Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Fattispecie di ravvisata integrazione dei reati di falsità ideologica e falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico in relazione ad una falsa denuncia di smarrimento di biglietti aerei emessi per ragioni di servizio in favore di due agenti di P.S., recante inoltre la falsa apposizione da parte dell'imputato della sottoscrizione dell'altro intestatario, sebbene si trattasse di atto non utile a conseguire il rimborso dei titoli di viaggio).
Commentari • 4
- 1. Patente di guida straniera falsa: sussiste il reato anche quando non ricorrono le condizioni di validità del documento (SU n.12064/22)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 maggio 2024
Con la sentenza n. 12064/22, le Sezioni Unite hanno affermato che la falsificazione della patente di guida straniera (fuori UE) integra il reato di falso anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale. Introduzione L'art. 116 del codice della strada e le sanzioni per la guida senza patente Le norme che disciplinano la guida in Italia con patente straniera L'articolo 135 del codice della strada e le sanzioni per chi guida con patente straniera La patente di guida è un documento di identità: la normativa Il primo orientamento: la falsificazione della patente estera integra il reato di falso solo in presenza …
Leggi di più… - 2. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
Leggi di più… - 3. Falso ideologico, quando è innocuo? (Cass. 23891/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 maggio 2019
Il falso ideologico si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente che un fatto sia stato compiuto o sia avvenuto in sua presenza; il falso è innocuo e quindi non punibile per mancanza di offensività in concreto solo se non offende il bene tutelato, laddove nel caso di specie il bene tutelato offeso è la fede pubblica. Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione, nel falso ideologico, è del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplica effetti sulla sua funzione documentale. Sussiste il "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso …
Leggi di più… - 4. Falsa dichiarazione sul reddito può esere colposa (Cass. 4623/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2013, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/10/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2615
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 451/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR CE N. IL 14/07/1949;
avverso la sentenza n. 575/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. DI POPOLO Angelo, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Agrigento del 9 giugno 2009, confermata dalla Corte d'appello di Palermo in data 22 giugno 2012, NT CO era condannato alla pena di giustizia per i reati di falsità ideologica e falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, per aver presentato una falsa denuncia di smarrimento di due biglietti aerei emessi per ragioni di servizio ed intestati a sè ed all'agente di P.S. Maiella Gabriella, apponendo altresì la falsa sottoscrizione dell'agente Maiella. L'imputato era invece assolto già in primo grado dal reato di furto dei due biglietti, prima restituiti al competente ufficio per ragioni di contabilità dall'agente Maiella e poi sottratti, e da quello di truffa in danno dell'agenzia "Edrega Viaggi", in relazione alla richiesta di rimborso del prezzo dei biglietti, perché il fatto non sussiste.
Detti reati erano originariamente contestati al NT insieme al delitto di falso.
2. Contro la seconda decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a due motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, in relazione agli artt. 483, 476 e 482 c.p., poiché l'ipotesi di falso prospettata in sentenza non appare sorretta da un qualsivoglia motivo, rimanendo un'azione illogica, inspiegabile ed immotivata;
a giudizio del ricorrente la Corte territoriale ha omesso di valutare che i rapporti economici e di coordinamento volti all'organizzazione di un viaggio per servizio intercorrono tra l'ufficio amministrativo contabile e l'agenzia, senza coinvolgere il singolo interessato, che non può effettuare prenotazioni ne' chiedere rimborsi. Inoltre viene invocata l'ipotesi del falso innocuo, inidoneo ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati, poiché l'esistenza di un eventuale contenuto dichiarativo falso appare del tutto inidoneo a produrre effetti nei confronti dell'ente pubblico di appartenenza;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera B, in relazione all'art.133 c.p., poiché nella determinazione della pena la Corte ha omesso di valutare tutte le condizioni previste dalla norma, quali la collaborazione dell'imputato, la personalità, l'incensuratezza, l'occasionalità ed episodicità dei fatti, la condizione familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell'imputato va rigettato.
2. Deve infatti escludersi la sussistenza del vizio motivazionale denunciato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, per la mancata individuazione di un movente, poiché come chiaramente spiegato nella decisione di primo grado, la cui motivazione integra quella di appello, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione in presenza di "doppia conforme" (Sez. 1^, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2^, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181), nun eventuale schema fattuale truffaldino avrebbe dovuto essere, se del caso, contestato ponendo come soggetto passivo l'Amministrazione di appartenenza del EG (e non certamente l'agenzia di " viaggi)", anche se alla luce delle risultanze dibattimentali tale condotta è rimasta sul piano del mero sospetto e non è stata provata.
2.1 In proposito va innanzi tutto precisato che il movente è la causa psichica della condotta umana e lo stimolo che induce l'individuo ad agire;
perciò esso è cosa distinta dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento (Sez. 1^, n. 466 dell'11/11/1993 - dep. 19/01/1994, Hasani, Rv. 196106; Sez. 1^, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143); le cause psichiche dell'agire, poi, non sono necessariamente razionali, ma al contrario sono aperte alle ispirazioni e impulsi più vari e misteriosi, insondabili come la complessità dell'animo umano.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha osservato che, poiché risulta incontestato che il NT si fosse recato personalmente presso l'agenzia di viaggi, consegnando gli originali dei biglietti aerei ed ottenendo personalmente il rimborso, emergeva il suo preciso interesse a predisporre la falsa denuncia, per bloccare la pratica di rimborso avviata dal suo ufficio ed intascando la somma ricevuta dall'agenzia di viaggi. In tal modo è stato tenuto distinto, nel caso in esame, il movente, attinente al foro interno dell'agente, dal dolo quale elemento psicologico del fatto reato storicamente accaduto e, perciò, fenomenicamente rilevabile.
2.2 Inoltre va ricordato che i reati di falsità ideologica e falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico sono caratterizzati dal dolo generico, per cui è sufficiente ad integrarli l'intenzionalità della condotta di contraffazione, non essendo richiesto l'animus nocendi vel decipiendi", con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (con riferimento al delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, Sez. 5^, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264; riguardo alla falsa dichiarazione ad un P.U. di non essere sottoposto a procedimento penale rilasciata in sede di richiesta del passaporto, Sez. 5^, n. 41166 del 03/07/2008, Borri, Rv. 241593; in tema di falsità ideologica in atto pubblico, Sez. 5^, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138).
3. Anche la deduzione della innocuità del falso è manifestamente infondata e dunque, sotto questo profilo, il motivo è inammissibile.
3.1 La giurisprudenza di questa Sezione, tradizionalmente, facendo applicazione dell'art. 49 c.p., distingue, in tema di falso, l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno,
dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso c.d. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria (Sez. 5^, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132). Più recentemente il secondo concetto è stato sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5^, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico.
Così, ad esempio, è stata esclusa la punibilità, per inidoneità dell'azione, della falsa attestazione - attuata mediante l'apposizione della firma di alcuni docenti universitari, componenti le commissioni esaminatrici, sui verbali di vari esami - che detti esami si erano svolti regolarmente con la partecipazione di tre commissari, mentre in realtà gli studenti erano stati esaminati da un solo professore: la Suprema Corte, in proposito, ha ritenuto esenti da censura le argomentazioni della Corte di merito secondo cui, in particolare, nel caso di specie, ne' la prova d'esame, ne' il voto, potevano essere messi in discussione anche in presenza di un unico esaminatore o di commissioni formate da due, anziché da tre docenti, essendo quest'ultima composizione prevista, e neanche a pena di nullità, solo da norme regolamentari secondarie (Sez. 1^, n. 3134 del 13/11/1997, P.M. e Gargiulo, Rv. 210187). Con riferimento specifico al c.d. "falso innocuo", si è ancora precisato che esso ricorre quando "determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso" (Sez. 5^, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5^, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).
Dal che è agevole desumere che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. Detta conclusione è ancora più chiara riflettendo sul fatto che, nella esegesi delle disposizioni che puniscono i falsi, è stato sempre usato come criterio discretivo il fatto che la condotta incriminata abbia o meno messo in pericolo il bene della pubblica fede, con particolare riferimento al dovere del privato di attestare al pubblico ufficiale la verità in ordine a fatti rilevanti dal punto di vista giuridico, destinati ad essere documentati a fini probatori nell'atto pubblico.
3.2 Nel caso in esame non si versa in una ipotesi di falso "innocuo" o "inutile", poiché è stata dichiarata una circostanza rivelatasi mai accaduta (lo smarrimento di due biglietti aerei) ed è stata falsificata la sottoscrizione dell'agente Maiella, e dunque la lesione del bene protetto dalla norma è evidente, in quanto riguardante la provenienza della denuncia.
Resta privo di valore il fatto che l'atto falso non fosse utile a conseguire il rimborso dei biglietti, perché ciò che rileva non è lo scopo ma il contenuto in sè dell'atto.
4. Quanto alla determinazione della pena, censurata sotto il profilo della violazione dell'art. 133 c.p., il motivo è inammissibile, poiché la pena irrogata (sei mesi di reclusione) si attesta in prossimità dei minimi consentiti dalla normativa;
in tema di commisurazione della pena, quando questa venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 2^, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), come anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", o il richiamo alla gravita del reato o alla personalità del reo (Sez. 3^, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).
5. In conclusione il ricorso proposto dall'imputato va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014