Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 38720
CASS
Sentenza 19 giugno 2008

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È innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell'azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina un alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso.

In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle norme transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005 la pendenza del grado d'appello ha inizio con la pronuncia della sentenza di primo grado (nella specie di condanna).

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  • 1Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …

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  • 2Falso ideologico, quando è innocuo? (Cass. 23891/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 maggio 2019

    Il falso ideologico si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente che un fatto sia stato compiuto o sia avvenuto in sua presenza; il falso è innocuo e quindi non punibile per mancanza di offensività in concreto solo se non offende il bene tutelato, laddove nel caso di specie il bene tutelato offeso è la fede pubblica. Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione, nel falso ideologico, è del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplica effetti sulla sua funzione documentale. Sussiste il "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 38720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38720
Data del deposito : 19 giugno 2008

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