Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 2
È innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell'azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina un alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso.
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle norme transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005 la pendenza del grado d'appello ha inizio con la pronuncia della sentenza di primo grado (nella specie di condanna).
Commentari • 2
- 1. Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblicihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
Leggi di più… - 2. Falso ideologico, quando è innocuo? (Cass. 23891/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 maggio 2019
Il falso ideologico si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente che un fatto sia stato compiuto o sia avvenuto in sua presenza; il falso è innocuo e quindi non punibile per mancanza di offensività in concreto solo se non offende il bene tutelato, laddove nel caso di specie il bene tutelato offeso è la fede pubblica. Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione, nel falso ideologico, è del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplica effetti sulla sua funzione documentale. Sussiste il "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 38720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38720 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/06/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 2877
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 006398/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC CA, N. IL 09/01/1959;
avverso SENTENZA del 26/11/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. DRAGO Fabrizio.
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di OC RL in ordine al delitto di falso ideologico in atto pubblico, contestato all'imputato per avere, quale responsabile dell'Area tecnica del Comune di Vicoforte, attestato falsamente nella determinazione n. 88/AT del 30 maggio 1999 che "entro l'ora e il giorno stabiliti è per venuta una sola offerta e precisamente: ditta NG AD, ribasso dello 0,1%; mentre, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha assolto il medesimo OC dal delitto di turbata libertà degli incanti perché il fatto non sussiste.
Propongono ricorso per cassazione i difensori del OC, affidato a quattro motivi di impugnazione.
Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 479 c.p.. Si assume che, poiché la procedura amministrativa di scelta del contraente era rimasta, nella specie, nell'ambito della trattativa privata, in ordine alla quale il rispetto delle formalità di presentazione delle offerte non aveva rilevanza in punto formazione della volontà della P.A., la attestazione contenuta nella premessa della determina 30 maggio 1999, se anche non completamente veritiera, non costituiva "presupposto indispensabile per il compimento dell'atto di aggiudicazione", come invece ritenuto dal giudice "a quo", sicché doveva rilevarsi la innocuità del falso contestato. Il secondo motivo enuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il giudice di 2^ grado da un lato esclude il reato di turbata libertà degli incanti sul rilievo della mancanza di gara fra le ditte invitate a partecipare, ma dall'altro riconosce egualmente il reato di falso ideologico: e la incongruenza del ragionamento sta nel fatto che, una volta ritenuto che nessuna gara si era svolta, diveniva irrilevante il rispetto della procedura da parte dell'unica ditta interessata, conseguendone che la attestazione - nella premessa dell'atto finale di aggiudicazione - circa la presentazione di idonea domanda, nei termini e con le forme inizialmente prescritte, da parte della ditta NG non poteva costituire elemento indispensabile per l'aggiudicazione dei lavori alla medesima ditta. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 43 e 49 c.p.. In una situazione come quella innanzi descritta, era ben ipotizzatile che l'imputato avesse utilizzato stilemi propri di procedura formale di gara, senza avere la capacità di adattarli e modificarli al caso, del tutto particolare, di una procedura per trattativa privata, di per se svincolata da procedure formali;
ciò che poneva la condotta dell'imputato nell'ambito di una condotta negligente o connotata da imperizia, senza con ciò travalicare in una condotta dolosa, come è richiesto per la configurazione del reato di cui all'art. 479 c.p.. Il quarto motivo lamenta che non sia stata rilevata la intervenuta prescrizione del reato in forza della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, come modificato dalla sentenza 23 novembre 2006, n. 393
della Corte cost.. Il ricorso non merita accoglimento.
Il falso può dirsi innocuo (o inutile o superfluo) soltanto quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, affettivo o potenziale, dell'oggetto.
E infatti, la giurisprudenza afferma che la punibilità del falso è esclusa per inidoneità dell'azione, tutte le volte che l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso.
Nel caso in esame non si versa in una ipotesi del genere, dal momento che, anche ad ammettere che si trattò di una trattativa privata "non procedimentalizzata" l'atto conclusivo di aggiudicazione recava pur sempre una attestazione non veritiera, cioè l'invio dell'offerta della ditta NG entro l'ora e il giorno stabiliti nel bando;
alterazione per nulla irrilevante, polche - a prescindere dal rilievo che l'atto con il quale la P.A. esterna la propria volontaria pure in via discrezionale nell'ambito di una procedura, informale, non può mai giovarsi di una motivazione o premessa ancorata a dati fattuali falsi - gli è che con il provvedimento incriminato si faceva figurare come aggiudicatario dell'appalto, un soggetto, il NG, che, come insindacabilmente accertato dai giudici del merito, si era addirittura dimostrato "riluttante" e comunque "non interessato" a prendere parte alla gara.
Vanno perciò disattesi, perché infondati, primi due motivi di ricorso, che si incentrano sul medesimo argomento, collegato alla natura dell'iter procedimentale della pratica concluso dall'atto di aggiudicazione.
È poi certo, in processo che la condotta dell'imputato fu determinata dal timore di non poter addivenire alla aggiudicazione per mancanza di offerte e di perdere così i contributi pubblici erogabili per l'opera preventivata. E tale finalità è evidentemente idonea ad escludere che non sia configurabile l'elemento soggettivo del reato, privando di qualsiasi efficace incidenza critica le considerazioni svolte al riguardo con il terzo motivo. Infine, non v'è spazio per la tesi prospettata con l'ultimo motivo a supporto della ritenuta prescrizione del reato di falso ideologico. La disciplina transitoria della L. n. 251 del 2005, esclude l'applicabilità delle disposizioni sui più "brevi termini di prescrizione ai procedimenti pendenti in grado di appello (o avanti alla Corte di cassazione) al momento di entrata in vigore della legge. Essa è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale (v. sente. Corte Cost. 12 - 28 maggio 2008).
E nella specie, risalendo la sentenza di primo grado al 7 dicembre 2004, il giudizio di appello era, per l'appunto, pendente al momento della entrata in vigore di detta legge.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008