Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 3
In tema di reati fallimentari, l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, ex artt. 16, n. 3, 220 legge fall., deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, posto che, a fronte dell'omogeneità della struttura e dell'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, la seconda è più specifica, in ragione dell'elemento soggettivo.
L'indicazione nell'intestazione della sentenza di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione e che risulta dal verbale di udienza è emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale.
La ricostruzione "aliunde" della documentazione non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, atteso che la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2014, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
2 8 0 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.3368 GIULIANA FERRUADott. Dott. PIERO SAVANI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 8469/2014 - Consigliere - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE OB N. IL 14/12/1957 avverso la sentenza n. 1417/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 21/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Man'sUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario fatall che ha concluso per я гуль не хочо gor Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 21/10/2013 la Corte d'appello di Venezia ha confermato l'affermazione di responsabilità di RO SE, in relazione a fatti di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritti nella qualità di amministratore unico della Fantasia s.r.l., dichiarata fallita il 25/05/2005 2. L'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., sottolineando che, mentre il collegio del Tribunale che aveva proceduto il 07/11/2011 alla lettura del dispositivo risultava composto dai dott. Apostoli Cappello, Cesaro e Lazzarin, l'intestazione della sentenza depositata il successivo 22/11/2011 recava al posto della dott. Cesaro, l'indicazione della dott. CA, in tal modo rendendo impossibile conoscere l'effettiva composizione del collegio che aveva curato gli incombenti successivi all'emissione del dispositivo.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 42, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale trascurato di esaminare la censura prospettata con l'atto di appello, con riferimento alla nullità conseguente alla partecipazione alle attività successive alla lettura del dispositivo della dott. CA, che aveva presentato una dichiarazione di astensione accolta dal Presidente del Tribunale.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. in relazione alla ritenuta condotta di distruzione o occultamento delle scritture contabili tenute sino all'anno 2001. Il ricorrente, ribadito che egli aveva ricoperto la carica di amministratore solo dal 01/12/2004 alla data del fallimento, rileva: a) che la mancata consegna della documentazione contabile al curatore poteva al più integrare il reato di cui вр all'art. 220 I. fall. o il reato di bancarotta semplice;
b) che nell'atto di appello era stato sottolineato che la contabilità cartacea era stata reperita, almeno in parte, dal curatore, che però non l'aveva acquisita e inventariata e, anzi, aveva ordinato lo sgombero del locale, provvedendo solo nel 2010 o nel 2011 a predisporre un indice sommario dei documenti in suo possesso, del quale non si rinveniva traccia nel fascicolo del dibattimento;
c) che del pari era stato trascurato di considerare che, oltre alla documentazione cartacea smaltita con deposito in alcuni cassonetti, erano stati buttati anche circa 500 cd-rom, contenuti nei locali aziendali, nei quali l'imputato aveva dichiarato essere presente la contabilità aziendale;
d) che, sino al dicembre 2005, la documentazione contabile della società fallita era custodita in raccoglitori 1 ordinatamente disposti nelle scaffalature del laboratorio, come dimostrato dalle fotografie prodotte;
e) che si registrava una discrasia tra la documentazione raffigurata nelle fotografie prodotte dalla difesa e la documentazione depositata dalla curatrice presso Italarchivi, che conteneva gli originali degli atti notarili mai rinvenuti dalla curatrice, secondo le dichiarazioni di quest'ultima; f) che neppure era stata valutata la circostanza che il dott. Allegretto, commercialista della fallita società, aveva a disposizione tutta la contabilità in formato digitale sino al 2003. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., in relazione alla ritenuta condotta di omessa tenuta delle scritture contabili nel periodo dal 2001 alla data della dichiarazione di fallimento. Accanto alla riproposizione delle critiche sviluppate nel terzo motivo, il ricorrente aggiunge che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto integrato il reato contestato valorizzando il fatto che egli non si era fatto consegnare dal precedente amministratore le scritture contabili.
2.5. Con il quinto motivo, si lamentano si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le doglianze relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo.
2.6. Con il sesto motivo, si lamentano si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216, comma primo, n. 2, 217, comma secondo, 220, 1. fall., per non avere la Corte territoriale ritenuto, a tutto voler concedere, la sussistenza delle fattispecie sanzionate dalle due norme da ultimo menzionate.
2.7. Con il settimo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 219, comma terzo, I. fall. in relazione al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
2.8. Con l'ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alle ordinanze istruttorie del 20/12/2010, del 03/10/2011 e del 11/04/2011. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ritiene, infatti, il Collegio di aderire all'orientamento di recente ribadito da Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, V., Rv. 251350, sulla scia dei principi affermati da Sez. U, n. 28 del 27/09/1995, Ricci, Rv. 202402, secondo cui l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione, risultante dal 2 verbale di udienza, è emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale, poiché il verbale fa fede fino a querela di falso. Nel caso di specie, non è in discussione che il dispositivo sia stato pronunciato dal Collegio composto dai dottori Apostoli Cappello, Tecla Cesaro ed EN Lazzarin. Il fatto che nell'intestazione della sentenza compaia, al posto del nome della dott. Cesaro, il nominativo della dott. CA appare il frutto di evidente errore materiale, giacché le eventuali attività indicate nell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen. non possono che essere poste in essere dai componenti del collegio, per tali dovendosi intendere i magistrati che hanno partecipato alla decisione. L'assoluta estraneità della dott. CA alla stesura della motivazione neppure è messa in discussione dal fatto che la sottoscrizione della sentenza non è accompagnata dall'indicazione a stampa del nome dell'estensore, giacché la firma è univocamente riferibile, per quanto emerge da una piana lettura, alla dott. EN Lazzarin.
2. Anche il secondo motivo è infondato. Escluso che dall'errore materiale del quale si è trattato nell'esaminare il primo motivo possa trarsi anche il semplice dubbio che la dott. CA possa aver partecipato alle attività conseguenti alla lettura del dispositivo, deve coerentemente ritenersi: a) che non ricorra il lamentato vizio motivazionale, giacché la sentenza impugnata, riconducendo la vicenda all'errore materiale nella redazione dell'intestazione della sentenza, ha chiaramente escluso che la dott. CA abbia svolto alcuna attività dopo l'accoglimento della sua richiesta di astensione;
b) che non ricorra alcuna violazione dell'art. 42, comma 1, cod. proc. pen.
3. Il terzo, il quinto e il sesto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logico - giuridica, sono, nel suo complesso, infondati. Z Deve premettersi che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550) Ciò posto, si rileva che la contestazione concernente il periodo anteriore al 2001 ha per oggetto l'attività di distrazione o occultamento della contabilità della società fallita, che, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del commercialista dott. Allegretto, risulta essere stata tenuta sino a quando il professionista se n'è occupato, ossia sino al 2003. Come già chiarito da questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento о la mancata consegna al curatore della 3 documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. Pertanto per la sussistenza del reato è sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore del pertinente profilo soggettivo (Sez. 5, n. 8369 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Azzarello, Rv. 259038). Nella specie, i giudici di primo grado hanno in modo esplicito sottolineato che l'obbligo del fallito di consegnare le scritture contabili e di tenerle e completarle in modo regolare non poteva ritenersi assolto, nel caso di specie, dall'accertato accatastamento di carte alla rinfusa nel bagno della ditta. Ora, rilevato che lo stesso ricorrente ammette che la documentazione contabile era presente "almeno in parte" nei locali aziendali (con ciò neppure affermando in termini di certezza l'esistenza della documentazione necessaria a ricostruire il movimento degli affari e patrimonio), osserva la Corte che la logicità della motivazione delle sentenza dei giudici di merito non è posta in discussione dall'omessa realizzazione di un inventario della confusa documentazione rinvenuta dalla curatrice, giacché, in ogni caso, tale attività, ammesso pure che avesse condotto a rimediare alle gravi mancanze dell'imputato, non avrebbe escluso la sussistenza della fattispecie contestata, la quale è integrata ogniqualvolta gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965). E ciò senza dire che la curatrice ha riferito, anche a prescindere dalla redazione di un inventario dei documenti rinvenuti, di avere trovato solo materiale relativo a periodo antecedente all'anno 2001. Del tutto generiche sono, del resto, le deduzioni aventi ad oggetto l'esistenza di materiale contenuto in raccoglitori raffigurati in fotografie che la difesa ha prodotto (ma lo stesso vale per quanto sarebbe stato presente nei cd rom di - cui si discorre in ricorso) e che i giudici di merito, con motivazione priva di alcun profilo di manifesta illogicità, hanno ritenuto inidonee a dimostrare l'esistenza delle scritture contabili richieste sulla scorta della considerazione della singolarità della condotta di chi, sapendo di poter ottemperare alla richiesta del curatore, invece di farlo, si preoccupa di scattare fotografie dall'equivoco rilievo dimostrativo. Né siffatta conclusione è incrinata dal fatto che sino al 2003 il dott. Allegretti aveva curato la contabilità della società, giacché, secondo quanto si legge a pag. 3 della sentenza di primo grado, il commercialista ha riferito di avere consegnato la documentazione cartacea al SE, ma non ha mai affermato, per quanto risulta dai brani della deposizione riportati in ricorso, di avere trattenuto copia informatica della contabilità. E ciò senza dire che, anche in questo caso, non resterebbe escluso il reato contestato, in quanto la ricostruzione aliunde della 4 documentazione non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la necessità di acquisire presso terzi la documentazione, costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società. (Sez. 5, n. 5503 del 15/11/1999 - dep. 04/02/2000, D'Andria, Rv. 215255). Proprio l'ampiezza dell'inosservanza degli obblighi gravanti sull'amministratore ha condotto i giudici di merito a individuare la specifica volontà dell'imputato di impedire la reale movimentazione degli affari. Tale contenuto del dolo consente di escludere sia la sussistenza della bancarotta semplice sia la ricorrenza del reato di cui all'art. 220 1. fall. A quest'ultimo riguardo, va ribadito che l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili (artt. 16, n. 3, 220 legge fall. deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, risultando del tutto omogenea la struttura e l'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, ma più specifica, in ragione dell'elemento soggettivo, la seconda (Sez. 5, n. 4550 del 02/12/2010 - dep. 08/02/2011, Fermezza, Rv. 249261).
4. Il quarto motivo è infondato. Per le critiche reiterative delle censure sviluppare nel terzo motivo, si rinvia a quanto appena considerato nel punto 3 che precede. Quanto al rilievo concernente gli obblighi gravanti sull'amministratore subentrante rispetto alla consegna della contabilità, è sufficiente osservare che, secondo quanto riportato dalla sentenza di primo grado, fu proprio il SE a ricevere dal dott. Allegretto la documentazione contabile della società. In ogni caso, è certo, viste le condizioni in cui si trovava la documentazione rinvenuta dal curatore, che non vi fu alcun adempimento degli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili.
5. Il settimo motivo è infondato. La Corte d'appello ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, I. fall. facendo riferimento all'entità del passivo e alla potenzialità di danno della specifica condotta ascritta all'imputato. Tali proposizioni vanno logicamente intese nel senso che i gravissimi ostacoli che i comportamenti omissivi del SE hanno frapposto alla ricostruzione del movimento degli affari hanno reso l'ingente entità del passivo sostanzialmente un dato immodificabile per i creditori, impossibilitati ad esercitare azione recuperatorie. In tale prospettiva, la soluzione della sentenza impugnata appare assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439). La sentenza invocata dal ricorrente (Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv. 253778), confermando il diniego dell'attenuante da parte dei giudici di merito, con formula sintetica, esprime sostanzialmente lo stesso concetto, sottolineando la centralità dell'interesse dei creditori nella valutazione del danno derivante dai fatti di bancarotta documentale. In definitiva, l'attenuante in parola può essere riconosciuta quando emerga processualmente la speciale lievità del danno che la condotta contestata ha provocato all'interesse patrimoniale dei creditori alla ricostruzione della massa attiva.
6. L'ottavo motivo è inammissibile, perché il ricorrente, con censure di assoluta genericità, non si confronta con le argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale per disattendere i relativi motivi di appello. Con riguardo all'ordinanza del 20/12/2010, la sentenza impugnata ha sottolineato che essa aveva ammesso tutte le prove richieste, talché non era dato intendere l'interesse del SE all'impugnazione. Sul punto nel ricorso si ribadisce la critica relativa al difetto assoluto di motivazione, ma non si contrasta il rilievo dell'assenza di interesse. Per la stessa ragione, ossia per difetto di interesse, la Corte territoriale ha disatteso le critiche relative all'ordinanza del 11/04/2011, che non ha provveduto sulle istanze della difesa, riservando di decidere su di esse in seguito: ciò che è accaduto il 03/10/2011. Anche in questo caso, il ricorrente ripropone la critica di difetto di motivazione, senza spendere una parola sull'argomento determinante dell'assenza di interesse. Quanto, infine, all'ordinanza del 03/10/2011, si insiste nel difetto di motivazione, ma ci si sottrae ai rilievi, determinanti, per cui: a) dopo l'ammissione di uno dei testi indicati dalla difesa, quest'ultima non aveva dedotto alcunché né in quella sede, né successivamente, anzi, rispondendo negativamente, all'udienza del 07/11/2011 alla richiesta se vi fossero altre istanze;
b) le dichiarazioni del teste RA RI, della cui mancata audizione il ricorrente pare dolersi, erano state acquisite senza l'opposizione del P.M., come pure erano state acquisite le fotografie del materiale accatastato a lato dei cassonetti, che l'altro teste ammesso aveva riconosciuto. 6 Rispetto a siffatto apparato argomentativo non può che rilevarsi l'assoluta logicità della motivazione e l'assenza di qualunque specificazione che consenta di comprendere la decisività, ai fini del giudizio, della prova invocata.
7. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rgetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12/11/2014 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Giuliana Ferrua l'useushy. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì 21 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Kanzuise их 7