Sentenza 22 maggio 2015
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado dal reato di bancarotta per distrazione, riqualifichi il fatto come bancarotta preferenziale, in quanto l'atto dispositivo tipico di tale fattispecie criminosa costituisce una "species" del più ampio "genus" di sottrazioni di risorse del patrimonio della società, che caratterizza la bancarotta per distrazione. (In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che la lesione dei diritti di difesa può escludersi solo se le prove ammesse al contraddittorio abbiano avuto ad oggetto anche lo specifico tema della figura di reato meno grave oggetto di riqualificazione).
Commentario • 1
- 1. La bancarotta preferenzialeGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 26 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2015, n. 31680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31680 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 22/05/2015
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1856
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 48189/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR CO N. IL 03/10/1949;
avverso la sentenza n. 990/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 04/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott.ssa FILIPPI Paola, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
il difensore dell'imputato, avv. Maggio Salvatore, anche in sostituzione dell'avv. Centonze Gaetano, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 maggio 2007, a seguito di rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Taranto, assolveva AN RO dai reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo a), bancarotta societaria impropria (capo b) e diversi episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capi da e a g), commessi quale amministratore unico della s.r.l. CI.erre costruzioni, dichiarata fallita con sentenza del 1 febbraio 2000. 2. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 4 febbraio 2014, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, condannava alla pena di giustizia l'imputato per i reati di bancarotta documentale, contestato al capo a), e bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato al capo d) (distrazione di un appartamento mediante una vendita fittizia effettuata in favore di NT PE, sulla base di due fatture riflettenti operazioni in parte inesistenti, perché riportante importi derivanti da compensazione con costi di forniture mai effettuate dal secondo in favore della società); inoltre dichiarava non doversi procedere per i fatti di cui ai capi e), f) e g), qualificati come unico episodio di bancarotta preferenziale e confermava l'assoluzione per i capi b) e c).
3. Contro tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, avv. Gaetano Centonze, con atto affidato a sei motivi.
3.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), con riferimento all'art. 442 c.p.p., comma 2, e art. 29 c.p., comma 1, per aver omesso di operare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato su quella finale di sei anni di reclusione.
3.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento agli artt. 157 e 159 cod. pen., perché i reati erano già prescritti al momento della pronuncia di appello, considerando il termine di 12 anni e sei mesi ed il periodo di sospensione di complessivi 392 giorni, per cui la causa estintiva è maturata il 28 agosto 2013, oppure, considerando anche i due rinvii del 29 novembre 2010 ed 8 maggio 2012, è maturata il 27 maggio 2014.
Erroneamente la Corte determina in due anni, due mesi e cinque giorni il periodo di sospensione maturato nei due gradi di giudizio.
3.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), con riferimento alla L. Fall., artt. 216 e 223 e artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta patrimoniale, poiché una volta che la difesa aveva dimostrato, mediante la produzione di 52 fatture, un credito per forniture per lire 199.655.444, la Corte territoriale ha ritenuto sussistere la distrazione in relazione all'altra parte del prezzo, per lire 250.000.000, avvenuto mediante l'accollo del mutuo ipotecario insistente sull'immobile. In tal modo è stato violato il diritto di difesa dell'imputato, poiché la contestazione si limitava alla parte del prezzo pagato a mezzo di compensazione dei crediti per le pregresse forniture. L'omessa contestazione della distrazione riguardante la fittizietà dell'accollo del mutuo ha indotto il consulente della difesa a non svolgere osservazioni sul punto, pur in presenza di prova documentale che smentiva le osservazioni del consulente del pubblico ministero.
3.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento alla L. Fall., artt. 216 e 223, art. 27 Cost., artt. 40 e 43 cod. pen., in relazione al difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta distrattiva ed il relativo elemento psicologico.
3.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento alla L. Fall., artt. 216 e 223, in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale, poiché il reato deve escludersi allorché la genericità delle annotazioni contenute in alcune scritture possa essere agevolmente superata grazie all'ausilio delle altre scritture contabili o della documentazione regolarmente tenuta dalla società, come anche nel caso in cui la carenza di indicazioni e la presenza di errori contabili, ai quali si è posto prontamente rimedio, è circoscritta a periodi di tempo limitati e risalenti rispetto alla dichiarazione di fallimento, per difetto dell'elemento soggettivo. Nello specifico l'indicazione in contabilità di un prezzo più basso della compravendita dell'immobile serviva a ridurre gli oneri fiscali;
l'annotazione in entrata di 160 milioni di lire servì a porre rimedio ad un precedente errore contabile riguardante un contratto preliminare relativo alla compravendita di altro immobile;
le registrazioni contabili del 15 e del 20 dicembre 1993, riguardanti la vendita a NT PE dell'appartamento, furono frutto di un errore contabile, che non cambia la sostanza delle cose dal punto di vista della ricostruzione del patrimonio sociale;
l'annotazione nel conto debiti diversi dell'importo di 1.100.000.000 di lire per prestiti da terzi, senza indicazione del soggetto erogante e delle modalità di versamento, poteva agevolmente essere integrata ricorrendo al libro giornale ed agli estratti conto bancari;
lo stesso è da dirsi rispetto agli acconti percepiti dalla società in relazione al preliminare di vendita di un immobile ad altra società, ai finanziamenti infruttiferi a favore della società, alle indicazioni contenute nel conto crediti diversi. Frutto di errore materiale (lo scambio tra un 6 ed un 9) è stata l'indicazione in contabilità di un valore delle rimanenze finali inferiore rispetto a quello indicato in bilancio.
3.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), con riferimento alla L. Fall., artt. 216 e 223 e artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in relazione all'unificazione in un'unica fattispecie di bancarotta preferenziale dei capi e), f) e g), in presenza di contestazioni, nei capi e) ed f), di fatti diversi di distrazione;
pur essendo intervenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione, la violazione di legge processuale assume rilevanza agli effetti civili.
Con riferimento al capo g), riguardante il pagamento di 400 milioni di lire in favore del Banco di Roma, derivanti dal mutuo erogato dalla stessa banca, a danno di altri creditori, la difesa aveva dimostrato che la somma costituiva in realtà la restituzione di un'anticipazione concessa dalla banca dopo la stipula del mutuo, in attesa della relativa erogazione e che una volta accreditato avvenne l'automatica compensazione delle partite dare avere del conto corrente bancario, per cui non vi furono atti dispositivi di pagamento.
In relazione al capo e), infine, la difesa aveva dimostrato che all'epoca della stipula del mutuo fondiario e della relativa iscrizione ipotecaria la società non era in stato di decozione, poiché le difficoltà ebbero inizio solo allorquando i venditori del palazzo di via Bettolo misero all'incasso prima dei termini concordati gli assegni loro rilasciati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai fini penali, come richiesto con il secondo motivo di ricorso, per essere i reati estinti per prescrizione.
Dalla data di commissione dei fatti (1 febbraio 2000) è integralmente decorso il termine di 12 anni e 6 mesi per i delitti di cui ai capi a) e d), per i quali era intervenuta condanna in appello, anche seguendo il calcolo meno favorevole operato dalla Corte territoriale (il 6 ottobre 2014, considerando 2 anni, 2 mesi e 5 giorni di sospensione), attesa la fondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso.
1.1 Non sussistono, peraltro, neppure elementi per pervenire al proscioglimento degli imputati con formula più favorevole ex art. 129 c.p.p., comma 2, comportando i vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dalla intervenuta prescrizione del reato.
1.2 La dichiarazione di estinzione del reato determina peraltro carenza di interesse in relazione al primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, ma non anche rispetto agli altri motivi, attesa la condanna civile al risarcimento dei danni in favore della curatela del fallimento e di UC LO e PE NZ.
2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante l'affermazione di responsabilità in relazione al capo d), è fondato.
All'imputato era contestata una bancarotta per distrazione, in concorso con NT PE, in relazione all'appartamento occupante l'intero quarto piano del fabbricato di piazza Bettolo n. 4 mediante una vendita fittizia effettuata dal primo in favore del secondo sulla base delle fatture n. 11 e 40 del 1993, riflettenti operazioni in parte inesistenti, perché riportanti importi derivanti da compensazione con costi di forniture mai effettuate dal secondo in favore della S.r.l. Ci.erre. Costruzioni.
La Corte territoriale osserva che il rogito notarile prevedeva il pagamento per 200 milioni di lire in contanti e per 250 milioni di lire mediante l'accollo di un mutuo ipotecario contratto dalla società con la Banca di Roma;
a fronte della produzione documentale di 52 fatture relative ai lavori effettuati dalla ditta di NT PE in favore della S.r.l. Ci.erre. Costruzioni, in grado di giustificare una compensazione per parte del prezzo di acquisto, il giudice del gravame ha comunque ritenuto di fondare l'affermazione di responsabilità in relazione alla quota del prezzo "pagata" mediante il fittizio accollo di una parte del mutuo fondiario, sottolineando il "sintomatico silenzio" del consulente della difesa sul punto.
2.1 Il ricorrente censura la decisione sotto il profilo della correlazione tra accusa e sentenza, poiché quel silenzio giudicato "sintomatico" era invece giustificato dal fatto che non vi era accusa penale sul punto.
2.2 In via generale va ricordato che, poiché il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, per il rispetto del precetto occorre verificare che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita in più occasioni dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619) per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
2.3 In applicazione di tale principio, si è affermato che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, deve tenersi conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (tra le ultime, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmo, Rv. 257278; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419).
Insomma, la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T.D.M., Rv. 251081).
2.4 Nel caso concreto è proprio il ragionamento della Corte che induce a ritenere violato il principio in parola, laddove evidenzia l'assenza di una spiegazione nella consulenza del NT o comunque di una difesa in riferimento al fittizio accollo di una parte del mutuo fondiario, senza però chiarire, a fronte di una sostanziale modifica del tema d'accusa (quanto all'oggetto della distrazione) in che modo l'imputato abbia avuto modo di esercitare le proprie difese.
2.5 Per le ragioni anzidette la sentenza deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, limitatamente al capo d), per nuovo esame sul punto.
3. Il quarto motivo, riguardante la motivazione in ordine al nesso di causalità ed all'elemento soggettivo della distrazione contestata al capo d), è assorbito, anche se va ricordato che la giurisprudenza successiva alla pronuncia invocata (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493) è ferma nel ritenere che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 -dep. 22/01/2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 - dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061), così come è stato ribadito che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, Rv. 255567).
4. Il quinto motivo è inammissibile perché versato in fatto. Il ricorrente propone una serie di argomentazioni che trovano puntuale e specifica risposta nella sentenza impugnata, tentando di accreditare la tesi che la genericità delle annotazioni in alcune scritture poteva essere superata con l'ausilio delle altre scritture contabili o della documentazione regolarmente tenuta dalla società, e che la ridotta incidenza delle indicazioni carenti o degli errori contabili doveva portare ad escludere l'elemento soggettivo del reato, senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della decisione (in particolare il 5, riguardante la bancarotta fraudolenta sub b) nella quale vengono indicate le numerose falsità e l'evidente dolo dell'imputato a discapito dei creditori), ma solamente invocando una diversa lettura degli atti processuali ed interpretazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Va a tal proposito ribadito che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227).
5. Il sesto motivo segue la stessa sorte, in relazione alle specifiche doglianze riguardanti i capi e) e g), con la precisazione che la riqualificazione come bancarotta preferenziale di diversi fatti di distrazione non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
5.1 Deve infatti osservarsi che nel passaggio da una imputazione per un reato di bancarotta fraudolenta ad altro previsto dalla stessa legge fallimentare, art. 216 o dall'art. 217, non necessariamente e non sempre si determina l'impasse paventata dai difensori. Non necessariamente, in primo luogo, nell'ottica dell'art. 6 CEDU, come interpretato nella nota sentenza Drassich c Italia del 2007, che ha sanzionato il fatto che il mutamento di addebito fosse avvenuto "a sorpresa" e senza apposito, nonché dichiarato e preventivato contraddittorio.
Tale situazione non si verifica quando - come sottolineato da una parte della giurisprudenza di questa Corte - sia il giudice d'appello a provvedere alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, pur senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b), trattandosi di questione di diritto la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 -dep. 17/01/2013, Manara, Rv. 254135; Sez. 2 n. 17782 del 11/04/2014, Salsi, Rv. 259564; Sez. 2, n. 12612 del
04/03/2015, Bu, Rv. 262778).
5.2 Ciò posto quanto alla inoperatività, nel caso di specie, dell'art. 6 CEDU, torna a porsi la questione illustrata dalla difesa se sia fondata alla luce dell'art. 521 cod. proc. pen.: ossia, più precisamente, se la statuizione del giudice dell'appello rientrasse nel legittimo potere, attribuitogli dall'art. 597 cod. proc. pen., comma 2, lett. a) e b), di dare al fatto - immutato - una definizione giuridica anche più grave ovvero se quella statuizione si sia risolta in una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., comma 2. Tale norma infatti prevede, quando in discussione non è la cornice giuridica diversa ma un fatto-reato diverso, il regresso del processo alla fase delle indagini preliminari, dovendosi, in tal caso, reinvestire il PM per quanto di sua competenza in ordine alla modifica del capo di imputazione - di suo esclusivo dominio riguardo alla identificazione del fatto di rilievo penale - ovviamente passando per l'annullamento della sentenza di primo grado. 5.3 È da osservare sul punto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, vi sono ipotesi di accertamento di fatto diverso da quello contestato che, pure, non cadono nella procedura del regresso al titolare della azione penale perché le diversità accertate ed addebitate non sono tali da avere snaturato la essenzialità della originaria contestazione e non hanno dato luogo ad una situazione di incertezza sul tema in ordine al quale la difesa è stata chiamata ad esercitare, in tutte le sfumature, il proprio mandato. Verrebbe da aggiungere che una simile conclusione è confortata dal rilievo che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è considerata motivo di nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12620 del 25/03/2010, Tommasi, Rv. 246740): con la conseguenza che l'accettazione del contraddittorio su temi di prova capaci di supportare anche la modifica della imputazione da parte dell'imputato e dei difensori presenti, può prestarsi ad essere considerata come causa di preclusione alla successiva deducibilità o causa di sanatoria della nullità secondo il disposto degli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.. 5.4 Proprio in relazione al passaggio dalla contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione a quella, meno grave, di bancarotta preferenziale questa Sezione ha recentemente osservato (Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj, Rv. 255230) che possa presentarsi, in concreto, se non una parziale coincidenza riconducibile alla nozione di "continenza", quantomeno una non sostanziale immutazione del tema accusatorio, poiché "il più" può contenere "il meno", e ove, pur con le opportune cautele che devono contrassegnare l'accertamento dell'elemento psicologico diverso che caratterizza ciascuna delle due fattispecie, può non determinarsi alcuna sostanziale lesione dei diritti difensivi se le prove dichiarative, ad esempio, oppure quelle documentali ammesse al contraddittorio, abbiano avuto ad oggetto, in maniera esplicita e chiara, anche lo specifico tema qualificante e specializzante della figura di reato meno grave, poi addebitato, come accaduto nel caso di specie.
Ed infatti, è indubbio che la fattispecie di bancarotta per distrazione rimanga integrata da un atto di sottrazione di risorse dal patrimonio della società, atto che, in sè, quando in ipotesi posto in essere in una situazione di dissesto conclamato, rappresenta un genus, rispetto a quello dispositivo in favore di un creditore della società, costituente una species del primo, quantomeno dal punto di vista oggettivo. Ed a nulla rilevando, in senso contrario (e cioè per negare la rilevanza della sostanziale coincidenza del fatto- reato), ai fini che qui ci occupano, la diversità dell'oggetto giuridico" della rispettiva tutela, non ritenuta decisiva dalle Sezioni unite, neppure ai fini dell'accertamento del rapporto di specialità fra due norme (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 19/01/2011, Giordano, Rv. 248865).
6. In conclusione la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione ed agli effetti civili, limitatamente al capo d), con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il ricorso dell'imputato va rigettato nel resto agli effetti civili.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili, limitatamente al capo d), con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto del ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015