed extrapenale) rilevanti nella specie.
3. Con il primo motivo sono stati addotti la violazione di legge (artt. 481 cod. pen. e 28 L. 10/1991) e il vizio di motivazione. In particolare, ad avviso del ricorrente nel caso in esame, la Corte territoriale avrebbe negato che il fatto dell'imputato sia da qualificare come falso inidoneo, mediante argomentazioni in contrasto con le risultanze istruttorie, poiché: - gli accertamenti da parte del Comune di Fossano sull'immobile cui inerisce la dichiarazione dell'imputato sono stati disposti proprio perché essa «non è stata ab initio creduta, se non altro per la consistenza dei lavori cui l'immobile era sottoposto», come rappresentato dal teste Alessandro MOLA, considerato pure che essa era indirizzata all'«occhio esperto>> di un tecnico comunale (quale lo stesso teste); 3 of il IS, che svolge l'attività di geometra, «in assenza di specifici titoli di preparazione, non [era] abilitato a occuparsi di questioni relative agli impianti termotecnici>> ai sensi dell'art. 14 L. 10/1991, dunque alla sua dichiarazione non era possibile attribuire alcuna valenza;
- la motivazione sarebbe viziata poiché ha ravvisato l'elemento soggettivo del reato in mancanza di una prova diretta della conoscenza da parte dell'imputato delle modifiche apportate all'immobile, impiegando una massima di esperienza in realtà «priva di una reale giustificazione materiale», tenuto conto pure del fatto che il direttore del lavori (attività nella specie svolta dal IS) non deve garantire una presenza assidua, costante e ininterrotta in cantiere e che l'imputato, alla luce della normativa sopra richiamata, comunque avrebbe posto la propria attenzione solo sui lavori edili.
3.1. Anzitutto, il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte territoriale perché non avrebbe riconosciuto nella specie un falso inoffensivo. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di false materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01). Difatti, in tema di falso: - facendo applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit., che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 01); -il secondo concetto è stato sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla 4 of funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).
3.1.1. Nel caso in esame non si versa affatto in una ipotesi di falso innocuo. -Non è in contestazione che come emerge dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado l'imputato, nell'esercizio della propria attività di geometra, in qualità di direttore dei - lavori svolti nella fabbrica de qua, abbia dichiarato contrariamente al vero che l'impianto di riscaldamento originario di essa non fosse stato modificato. -L'inoffensività di tale condotta non può certo derivare dalla circostanza che secondo la difesa - lo stesso, in quanto geometra di cui non constano ulteriori specifici titoli di preparazione, non potesse svolgere la propria attività in tale ambito, il che avrebbe privato la falsa dichiarazione di ogni valenza;
né dal fatto che la dichiarazione, indirizzata a un tecnico comunale e, dunque, a un «occhio esperto» non sia stata «ab initio creduta>. Per quel che qui rileva: - l'art. 16, comma 1, lett. m), R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 che reca il regolamento per la professione di geometra annovera tra le attività rientranti nell'oggetto e nei limiti dell'esercizio professionale di geometra «progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili» (al riguardo, la Corte costituzionale già con la sentenza n. 199/1993 ha dato conto della nutrita elaborazione giurisprudenziale ormai concorde nel ritenere che, per accertare se una costruzione sia da considerare "modesta" e rientri nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera»); - l'art. 28, comma 1, L. 9 gennaio 1991, n. 10-in vigore al tempo del fatto - prevedeva la presentazione al comune di una relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni poste dalla stessa legge in materia di opere energetiche. Dunque, allorché l'imputato ha dichiarato, in qualità di direttore dei lavori, che tra le opere svolte nella specie non vi era la modifica dell'impianto di riscaldamento ha rappresentato un dato rilevante, sotto il profilo tecnico - qualitativo (peraltro, anche alla luce della consistenza dei rimanenti lavori), perché le opere stesse rientrassero tra le «modeste costruzioni civili», ossia nell'ambito dell'attività che egli poteva svolgere. Ne discende, allora, la capacità decettiva della dichiarazione, ossia la sua offensività della pubblica fede, che ben poteva ingannare l'amministrazione cui era rivolta, trovando smentita la prospettazione difensiva sul punto. Tanto che e anche sotto tale profilo le allegazioni del - ricorrente sono contraddette sia la Corte territoriale che il Giudice di primo grado hanno esposto come la difformità dal vero della dichiarazione sia stata riscontrata solo dagli accertamenti svolti alla luce di altra documentazione prodotta al Comune di Fossano e dal 5 of successivo sopralluogo tecnico svolto (cfr. sentenza di primo grado, p. 5; e sentenza impugnata, p. 3). La deduzione della violazione di legge è, pertanto, manifestamente infondata.
3.2. Così come è manifestamente infondata la deduzione di un vizio di motivazione sul punto, che dovrebbe ravvisarsi ad avviso del ricorrente nella parte in cui la sentenza della - Corte territoriale ha sostenuto che l'imputato avesse competenza in materia termotecnica. Al di là della apodittica allegazione di tale vizio (cfr. ricorso, p. 4 s.), è lo stesso atto difensivo che in effetti riconduce la doglianza - la cui infondatezza è stata appena rilevata -alla applicazione falsa e distorta della normativa» (ivi). Basti, allora, rilevare che la sentenza impugnata pur avendo condiviso quanto ritenuto dal primo Giudice sulla sussistenza in capo al IS dei requisiti professionali per poter svolgere il compito di direttore dei lavori (comprese le opere di cui alla L. 10/1991) da realizzare su un modesto fabbricato ha ritenuto - la responsabilità penale dell'imputato perché egli ha scientemente negato, in maniera difforme dal vero, che l'impianto termico non fosse stato modificato, specificando in maniera logica che tale fatto avesse rilevanza penale a prescindere «dal possesso o meno delle competenze tecniche in capo all'imputato» proprio perché egli ha asseverato «la mancata modifica dell'impianto», ossia che nella specie non avevano avuto luogo lavori che potessero esulare dai limiti posti all'attività dei geometri dalla normativa vigente.
3.3. Quanto, poi, all'addotto vizio della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, secondo la difesa, la sussistenza di esso sarebbe stata ritenuta in mancanza di una prova diretta della conoscenza da parte dell'imputato delle modifiche apportate all'immobile e facendo applicazione di una massima di esperienza «priva di una reale giustificazione materiale» (poiché il direttore del lavori non deve assicurare una presenza costante e ininterrotta in cantiere e comunque l'imputato avrebbe posto la propria attenzione solo sui lavori edili in forza della normativa sopra richiamata). Le allegazioni in discorso erano già state avanzate con l'atto di appello e sono state disattese: la Corte territoriale ha richiamato le argomentazioni del Tribunale, ha esplicitato che TE EC ha dichiarato in giudizio che il IS era stato incaricato di curarsi - nell'esercizio della propria attività di tutti i lavori e delle incombenze amministrative ad essi inerenti;
ed ha ritenuto che il IS, quale direttore dei lavori, fosse certamente a conoscenza delle opere realizzate, ivi comprese le modifiche all'impianto di riscaldamento (cfr. sentenza impugnata, p. 2 s.). Tale ultimo dato si trae con chiarezza dalla sentenza di primo grado, che non solo ha attribuito rilevanza sul punto all'attività di direttore dei lavori svolta dallo stesso IS, ma ha riportato che «lo stesso imputato, nel corso del suo interrogatorio>> ha affermato che, se avesse letto la dichiarazione difforme dal vero (predisposta da una sua collaboratrice;
sul punto si tornerà infra) egli non l'avrebbe sottoscritta, così dimostrando che aveva effettiva contezza delle opere svolte sull'immobile in discorso. Si tratta di un dato dirimente che, in forza dei principi sopra esposti (cfr. retro par. 1.2), impone di ritenere -senza che occorra svolgere ulteriori considerazioni - la doppia conforme affermazione di responsabilità Gf 6 congruamente e logicamente motivata sulla base degli elementi in atti anche in relazione al profilo oggetto della doglianza in discorso.
4. Con il secondo motivo si è prospettato il vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata non avrebbe dato alcun conto delle dichiarazioni dell'arch. MO UT e delle ragioni per cui la Corte di appello non ha ritenuto, sulla base di esse, che la sottoscrizione della dichiarazione in imputazione, da parte dell'imputato, non sia stata apposta per mera svista e in modo meccanico. Segnatamente, il ricorrente: ha rappresentato che l'arch. MO UT, collaboratrice del IS, ha riferito: che all'epoca dei fatti ella, nello studio tecnico dell'imputato, si occupava di • predisporre i moduli da depositare presso le autorità edilizie, sulla base della documentazione di cui disponeva, e che tali moduli dopo venivano sottoposti alla firma del IS, il quale, «dopo un eventuale controllo, li firmava»; • di non ricordare perché nel caso in esame abbia apposto una «crocetta» nella parte del modulo in discorso, che escludeva che l'impianto termico della fabbrica oggetto di opere fosse stato modificato, soggiungendo che nel caso in esame nella documentazione di cui disponeva non era presente un progetto relativo alla modifica dell'imputato; ed ha sostenuto che tale prospettazione difensiva non è stata «nemmeno presa in considerazione».
4.1. L'asserto, secondo cui la prospettazione difensiva non sarebbe stata «nemmeno presa in considerazione», è patentemente infondato. La Corte di appello, proprio in relazione al fatto che fosse stata l'arch. UT a redigere e compilare l'atto, ha espressamente affermato che l'imputato apponendovi la propria - sottoscrizione - si è volontariamente assunto la paternità della dichiarazione, atteso che egli era a conoscenza dei lavori effettivamente realizzati (cfr. sentenza impugnata, p. 3), esaminando ex professo il profilo in questione e argomentando al riguardo in maniera logica e rispondente agli elementi probatori emersi. Tanto più che anche sul punto la sentenza del Tribunale aveva reso una motivazione analitica, logica e congrua, che ulteriormente smentisce l'asserto difensivo di un difetto di motivazione (cfr. sentenza del Tribunale, p. 6 s.). Deve, perciò, ritenersi la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
5. Con il terzo motivo si è assunta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio e la violazione degli artt. 133 e 481 cod. pen., in particolare nella parte in cui non è stata accolta la richiesta subordinata della difesa di irrogare soltanto una pena pecuniaria. Invero, ad avviso del deducente, la Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva facendo riferimento, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.: 7 Of - alla gravità del fatto e alle conseguenze da esso derivate, «ma senza spendere una sola parola» al riguardo, atteso che «il fatto non ha avuto conseguenza materiali di alcun genere» e ha solo comportato la necessità di attivare una procedura "in sanatoria"» per un intervento amministrativamente irregolare>>; alla personalità dell'imputato, sempre senza specificare alcunché; - alla qualifica professionale del IS e al fatto che la condotta era diretta ad - ingannare l'autorità pubblica, che non sono parametri della gravità del reato ma elementi costitutivi di esso.
5.1. Rileva il Collegio che: -la sentenza di primo grado aveva giustificato l'irrogazione di una pena detentiva sulla scorta della gravità non minima del fatto (ragion per cui ne aveva escluso la tenuità ex art. 131- bis cod. pen.), tratta dal «proposito criminoso di natura intensamente dolosa, volta ad ingannare le autorità preposte alla vigilanza edilizia», e aveva determinato la pena base in mesi tre di reclusione, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione del suo buon comportamento processuale, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, tanto da aver ridotto la pena a mesę due di reclusione;
l'atto di appello sul punto si era limitato a chiedere l'irrogazione di una pena solo pecuniaria, stante la non rilevante gravità del fatto (riconosciuta anche dal Tribunale nell'applicare le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva) e l'atteggiamento assolutamente collaborativo dell'imputato durante il procedimento» (cfr. atto di appello, p. 5); - la Corte di appello ha confermato la pena inflitta, ritenendo il trattamento sanzionatorio adottato dal Tribunale tenuto conto della gravità del fatto [...], delle conseguenze che dallo - stesso derivano, della personalità dell'imputato» - «assolutamente contenuto, adeguato al fatto e rispettoso dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.», espressamente escludendo la congruità della sola sanzione pecuniaria «tenuto conto della qualifica professionale del IS e delle modalità di realizzazione del fatto [...], volto ad ingannare le autorità preposte alla vigilanza edilizia».
5.2. Ciò posto, per costante giurisprudenza: -«il giudice, nell'esercizio del potere di scelta fra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva» (Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F., Rv. 272762-01), fermo restando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e non è censurabile in sede di legittimità se è sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); in tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare - in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili [...] per genericità» (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705 01; Sez. 2, n. 49007 del 8 of 16/09/2014, Iussi, Rv. 261423 - 01; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522 - 01). Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale, peraltro a fronte della generica prospettazione contenuta nell'atto di appello (che ha apoditticamente richiamato profili già valorizzati dal Tribunale) con evidenza ha reso una motivazione per nulla illogica e arbitraria alla luce dei parametri posti dall'art. 133 cod. pen., provvedendo entro lo spazio edittale posto dalla norma incriminatrice. Ne discende che anche in parte qua il ricorso è manifestamente infondato.
6. La rilevata inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza qui impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01; conf., tra le tante, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01). Infine, all'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Micheli Giovanni Francolini Cofinaluん DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 15 FEB 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuice 9